Sentenza 11 marzo 2025
Massime • 1
Nel caso in cui l'imperita o negligente esecuzione della prestazione sanitaria abbia determinato la perdita della capacità di procreare, la risarcibilità del danno non patrimoniale, patito dal figlio della vittima primaria per avere perduto la possibilità di instaurare il rapporto familiare con altri eventuali fratelli o sorelle, postula la prova non soltanto di un progetto di famiglia più numerosa, ma anche dello specifico pregiudizio concernente la relazione parentale attesa e definitivamente preclusa, nel contesto familiare di riferimento e in relazione alla possibile evoluzione psicologica individuale del danneggiato. (Nella specie, dopo aver rilevato che la statuizione relativa alla risarcibilità di tale pregiudizio era ormai coperta dal giudicato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda in quanto sfornita della relativa dimostrazione, per la quale non poteva ritenersi sufficiente l'allegazione delle circostanze della natura concordataria del matrimonio contratto dai genitori e dell'assenza di altri fratelli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento