Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9360
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Sentenza 5 aprile 2023

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In tema di sanzioni amministrative tributarie, la compensazione delle spese del giudizio, giustificata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'incertezza normativa, non implica necessariamente il contemporaneo accertamento, in fatto ed in diritto, dell'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di incertezza in ciascuna sussumibile, sia alla "ratio" della sua rilevanza e agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento.

La compensazione delle spese di lite per incertezza delle norme non implica l'annullamento delle sanzioni tributarie previsto in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni. Infatti, la pronuncia con la quale il giudice tributario di merito compensi le spese di giudizio per gravi ed eccezionali ragioni, individuandole nell'incertezza normativa, non comporta necessariamente il contemporaneo accertamento della sussistenza in fatto ed in diritto anche delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni prevista, dall'articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 472/1997, ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di incertezza, sia alla ratio della sua rilevanza ed agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento. L'atipicità e l'elasticità della valutazione ai fini della decisione sulle spese di lite, contrapposta alla rigorosa delimitazione dei presupposti necessari ai fini della disapplicazione delle sanzioni, escludono pertanto che l'accertamento in concreto dell'incertezza normativa, in ipotesi sufficiente per la compensazione delle spese di giudizio, comporti necessariamente anche il coincidente accertamento dell'esimente dall'applicazione delle sanzioni tributarie, trattandosi di due fatti diversi già nelle differenti fattispecie normative astratte nelle quali l'incertezza dovrebbe sussumersi in un caso e nell'altro.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9360
    Data del deposito : 5 aprile 2023
    Fonte ufficiale :

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