CA
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 191/22 (ivi riunita la causa R.G. N. 272/22)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse con appelli depositati in data 15 marzo e 6 aprile
2022 da
(già - p.iva: ), in persona del Parte_1 CP P.IVA_1
legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to Alberto Righi, come da procura alle liti depositata in data 23 maggio 2024, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1
difeso dagli avv.ti Elisa Visintin e Fabio Vial, come da procura speciale allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
Email_3
-appellato-
Oggetto: appelli avverso sentenze n. 54 e n. 127 del 2022 del Tribunale di
NZ – sezione Lavoro
In punto: rapporto di agenzia.
Causa trattata all'udienza del 3 luglio 2025.
Conclusioni per nella causa RG n. 191/22: “1) Rigettarsi tutte CP
le richieste di parte ricorrente in primo grado in quanto inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa o per i diversi ritenuti di giustizia;
2) Con rifusione di spese e compensi tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis;
3) In via istruttoria:…”
Nella causa RG n. 272/22: “1) In via preliminare/pregiudiziale: disporsi, per le ragioni di cui in narrativa, la riunione del presente procedimento al procedimento pendente tra le medesime parti, rubricato al n. 191/2022
R.G. Lav., Presidente: dr. Perina, Relatore: dr.ssa Multari, con udienza
pag. 2/21 fissata per il giorno 1/6/2023 ore 9.30 introdotto da nei CP
confronti del sig. ed avente ad oggetto l'impugnazione Controparte_3
della sentenza non definitiva resa tra le medesime parti n. 54/2022 Sent. del Tribunale di NZ nella causa n. 595/2021 RG Lav.; 2) Rigettarsi tutte le richieste di parte ricorrente in primo grado in quanto inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa o per i diversi ritenuti di giustizia;
3) Con rifusione di spese e compensi tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis;
4) In via istruttoria:…”
Conclusioni per nella causa RG n. 191/22: “NEL MERITO CP_3
Rigettarsi le avverse istanze tutte, anche istruttorie, nonché l'appello proposto da (già avverso la sentenza di CP_4 CP
accertamento non definitiva n. 54/2022 emessa in data 08.02.2022 dal
Tribunale di NZ (Giudice del Lavoro: dott.ssa Giulia Beltrame), e, per
l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza non definitiva n.
54/2022 emessa in data 08.02.2022 dal Tribunale di NZ, condannando
(già al pagamento integrale delle spese di lite in CP_4 CP
favore del signor , anche relativamente alla costituzione Controparte_3
nel giudizio cautelare R.G. n. 191-1, al quale controparte, dopo averlo proposto, ha rinunciato. Si chiede, inoltre, per tutte le ragioni sopra esposte, la condanna di (già , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 CP
pag. 3/21 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore di nella somma Controparte_3
che verrà ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Nella causa RG n. 272/22: “IN VIA PRELIMINARE Si chiede disporsi la riunione del presente procedimento con il procedimento R.G. n. 191/2022 per i motivi illustrati in narrativa.
NEL MERITO Rigettarsi le avverse istanze tutte, anche istruttorie, nonché
l'appello proposto da (già avverso la sentenza di CP_4 CP
condanna n. 127/2022 emessa in data 18.03.2022 dal Tribunale di NZ
(Giudice del Lavoro: dott.ssa Giulia Beltrame), e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza di condanna n. 127/2022 emessa in data
18.03.2022 dal Tribunale di NZ, condannando (già CP_4 CP
al pagamento integrale delle spese di lite in favore del signor
[...]
, anche relativamente alla costituzione nel giudizio Controparte_3
cautelare R.G. n. 272-1. Si chiede, inoltre, per tutte le ragioni sopra esposte, la condanna di (già , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 CP
c.p.c., al risarcimento dei danni in favore di nella somma Controparte_3
che verrà ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 marzo 2022 la CP
(ora a seguito di incorporazione della prima) ha impugnato la CP_4
sentenza n.54/22 del giudice del lavoro del Tribunale di NZ con la quale ha accolto il ricorso di , già suo dipendente, Controparte_3
pag. 4/21 accertando il diritto del ricorrente al pagamento delle provvigioni calcolate per gli anni 2017, 2018 e 2019 “secondo i criteri di cui all'accordo allegato al doc. 2 di parte ricorrente e precisati in ricorso”.
All'esito del giudizio, con la sentenza definitiva n.127/22, ha condannato la società al pagamento della somma capitale di €.189.376,49, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite.
Con memoria depositata il 18 maggio 2023 si è costituito il signor chiedendo di rigettare l'impugnazione nel giudizio iscritto al CP_3
n.191/22.
Con ulteriore atto di impugnazione la ha appellato la sentenza n.127 CP
(causa iscritta al n.r.g.272/22). Anche in tale giudizio l'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con memoria CP_3
depositata il 18 maggio 2023.
Nel corso del giudizio della causa n.r.g. 191/22 è stata sospesa l'esecuzione della sentenza previo rilascio di fideiussione.
Disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, all'udienza del 24 maggio 2024 alla causa r.g. n.191/22 è stata riunita la n.272, all'esito di tale udienza era formulato una proposta conciliativa dal collegio con rinvio all'udienza del 17 ottobre 2024. L'udienza non si teneva a seguito di rinvio d'ufficio ai fini del riequilibrio del ruolo del giudice relatore e, a seguito di riassegnazione della causa giusta provvedimento organizzativo di formazione di un ruolo a giudice assegnato alla Sezione (con separato provvedimento del Presidente della Corte nominato nella persona della
Consigliera Lucia Dall'Armellina), veniva discussa la causa all'udienza dell'11 aprile 2025. In quella sede, tenuto conto anche del precedente esito del tentativo di conciliazione e della nuova composizione del collegio era pag. 5/21 formulata dalla Corte una nuova proposta conciliativa rispetto alla quale le parti si riservavano di dare riscontro. Riassegnata la causa al giudice estensore della presente sentenza, essendo terminato il periodo di assegnazione del giudice in precedenza designato come relatore, e rinviata d'ufficio la causa all'odierna udienza, tenuto conto che solo la parte appellata aveva aderito alla proposta del collegio, la causa è stata discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in relazione alla corretta determinazione del trattamento retributivo riservato all'odierno appellato il cui rapporto di lavoro con la società aveva avuto decorrenza dal 29.02.16 fino alla CP
data dell'1.7.19 a seguito delle dimissioni, con inquadramento come impiegato commerciale 1° livello c.c.n.l. terziario commercio.
In primo grado il ricorrente aveva lamentato che a fronte delle intese precontrattuali in ragione delle quali oltre ad uno stipendio fisso mensile avrebbe percepito un premio annuale commisurato alle percentuali variabili1, con calcolo realizzato sul 100% del margine di ricavo aziendale e non sul 50% come per gli altri preposti al settore commerciale, la società aveva dato seguito mediante corresponsione dell'importo in tali termini liquidato con la busta paga di dicembre 2016 solo per lo stesso anno, liquidando alla voce “Premio” sia le provvigioni che un bonus extra di
€.10.000 per un “RAL totale da liquidare” di €.28.784,19.
Aveva lamentato che negli anni 2017, 2018, 2019, nonostante la sussistenza dei presupposti per provvedere conformemente a quanto disposto nel 2016 1 Stipendio netto mensile di €.2.000,00 oltre al 30% sul margine di vendita di hardware e software, al 10% sui servizi di e al 35% sulla prevendita in supporto ai commerciali CP pag. 6/21 gli era stato corrisposto un premio ridotto, in particolare con una differenza di €.120.418,00 per il 2017, €.59.755,00 per il 2018.
Aveva allegato, poi, che a fine 2018 la società gli aveva prospettato una modificazione delle condizioni contrattuali per il 2019, prevedenti un nuovo metodo di calcolo del premio con riferimento al gruppo (mail del 4 dicembre di , legale rappresentante della società), non Testimone_1
accettate. In tale contesto, tenuto conto delle ragioni di credito rimaste insoddisfatte, registrava i colloqui successivamente tenuti con lo stesso il 17 aprile ed il 9 maggio 2019, aventi ad oggetto anche la pretesa TE
del lavoratore rimasta insoddisfatta. Deduceva che in tali colloqui vi era stata ammissione del diverso e più vantaggioso criterio di calcolo della parte provvigionale del trattamento stipendiale e riconoscimento del debito pregresso.
In particolare, nel corso del secondo colloquio il legale rappresentante, oltre confermare il criterio di calcolo individualizzato, aveva proposto un piano di dilazione di pagamento, descritta in una mail inviatagli contestualmente.
In mancanza dell'attuazione di tale piano di rientro dal debito, quindi, il lavoratore aveva agito.
2) Il giudice di primo grado con la sentenza non definitiva ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla all'omessa formulazione nelle conclusioni della domanda di condanna al pagamento, valorizzando la narrativa dell'atto nella parte in cui era indicata la pretesa circa la corresponsione delle provvigioni nella misura prevista contrattualmente.
pag. 7/21 Nel merito ha fondato l'accoglimento della domanda valorizzando il documento 2 dal ricorrente prodotto e la circostanza che le annotazioni nel documento fossero in linea con questa interpretazione (in particolare che la garanzia per il 2016 riguardasse lo stipendio fisso e non le provvigioni che sarebbero rimaste fissate per tutta la durata del contratto secondo il criterio indicato).
Ha anche ritenuto rilevanti le registrazioni sopra richiamate, quali elementi liberamente apprezzabili a fronte della contestazione della società circa l'effettiva partecipazione al colloquio, ritenendo generico il disconoscimento con particolare riguardo alla data ed evidenziando che, nonostante il legale rappresentante in sede di libero interrogatorio non avesse riconosciuto come propria la voce, la stessa era stata riconosciuta dal giudice stesso alla luce della sua audizione nel corso dell'udienza.
Si ricavava, quindi, che la prima registrazione confermava l'accordo sulle provvigioni per il 2016 e 2017 e la volontà della società di modificare nel
2018 anche in ragione del cambio di ruolo del lavoratore. Con riguardo al successivo colloquio, in assenza di un accordo ha rilevato che la società aveva riconosciuto il debito per gli anni dal 2017-2018 prospettando nuove regole per il 2019, anch'esse, però non definite in accordo col lavoratore, di talché il criterio continuava ad essere quello concordato in precedenza.
Rimessa la causa in istruttoria per chiarie aspetti afferenti alla quantificazione e chiarito che era stato richiesto il premio dal 2017, con la sentenza definitiva ha considerato utile il prospetto della produzione n. 14, che per il 2019 indica secondo il conteggio della società l'importo di
€.9.203,49.
3) Con l'appello nella causa n. 191/22 sono formulati i seguenti motivi.
pag. 8/21 Col primo la società ripropone la questione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire assumendo che in assenza di domanda di condanna, non ha ragion d'essere un'azione di mero accertamento. Deduce che che si è limitato a chiedere CP_3
l'accertamento della sussistenza dei dedotti accordi con la datrice di lavoro senza chiedere l'accertamento dei suoi diritti soggettivi (nel caso di specie, il diritto di credito ed il diritto ad ottenerne il pagamento sulla scorta del pregiudiziale accertamento dei fatti/accordi intervenuti), tantomeno la condanna di alla corresponsione degli asseriti premi CP
arretrati.”.
Col secondo motivo contesta la correttezza dell'interpretazione del documento 2 del ricorrente: osserva che nella relativa mail era precisato che il regime del 100 % era una eccezione rispetto agli altri commerciali e che tale modalità avrebbe garantito al ricorrente appena assunto di prendere uno stipendio mensile netto di €.2.300,00. Richiama a conforto dell'alternativa lettura del documento la mail del 3.1.2017 del legale rappresentante “laddove, nel determinare il consuntivo dell'anno TE
2016 e, pertanto, il premio dovuto al sig. per tale annualità, CP_3
faceva riferimento ai conteggi ed alla conversione di cui al foglio CP
di simulazione condiviso in fase di start up: “La conversione applicata è quella indicata nel foglio di simulazione che abbiamo condiviso in fase di start up”.” Deduce che il riferimento alla “fase di start up” è indice inequivoco della considerazione del primo anno di collaborazione, il 2016, come un anno a sé stante, “di inizio e, pertanto, soggetto ad una disciplina ad hoc, non estensibile alle successive annualità”.
pag. 9/21 E' in questa prospettiva che va considerato anche il bonus extra di
€.10.000,00.
Premesso che il minimo garantito necessariamente doveva riguardare la parte variabile, quindi, la componente provvigionale, circa la portata applicativa dell'accordo richiama le proprie istanze istruttorie, formulate in primo grado, contrariamente al rilievo giudiziale che aveva ritenuto neppure dedotto la prova sul punto.
Col terzo motivo contesta l'utilizzo delle registrazioni. Sostiene che in primo grado aveva contestato in modo specifico sia che il fosse TE
presente in azienda nella data e avesse partecipato al colloquio ma anche il contenuto trattandosi di registrazione “il file in numerosi punti presenta delle interruzioni e dei lunghi secondi di totale silenzio per cui si contesta anche l'integrità del file ben potendo lo stesso essere stato manomesso dal lavoratore omettendo alcune parti o componendolo artificiosamente secondo le proprie esigenze;
”. Ricorda di avere contestato il prospetto della prrduzine n.14, richiamato dal ricorrente.
Analoga contestazione aveva caratterizzato il successivo colloquio.
Contesta anche il riconoscimento della voce effettuata dal giudice, privo di competenze specifiche in tema, rendendosi opportuna una consulenza tecnica.
Contesta, comunque, che dal colloquio dell'aprile emerga un riconoscimento di specifici importi per il 2018 e 2019, al più per il 2017.
Evidenzia anche che nel 2018 il ricorrente aveva cambiato ruolo era capo gruppo coordinatore di un team: nel 2018 era cambiato il ruolo e quindi anche le modalità di calcolo del premio da parte della società che teneva pag. 10/21 conto del target del gruppo. Situazione accettata dal ricorrente come emerge da altri passaggi della conversazione.
Quanto alla debenza del premio per gli anni 2017 e 2018, dopo aver ricordato di aver contestato la valenza di quello della produzione 14 del ricorrente, prospetta un proprio conteggio sulla base di dati riformulati secondo le deduzioni del primo grado, mentre per il 2019 tenuto conto delle dimissioni nel corso dell'anno, oltre alla contestazione della produzione avversaria n. 14, in quanto prospetto da redatto dal ricorrente, inopponibile alla società, anche a voler prendere a riferimento quel dato rileva che il premio netto spettante al lavoratore, decurtato del 50% come da accordi, scenderebbe, al più, ad €.4.601,74 (€ 9.203,49/2) in forza dei seguenti dati: Contr a) il cliente nel 2019 ha avuto un ordinato di €.192.000,00 e conseguentemente ha generato provvigioni per €.19.200,00 ma, nei mesi successivi all'ordine, è stato ammesso alla procedura di concordato e non ha pagato a alcuna delle fatture emesse;
b) il valore maturato, CP
sempre stando al documento, sarebbe di €.50.282,63 (€ 65.336,63 + €
4.146,00 - € 19.200,00); c) il costo aziendale del lavoratore (comprensivo dello stipendio, dei rimborsi chilometrici, delle note spese, dei buoni pasto) per i sei mesi in cui è rimasto dipendente di è stato pari ad CP
€.37.500,00 (allega il “bilancino annuo” ed i costi annui del ricorrente inviati dal consulente del lavoro, richiamanti le note spese presentate dal ricorrente e controfirmate dal e dai buoni pasto usufruiti dal TE
ricorrente (pari a n. 100 giorni di fruizione per €.5,00 ciascuno) e non di
€.23.166,67 come indicato dal lavoratore;
d) la differenza tra l'ordinato ed il costo aziendale del lavoratore sarebbe, pertanto, pari ad €.12.782,63
(50.282,63 – 37.500,00) che, in applicazione del noto criterio di pag. 11/21 conversione, corrisponderebbe ad una RAL di €.9.203,49 (€. 12.782,63 –
28%).
Con quarto motivo contesta gli importi riconosciuti per il 2017-2018-2019 evidenziando che il lavoratore nel proprio calcolo non tiene conto della depurazione dei costi aziendali e quindi della percentuale ral come concordato dalle parti.
Nel ricorso 272/22 avverso la definitiva richiama i precedenti motivi e assume che comunque la sentenza è sbagliata con il quarto motivo richiamando il quarto motivo di appello sulla non definitiva e per gli anni in discussione e per non aver calcolato il dovuto al 50%.
4) Gli appelli riuniti non meritano accoglimento.
4.1) Il primo motivo è inammissibile.
La società appellante non prende in esame la ragione che ha determinato il rigetto dell'eccezione in primo grado, ossia la individuazione dell'oggetto della domanda in ragione della complessiva lettura del ricorso.
