Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 148/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 148/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._1
VASTO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA MARSILIO, e
(C.F. ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(CH), rappresentato e difeso dall'avv. GIANDOMENICO BASSI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati tra loro nelle rispettive residenze, che si obbligano a comunicare all'altro anche in caso di più cambiamenti.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie, sita in
VA alla Via Incoronata n.133/C, resta affidata in via esclusiva con gli arredi alla stessa che vi abiterà con le figlie. Il marito, che si è già trasferito altrove dal 12 novembre 2024, trasferirà e porterà con se tutti gli oggetti ed effetti personali entro gg. 30 dalla sentenza di separazione, previo accordo con la moglie sulle modalità.
3) Le figlie e , rispettivamente di anni 6 e 3, vengono Per_1 Per_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio presso
Il sig. anche in virtù del già citato affidamento Parte_2 condiviso delle figlie con la moglie e finché permarranno rapporti civili tra i coniugi, considerato che le bambine sono ancora piccole, potrà vederle e tenerle con sé infra settimanalmente previo accordo diretto con la moglie ed in orari compatibili e, in caso di non accordo, nelle giornate di martedì e venerdì prelevandole da scuola nel periodo scolare o da casa alle h. 15 e riportandole a casa alle h.19, facendo svolgere loro le consegne scolastiche, sportive e ricreative come programmate di volta in volta salvo cambiamenti condivisi.
Le figlie minorenni, a settimane alterne e considerato la tenera età, staranno con il padre nei fine settimana alternati dalle h.10,00 del sabato alle h.19,00 e dalle h.10 della domenica alle h.19,00 prendendole dall'abitazione materna ed ivi riportandole salvo cambiamenti condivisi.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni e stante la tenera età, staranno con il padre dalle h.10 alle h.19 del 24-25-26/12 ovvero dalle h.10 alle h.19 del 31/12- 01/01; ad anni alterni dalle h.10 alle h.19 del 06/01; ad anni alterni dalle h.10 alle h.19 del sabato santo e domenica di Pasqua;
ad anni alterni dalle h.10 alle h.19 del lunedì in Albis salvo cambiamenti condivisi, con riserva di verificare la possibilità del pernotto delle bambine con il padre in sede divorzile. I compleanni ed onomastici delle figlie saranno condivise con i genitori;
infine, le vacanze estive, per la durata di gg.15, dovranno essere programmate di volta in volta tra i genitori stabilendo le modalità e gli orari considerando la tenera età delle bambine;
4) Le decisioni di maggior interesse, quali quelle che comportano scelte che più profondamente incidono sull'istruzione, sulla educazione, sulla salute e sulla vita delle figlie, andranno adottate concordemente da entrambi i genitori, sempre tutelando le minori.
Le decisioni invece relative a questioni di ordinaria amministrazione per le figlie saranno decise separatamente. I genitori faranno in modo che le figlie conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In relazione al piano genitoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.12, ultimo comma cpc, comunicano che:
- la primogenita AU di anni 6, frequenta la classe I^ della
Scuola primaria Incoronata in VA e frequenta un corso di batteria una volta a settimana;
- la secondogenita LA di anni 3, frequenta il I° anno della Scuola dell'infanzia Incoronata.
5) Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie la somma Parte_2 di euro 450,00 al mese entro il giorno 5 quale contributo per il mantenimento delle figlie (euro 225,00 per ognuna), oltre all'assegno unico percepito di circa € 398,00 al mese per entrambe le bambine a far data dal mese di marzo 2025.
Il mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat.
Il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie preventivamente concordate per le bambine e relative alle spese mediche specialistiche non mutuabili, scolastiche (segnatamente gite scolastiche, libri, tasse scolastiche e costi universitari), sportive con esibizione se richiesto delle ricevute o preventivi di pagamento e ludiche all'avverarsi della condizione sopra specificata.
6) I coniugi reciprocamente rinunciano a pretendere il mantenimento per loro stessi.
7) I coniugi dichiarano di non aver contratto finanziamenti o mutui in comune da estinguere e di non avere c/c bancari o postali da liquidare.
8) I coniugi restano proprietari esclusivi delle rispettive autovetture: la moglie della Opel Corsa targata CR582KN, il marito della BMW targata DX150GM e ne sopporteranno in via esclusiva tutte le relative spese (bollo, assicurazioni, tagliandie riparazioni).
9) I coniugi si prestano reciprocamente sin da ora il consenso per l'espatrio, da estendere anche alle figlie minorenni e si impegnano a rilasciare entrambi le autorizzazioni per le figlie per certificati
(a titolo esemplificativo e non esaustivo carta d'identità, tessera sanitaria, passaporto, ecc) e quant'altro necessario per le bambine.
10) Le spese e competenze del giudizio restano compensate tra le parti e all'uopo sottoscrivono i rispettivi difensori per rinuncia al vincolo solidale ex articolo 13 della nuova legge professionale forense, al comma 8.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a VA (CH) l'8/7/2017, hanno Parte_2 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 11/3/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie e (di sei e tre anni). Per_1 Per_2
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a VA (CH) Parte_2
l'8/7/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VA (CH) al n. 22, parte I dell'anno 2017; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in VA, nella camera di consiglio del 29/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini