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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.585/2025
N. R.G. 1292/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA IN NI Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2836/2024 del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr. MARIANI, pubblicata il 5 giugno 2024, promossa da:
con l'avv. JACOPO Parte_1
CO ET e l'avv. SALVATORE TRIFIRO, elettivamente domiciliata in
Milano, Via San Barnaba n. 32, presso lo studio Avvocati Parte_2 contro
, con l'avv. Controparte_1
AN CC, elettivamente domiciliata in MILANO via Savarè 1 presso l'ufficio legale CP_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 In riforma della sentenza n. 2836/2024, emessa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione Lavoro, G.U. Dott. Giorgio Mariani, a definizione del procedimento RG n.
1027/2024, pubblicata in data 5 giugno 2024, ad oggi non notificata
In via principale:
1)
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni dedotte, la nullità e, in ogni caso, l'infondatezza e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 36820230019544656000 notificato a mezzo pec in data 22 dicembre 2023 dall' sede locale di Milano Centro, via Circo n. 16, C.A.P. 20123 CP_1
a e, conseguentemente, annullare e/o revocare l'avviso di addebito in questione Parte_1
e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' con riferimento a quanto CP_1 previsto nel predetto avviso di addebito.
Conseguentemente, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire a , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, quanto da quest'ultima corrisposto all' in esecuzione CP_1 dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, vale a dire l'importo di euro 392.114,51
(trecentonovantaduemilacentoquattordici/51), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
In via subordinata e salvo gravame:
2)
Ridurre, per tutte le ragioni dedotte, le sanzioni civili applicate dall' con l'avviso di CP_1 addebito di cui sopra alla sola misura degli interessi legali.
Conseguentemente, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire a , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le somme versate da quest'ultima a titolo di sanzioni civili, vale a dire euro 103.880,00 (centotremilaottocentoottanta/00), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
3)
Accertare e dichiarare, per tutte e ragioni dedotte, che le somme versate da a Parte_1 titolo di interessi applicati dall' per il periodo intercorrente dalla data di notifica del CP_1 decreto con cui il Tribunale di Milano aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito al deposito della sentenza di primo grado non sono dovute.
Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire a , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le somme versate da quest'ultima a titolo di interessi legali nel
Pagina 2 suddetto periodo, pari ad euro 2.691,93 (duemilaseicentonovantuno/93), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
4)
Con vittoria di spese ed onorari, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, per entrambi i gradi di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA in via principale,
- dato atto dell'intervenuto sgravio dell'Avviso di addebito n.368202300195446556000 nelle more del giudizio di appello, dichiarare cessata la materia del contendere;
- dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' , formulata in questo grado di CP_1 giudizio, alla restituzione degli importi versati ad in esecuzione Controparte_2 della sentenza di primo grado, per improponibilità e per difetto di legittimazione passiva dell' e conseguentemente rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Spese di lite interamente compensate.
Ci si riserva di depositare nelle more la documentazione ulteriore che dovesse pervenire nelle more dagli Uffici amministrativi . CP_1
Salvis juribus.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 2836/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro compensando Parte_1 CP_1 integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 gennaio 2024
[...]
ha adito il Tribunale di Milano lamentando la nullità, infondatezza e/o Parte_1 illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2023 0019544656000 (importo totale pari a €
389.422,58, relativo al periodo da 07/2015 a 12/2016) notificatole a mezzo pec in data 22 dicembre 2023 dall' e, conseguentemente, ne ha chiesto l'annullamento e/o revoca per i CP_1 seguenti motivi:
a) nullità dell'avviso di addebito, in quanto privo di alcuna valida motivazione;
b) la corretta applicazione del massimale contributivo e la conseguente infondatezza delle motivazioni addotte dall' per procedere al recupero dei contributi omessi;
CP_1
Pagina 3 c) la riduzione delle sanzioni civili applicate dall' alla sola misura degli interessi legali;
CP_1
d) la prescrizione dei contributi antecedenti il 24 agosto 2015.
A supporto di quanto richiesto ha dedotto:
. che l'Ing. era stato suo dipendente dal 31 maggio 2007 al 30 aprile 2018; Persona_1
. che durante il rapporto di lavoro, precisamente in data 25 gennaio 2013, l'Ing. Per_1 aveva esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione con il sistema
[...] contributivo, come da relativa comunicazione all' ; CP_1
. che la dott.ssa (incaricata della procedura amministrativa) aveva confermato che la Tes_1 comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per la liquidazione della pensione era stata spedita all' , come da dichiarazione del 31 gennaio 2013 ore 14:02 (doc. 6 fasc. ric.); CP_1
. che preso atto della comunicazione del Lavoratore, la società aveva conseguentemente applicato, da quel momento, il massimale contributivo;
. che in data 17 febbraio 2021 a mezzo cassetto bidirezionale, l' aveva notificato a CP_1 [...]
diffida accertativa per il recupero dei contributi da Parte_1 eccedenza massima ex art. 2, comma 8, L. 8 agosto 1995 n. 335 e che mediante tale provvedimento era stata contestata alla società l'asserita indebita esposizione in Uniemens a mezzo dell'elemento “eccedenza massimale”:
- per l'anno 2015, di un imponibile contributivo pari ad euro 466.637,00;
- per l'anno 2016, di un imponibile contributivo pari ad euro 469.316,00.
In conseguenza delle violazioni, l' aveva richiesto il pagamento di asseriti omessi CP_1 contributi e delle correlate sanzioni.
. che aveva poi presentato “Ricorso avverso Parte_1 diffida di accertamento per recupero contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995” del 26 aprile 2021, ribadendo l'infondatezza della diffida accertativa e insistendo per la sua archiviazione,
. Con Deliberazione n. 1122 del 14 settembre 2023 l' aveva rigettato il ricorso, CP_1 notificandole -in data 22 dicembre 2023- l'avviso di addebito n. 36820230019544656000, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €
389.422,58, relativamente al periodo da 07/2015 a 12/2016 (doc. 11 fasc. ric.);
. La società aveva pertanto impugnato l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 5,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 insistendo per l'annullamento dello stesso.
Pagina 4 Si è costituito ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto, ribadendo la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla società opponente.
Il Tribunale di prime cure ha rigettato il ricorso respingendo tutte le eccezioni della società, così disponendo:
. quanto al difetto di motivazione: “Innanzitutto, va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di addebito per difetto di valida motivazione…. Tuttavia, è sufficiente il riferimento contenuto nell'avviso di addebito agli atti di accertamento presupposti (la diffida accertativa INPS CMBRD del 17 febbraio 2021: doc. 7 fasc. ric.) in cui è stato determinato il credito. Il richiamo, infatti, rende conoscibili (e di fatto conosciute) le posizioni lavorative interessate dall'accertamento nonché la natura e la consistenza dell'omissione contributiva.
L'obiezione circa l'assenza di riferimenti sui criteri di calcolo è pure priva di pregio, poiché nell'atto di accertamento richiamato (doc. 7 fasc. ric.) risultano indicate sia la misura dell'aliquota IVS al 33% (a cui aggiungere l'ulteriore 1% di cui all'art.
3-ter d.l. n. 384/1992) da applicarsi all'imponibile sia la base normativa di riferimento per il calcolo delle sanzioni”;
. quanto al merito della controversia: “spetta al datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione [….]
3. Nel caso di specie, ha prodotto Parte_1 una dichiarazione priva di data certa dell'Ing. (doc. 5 fasc. ric.). Persona_1
Tale prova non è sufficiente a sostenere le tesi della società opponente.
Essa non prova che l'Ing. abbia manifestato alla controparte del rapporto Persona_1 previdenziale (l' ) la sua volontà di avvalersi dell'opzione né può condividersi la teoria CP_1 sottintesa della necessità, stante la libertà di forma della dichiarazione di cui si discute, di scindere il profilo dell'esercizio del diritto da parte del titolare (che si vorrebbe approfondire tramite l'escussione del testimoni, che pare manifestamente irrilevante per la soluzione della questione) da quello della trasmissione o comunicazione della scelta effettuata dal dipendente all'ente previdenziale.
Invero, la dichiarazione unilaterale di volontà del lavoratore, rivolta all'altro soggetto del rapporto previdenziale ( ), in quanto destinata a produrre rilevanti effetti patrimoniali CP_1
Pagina 5 (quando i limiti del massimale vengano concretamente superati), ha natura necessariamente recettizia, nel senso che può produrre i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata (art. 1334 c.c.; così App. Milano, 1° agosto 2023, n.
652 e Cass., sez. lav., 27 dicembre 2021, n. 41571).
Non solo: deve necessariamente sussistere un provvedimento di ammissione al beneficio della liquidazione della pensione con il sistema contributivo all'esito di un'attività istruttoria da parte dell' che accerti la sussistenza in capo al lavoratore dei requisiti a cui le norme in CP_1 esame ricollegano tale facoltà.
Di ciò non è traccia agli atti né tale traccia si potrebbe ricavare tramite l'escussione della prova orale […..]
Né, in casi come questo, si può dare accesso alla prova orale della persona delegata alla questione amministrativa (dott.ssa ), la cui affermazione non avrebbe la stessa efficacia Tes_1 della certezza documentale qui richiesta.
Pertanto, le denunce individuali delle posizioni contributive (i c.d. modelli UniEmens) in cui la società per gli anni 2015 e 2016 ha esposto incontestatamente la dicitura “eccedenza massimale” e ha dato atto di aver corrisposto una retribuzione oltre massimale non possono costituire la comunicazione dell'opzione, dal momento che, da un lato, non provengono dal soggetto titolare del diritto in questione e, dall'altro, rappresentano semplicemente l'assolvimento dell'obbligo di denuncia mensile delle singole posizioni dei lavoratori e delle rispettive posizioni contributive contabilizzate e successivamente versate, riferibili esclusivamente al datore di lavoro, che è parte del rapporto contributivo, ma non di quello previdenziale […]
La società ha chiesto di poter accedere alla prova testimoniale anche in virtù del principio della verità materiale che presiede il rito del lavoro e dell'applicazione della c.d , CP_3 ossia di quella particolare attività (in cui si ravvisa un abusivo esercizio del diritto) che esiste quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale (Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743).
La prima obiezione non pare avere pregio, poiché la verità materiale, nel rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, dipende dalla corretta comunicazione intercorrente fra le parti che avviene secondo i principi generali sopraindicati.
Pagina 6 Quanto alla , essa ha la sua sede elettiva (anche secondo la pronuncia di CP_3 legittimità indicata dalla parte ricorrente) in ambito contrattuale (come del resto il principio dell'affidamento) e non nel diverso ambito dei rapporti di natura previdenziale tra l'ente pubblico ed il lavoratore”;
. quanto alla domanda relativa alla riduzione delle sanzioni civili, rilevando che, comunque, la società non era esente da responsabilità ha così statuito: “Consegue, pertanto, che ogni volta che il datore di lavoro provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lett. a) dell'art. 116, comma 8”;
. ha respinto anche la domanda della società relativa alla condanna al pagamento dei soli interessi legali, rientrando, ad avviso di , Parte_1
l'inadempimento, in una delle ipotesi previste dal comma 15 dell'art. 116 della L. 388/2000, dal momento che nessun pagamento “nel termine fissato dagli enti impositori”, in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto era stato effettuato dalla società;
. da ultimo, il Tribunale ha respinto inoltre l'eccezione di prescrizione delle pretese relative alla posizione dell'Ing. all'anno 2015 così statuendo: “Invero, in forza della Persona_1 normativa emergenziale (in particolare: artt. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 e 11, co. 9, d.l. n.
183/2021) è stata prevista la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020
(pari a 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a 191 giorni).
Pertanto, le diffide dell'11 dicembre 2020 (notificata il 21 dicembre 2020 via pec: doc. 2 e 2 bis fasc. ) e del 26 gennaio 2021 (doc. 4 fasc. ) hanno assunto idonea efficacia CP_1 CP_1 interruttiva, tenuto peraltro conto che la contabilizzazione del debito per l'annualità 2015 attiene al periodo luglio-dicembre 2015”.
con atto depositato in data 27/11/24 ha proposto Parte_1 appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per i motivi di seguito riportati.
Pagina 7 Per erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito
Con il primo motivo di appello parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità dell'avviso di addebito opposto per la sua genericità e, per l'effetto, la condanna di a CP_1 restituire alla Banca quanto da quest'ultima versato in esecuzione dell'avviso stesso.
Sul punto, torna a ribadire la genericità dell'avviso di addebito emesso dall' , al punto CP_1 tale da non indicare con chiarezza ed esattezza l'entità e le modalità di calcolo delle somme richieste. Parte appellante lamenta infatti che nel c.d. “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” facente parte integrante dell'avviso di addebito opposto (cfr. ns. doc. 11 in fascicolo di primo grado), non si rinviene altro che l'indicazione sede di Milano Centro, nonché CP_1 una serie di numeri incomprensibili ed il riferimento a “Contributi”, “Sanzioni evasione” e
“Interessi” ripetuto numerose volte, da cui non è possibile comprendere le modalità di calcolo degli importi ingiunti.
Tale carenza, ribatte, non è sanabile dal richiamo alla diffida accertativa del 17 febbraio 2021, la quale, come si evince da un confronto tra la stessa (cfr. ns. doc. 7 in fascicolo di primo grado) e l'avviso di addebito (cfr. ns. doc. 11 in fascicolo di primo grado), indica importi e criteri differenti.
Per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata offerta prova dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il sistema contributivo
L'appellante rammenta che la documentazione prodotta da conferma non solo Parte_1
l'avvenuto esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte dell'ing. ma Per_1 prova in modo inequivocabile che l' aveva ricevuto la relativa comunicazione nel CP_1 febbraio 2013. A supporto di tali affermazioni sostiene:
. di avere fornito un principio di prova cruciale, basato sulle comunicazioni della consulente del lavoro, la dott.ssa dello studio Pirola (cf. ns. doc. 6 in fascicolo di primo grado), la Tes_1 quale, dopo avere curato tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte dell'ing. aveva confermato di aver Per_1 trasmesso all' la raccomandata contenente l'esercizio di tale opzione. La dott.ssa CP_1 Tes_1 era stata indicata anche come teste per confermare - sotto l'obbligo penalmente rilevante di dire la verità - tale circostanza;
. ad ulteriore riprova di quanto sostenuto offre poi in produzione l'allegato E -documentazione della quale era venuta in possesso solo dopo il deposito della prima sentenza-, documento inequivocabile per dimostrare l'avvenuta comunicazione dell'opzione e ricezione della stessa da parte dell' . Infatti, la produzione della lettera raccomandata del 28 gennaio 2013, CP_1
Pagina 8 spedita il 29 gennaio 2013 e ricevuta dall' nel febbraio 2013, corredata dagli allegati CP_1
(modulo per la liquidazione della pensione con sistema contributivo e copia del documento di identità del lavoratore), confermava l'esercizio tempestivo dell'opzione da parte dell'ing.
Per_1
Quanto all'ammissibilità di tale documentazione nel giudizio di secondo grado rileva che:
[...] ne era entrata in possesso solo dopo la pubblicazione della sentenza ed inoltre, Pt_1 anche a prescindere dal profilo della tempestività della produzione, tale documentazione non introduce un nuovo thema decidendum, ma conferma quanto già dedotto da nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado;
. Sulla base del medesimo presupposto del presunto mancato esercizio dell'opzione da parte dell'ing. l' aveva notificato alla Banca, in data 12 luglio 2024, un ulteriore avviso Per_1 CP_1 di addebito relativo ai mesi di marzo e aprile 2018 (cfr. ns. Allegato F – doc. 11). La Banca aveva presentato ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Milano (RG n. 9652/2024), sostenendo, come nel presente giudizio, che l'ing. era soggetto a massimale Per_1 contributivo, avendo esercitato l'opzione nel gennaio 2013 e che l' aveva ricevuto la CP_1 relativa comunicazione nel febbraio 2023 (cfr. ns. Allegato G). In risposta, con memoria difensiva del 15 ottobre 2024 (cfr. ns. Allegato H), l' aveva riconosciuto la fondatezza CP_1 del ricorso della Banca, annullando l'avviso di addebito (cfr. ns. Allegato I) e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Parte appellante conclude quindi ribadendo che questa nuova circostanza conferma, in modo pacifico tra le Parti, che l'ing. nel gennaio 2013 aveva esercitato validamente l'opzione Per_1 per il sistema contributivo, sottoponendosi al relativo massimale.
L'ing. ricorda la Banca, nel mese di gennaio 2013 aveva esercitato l'opzione per il Per_1 sistema contributivo con comunicazione ricevuta dall' nel mese di febbraio 2013 (cfr. CP_1 ns. Allegato E), essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (L. 8 agosto 1995 n. 335), vale a dire una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni ante 1° gennaio
1996 e una anzianità contributiva complessiva di almeno 15 anni di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996.
In ragione dell'esercizio dell'opzione, la Società aveva quindi correttamente applicato, con decorrenza dall'esercizio stesso come previsto per legge, il regime contributivo e il correlato massimale contributivo, denunciando le somme eccedenti con la relativa causale nei flussi
Uniemens dei mesi di competenza.
Pagina 9 Ne consegue che l'avviso di addebito opposto è privo di fondamento, sussistendo tutti i requisiti di legge che danno diritto all'applicazione del sistema contributivo.
Per erroneità della sentenza per avere disatteso il principio del legittimo affidamento e della c.d . CP_3
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame il principio del legittimo affidamento e della c.d.
Verwirkung.
Sul punto lamenta che la corretta applicazione del massimale contributivo da parte di
[...] si è fondata anche su un legittimo affidamento derivante dall'assenza di Pt_1 contestazioni da parte dell' per oltre 9 anni. L'ing. aveva esercitato l'opzione per il CP_1 Per_1 sistema contributivo nel gennaio 2013 tramite la comunicazione formale inviata all' , CP_1 come comprovato dalla documentazione in atti. Tale opzione era stata effettuata in conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 23, della L. n. 335/1995, che consente ai lavoratori in possesso dei requisiti di optare per il sistema contributivo anziché quello misto.
L'assenza di contestazioni da parte dell' per oltre 9 anni, lamenta parte appellante, aveva CP_1 ulteriormente rafforzato il legittimo affidamento di sulla correttezza Parte_1 dell'applicazione del massimale contributivo.
Conclude quindi ribadendo che l'inerzia per oltre 9 anni da parte dell' nell'attivarsi per CP_1 contestare l'opzione esercitata dall'ing. solleva, altresì, questioni relative all'abusivo Per_1 esercizio del diritto, riconducibili all'istituto della , applicabile nel diritto italiano CP_3 in situazioni di ritardi ingiustificati nell'esercizio di un diritto. La ribatte, aveva CP_4 applicato correttamente il massimale contributivo in conformità con la normativa e le comunicazioni ricevute dal lavoratore. La tardiva contestazione dell' , a distanza di 9 CP_1 anni, si configura come un evidente abuso del diritto, in quanto l'inattività prolungata e ingiustificata dell' aveva indotto a credere che la situazione contributiva CP_1 Parte_1 dell'ing. fosse definitiva. Per_1
Per erronea applicazione del regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lett. a) della L. n.
388/2000
Con il quarto e ultimo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto applicabile al caso di specie il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), della L. n. 388/2000.
Parte appellante contesta la misura delle sanzioni applicate dall' chiedendo di ridurre le CP_1 sanzioni civili alla sola misura degli interessi legali, evidenziando che l'Ente previdenziale aveva imposto un regime di sanzioni basato su una presunzione di dolo o colpa grave, mentre
Pagina 10 la situazione oggettiva di buona fede in cui versava la Banca non giustificava l'applicazione di tali sanzioni.
Con memoria depositata in data 13/03/25 si è costituito in giudizio rappresentando che, CP_1 alla luce della produzione documentale effettuata da controparte nel giudizio di appello relativa ad atti preesistenti ma mai prodotti in precedenza (in particolare del documento che attesta l'invio all' della raccomandata contenente l'esercizio da parte del sig. CP_1 Per_1 dell'opzione per il calcolo contributivo) in virtù dell'esercizio della sua potestà di autotutela, ha ritenuto di annullare l'avviso di addebito opposto in questo giudizio.
Chiede pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande volte ad ottenere la declaratoria di non debenza dei contributi richiesti e di CP_1 rigettare per il resto le avverse domande.
Quanto infatti alla nuova domanda, formulata in grado di appello, di condanna dell' alla CP_1 restituzione degli importi pagati nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza impugnata, eccepisce l'inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione passiva dell' , trattandosi di crediti cartolarizzati e di importi pagati direttamente al CP_1
Concessionario per la Riscossione, , e di cui pertanto solo detto Controparte_2
Ente è tenuto alla restituzione.
Da ultimo, in merito alle spese di lite, ne chiede la compensazione, rilevando che se controparte si fosse attivata producendo la documentazione che ha depositato solo tardivamente in grado di appello, l' avrebbe provveduto direttamente all'annullamento CP_1 integrale dello stesso già nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 25 marzo 2025 a seguito di richiesta di rinvio da parte di per consentire CP_1 il completamento della pratica di sgravio, la Corte rinviava la discussione alla udienza del 24 giugno 2025.
In tale udienza le parti hanno concluso concordemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla pretesa creditoria di CP_1
Parte appellante ha insistito invece per la domanda di condanna dell' alla restituzione CP_1 delle somme versate in base alla sentenza di rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito e per la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda di restituzione per carenza di legittimazione passiva dell'istituto chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pagina 11 All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in conformità alle concordi conclusioni assunte dalle parti ed alla luce del provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito, CP_ adottato dall' in data 21 maggio 2019 (cfr. doc. 3 fascicolo parte appellata). e in tale data, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Avendo l' provveduto allo sgravio della pretesa contributiva oggetto di causa, la CP_1 pronuncia impugnata deve essere riformata, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come richiesto concordemente da entrambe le parti.
Considerato che nelle more ha versato la somma di € 392.114,51 -come da Parte_1
CP_ ricevuta di versamento in atti- stante l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito e il conseguente venir meno di ogni relativa pretesa, va condannato alla restituzione alla parte appellante di quanto percepito.
In ordine alle spese processuali, va osservato che, per costante giurisprudenza, che occorre
“delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. 11.2.2015, n. 2719; conf. Cass. 9.3.2017, n. 6016).
Nella fattispecie rileva la Corte che ha provveduto in via di autotutela allo sgravio CP_1 dell'AVA opposto solo a seguito dell'appello in quanto solo con l'impugnazione l'appellante ha prodotto in giudizio la prova della avvenuta presentazione dell'esercizio dell'opzione al sistema contributivo dell'ing. . In precedenza tale documento non era stato mai Persona_1 prodotto.
Alla luce di tale risultanza ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n 2836/2024 del Tribunale di Milano sezione lavoro, dichiara cessata la materia del contendere e condanna alla restituzione alla società appellante CP_1 dell'importo dalla stessa versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
IA IN NI
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N. R.G. 1292/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA IN NI Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2836/2024 del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr. MARIANI, pubblicata il 5 giugno 2024, promossa da:
con l'avv. JACOPO Parte_1
CO ET e l'avv. SALVATORE TRIFIRO, elettivamente domiciliata in
Milano, Via San Barnaba n. 32, presso lo studio Avvocati Parte_2 contro
, con l'avv. Controparte_1
AN CC, elettivamente domiciliata in MILANO via Savarè 1 presso l'ufficio legale CP_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 In riforma della sentenza n. 2836/2024, emessa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione Lavoro, G.U. Dott. Giorgio Mariani, a definizione del procedimento RG n.
1027/2024, pubblicata in data 5 giugno 2024, ad oggi non notificata
In via principale:
1)
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni dedotte, la nullità e, in ogni caso, l'infondatezza e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 36820230019544656000 notificato a mezzo pec in data 22 dicembre 2023 dall' sede locale di Milano Centro, via Circo n. 16, C.A.P. 20123 CP_1
a e, conseguentemente, annullare e/o revocare l'avviso di addebito in questione Parte_1
e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' con riferimento a quanto CP_1 previsto nel predetto avviso di addebito.
Conseguentemente, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire a , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, quanto da quest'ultima corrisposto all' in esecuzione CP_1 dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, vale a dire l'importo di euro 392.114,51
(trecentonovantaduemilacentoquattordici/51), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
In via subordinata e salvo gravame:
2)
Ridurre, per tutte le ragioni dedotte, le sanzioni civili applicate dall' con l'avviso di CP_1 addebito di cui sopra alla sola misura degli interessi legali.
Conseguentemente, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire a , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le somme versate da quest'ultima a titolo di sanzioni civili, vale a dire euro 103.880,00 (centotremilaottocentoottanta/00), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
3)
Accertare e dichiarare, per tutte e ragioni dedotte, che le somme versate da a Parte_1 titolo di interessi applicati dall' per il periodo intercorrente dalla data di notifica del CP_1 decreto con cui il Tribunale di Milano aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito al deposito della sentenza di primo grado non sono dovute.
Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire a , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le somme versate da quest'ultima a titolo di interessi legali nel
Pagina 2 suddetto periodo, pari ad euro 2.691,93 (duemilaseicentonovantuno/93), ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso:
4)
Con vittoria di spese ed onorari, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, per entrambi i gradi di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA in via principale,
- dato atto dell'intervenuto sgravio dell'Avviso di addebito n.368202300195446556000 nelle more del giudizio di appello, dichiarare cessata la materia del contendere;
- dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' , formulata in questo grado di CP_1 giudizio, alla restituzione degli importi versati ad in esecuzione Controparte_2 della sentenza di primo grado, per improponibilità e per difetto di legittimazione passiva dell' e conseguentemente rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Spese di lite interamente compensate.
Ci si riserva di depositare nelle more la documentazione ulteriore che dovesse pervenire nelle more dagli Uffici amministrativi . CP_1
Salvis juribus.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 2836/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro compensando Parte_1 CP_1 integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 gennaio 2024
[...]
ha adito il Tribunale di Milano lamentando la nullità, infondatezza e/o Parte_1 illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2023 0019544656000 (importo totale pari a €
389.422,58, relativo al periodo da 07/2015 a 12/2016) notificatole a mezzo pec in data 22 dicembre 2023 dall' e, conseguentemente, ne ha chiesto l'annullamento e/o revoca per i CP_1 seguenti motivi:
a) nullità dell'avviso di addebito, in quanto privo di alcuna valida motivazione;
b) la corretta applicazione del massimale contributivo e la conseguente infondatezza delle motivazioni addotte dall' per procedere al recupero dei contributi omessi;
CP_1
Pagina 3 c) la riduzione delle sanzioni civili applicate dall' alla sola misura degli interessi legali;
CP_1
d) la prescrizione dei contributi antecedenti il 24 agosto 2015.
A supporto di quanto richiesto ha dedotto:
. che l'Ing. era stato suo dipendente dal 31 maggio 2007 al 30 aprile 2018; Persona_1
. che durante il rapporto di lavoro, precisamente in data 25 gennaio 2013, l'Ing. Per_1 aveva esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione con il sistema
[...] contributivo, come da relativa comunicazione all' ; CP_1
. che la dott.ssa (incaricata della procedura amministrativa) aveva confermato che la Tes_1 comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per la liquidazione della pensione era stata spedita all' , come da dichiarazione del 31 gennaio 2013 ore 14:02 (doc. 6 fasc. ric.); CP_1
. che preso atto della comunicazione del Lavoratore, la società aveva conseguentemente applicato, da quel momento, il massimale contributivo;
. che in data 17 febbraio 2021 a mezzo cassetto bidirezionale, l' aveva notificato a CP_1 [...]
diffida accertativa per il recupero dei contributi da Parte_1 eccedenza massima ex art. 2, comma 8, L. 8 agosto 1995 n. 335 e che mediante tale provvedimento era stata contestata alla società l'asserita indebita esposizione in Uniemens a mezzo dell'elemento “eccedenza massimale”:
- per l'anno 2015, di un imponibile contributivo pari ad euro 466.637,00;
- per l'anno 2016, di un imponibile contributivo pari ad euro 469.316,00.
In conseguenza delle violazioni, l' aveva richiesto il pagamento di asseriti omessi CP_1 contributi e delle correlate sanzioni.
. che aveva poi presentato “Ricorso avverso Parte_1 diffida di accertamento per recupero contribuzione omessa derivante da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995” del 26 aprile 2021, ribadendo l'infondatezza della diffida accertativa e insistendo per la sua archiviazione,
. Con Deliberazione n. 1122 del 14 settembre 2023 l' aveva rigettato il ricorso, CP_1 notificandole -in data 22 dicembre 2023- l'avviso di addebito n. 36820230019544656000, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €
389.422,58, relativamente al periodo da 07/2015 a 12/2016 (doc. 11 fasc. ric.);
. La società aveva pertanto impugnato l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 5,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 insistendo per l'annullamento dello stesso.
