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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 828/2023 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
.F.: ) rappresentato/a e difeso/a dall' Parte_1 P.IVA_1 avv. SCIGLIANO CATIA – APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato/a e difeso/a CP_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti ARCANGELO VINCENZO e ARCANGELO GIUSEPPE –
APPELLATO PRINCIPALE e APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: , rappresentato/a e difeso/a dall' avv. BELLIZZI CP_2 P.IVA_2
FRANCESCA – APPELLATA
E
, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. Controparte_3
CARUSO MARIA LUIGINA (già dall' avv. MIRYAM MACELLA) - APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del g.d.p. di Rossano n. 480/2022 – risarcimento danni da cosa in custodia (art. 2051 CC)
CONCLUSIONI: per la PROVINCIA DI COSENZA: <… riformare l'impugnata sentenza … dichiarando il difetto di legittimazione passiva della CP_4
e la conseguente assenza di responsabilità della stessa nel sinistro
[...]
occorso al Sig. . Con vittoria delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, da distrarsi …>>; per : < rigettare l'appello principale … e, in accoglimento CP_1 dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, nella parte
d'interesse, e quindi, condannare, l al Parte_2 pagamento della somma € 3.178,76, comprensive di danno biologico, ITT, ITP per
1 come quantificati temporalmente nella CTU medico legale … e con ulteriore condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari …>>; per < Rigettare l'appello principale proposto dalla CP_2 CP_4
siccome destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
-
[...]
Rigettare l'appello incidentale proposto dal Sig. nella parte in cui il CP_1
suo accoglimento possa in qualche modo arrecare pregiudizio alla posizione della propria assistita;
- Confermare integralmente la sentenza impugnata. CP_2
Con vittoria di spese, col beneficio della distrazione>>; per : <Preliminarmente: - Accertare e Controparte_3
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_5
- Accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale per violazione dell'art. 342 cpc.; … In subordine, nel merito: - Rigettare gli appelli e condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio>>.
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato il 18.3.2021, conveniva in CP_1
giudizio, dinanzi al giudice di pace di Rossano, il Controparte_3 per essere risarcito, nella misura di € 5.000,00, del danno alla salute conseguito alle lesioni (trauma cranico non commotivo, trauma contusivo ginocchio dx e abrasioni cutanee) a lui occorse in data 14.8.2020. All' uopo deduceva che, in tale giorno, alle ore 21,15 circa, si era fermato con la sua autovettura sulla strada comunale dipartentesi dalla SS 106 al Km 329/VIII e, scendendo dall' auuto, di essere inciampato a cagione del dislivello di un tombino presente sulla strada.
2 Resisteva alla domanda il il quale in primis assumeva che la strada CP_3 fosse di proprietà dell' e non di esso Comune;
contestava altresì l' an e CP_2
il quantum della pretesa risarcitoria.
3 Sulla scorta della difesa del il g.d.p. ordinava l' integrazione del CP_3 contraddittorio nei confronti dell' la quale pure assumeva di non CP_2
essere proprietaria della strada, in quanto il tratto stradale in cui si era verificato il sinistro – collegante l' uscita dalla SS 106 radd (per chi viaggia in direzione di
Taranto) al vecchio tracciato della SS 106 Jonica – era divenuto di proprietà della
Provincia di Cosenza (SP 253).
2 4 Ordinata ancora l' integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_4
questa pure assumeva di non essere proprietaria della strada, per
[...]
essere stata a sua volta ceduta al Comune di . Controparte_3
5 Espletata l' istruttoria con l' escussione di testi e l' acquisizione di CTU medico legale, il giudice di pace accoglieva in parte la domanda nei confronti della e quindi la condannava al pagamento, in favore dell' attore, della somma CP_4 di € 1.589,38, oltre interessi legali sulla detta somma decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, nonché della metà delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario (avv. Vincenzo Arcangelo). In motivazione, il giudice rilevava che il tratto di strada de quo era stato ceduto dall' alla CP_2 CP_4 in forza di verbale del 3.10.2001 e quindi quest' ultima dovesse
[...]
rispondere del sinistro;
tuttavia, ravvisando la corresponsabilità del danneggiato, per difetto della dovuta attenzione, dimezzava l' importo risarcitorio a lui spettante, determinato sulla scorta della quantificazione del danno biologico eseguita dal nominato CTU.
