TRIB
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/07/2024, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7756 dell'anno 2023 trattata ex art 127 ter cpc in data 20/06/2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. PALADINI IVAN procuratore domiciliatario;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SALTALAMACCHIA FLORA
Resistente
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv C. Luciano
Resistente
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Lecce
Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 27.06.2023 l'intimazione di pagamento n.
0592023900377439 relativa alle seguenti cartelle: n.05920180003636361000,
n.05920190006947043000, n.05920200004445326000. Rappresentava di aver svolto quotidianamente e prevalentemente l'attività di lavoratore dipendente e deduceva che il datore di lavoro aveva provveduto ad assolvere all'onere contributivo.
Eccepiva l'illegittimità della notifica delle cartelle opposte, la decadenza ex art 25 d.lgs. 46/99 in relazione ai contributi per il periodo 2015-2017 nonché l'inesistenza della pretesa stante l'esercizio dell'attività di lavorativa da dipendente.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'intimazione impugnata e delle cartelle sottese. Nel merito, concludeva per l'illegittimità dei titoli esecutivi, per l'inesistenza della notifica e comunque per la prescrizione. Chiedeva altresì dichiararsi il proprio diritto ad essere cancellato dalla
[...]
per il periodo 2015-2017 stante l'attività lavorativa da dipendente. CP_2
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché infondati Controparte_3
in fatto ed in diritto, eccependo in particolare la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito del credito contributivo nonché la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva precisando che per i medesimi crediti Controparte_4
contenuti nelle cartelle di pagamento aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 29/2024 del 19.01.2024
(opposto nel giudizio RG 3032/2024) stante l'iscrizione del ricorrente all'albo professionale.
Sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza del 14.09.2023, il Giudice rigettava la richiesta di sospensiva dell'intimazione impugnata e delle cartelle sottostanti.
La causa veniva rinviata all'udienza del 20.06.2024 veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Orbene, dalla documentazione depositata da unitamente alla memoria difensiva emerge che le CP_5
cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate al ricorrente:
- la cartella n. 05920180003636361000 è stata notificata, dopo vari tentativi, ai sensi dell'art 140 c.p.c e rinotificata successivamente a mezzo racc. a.r. n. 57313484440-9 ricorrente in data Parte_2
16.07.2018; - la cartella n. 05920190006947043000 è stata notificata a mezzo pec all'indirizzo in Email_1 data 19.03.2019;
- la cartella n. 05920200004445326000 è stata notificata a mezzo pec all'indirizzo in Email_1 data 21.09.2021.
Si osserva dunque che la rituale notifica delle suddette cartelle ha comportato la cristallizzazione del credito, sicché deve ritenersi inammissibile, per decorrenza del termine per l'opposizione previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99, ogni doglianza relativa al merito del credito azionato con le dette cartelle. suddette cartelle. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che il contratto tra il ricorrente e Controparte_6
[... è inidoneo, in assenza di altri elementi, a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata negli anni in contestazione, giacché la stessa è esclusa dal contratto stesso, peraltro non sottoscritto dal ricorrente.
Si rileva inoltre che in data 10.07.2019 è stato notificato a mezzo pec il preavviso di fermo amministrativo n. 05980201900012586000 portante, tra le altre, le cartelle di pagamento n.
05920180003636361000 e n. 05920190006947043000 e che per le medesime cartelle è stata notificata, sempre all'indirizzo pec del ricorrente sopra specificato, in data 19.05.2022 l'intimazione di pagamento n 05920229004016064000.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata stante la regolare notifica di validi atti interruttivi del termine prescrizionale. Tanto è sufficiente per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei resistenti che liquida, per ognuno, in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Lecce, lì 12/07/2024 Il Giudice del Lavoro
dott Donatella De Giorgi