Pagina 4 Si è costituito ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto, ribadendo la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo alla società opponente.
Il Tribunale di prime cure ha rigettato il ricorso respingendo tutte le eccezioni della società, così disponendo:
. quanto al difetto di motivazione: “Innanzitutto, va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di addebito per difetto di valida motivazione…. Tuttavia, è sufficiente il riferimento contenuto nell'avviso di addebito agli atti di accertamento presupposti (la diffida accertativa INPS CMBRD del 17 febbraio 2021: doc. 7 fasc. ric.) in cui è stato determinato il credito. Il richiamo, infatti, rende conoscibili (e di fatto conosciute) le posizioni lavorative interessate dall'accertamento nonché la natura e la consistenza dell'omissione contributiva.
L'obiezione circa l'assenza di riferimenti sui criteri di calcolo è pure priva di pregio, poiché nell'atto di accertamento richiamato (doc. 7 fasc. ric.) risultano indicate sia la misura dell'aliquota IVS al 33% (a cui aggiungere l'ulteriore 1% di cui all'art.
3-ter d.l. n. 384/1992) da applicarsi all'imponibile sia la base normativa di riferimento per il calcolo delle sanzioni”;
. quanto al merito della controversia: “spetta al datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovarsi di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione [….]
3. Nel caso di specie, ha prodotto Parte_1 una dichiarazione priva di data certa dell'Ing. (doc. 5 fasc. ric.). Persona_1
Tale prova non è sufficiente a sostenere le tesi della società opponente.
Essa non prova che l'Ing. abbia manifestato alla controparte del rapporto Persona_1 previdenziale (l' ) la sua volontà di avvalersi dell'opzione né può condividersi la teoria CP_1 sottintesa della necessità, stante la libertà di forma della dichiarazione di cui si discute, di scindere il profilo dell'esercizio del diritto da parte del titolare (che si vorrebbe approfondire tramite l'escussione del testimoni, che pare manifestamente irrilevante per la soluzione della questione) da quello della trasmissione o comunicazione della scelta effettuata dal dipendente all'ente previdenziale.
Invero, la dichiarazione unilaterale di volontà del lavoratore, rivolta all'altro soggetto del rapporto previdenziale ( ), in quanto destinata a produrre rilevanti effetti patrimoniali CP_1
Pagina 5 (quando i limiti del massimale vengano concretamente superati), ha natura necessariamente recettizia, nel senso che può produrre i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata (art. 1334 c.c.; così App. Milano, 1° agosto 2023, n.
652 e Cass., sez. lav., 27 dicembre 2021, n. 41571).
Non solo: deve necessariamente sussistere un provvedimento di ammissione al beneficio della liquidazione della pensione con il sistema contributivo all'esito di un'attività istruttoria da parte dell' che accerti la sussistenza in capo al lavoratore dei requisiti a cui le norme in CP_1 esame ricollegano tale facoltà.
Di ciò non è traccia agli atti né tale traccia si potrebbe ricavare tramite l'escussione della prova orale […..]
Né, in casi come questo, si può dare accesso alla prova orale della persona delegata alla questione amministrativa (dott.ssa ), la cui affermazione non avrebbe la stessa efficacia Tes_1 della certezza documentale qui richiesta.
Pertanto, le denunce individuali delle posizioni contributive (i c.d. modelli UniEmens) in cui la società per gli anni 2015 e 2016 ha esposto incontestatamente la dicitura “eccedenza massimale” e ha dato atto di aver corrisposto una retribuzione oltre massimale non possono costituire la comunicazione dell'opzione, dal momento che, da un lato, non provengono dal soggetto titolare del diritto in questione e, dall'altro, rappresentano semplicemente l'assolvimento dell'obbligo di denuncia mensile delle singole posizioni dei lavoratori e delle rispettive posizioni contributive contabilizzate e successivamente versate, riferibili esclusivamente al datore di lavoro, che è parte del rapporto contributivo, ma non di quello previdenziale […]
La società ha chiesto di poter accedere alla prova testimoniale anche in virtù del principio della verità materiale che presiede il rito del lavoro e dell'applicazione della c.d , CP_3 ossia di quella particolare attività (in cui si ravvisa un abusivo esercizio del diritto) che esiste quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale (Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743).
La prima obiezione non pare avere pregio, poiché la verità materiale, nel rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, dipende dalla corretta comunicazione intercorrente fra le parti che avviene secondo i principi generali sopraindicati.
Pagina 6 Quanto alla , essa ha la sua sede elettiva (anche secondo la pronuncia di CP_3 legittimità indicata dalla parte ricorrente) in ambito contrattuale (come del resto il principio dell'affidamento) e non nel diverso ambito dei rapporti di natura previdenziale tra l'ente pubblico ed il lavoratore”;
. quanto alla domanda relativa alla riduzione delle sanzioni civili, rilevando che, comunque, la società non era esente da responsabilità ha così statuito: “Consegue, pertanto, che ogni volta che il datore di lavoro provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lett. a) dell'art. 116, comma 8”;
. ha respinto anche la domanda della società relativa alla condanna al pagamento dei soli interessi legali, rientrando, ad avviso di , Parte_1
l'inadempimento, in una delle ipotesi previste dal comma 15 dell'art. 116 della L. 388/2000, dal momento che nessun pagamento “nel termine fissato dagli enti impositori”, in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto era stato effettuato dalla società;
. da ultimo, il Tribunale ha respinto inoltre l'eccezione di prescrizione delle pretese relative alla posizione dell'Ing. all'anno 2015 così statuendo: “Invero, in forza della Persona_1 normativa emergenziale (in particolare: artt. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 e 11, co. 9, d.l. n.