6 Avverso la sentenza ha proposto appello la , denunciando Controparte_4
l' errore in cui è incorso il primo giudice nell' individuare in essa il CP_4
soggetto proprietario del tratto di strada de quo, così omettendo di considerare, da un lato, che la cessione dall' alla del 3.10.2001 non aveva CP_2 CP_4 riguardato lo specifico tratto di strada oggetto di causa e, dall' altro, che, in ogni caso, era intervenuta successiva cessione di un tratto della vecchia SS 106 dalla
Provincia al (poi divenuto ). Controparte_3 Controparte_3
7 Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell' appello ed ha CP_1 altresì proposto appello incidentale, lamentando l' ingiustificata affermazione, da parte del primo giudice, del concorso di colpa di esso danneggiato nella dinamica della caduta.
8 Si sono altresì costituiti l' e il CP_2 Controparte_3
, rassegnando le conclusioni testualmente riportate in epigrafe.
[...]
La causa è stata assunta in decisione all' udienza del 16.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche
(ridotti a gg. 20 + 20).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
9 In rito, va affermata l' ammissibilità sia dell' appello principale che di quello incidentale, ai sensi del principio di diritto secondo cui <gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
3 nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017). Ed infatti i libelli di entrambi gli appellanti – la e – spiegano Controparte_4 CP_1
chiaramente le ragioni del rispettivo dissenso dalle ragioni espresse dal primo giudice e i termini in cui l' accoglimento delle proprie richieste dovrebbe essere motivato.
10 Nel merito, l' appello della è fondato. CP_4
Il primo giudice ha imputato il sinistro alla limitandosi a considerare CP_4 quanto allegato e provato dall' circa il trasferimento di una porzione della CP_2 vecchia SS 106 Jonica, dall' alla Provincia, a mezzo del verbale del CP_2
3.10.2001, e ignorando del tutto quanto al riguardo aveva argomentato quest' ultima e cioè che: a) la cessione dall' alla Provincia del 3.10.2001 aveva CP_2
avuto ad oggetto una porzione della vecchia SS 106 (dal Km 330 + 035 al Km
395 + 459) estranea al tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro lamentato dal
; b) in ogni caso, un segmento della porzione ceduta alla CP_1 CP_4
(ossia il segmento compreso tra il Km 330 + 035 al Km 336 + 950) è stato da questa successivamente ceduto dalla al con CP_4 Controparte_3
verbale del 6.7.2005.
11 Ciò emerge dalla documentazione prodotta dalla in primo grado [vedi CP_4
in particolare la nota del dirigente del Settore Viabilità della Provincia del
12.1.2022 prot. 775 a pagg.
1-4 del fascicolo I° grado-parte II^ (ri)prodotto telematicamente dalla con la costituzione in appello;
vedi altresì la CP_4
planimetria a pag. 25], da cui risulta che:
- la strada ove si è verificato il sinistro è la via d' uscita dalla SS 106 radd
(per chi proviene da Reggio Calabria e si dirige verso Taranto) e confluisce nel vecchio tracciato della SS 106 esattamente alla chilometrica 330 + 035,
4 che è il punto di inizio del tratto (con prosecuzione verso Taranto) che fu ceduto nel 2001 dall' alla : pertanto la strada del sinistro CP_2 CP_4
NON fa parte della porzione della vecchia SS 106 oggetto di cessione alla
; CP_4
- un segmento di tale porzione (ossia dal Km 330 + 035 al Km 336 + 950) è stato successivamente, nel 2005, ceduto dalla Provincia al CP_3
.
[...]
