CA
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/02/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.90/2019 R.G. cont.,
concernente l'impugnazione della sentenza n.45/2019 resa dal Tribunale di
Enna in data 30.1.2019 e depositata il 31.1.2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Santo Antonio Scillia per procura in atti,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capizzi via dei Vespri 87
- appellante -
contro
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, succeduta ope legis all' di difesa CP_2 CP_1
dall'avv. Maria Elena Argento per procura in atti, elettivamente domiciliata in via Messina 1 (ex Ospedale Umberto I) CP_1
- appellata -
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.10.2023 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva impugnazione avverso il D.I. Parte_1
n.344/2015 emesso il 22.10.2015 dal Tribunale di Enna, a mezzo il quale l gli ingiungeva il pagamento della Controparte_1
somma di € 17.980/58, oltre interessi legali come da domanda e le spese del procedimento, poiché nella qualità di tutore dell'interdetto – Parte_2
invalido civile al 100% con erogazione della indennità di accompagnamento –
era debitore della quota parte della retta a carico dell'utente, riferita al ricovero
“volontario” presso la Organizzazione_1
, di cui era titolare l per il periodo da marzo 2012 a giugno
[...] CP_3
2015.
Eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva perché l'ingiunzione gli era rivolta personalmente e non quale tutore e, in subordine, nel merito l'insussistenza delle ragioni del rimborso richiesto. Chiedeva in riconvenzionale la ripetizione della somma di €1.500/00 a titolo di spese vive sostenute per l'attività di assistenza esterna prestata all'interdetto.
Con comparsa depositata il 24.5.2016 si costituiva l Controparte_1
opposta, esponendo che ai sensi dell'art.7 del Decreto n.1545/2002
dell' , nonché dell'art.8 co.5 del Organizzazione_2
2 Regolamento della R.S.A. ove era ricoverato, gli invalidi civili Parte_2
beneficiari di “assegno di accompagnamento” erano tenuti a corrispondere alla l'intera quota di detto assegno quale contributo alle spese, che Pt_3
l'opponente non aveva versato.
Istruita la causa con la documentazione allegata dalle parti, ritenendo fondato il rilievo del difetto di legittimazione passiva e però decidendo nel merito le ragioni di merito azionate nel giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione, con sentenza n.45/2019 il Tribunale di Enna così disponeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'opposizione
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.344/2015 del 22.10.2015 del
Tribunale di Enna;
condanna , nella qualità di tutore di nato a [...]_2
Troina l'1.10.1949, al pagamento in favore dell della somma di € Parte_4
17.980,58 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore
dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre I.V.A. se dovuta e
C.P.A.”
Avverso la sentenza del Tribunale propone gravame , Parte_1
affidando l'impugnazione ai motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 101 C.P.C.- NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO, INESISTENZA DELLA SENTENZA -
VIOLAZIONE DELL'ART. 101 C.P.C.
, nella qualità di tutore del fratello non è mai stato evocato in giudizio, si appalesa Parte_1 Pt_2
pertanto palesemente errata la sentenza.
Infatti, se è pur vero che il giudizio di opposizione si atteggia come procedimento il cui oggetto non è ristretto
3 alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda e dell'emissione del provvedimento opposto, è altrettanto vero il principio che tale accertamento attiene ai presupposti di merito della domanda e non alle condizioni dell'azione che, come la legittimazione attiva o passiva, devono sussistere al momento della proposizione della domanda (monitoria),
senza possibilità alcuna di successiva tardiva sanatoria.
Ne consegue che, nel caso in esame, la mancata regolare evocazione in giudizio del soggetto destinatario della domanda, comporta una insanabile violazione del principio del contraddittorio, quindi la sentenza che ha definito il giudizio è tamquam non esset e non può formare alcun giudicato tra le parti.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.7, 8 E 10 DEL DECRETO ASSESSORIALE N. 1545 DEL 7/8/2002 DELLA REGIONE
SICILIANA - VIOLAZIONE DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO DELLA R.S.A. DI PIETRAPERZIA - VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore ha la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente ha la veste del convenuto, per cui l'onere della prova incombe, in applicazione dell'art. 2697 cc., ei qui dicit.
Ciò posto, nel caso in esame, l non ha minimamente provato la fonte negoziale o normativa, da cui Parte_4
sarebbe scaturito l'asserito inadempimento contrattuale dell'opponente.
L'art.10 del D.A. n.1545 del 2002, nonché l'articolo 8 del Regolamento della R.S.A. di Pietraperzia, stabilisce quanto segue: “allo scopo di garantire il pagamento della quota alberghiera al momento dell'accesso del paziente nella struttura ospedaliera, si sottoscrive la dichiarazione della posizione reddituale e quella di impegno dell'assistito o di un familiare alla corresponsione della quota parte della diaria giornaliera a proprio carico. In presenza di situazioni di necessità ed urgenza l'inserimento in R.S.A. non è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno, che sarà tuttavia successivamente regolamentato”.
La norma sancisce chiaramente che la fonte dell'obbligo di pagamento della quota alberghiera, eventualmente
4 posto a carico dell'ospite che si ricovera nella struttura, non ricorrente nel caso in esame, è costituita esclusivamente dalla dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto obbligato, o da un suo familiare, in forza della quale il soggetto si assume l'impegno economico di pagamento della quota della retta.
In altri termini, la convenzione di ricovero costituisce il titolo da cui scaturisce il diritto asseritamente vantato da controparte, essa è contemporaneamente un atto giuridico e un regolamento, nel senso che crea un rapporto giuridico e la relativa disciplina.
In altri termini, l'art.10 del D.A. n. 1545 del 7.8.2002 prescrive che al momento del ricovero nella struttura, o successivamente in caso di ricovero urgente, gli ospiti sottoscrivono un impegno di natura economica nel quale, sulla base delle condizioni economiche dell'ospite, viene determinata la quota giornaliera della diaria, di cui la quota “sanitaria” costituente la maggior parte è a carico esclusivo della , mentre la quota Org_2
“alberghiera” può essere posta a carico della Regione o del Comune di residenza quando l'ospite non dispone,
come nel caso in esame, di ulteriori redditi oltre alla pensione sociale.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 DELLA LEGGE 11.2.1980 N.18 - FUNZIONE ASSISTENZIALE
DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
Il primo Giudice, sulla base di una errata interpretazione dell'art.1 della L. 12.2.1980 n.18, ne inferisce l'assunto che l'indennità di accompagnamento servirebbe a coprire le spese alberghiere di vitto e alloggio poste a carico dell'ospite.
Il diritto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è stato introdotto sul presupposto sanitario di un'infermità che rende il soggetto inabile totale con necessità di assistenza continuativa, non essendo l'invalido in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
in altri termini l'indennità di accompagnamento serve per garantire assistenza morale e materiale all'invalido e non per coprire spese di vitto e alloggio.
Il Tribunale, recependo anche sul punto la tesi dell , ha ritenuto che tra i compiti istituzionali Parte_4
demandati alla R.S.A non rientra pure quello di garantire assistenza, materiale e morale, quando l'ospite si trova all'esterno della struttura.
5 FONDATEZZA DELLE RICHIESTA DI RIPETIZIONE DELLA SOMME SOSTENUTE DA , PER LE Parte_1
SPESE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEL Controparte_4
E' palesemente errata la sentenza nella parte in cui esclude il diritto dell'opponente alla ripetizione delle somme sostenute per le spese di assistenza in favore del fratello laddove erroneamente argomenta Pt_2
che quanto speso dall'opponente (medicinali, cure specialistiche, trasporto, vestiario, etc.) va al di là dei servizi e della funzioni garantite dal ricovero presso la struttura residenziale, stante il rifiuto della ad Pt_3
assolvere ai compiti istituzionali di assistenza all'esterno della struttura.
VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. - SPESE DI LITE ERRONEAMENTE POSTE A CARICO DI DI FI SC
Non si sottrae a censura l'impugnata sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha regolamentato le spese di lite, ponendole interamente a carico del , mentre in ragione dell'accoglimento Parte_1
dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso sollevata, andavano poste a carico dell Parte_4
che non ha correttamente evocato in giudizio il soggetto destinatario della sua pretesa.
[...]
Con comparsa responsiva si costituisce l Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'infondato gravame secondo le difese
[...]
assunte in primo grado, col favore di compensi.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 26.10.2023 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del gravame non trovano accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso specificati.
Preliminarmente è a dirsi che, qualora l'opponente “convenuto sostanziale”
della ragione di credito di cui all'ingiunzione, chiami in causa un terzo [nel caso di specie, sé stesso quale tutore] indicandolo come il vero legittimato passivo
6 per ottenere la sua liberazione dalla pretesa, si versa nella ipotesi di “chiamata del terzo responsabile” con effetto dell'estensione automatica della domanda in presenza del medesimo “titolo” di responsabilità.
Peraltro, proprio in quanto tutore, lo stesso appellante aveva proposto domanda riconvenzionale contro l'opposta, invocando il rimborso per farmaci,
spese mediche ed assistenza che ritiene avrebbe dovuto procurare la a Pt_3
proprie cure.
Per l'effetto, correttamente il Tribunale ha revocato l'ingiunzione erroneamente emessa, comunque pronunciando nel merito del medesimo “titolo” sottostante alla stessa, “automaticamente” rivolto nei confronti del tutore, tenuto anche conto che secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.7448/93) “Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui
oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del
decreto stesso, ma si estende all'accertamento con riferimento alla situazione di fatto
esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello della richiesta o
dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in
contestazione.”
Nel merito il gravame è infondato.
E' indiscusso che l'interdetto è stato assistito in regime di Parte_2
ricovero “volontario” nella di Organizzazione_1
, quantomeno nel periodo ricompreso tra marzo 2012 a giugno Org_1
2015.
Il regime di ricovero presso le R.S.A. (preposte al solo ricovero non obbligatorio) viene disciplinato dal D.A. Sanità della Org_2
7 n.1545/02 e ss.mm.ii. [“determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili con ricovero non obbligatorio”], che prevede una retta pro-capite per ogni giorno di residenza nella struttura,
costituita per una parte a carico del Fondo Sanitario Regionale (relativa all'assistenza sanitaria) e per la rimanente parte a carico dell'ospite secondo la diaria specificamente prevista (relativa alla prestazione di vitto-alloggio).
Anzi, ai sensi dell'art.5 del citato D.A.:
“Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota di diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art.433 del codice civile, dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa in base alla propria capacità economica, che deve essere accertata nella procedura di ammissione.”
ed ai sensi dell'art.7:
“Per garantire il pagamento della quota, gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di
Part
sono tenuti alla corresponsione alla dell'intera quota di detto assegno quale contributo alle spese.”
L'Azienda Sanitaria opposta ha comprovato che è stato Parte_2
riconosciuto invalido con erogazione dell'indennità di accompagnamento decorrente dall1.8.2003 (giusto decreto n.902 del 10.8.2004 del Prefetto di
Enna) e che, in coerenza alla corretta interpretazione causale del diritto all'attribuzione della stessa indennità, “Se il soggetto affetto da totale inabilità è
ricoverato in una struttura assistenziale ed ai suoi bisogni provvedono gli operatori
della struttura assistenziale nella quale è ricoverato, è del tutto legittimo che, ai fini
della compartecipazione al pagamento della struttura assistenziale, che svolge le
8 funzioni che sarebbero state svolte dall'accompagnatore, possa tenersi conto anche
dell'importo erogato a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione
d'invalidità, determinandosi altrimenti un ingiustificato arricchimento del soggetto
interessato o dei suoi familiari per la percezione di una indennità che, con il ricovero
duraturo del beneficiario nella struttura residenziale, ha perso la sua causa” (Cons.