In ogni caso si tratta di motivo infondato. Dalla lettura complessiva dell'atto di primo grado è ardua escludere che la pretesa non abbia ad oggetto una domanda di condanna posto l'inequivoca dichiarazione del ricorrente: “In questa sede, l'odierno ricorrente pretende, però, che allo stesso vengano riconosciute e corrisposte anche le provvigioni a cui lo stesso aveva diritto in virtù degli accordi presi con l'azienda al momento della sua assunzione.”.
4.2) Con riguardo al secondo motivo va preliminaramente richiamato il tenore della mail : “eccoti il file, sentiamoci lunedì….”datata 16 gennaio
2016. Il file allegato reca la segue indicazione: dopo aver chiarito che i valori indicati si riferiscono all'anno 2015 (“perché se ti ricordi l'altro
pag. 12/21 giorno abbiamo preso il 2013 come anno di riferimento, questi sono quelli del 2015”) segue la simulazione del calcolo con i valori anche in termini percentuali del corrispettivo riconosciuto. A chiusura viene precisato per quanto rileva in questa sede: “ricordati quello che ti ho spiegato, ad un commerciale con stipendio fisso non riconosciamo il 100 % delle provvigioni – mentre nel tuo caso sì”.
Si riporta il file nella sua integrità per la migliore sua comprensione.
Si deve ritenere, quindi, che in assenza di specificazioni, e del carattere esemplificativo del calcolo, riferito ad un anno diverso dal primo, in assenza di riferimento al solo anno 2016 e di altre condizioni limitative quanto alla finestra temporale di applicazione del criterio di calcolo delle provvigioni, lo schema proposta fosse da riferire ad ogni singola annualità
e, quindi, anche per gli anni successivi.
Né sovverte tale conclusione il riferimento l'ulteriore frase posta di fianco al valore dello stipendio fisso (ossia accanto alla voce “ricalcolo stipendio netto/mese”, all'importo “2.091,52” e al valore “29,50”): “nb questo valore
29,5 tende a salire fino a 31 con il salire del valore del loro (sono le tasse).”. Nella successiva riga è riportato l'importo 2.300,00 “importo pag. 13/21 riconosciuto” e la legenda esplicativa: “ ho pensato in questo modo TE
, se non raggiungi l'obiettivo comunque viene riconosciuta la differenza per farti arrivare a quanto aveva chiesto, un netto di Euro 2.300.”.
Si deve ritenere, posto che il fisso netto era concordato in €.2000,00, venisse garantito anche per il primo anno (l'assunzione è del 29 febbraio
2016), un importo minimo netto di €.2.300,00, evidentemente a prescindere dall'andamento annuale che risentiva della fase di ingresso e dell'operatività solo da marzo del 2016. Lo conferma lo stesso documento nella parte precedente in cui si afferma, accanto allo stipendio netto di
€.2.000,00: “non preoccuparti guarda la nota sotto, comunque se non raggiungi l'obiettivo viene riconosciuto il delta per andare a 2.300,00”. In sostanza la competenza variabile avrebbe potuto non garantire il primo anno uno stipendio complessivo di €.2.300,00 ma la società garantiva, comunque tale importo mensile netto.
D'altra parte, se la società, garantendo semplicemente un netto di
€.2.300,00 mensile, non aveva necessità di prevedere per il primo anno il
100 % del calcolo della parte variabile: era sufficiente stabile un bonus di
€.300,00 in più, fermo restando la misura del 50 % come per gli altri commerciali. Tale conclusione è del tutto coerente con la lettura e comprensione della simulazione ora considerata e adottata dal primo giudice.
Lo stesso argomento valorizzato dalla società circa la mail del gennaio
2017 depone, in realtà, in questo senso: il riferimento all'ulteriore bonus extra di €.10.000,00 è proprio riferito a tale particolare fase ed in esso si esaurisce la specificità del 2016. Diversamente non si spiegherebbe la ragione di un triplo beneficio: il calcolo provvigionale al 100 %, la garanzia pag. 14/21 di un netto per il primo anno di €.2.300,00 ed in più un ulteriore bonus di
€.10.000,00.
Né risulta che il criterio cristallizzato nella simulazione della mail del gennaio 2016 fosse stata modificato. In tale senso è eloquente quanto emerge dalle conversazioni registrate sulle quale ci si sofferma nell'esaminare il terzo motivo di appello.
Quanto alla capitolazione2 si tratta di circostanze prive dei necessari riferimenti spazio – temporale, della necessaria descrizione del contesto e dei soggetti coinvolti, sicché l'eventuale ammissione renderebbe impossibile al contraddittore allegare e capitolare circostanze contrarie.
Peraltro, si tratta di circostanze in contrasto con quanto emerge dal tenore delle conversazioni registrate la cui valenza probatoria non può essere disconosciuta per quanto di seguito si espone.
4.3) Con riferimento al terzo motivo, infatti, non può essere ritenuto un efficace disconoscimento quello compiuto dall'appellata con l'atto di 2 Nello specifico i seguenti capitoli: “11) “Vero che per l'anno 2016 le parti pattuivano che il premio spettante al sig. fosse riconosciuto nella misura del 100% dell'importo risultante CP_3 dall'operazione di cui ai precedenti punti nn. 5) e 6) e secondo le modalità di conversione di cui ai punti 7) e 8)?”; 12) “Vero che le parti pattuivano il riconoscimento del premio al ricorrente nella misura del 100% solo per l'anno 2016?”; 13) “Vero che le parti pattuivano il riconoscimento del premio al ricorrente nella misura del 100% per l'anno 2016 essendo il primo anno di lavoro del sig. CP_3 come impiegato con mansioni di commerciale e stipendio in parte fisso ed in parte variabile?”; 14) “Vero che la percentuale di premio del 100% veniva pattuita tra le parti per l'anno 2016 quale incentivo all'attività dello , trattandosi del suo primo anno di lavoro e per consentirgli di crearsi un giro CP_3 di clientela che gli avrebbe consentito maggiori entrate negli anni successivi?”; 21) “Vero che per gli anni successivi al 2016 le parti pattuivano che il premio riconosciuto al ricorrente venisse corrisposto nella misura del 50% sulla base del calcolo esplicitato nei precedenti punti nn. 5) e 6) e secondo le modalità di conversione di cui ai punti 7) e 8)?”. A loro volta i punti da 5 a 8: “5) “Vero che le parti avevano pattuito che il premio fosse così calcolato: si sommavano le percentuali pattuite sul margine di vendita ricavato dall'azienda sulle vendite (c.d. sales) e sulle prevendite (c.d. pre sales) e sull'attività interna, si decurtavano i costi già sostenuti dall'azienda per il lavoratore (ovverosia il suo costo azienda, i rimborsi chilometrici, i buoni pasto ecc.), si effettuava il ricalcolo/riconversione RAL di tale importo?”; 6) “Vero che le parti pattuivano le seguenti percentuali: per le pre sales erano pari al 35% della risultante della sommatoria del 30% su hardware e software e servizi di terzi e del 10% su servizi , e per le sales erano pari al 30% su hardware, software e CP servizi terzi e 10% su servizi ?”; 7) “Vero che il costo azienda riferita alla persona del ricorrente CP era costituita dalla RAL incrementata del 39%?”; 8) “Vero che la RAL viene determinata partendo dal costo azienda decurtato del 28%?” pag. 15/21 costituzione in primo grado. In quella sede la parte aveva disconosciuto le registrazioni: a) contestando che “la mattina del giorno 17/4/2019 era in viaggio per lavoro ragion per cui, diversamente da quanto riportato dal ricorrente, non poteva essersi tenuto un colloquio della durata di quasi due ore. Tale impegno di lavoro lo ha, poi, tenuto occupato per tutto il giorno.”; b) deducendo la presenza di interruzioni e “lunghi secondi di totale silenzio” e contestando, quindi, l'integrità del file;
c) la presenza di toni pacati “non certo consoni a quelli tra due soggetti oggi in causa” con divergenze già nel dicembre 2017; d) essendo confusa la corretta datazione
(2018 o 2019); e) mai consegnato al legale rappresentante un riepilogo nel corso dell'incontro.
Quanto alla conversione del 9 maggio il disconoscimento era operato allegando: a) la presenza del legale rappresentante presso lo studio Adacata di NZ impegnato in “una complessa e laboriosa attività di analisi dello stato economico-patrimoniale di un'azienda al fine di stabilire elementi di fattibilità o criticità in relazione ad operazioni societarie”; b)
l'estrema confusione della conversazione e l'assenza di riferimenti ad importi c) l'assenza di una completa trascrizione.
In linea generale lamenta l'assenza di un deposito mediante le specifiche tecniche di produzione e conservazione, contestandone l'alterabilità.
Solo nel corso dell'udienza di comparizione delle parti il signor TE
aveva negato che fosse sua la voce ascoltata.
4.3.a) Limitando l'esame ai soli profili inerenti al valido disconoscimento dei file il collegio reputa infondata la doglianza dell'appellante.
Quanto all'assenza del legale rappresentante le circostanze addotte sono del tutto generiche: sicuramente la prima non venendo neppure indicato il pag. 16/21 diverso luogo in cui si sarebbe trovato il signor , ma così pure anche TE
quella riferita al giorno 9 maggio dal momento che non viene precisato l'impegno orario né viene documentata o capitolata una puntuale prova sulla presenza presso lo studio del consulente, ed i soggetti con i quali avrebbe interloquito.
Quanto alle pause e agli asseriti frazionamenti si tratta di affermazione che, all'ascolto delle conversazioni non può essere condivisa (nel senso che le pause ci sono, ma sono spiegabili in relazione a momenti di riflessione o consultazione dei dati) e non determinerebbe, di per sé alcun disconoscimento delle registrazioni ma, al più, introdurrebbe il tema della loro valenza probatoria in rapporti al rilevo che un frazionamento della conversazione potrebbe avere. In realtà le pause, pure presenti, sono legate al contesto in cui la conversazione avviene e sono del tutto connaturate al tono in gran parte “pacato” dell'incontro, come riconosciuto dalla stessa appellante.
Gli ulteriori rilievi sono anch'essi relativi all'apprezzamento della prova una volta che alla formazione del documento sia attribuisca la genuinità. In particolare, la produzione senza l'osservanza delle regole tecniche per il deposito del documento informatico, in assenza di elementi ulteriori che giustifichino la necessità di un approfondimento istruttorio non determina alcun vulnus per la parte: “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali
pag. 17/21 rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza
n. 26200 del 07/10/2024, Rv. 672585 - 01).