Orbene, assodato che la strada del sinistro non appartiene alla , va CP_4 ulteriormente affermato che essa non appartiene nemmeno all' quale CP_2
possibile pertinenza della , di cui essa è proprietaria: ad escludere la pertinenzialità è il fatto che la detta strada di svincolo non si raccorda ad altra strada dell' tant' è che a lato della SS 106 radd, nel punto da dove si CP_2
diparte la strada di uscita (strada ove si è verificato il sinistro), vi è il cartello che segnala CP_2
Corollario delle suesposte argomentazioni è che la strada del sinistro deve necessariamente ricondursi alla proprietà comunale, con conseguente accoglimento dell' appello della e reindirizzamento della condanna nei CP_4
confronti del . Controparte_3
12 Parimenti fondato è l' appello incidentale del . CP_1
Il primo giudice ha affermato la concorrente pari responsabilità dell' attore nella causazione del sinistro <ove si consideri il dato temporale in cui si verificava la caduta (alle ore 21,30 circa) e tenuto anche conto della zona, con scarsa illuminazione, circostanze queste che avrebbero richiesto particolare cautela nello scendere dalla propria autovettura>> (pagina 5 sentenza).
Orbene, in base alla più recente giurisprudenza del Giudice di legittimità << in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile>> (Cass. III^, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
13 Nel caso di specie, il è caduto nell' atto di scendere dalla propria CP_1
autovettura inciampando nel dislivello di circa 5 centimetri nel quale era posto un tombino. Come può constatarsi dalle fotografie prodotte dall' attore, la superficie del tombino rispetto al piano della strada concretizzava non un modesto avvallamento, bensì una vera depressione (ossia una buca), difficilmente visibile
5 nelle condizioni di scarsa illuminazione esistenti in loco. Attribuire causalmente la caduta, anche solo in parte, alla condotta incauta del danneggiato è una mera petizione di principio in quanto ciò significa affermare che il pedone che percorre la strada sarebbe tenuto a guardare scrupolosamente a terra al fine di evitare di incorrere in qualsivoglia insidia ivi esistente: trattasi all' evidenza di obbligo che supera l' ordinaria diligenza e che, ove fosse reputato esistente, annullerebbe di fatto ogni ipotesi di responsabilità del custode della strada.
Deve quindi affermarsi la riconducibilità causale del sinistro in via esclusiva alla condizione della strada, con conseguente obbligo per il di risarcire il CP_3 danno nella sua interezza (€ 3.178,76). Gli interessi, come stabilito dal primo giudice con statuizione non gravata da impugnazione sul punto, decorrono sul detto importo dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
(22.12.2022).
14 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello intrapreso dalla nei confronti di , e Controparte_4 CP_1 CP_2
, avverso la sentenza del g.d.p. di Controparte_3
Rossano n. 480/2022, così provvede:
a) In accoglimento dell' appello principale e dell' appello incidentale, riforma la sentenza impugnata e condanna il Controparte_3
a risarcire il danno patito da nella misura di
[...] CP_1
€ 3.178,76, oltre interessi legali sul detto importo a decorrere dal
22.12.2022;
b) Condanna il al pagamento, in favore del – e, per CP_3 CP_1
essi, degli avv.ti VINCENZO ARCANGELO e GIUSEPPE ARCANGELO, procuratori distrattari – delle spese del doppio grado, che liquida come segue: primo grado: € 125,00 per esborsi e € 800,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
appello: € 1.100,00, per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
c) Condanna il medesimo al pagamento in favore dell' – CP_3 CP_2
e, per essa, dell' avv. FRANCESCA BELLIZZI, procuratore distrattario - delle spese del doppio grado, che liquida come segue: primo grado: €
6 800,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
appello: € 1.100,00, per compenso d' avvocato, oltre
15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
d) Condanna il medesimo al pagamento, in favore della CP_3
– e, per essa, dell' avv. CATIA SCIGLIANO, Controparte_4
procuratore distrattario -, delle spese del doppio grado che liquida come segue: primo grado: € 800,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
appello: € 174,00 per esborsi e € 1.100,00, per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 09/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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