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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/11/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 160/2024 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), elett.te dom.ta in Cervignano del Parte_1 C.F._1
Friuli (UD), Piazza Unità n. 6, presso lo studio dell'avv. STEFANUTTO SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore della ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024, ha adito il Tribunale di Gorizia per Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Grado con
[...]
il 22.06.2002, nel corso del quale sono nati i figli (il Controparte_1 Per_1
1 02.01.2004) e (il 21.11.2005), entrambi maggiorenni e solo quest'ultimo non Per_2
economicamente indipendente.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, nei cui confronti la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica ordinaria, avendo fatto lo stesso pervenire una dichiarazione, personalmente sottoscritta, in cui ha dichiarato di non opporsi alla domanda di divorzio, sicché la nullità della notifica deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 181/2015, depositata il
23.3.2015, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. del Tribunale all'udienza del 27.1.2014.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere. Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n
898/70, così come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie in difetto di domanda.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Grado il 22/06/2002 (atto n. 7, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grado per gli incombenti di legge;
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 31/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), elett.te dom.ta in Cervignano del Parte_1 C.F._1
Friuli (UD), Piazza Unità n. 6, presso lo studio dell'avv. STEFANUTTO SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore della ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024, ha adito il Tribunale di Gorizia per Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Grado con
[...]
il 22.06.2002, nel corso del quale sono nati i figli (il Controparte_1 Per_1
1 02.01.2004) e (il 21.11.2005), entrambi maggiorenni e solo quest'ultimo non Per_2
economicamente indipendente.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, nei cui confronti la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica ordinaria, avendo fatto lo stesso pervenire una dichiarazione, personalmente sottoscritta, in cui ha dichiarato di non opporsi alla domanda di divorzio, sicché la nullità della notifica deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 181/2015, depositata il
23.3.2015, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. del Tribunale all'udienza del 27.1.2014.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere. Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n
898/70, così come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie in difetto di domanda.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Grado il 22/06/2002 (atto n. 7, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grado per gli incombenti di legge;
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 31/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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