Quanto alla dichiarazione del legale rappresentante, a prescindere dall'apprezzamento compiuto dal primo giudice, essa è recisamente smentita dal contesto che la complessiva conversazione esprime: in essa si riscontrano plurimi riferimenti a circostanze e soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività societaria3 che per la estemporaneità dei riferimenti ad essi e per la caratterizzazione delle circostanze non facilmente conoscibili a terzi, non consentono di attribuire a soggetti estranei - evidentemente compiacenti nella prospettiva difensiva – le affermazioni attribuite al legale rappresentante. Nella nota sopra riportata sono individuati i momenti delle due registrazioni tra i più significativi al riguardo, venendo indicati persone, o clienti o dati che, implicando da parte dell'interlocutore del ricorrente una specifica conoscenza del contesto aziendale consentono di indicare nel legale rappresentante l'interlocutore del lavoratore. Tra l'altro in alcuni momenti durante la conversazione squilla la suoneria di un cellulare a cui risponde in mod spontaneo l'interlocutore del ricorrente rivolgendosi a tale o tale . In Per_1 Per_2
altro momento lo stesso richiama il parere di tale sul trattamento Per_3 3 Così nella conversazione del 17 aprile: 4.37 – 32.13 – 39.51 – 49.52 – 1,02.12 – 1,06.35 – 1,13.18 - 1,13.45 – 1,14.45 - 1,16.25 – 1.19.38 -1,32.07 – 1,46.10; ed in quella del 9 maggio: 1.45 – 5.30 – 6.28 – 8.35 – 11,10 -11.28 – 12.10 – 12.18 – 12.21 – 14.20 (2017 e 2018) – 14.55 – 15.05 – 15.59 (telefonata) – 17.13 – 17.42 – 17.57 (telefonata) – 18.14/ 18.33 – 19.19 (Marina) – 19.41 (Unifarco) – 20.33 (dilazione) - 20.57 (debito) – 21.25 (taglio del 50 % come gli altri commerciali) – 22.09 ( – 22.33 – 23.03/23.13 – 24.28 (telefono Franco) – 26.47 (Foscarini) Per_3 pag. 18/21 riservato al ricorrente. In latro vi è riferimento comune ad un cliente
(Uniferco). Si tratta di riferimenti individualizzanti che facilmente la società avrebbe potuto escludere fossero riferibili alla cerchia aziendale.
Altre frammenti della conversazioni (in particolare quelle che iniziano con il minuto/secondo segnati in grassetto) hanno diretta pertinenza con il tema di causa confermando il contenuto dell'impegno contrattuale nei termini prospettati dal ricorrente, ovvero riconoscendo l'esistenza del debito nei termini del conteggio prospettato in quella sede dallo stesso lavoratore, o ancora riferendosi l'interlocutore ad una programmata dilazione nel pagamento del debito, o ancora ad una revisione del trattamento per il
2019, da riportare al valore del 50 % come gli altri commerciali.
Anche il riferimento ritenuto ambiguo all'anno (2018/2019) trova piana spiegazione nell'ascolto: il lavoratore contestualizza i due colloqui evidenziando che si tratta di incontri avvenuto dopo il dicembre 2018, per cui l'indicazione nella data dei due incontri di quell'anno è imputabile ad un mero refuso.
In conclusione, si deve ritenere provato il riferimento della conversazione al legale rappresentante e, a conforto dell'interpretazione adottata con riguardo alla mail oggetto della valutazione col secondo motivo, la correttezza del criterio di liquidazione del trattamento stipendiale per la parte variabile nei termini prospettati col ricorso di primo grado con riguardo a tutti gli anni pregressi (si veda il riferimento in nota alla frazione in cui gli anni 2017 e 2018 sono indicati).
Non ha rilievo decisivo, invece, il richiamo ai passaggi della conversazione del 17 aprile (peraltro non trasporta correttamente unificando nel frammento del minuto 17,25 affermazioni che, invece, sono scandite in pag. 19/21 momenti diversi, in cui si parla del nuovo criterio;
sono passaggi estrapolati dalla più lunga conversazione nella quale, in realtà, il tema della revisione del criterio è ancora da definire: si veda il minuto 21.15 della conversazione del 9 maggio. In realtà il ricorrente nella conversazione di aprile si riferisce ad una “regola” per il 2018, ma si tratta evidentemente non dell'accettazione di un nuovo criterio del trattamento stipendiale, che avrebbe dovuto precedere l'anno di applicazione, ma della misura del corrispettivo “subita” tanto da parlarne in occasione di altro incontro tra i due, ma solo a fine dicembre di quell'anno. Né possibile ritenere che vi sia stata una rinuncia alla regola originaria, dal momento che tutte le annualità sono discusse, e sono state oggetto di riconoscimento del debito come sopra evidenziato.
L'ascolto, quindi, rende anche superflua la mancata trascrizione delle registrazioni.
4.4) Pure il quarto motivo, comune al secondo gravame va ritenuto infondato.
Quanto alle annualità 2017 e 2018, la base di calcolo accettata dalla società
a suo tempo per la prima delle due annualità è stata ridiscussa solo in giudizio ma in assenza di un dato contabile probante (il documento 9 della resistente non ha carattere ufficiale e proviene dalla stessa parte). Analoga considerazione vale per l'anno 2018; in entrambi i casi, poi la società presuppone il diverso e dimidiato criterio di calcolo rispetto a quello riconosciuto.
Quanto al 2019, da un lato il primo giudice ha espunto dal conteggio la Cont quota riferibile al cliente , per cui la reiterazione del rilievo da parte dell'appellante non ha pertinenza, dall'altro la riduzione in funzione del pag. 20/21 periodo di presenza non ha ragione d'essere. Sul punto già il primo giudice ha rilevato che nessun riferimento alla permanenza per l'intero arco dell'anno solare era richiamato nella disciplina contrattuale (lettera di assunzione prodotta dal ricorrente).
5) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza venendo liquidate secondo il valore di causa nel medio, in base ai parametri di cui al d.m.
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
6) Non sussistono i presupposti per accordare la richiesta risarcitoria ex art.96 comma 3 c.p.c. attesa la questione interpretativa del documento 2, ampiamente controvertibile.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate liquidate in €.9.991,00 oltre al rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
LU AL
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse con appelli depositati in data 15 marzo e 6 aprile
2022 da
(già - p.iva: ), in persona del Parte_1 CP P.IVA_1
legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to Alberto Righi, come da procura alle liti depositata in data 23 maggio 2024, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1
difeso dagli avv.ti Elisa Visintin e Fabio Vial, come da procura speciale allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
Email_3
-appellato-
Oggetto: appelli avverso sentenze n. 54 e n. 127 del 2022 del Tribunale di
NZ – sezione Lavoro
In punto: rapporto di agenzia.
