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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 8 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5648/2024 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], nella qualità di legale rappr.te della Parte_1 società , rapp.ta e difesa come dall'avv.to Michele Marra, giusta procura in calce al CP_1 ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano, elettivamente domiciliato in
Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001493929, asseritamente notificata il 16.7.2024, con la quale
è stato ordinato il pagamento della somma di € 3.772.62 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii., e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, oltre le spese.
Dedotta l'omessa notifica del verbale di accertamento e la prescrizione, ha concluso come da proprio atto introduttivo per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si è costituito ritualmente l' resistente chiedendo il rigetto della pretesa ex adverso formulata, CP_2 preliminarmente in quanto inammissibile per tardività ex art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150
e, nel merito, asseritamente infondata in fatto e in diritto. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è decisa all'esito della camera di consiglio, udite le conclusioni delle parti.
Il ricorso è inammissibile.
È fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art.6 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 formulata dall' . CP_2
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del Decreto legislativo n.150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della
L.n.689/1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, l' resistente ha documentalmente dimostrato che la notifica dell'ordinanza CP_2 ingiunzione opposta si è perfezionata in data 23.5.2024, così come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impugnato, sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente
(doc.1 fasc. parte resistente). A fronte di tale produzione documentale, la ricorrente nulla ha dedotto, né ha proposto querela di falso contro tale documento.
È inoltre documentato che la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
25.7.2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Sicché il ricorso deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art.6 comma 6 del d.lgs. 150/2011 e quindi ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese si dichiarano integralmente compensate tra le parti stante la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, 8.7.2025
Il giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 8 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5648/2024 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], nella qualità di legale rappr.te della Parte_1 società , rapp.ta e difesa come dall'avv.to Michele Marra, giusta procura in calce al CP_1 ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano, elettivamente domiciliato in
Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001493929, asseritamente notificata il 16.7.2024, con la quale
è stato ordinato il pagamento della somma di € 3.772.62 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii., e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, oltre le spese.
Dedotta l'omessa notifica del verbale di accertamento e la prescrizione, ha concluso come da proprio atto introduttivo per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si è costituito ritualmente l' resistente chiedendo il rigetto della pretesa ex adverso formulata, CP_2 preliminarmente in quanto inammissibile per tardività ex art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150
e, nel merito, asseritamente infondata in fatto e in diritto. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è decisa all'esito della camera di consiglio, udite le conclusioni delle parti.
Il ricorso è inammissibile.
È fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art.6 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 formulata dall' . CP_2
Ai sensi dell'art.6, comma 6 del Decreto legislativo n.150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della
L.n.689/1981, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, l' resistente ha documentalmente dimostrato che la notifica dell'ordinanza CP_2 ingiunzione opposta si è perfezionata in data 23.5.2024, così come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impugnato, sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente
(doc.1 fasc. parte resistente). A fronte di tale produzione documentale, la ricorrente nulla ha dedotto, né ha proposto querela di falso contro tale documento.
È inoltre documentato che la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
25.7.2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Sicché il ricorso deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art.6 comma 6 del d.lgs. 150/2011 e quindi ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese si dichiarano integralmente compensate tra le parti stante la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, 8.7.2025
Il giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine