Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4595/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4595/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: socio e legale rappresentante della società Controparte_1 reddito: euro 1.900,00 al mese circa con l'Avv. Michele De Bellis presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: segretaria della società Controparte_1 reddito: euro 1.480,00 al mese circa con l'Avv. Chiara Braggion presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 4-6-2011 (anno 2011, Numero 18, Parte II, serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
2009 e il 30-7-2014.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con obbligo al rispetto reciproco;
2. dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come di seguito indicato;
3. la casa coniugale sita in Rovigo, via Mascagni 23 di proprietà di Parte_3
e concessa in comodato a , rimane assegnata in diritto d'uso e Parte_2 abitazione alla stessa con tutto l'arredo e corredo rimasti. , in Parte_1 accordo con la moglie, ha già provveduto a lasciare la casa familiare ed a prelevare tutti i suoi effetti personali;
4. i figli e , entrambi minori, continueranno a risiedere nella casa Per_1 Per_2 familiare di Rovigo, in via Mascagni 23, con collocamento prevalente presso la madre e affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
5. disporre che il diritto di visita si svolga, sia durante l'anno scolastico che nel periodo estivo, con le seguenti modalità: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal venerdì dopo l'orario scolastico sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
b) un giorno infrasettimanale, di regola il martedì in cui il padre li preleverà all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina, e un ulteriore pomeriggio, di regola il giovedì, in cui il padre li preleverà dopo l'orario scolastico e li riaccompagnerà presso la madre dopo cena nelle settimane in cui i figli trascorreranno il finesettimana con la madre;
c) 7 giorni con il padre durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
d) 3 giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; e) 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno in considerazione dei periodi feriali dei genitori;
f) autorizzare ad estendere il diritto di visita senza limitazione alcuna e previo accordo tra i genitori, così da garantire appieno ai figli ed il diritto alla bigenitorialità. Per_1 Per_2
6. l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito per l'intero, al 100%, da nella misura prevista per legge, mentre le detrazioni saranno al 50% Parte_2 per ciascun genitore;
7. disporre a carico di un contributo al mantenimento dei figli Parte_1
ed che sarà di euro 250,00 mensili ciascuno, e così per Per_1 Per_2 complessivi euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludico-ricreative, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del CNF del 29.11.2017, ovvero secondo le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) cure odontoiatriche presso strutture pubbliche;
b) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
2 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ripetizioni e corsi di recupero;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze studio, campi estivi.
- Il genitore che anticipa le predette spese dovrà esibire all'altro la copia del documento fiscale e della ricevuta del pagamento effettuato con modalità tracciabile al fine di poter consentire al genitore di poter portare in detrazione le spese sostenute, con obbligo, da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i 20 (venti) giorni successivi;
8. al compimento della maggiore età di ed , qualora non Per_1 Per_2 convivano con la madre, il pagamento di eventuali somme a titolo di contributo al mantenimento dei figli verrà disposto sul conto corrente personale che agli stessi verrà acceso.
9. in ragione del progetto educativo dei coniugi, gli stessi si impegnano a condividere le scelte concernenti la crescita dei figli anche in ragione delle naturali inclinazioni degli stessi, adoperandosi per quanto possibile, di poter mantenere un buon rapporto affettivo con i parenti di entrambi i genitori;
10. i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato ogni diversa questione, ad eccezione di quanto previsto nelle presenti condizioni;
11. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 898/1970 e dell'art. 473-bis
.51 c.p.c.; 12. una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 4.6.2011; Pt_2 CP_1
13. dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
14. tutte le spese sono interamente compensate tra le parti.
3 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.4595/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 4-6-2011, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4 - omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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