Causa trattata all'udienza del 3 luglio 2025.
Conclusioni per nella causa RG n. 191/22: “1) Rigettarsi tutte CP
le richieste di parte ricorrente in primo grado in quanto inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa o per i diversi ritenuti di giustizia;
2) Con rifusione di spese e compensi tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis;
3) In via istruttoria:…”
Nella causa RG n. 272/22: “1) In via preliminare/pregiudiziale: disporsi, per le ragioni di cui in narrativa, la riunione del presente procedimento al procedimento pendente tra le medesime parti, rubricato al n. 191/2022
R.G. Lav., Presidente: dr. Perina, Relatore: dr.ssa Multari, con udienza
pag. 2/21 fissata per il giorno 1/6/2023 ore 9.30 introdotto da nei CP
confronti del sig. ed avente ad oggetto l'impugnazione Controparte_3
della sentenza non definitiva resa tra le medesime parti n. 54/2022 Sent. del Tribunale di NZ nella causa n. 595/2021 RG Lav.; 2) Rigettarsi tutte le richieste di parte ricorrente in primo grado in quanto inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa o per i diversi ritenuti di giustizia;
3) Con rifusione di spese e compensi tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis;
4) In via istruttoria:…”
Conclusioni per nella causa RG n. 191/22: “NEL MERITO CP_3
Rigettarsi le avverse istanze tutte, anche istruttorie, nonché l'appello proposto da (già avverso la sentenza di CP_4 CP
accertamento non definitiva n. 54/2022 emessa in data 08.02.2022 dal
Tribunale di NZ (Giudice del Lavoro: dott.ssa Giulia Beltrame), e, per
l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza non definitiva n.
54/2022 emessa in data 08.02.2022 dal Tribunale di NZ, condannando
(già al pagamento integrale delle spese di lite in CP_4 CP
favore del signor , anche relativamente alla costituzione Controparte_3
nel giudizio cautelare R.G. n. 191-1, al quale controparte, dopo averlo proposto, ha rinunciato. Si chiede, inoltre, per tutte le ragioni sopra esposte, la condanna di (già , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 CP
pag. 3/21 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore di nella somma Controparte_3
che verrà ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Nella causa RG n. 272/22: “IN VIA PRELIMINARE Si chiede disporsi la riunione del presente procedimento con il procedimento R.G. n. 191/2022 per i motivi illustrati in narrativa.
NEL MERITO Rigettarsi le avverse istanze tutte, anche istruttorie, nonché
l'appello proposto da (già avverso la sentenza di CP_4 CP
condanna n. 127/2022 emessa in data 18.03.2022 dal Tribunale di NZ
(Giudice del Lavoro: dott.ssa Giulia Beltrame), e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza di condanna n. 127/2022 emessa in data
18.03.2022 dal Tribunale di NZ, condannando (già CP_4 CP
al pagamento integrale delle spese di lite in favore del signor
[...]
, anche relativamente alla costituzione nel giudizio Controparte_3
cautelare R.G. n. 272-1. Si chiede, inoltre, per tutte le ragioni sopra esposte, la condanna di (già , ai sensi dell'art. 96 Parte_1 CP
c.p.c., al risarcimento dei danni in favore di nella somma Controparte_3
che verrà ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 marzo 2022 la CP
(ora a seguito di incorporazione della prima) ha impugnato la CP_4
sentenza n.54/22 del giudice del lavoro del Tribunale di NZ con la quale ha accolto il ricorso di , già suo dipendente, Controparte_3
pag. 4/21 accertando il diritto del ricorrente al pagamento delle provvigioni calcolate per gli anni 2017, 2018 e 2019 “secondo i criteri di cui all'accordo allegato al doc. 2 di parte ricorrente e precisati in ricorso”.
All'esito del giudizio, con la sentenza definitiva n.127/22, ha condannato la società al pagamento della somma capitale di €.189.376,49, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite.
Con memoria depositata il 18 maggio 2023 si è costituito il signor chiedendo di rigettare l'impugnazione nel giudizio iscritto al CP_3
n.191/22.
Con ulteriore atto di impugnazione la ha appellato la sentenza n.127 CP
(causa iscritta al n.r.g.272/22). Anche in tale giudizio l'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con memoria CP_3
depositata il 18 maggio 2023.
Nel corso del giudizio della causa n.r.g. 191/22 è stata sospesa l'esecuzione della sentenza previo rilascio di fideiussione.
Disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, all'udienza del 24 maggio 2024 alla causa r.g. n.191/22 è stata riunita la n.272, all'esito di tale udienza era formulato una proposta conciliativa dal collegio con rinvio all'udienza del 17 ottobre 2024. L'udienza non si teneva a seguito di rinvio d'ufficio ai fini del riequilibrio del ruolo del giudice relatore e, a seguito di riassegnazione della causa giusta provvedimento organizzativo di formazione di un ruolo a giudice assegnato alla Sezione (con separato provvedimento del Presidente della Corte nominato nella persona della
Consigliera Lucia Dall'Armellina), veniva discussa la causa all'udienza dell'11 aprile 2025. In quella sede, tenuto conto anche del precedente esito del tentativo di conciliazione e della nuova composizione del collegio era pag. 5/21 formulata dalla Corte una nuova proposta conciliativa rispetto alla quale le parti si riservavano di dare riscontro. Riassegnata la causa al giudice estensore della presente sentenza, essendo terminato il periodo di assegnazione del giudice in precedenza designato come relatore, e rinviata d'ufficio la causa all'odierna udienza, tenuto conto che solo la parte appellata aveva aderito alla proposta del collegio, la causa è stata discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in relazione alla corretta determinazione del trattamento retributivo riservato all'odierno appellato il cui rapporto di lavoro con la società aveva avuto decorrenza dal 29.02.16 fino alla CP
data dell'1.7.19 a seguito delle dimissioni, con inquadramento come impiegato commerciale 1° livello c.c.n.l. terziario commercio.