Stato sent. n.1631/2013 e sent. n.5154/2012).
Peraltro, è a dirsi che ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980 sulla indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (quale quella riconosciuta a “sono esclusi dall'indennità … gli invalidi gravi Parte_2
ricoverati gratuitamente in istituto” e, ai sensi dell'art.1 co.248 della legge n.662/1996, “gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne
ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare alla Prefettura, al
Comune o all'Unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di
responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, relativa alla
sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se
a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18.
Con riguardo alla fonte dell'obbligazione di pagamento della “quota alberghiera di vitto-alloggio”, la stessa è certamente di carattere normativo ai sensi della disciplina citata e, peraltro, anche adottando un comportamento concludente è stato l'appellante – quale tutore - a chiedere il ricovero del congiunto presso la di , che è una struttura Organizzazione_3 Org_1
residenziale e non ospedaliera, mentre la “dichiarazione della posizione reddituale” prevista dall'art.10 del D.A. n.1545/2002 citata dall'appellante,
ontologicamente non costituisce la fonte dell'obbligazione.
9 Di poi, con riferimento al chiesto “rimborso delle spese sostenute per assolvere
ai compiti di assistenza e sorveglianza in favore del fratello Pt_2
sostenute per l'acquisto di farmaci, viaggi per visite specialistiche etc., in gran
parte necessarie per assolvere all'attività di sorveglianza e assistenza in favore
di un malato cronico e non autosufficiente come il fratello e per il Pt_2
rifiuto della ad assolvere ai compiti istituzionali di assistenza”, trattasi di Pt_3
prestazioni estranee a quelle prettamente residenziali della struttura, non risultando alcuna prova del contrario.
E, infatti, dal tenore dei servizi prestati emerge che gli stessi esulano dalle funzioni garantite dalla , tanto è vero che Parte_5
non sono menzionati né nel D.A. n.1545/2002 citato, né nel Regolamento della stessa R.S.A., così come correttamente argomentato dal Tribunale: “La
circostanza che l'opponente abbia dovuto sostenere altre spese di assistenza
non esclude la prestazione residenziale-sanitario-assistenziale espletata dalla
detta struttura di ricovero. E' evidente infatti che le somme spese
dall'opponente (per medicinali, cure specialistiche, trasporto, vestiario, etc.)
vanno al di là dei servizi e della funzioni garantite dal ricovero presso la
struttura residenziale.”
Con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione della sentenza gravata “nella
parte in cui il Tribunale ha regolamentato le spese di lite ponendole
interamente a carico del mentre in ragione Parte_1
dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo
stesso sollevata, andavano poste a carico dell di , deve dirsi che CP_3 CP_1
in accoglimento dell'opposizione sul punto della legittimazione passiva,
correttamente il primo Giudice ha provveduto alla revoca del decreto monitorio,
10 con la inerente ingiunzione di pagamento delle spese di quel procedimento,
eliminandone ogni refluenza a carico dell'opponente.
Altrettanto correttamente, pronunciando nel merito l'integrale accoglimento della domanda azionata dall' , ha posto le spese di lite Controparte_1
interamente a carico del , in applicazione del disposto Parte_1
dell'art.91 c.p.c.
In conclusione, in coerenza al corretto assetto probatorio posto a carico delle parti, in osservanza del quale l'appellata ha documentato il criterio di calcolo della diaria dovuta, rimasto incontestato sul punto, non emerge motivo per riformare la prima statuizione.
Per l'effetto, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico dell'opponente soccombente le spese del grado di appello nei confronti della creditrice opposta, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M.
n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa indicato fino a
€26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.90/2019,
conferma la sentenza n.45/2019 resa dal Tribunale di Enna in data 30.1.2019
e depositata il 31.1.2019, appellata da . Parte_1
Condanna a corrispondere le spese del grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata, che liquida in complessive € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei
11 presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
12