183/2021) è stata prevista la sospensione dei termini prescrizionali delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020
(pari a 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a 191 giorni).
Pertanto, le diffide dell'11 dicembre 2020 (notificata il 21 dicembre 2020 via pec: doc. 2 e 2 bis fasc. ) e del 26 gennaio 2021 (doc. 4 fasc. ) hanno assunto idonea efficacia CP_1 CP_1 interruttiva, tenuto peraltro conto che la contabilizzazione del debito per l'annualità 2015 attiene al periodo luglio-dicembre 2015”.
con atto depositato in data 27/11/24 ha proposto Parte_1 appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per i motivi di seguito riportati.
Pagina 7 Per erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito
Con il primo motivo di appello parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità dell'avviso di addebito opposto per la sua genericità e, per l'effetto, la condanna di a CP_1 restituire alla Banca quanto da quest'ultima versato in esecuzione dell'avviso stesso.
Sul punto, torna a ribadire la genericità dell'avviso di addebito emesso dall' , al punto CP_1 tale da non indicare con chiarezza ed esattezza l'entità e le modalità di calcolo delle somme richieste. Parte appellante lamenta infatti che nel c.d. “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” facente parte integrante dell'avviso di addebito opposto (cfr. ns. doc. 11 in fascicolo di primo grado), non si rinviene altro che l'indicazione sede di Milano Centro, nonché CP_1 una serie di numeri incomprensibili ed il riferimento a “Contributi”, “Sanzioni evasione” e
“Interessi” ripetuto numerose volte, da cui non è possibile comprendere le modalità di calcolo degli importi ingiunti.
Tale carenza, ribatte, non è sanabile dal richiamo alla diffida accertativa del 17 febbraio 2021, la quale, come si evince da un confronto tra la stessa (cfr. ns. doc. 7 in fascicolo di primo grado) e l'avviso di addebito (cfr. ns. doc. 11 in fascicolo di primo grado), indica importi e criteri differenti.
Per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata offerta prova dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il sistema contributivo
L'appellante rammenta che la documentazione prodotta da conferma non solo Parte_1
l'avvenuto esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte dell'ing. ma Per_1 prova in modo inequivocabile che l' aveva ricevuto la relativa comunicazione nel CP_1 febbraio 2013. A supporto di tali affermazioni sostiene:
. di avere fornito un principio di prova cruciale, basato sulle comunicazioni della consulente del lavoro, la dott.ssa dello studio Pirola (cf. ns. doc. 6 in fascicolo di primo grado), la Tes_1 quale, dopo avere curato tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte dell'ing. aveva confermato di aver Per_1 trasmesso all' la raccomandata contenente l'esercizio di tale opzione. La dott.ssa CP_1 Tes_1 era stata indicata anche come teste per confermare - sotto l'obbligo penalmente rilevante di dire la verità - tale circostanza;
. ad ulteriore riprova di quanto sostenuto offre poi in produzione l'allegato E -documentazione della quale era venuta in possesso solo dopo il deposito della prima sentenza-, documento inequivocabile per dimostrare l'avvenuta comunicazione dell'opzione e ricezione della stessa da parte dell' . Infatti, la produzione della lettera raccomandata del 28 gennaio 2013, CP_1
Pagina 8 spedita il 29 gennaio 2013 e ricevuta dall' nel febbraio 2013, corredata dagli allegati CP_1
(modulo per la liquidazione della pensione con sistema contributivo e copia del documento di identità del lavoratore), confermava l'esercizio tempestivo dell'opzione da parte dell'ing.
Per_1
Quanto all'ammissibilità di tale documentazione nel giudizio di secondo grado rileva che:
[...] ne era entrata in possesso solo dopo la pubblicazione della sentenza ed inoltre, Pt_1 anche a prescindere dal profilo della tempestività della produzione, tale documentazione non introduce un nuovo thema decidendum, ma conferma quanto già dedotto da nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado;
. Sulla base del medesimo presupposto del presunto mancato esercizio dell'opzione da parte dell'ing. l' aveva notificato alla Banca, in data 12 luglio 2024, un ulteriore avviso Per_1 CP_1 di addebito relativo ai mesi di marzo e aprile 2018 (cfr. ns. Allegato F – doc. 11). La Banca aveva presentato ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Milano (RG n. 9652/2024), sostenendo, come nel presente giudizio, che l'ing. era soggetto a massimale Per_1 contributivo, avendo esercitato l'opzione nel gennaio 2013 e che l' aveva ricevuto la CP_1 relativa comunicazione nel febbraio 2023 (cfr. ns. Allegato G). In risposta, con memoria difensiva del 15 ottobre 2024 (cfr. ns. Allegato H), l' aveva riconosciuto la fondatezza CP_1 del ricorso della Banca, annullando l'avviso di addebito (cfr. ns. Allegato I) e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Parte appellante conclude quindi ribadendo che questa nuova circostanza conferma, in modo pacifico tra le Parti, che l'ing. nel gennaio 2013 aveva esercitato validamente l'opzione Per_1 per il sistema contributivo, sottoponendosi al relativo massimale.
L'ing. ricorda la Banca, nel mese di gennaio 2013 aveva esercitato l'opzione per il Per_1 sistema contributivo con comunicazione ricevuta dall' nel mese di febbraio 2013 (cfr. CP_1 ns. Allegato E), essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (L. 8 agosto 1995 n. 335), vale a dire una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni ante 1° gennaio
1996 e una anzianità contributiva complessiva di almeno 15 anni di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996.
In ragione dell'esercizio dell'opzione, la Società aveva quindi correttamente applicato, con decorrenza dall'esercizio stesso come previsto per legge, il regime contributivo e il correlato massimale contributivo, denunciando le somme eccedenti con la relativa causale nei flussi
Uniemens dei mesi di competenza.
Pagina 9 Ne consegue che l'avviso di addebito opposto è privo di fondamento, sussistendo tutti i requisiti di legge che danno diritto all'applicazione del sistema contributivo.
Per erroneità della sentenza per avere disatteso il principio del legittimo affidamento e della c.d . CP_3
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame il principio del legittimo affidamento e della c.d.
Verwirkung.
Sul punto lamenta che la corretta applicazione del massimale contributivo da parte di
[...] si è fondata anche su un legittimo affidamento derivante dall'assenza di Pt_1 contestazioni da parte dell' per oltre 9 anni. L'ing. aveva esercitato l'opzione per il CP_1 Per_1 sistema contributivo nel gennaio 2013 tramite la comunicazione formale inviata all' , CP_1 come comprovato dalla documentazione in atti. Tale opzione era stata effettuata in conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 23, della L. n. 335/1995, che consente ai lavoratori in possesso dei requisiti di optare per il sistema contributivo anziché quello misto.
L'assenza di contestazioni da parte dell' per oltre 9 anni, lamenta parte appellante, aveva CP_1 ulteriormente rafforzato il legittimo affidamento di sulla correttezza Parte_1 dell'applicazione del massimale contributivo.
Conclude quindi ribadendo che l'inerzia per oltre 9 anni da parte dell' nell'attivarsi per CP_1 contestare l'opzione esercitata dall'ing. solleva, altresì, questioni relative all'abusivo Per_1 esercizio del diritto, riconducibili all'istituto della , applicabile nel diritto italiano CP_3 in situazioni di ritardi ingiustificati nell'esercizio di un diritto. La ribatte, aveva CP_4 applicato correttamente il massimale contributivo in conformità con la normativa e le comunicazioni ricevute dal lavoratore. La tardiva contestazione dell' , a distanza di 9 CP_1 anni, si configura come un evidente abuso del diritto, in quanto l'inattività prolungata e ingiustificata dell' aveva indotto a credere che la situazione contributiva CP_1 Parte_1 dell'ing. fosse definitiva. Per_1
Per erronea applicazione del regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lett. a) della L. n.
388/2000
Con il quarto e ultimo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto applicabile al caso di specie il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), della L. n. 388/2000.
Parte appellante contesta la misura delle sanzioni applicate dall' chiedendo di ridurre le CP_1 sanzioni civili alla sola misura degli interessi legali, evidenziando che l'Ente previdenziale aveva imposto un regime di sanzioni basato su una presunzione di dolo o colpa grave, mentre
Pagina 10 la situazione oggettiva di buona fede in cui versava la Banca non giustificava l'applicazione di tali sanzioni.
Con memoria depositata in data 13/03/25 si è costituito in giudizio rappresentando che, CP_1 alla luce della produzione documentale effettuata da controparte nel giudizio di appello relativa ad atti preesistenti ma mai prodotti in precedenza (in particolare del documento che attesta l'invio all' della raccomandata contenente l'esercizio da parte del sig. CP_1 Per_1 dell'opzione per il calcolo contributivo) in virtù dell'esercizio della sua potestà di autotutela, ha ritenuto di annullare l'avviso di addebito opposto in questo giudizio.
Chiede pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande volte ad ottenere la declaratoria di non debenza dei contributi richiesti e di CP_1 rigettare per il resto le avverse domande.
Quanto infatti alla nuova domanda, formulata in grado di appello, di condanna dell' alla CP_1 restituzione degli importi pagati nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza impugnata, eccepisce l'inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione passiva dell' , trattandosi di crediti cartolarizzati e di importi pagati direttamente al CP_1
Concessionario per la Riscossione, , e di cui pertanto solo detto Controparte_2
Ente è tenuto alla restituzione.
Da ultimo, in merito alle spese di lite, ne chiede la compensazione, rilevando che se controparte si fosse attivata producendo la documentazione che ha depositato solo tardivamente in grado di appello, l' avrebbe provveduto direttamente all'annullamento CP_1 integrale dello stesso già nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 25 marzo 2025 a seguito di richiesta di rinvio da parte di per consentire CP_1 il completamento della pratica di sgravio, la Corte rinviava la discussione alla udienza del 24 giugno 2025.
In tale udienza le parti hanno concluso concordemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla pretesa creditoria di CP_1
Parte appellante ha insistito invece per la domanda di condanna dell' alla restituzione CP_1 delle somme versate in base alla sentenza di rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito e per la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda di restituzione per carenza di legittimazione passiva dell'istituto chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pagina 11 All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in conformità alle concordi conclusioni assunte dalle parti ed alla luce del provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito, CP_ adottato dall' in data 21 maggio 2019 (cfr. doc. 3 fascicolo parte appellata). e in tale data, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Avendo l' provveduto allo sgravio della pretesa contributiva oggetto di causa, la CP_1 pronuncia impugnata deve essere riformata, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come richiesto concordemente da entrambe le parti.
Considerato che nelle more ha versato la somma di € 392.114,51 -come da Parte_1
CP_ ricevuta di versamento in atti- stante l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito e il conseguente venir meno di ogni relativa pretesa, va condannato alla restituzione alla parte appellante di quanto percepito.
In ordine alle spese processuali, va osservato che, per costante giurisprudenza, che occorre
“delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. 11.2.2015, n. 2719; conf. Cass. 9.3.2017, n. 6016).
Nella fattispecie rileva la Corte che ha provveduto in via di autotutela allo sgravio CP_1 dell'AVA opposto solo a seguito dell'appello in quanto solo con l'impugnazione l'appellante ha prodotto in giudizio la prova della avvenuta presentazione dell'esercizio dell'opzione al sistema contributivo dell'ing. . In precedenza tale documento non era stato mai Persona_1 prodotto.
Alla luce di tale risultanza ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n 2836/2024 del Tribunale di Milano sezione lavoro, dichiara cessata la materia del contendere e condanna alla restituzione alla società appellante CP_1 dell'importo dalla stessa versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
IA IN NI
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