In primo grado il ricorrente aveva lamentato che a fronte delle intese precontrattuali in ragione delle quali oltre ad uno stipendio fisso mensile avrebbe percepito un premio annuale commisurato alle percentuali variabili1, con calcolo realizzato sul 100% del margine di ricavo aziendale e non sul 50% come per gli altri preposti al settore commerciale, la società aveva dato seguito mediante corresponsione dell'importo in tali termini liquidato con la busta paga di dicembre 2016 solo per lo stesso anno, liquidando alla voce “Premio” sia le provvigioni che un bonus extra di
€.10.000 per un “RAL totale da liquidare” di €.28.784,19.
Aveva lamentato che negli anni 2017, 2018, 2019, nonostante la sussistenza dei presupposti per provvedere conformemente a quanto disposto nel 2016 1 Stipendio netto mensile di €.2.000,00 oltre al 30% sul margine di vendita di hardware e software, al 10% sui servizi di e al 35% sulla prevendita in supporto ai commerciali CP pag. 6/21 gli era stato corrisposto un premio ridotto, in particolare con una differenza di €.120.418,00 per il 2017, €.59.755,00 per il 2018.
Aveva allegato, poi, che a fine 2018 la società gli aveva prospettato una modificazione delle condizioni contrattuali per il 2019, prevedenti un nuovo metodo di calcolo del premio con riferimento al gruppo (mail del 4 dicembre di , legale rappresentante della società), non Testimone_1
accettate. In tale contesto, tenuto conto delle ragioni di credito rimaste insoddisfatte, registrava i colloqui successivamente tenuti con lo stesso il 17 aprile ed il 9 maggio 2019, aventi ad oggetto anche la pretesa TE
del lavoratore rimasta insoddisfatta. Deduceva che in tali colloqui vi era stata ammissione del diverso e più vantaggioso criterio di calcolo della parte provvigionale del trattamento stipendiale e riconoscimento del debito pregresso.
In particolare, nel corso del secondo colloquio il legale rappresentante, oltre confermare il criterio di calcolo individualizzato, aveva proposto un piano di dilazione di pagamento, descritta in una mail inviatagli contestualmente.
In mancanza dell'attuazione di tale piano di rientro dal debito, quindi, il lavoratore aveva agito.
2) Il giudice di primo grado con la sentenza non definitiva ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla all'omessa formulazione nelle conclusioni della domanda di condanna al pagamento, valorizzando la narrativa dell'atto nella parte in cui era indicata la pretesa circa la corresponsione delle provvigioni nella misura prevista contrattualmente.
pag. 7/21 Nel merito ha fondato l'accoglimento della domanda valorizzando il documento 2 dal ricorrente prodotto e la circostanza che le annotazioni nel documento fossero in linea con questa interpretazione (in particolare che la garanzia per il 2016 riguardasse lo stipendio fisso e non le provvigioni che sarebbero rimaste fissate per tutta la durata del contratto secondo il criterio indicato).
Ha anche ritenuto rilevanti le registrazioni sopra richiamate, quali elementi liberamente apprezzabili a fronte della contestazione della società circa l'effettiva partecipazione al colloquio, ritenendo generico il disconoscimento con particolare riguardo alla data ed evidenziando che, nonostante il legale rappresentante in sede di libero interrogatorio non avesse riconosciuto come propria la voce, la stessa era stata riconosciuta dal giudice stesso alla luce della sua audizione nel corso dell'udienza.
Si ricavava, quindi, che la prima registrazione confermava l'accordo sulle provvigioni per il 2016 e 2017 e la volontà della società di modificare nel
2018 anche in ragione del cambio di ruolo del lavoratore. Con riguardo al successivo colloquio, in assenza di un accordo ha rilevato che la società aveva riconosciuto il debito per gli anni dal 2017-2018 prospettando nuove regole per il 2019, anch'esse, però non definite in accordo col lavoratore, di talché il criterio continuava ad essere quello concordato in precedenza.
Rimessa la causa in istruttoria per chiarie aspetti afferenti alla quantificazione e chiarito che era stato richiesto il premio dal 2017, con la sentenza definitiva ha considerato utile il prospetto della produzione n. 14, che per il 2019 indica secondo il conteggio della società l'importo di
€.9.203,49.
3) Con l'appello nella causa n. 191/22 sono formulati i seguenti motivi.
pag. 8/21 Col primo la società ripropone la questione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire assumendo che in assenza di domanda di condanna, non ha ragion d'essere un'azione di mero accertamento. Deduce che che si è limitato a chiedere CP_3
l'accertamento della sussistenza dei dedotti accordi con la datrice di lavoro senza chiedere l'accertamento dei suoi diritti soggettivi (nel caso di specie, il diritto di credito ed il diritto ad ottenerne il pagamento sulla scorta del pregiudiziale accertamento dei fatti/accordi intervenuti), tantomeno la condanna di alla corresponsione degli asseriti premi CP
arretrati.”.
Col secondo motivo contesta la correttezza dell'interpretazione del documento 2 del ricorrente: osserva che nella relativa mail era precisato che il regime del 100 % era una eccezione rispetto agli altri commerciali e che tale modalità avrebbe garantito al ricorrente appena assunto di prendere uno stipendio mensile netto di €.2.300,00. Richiama a conforto dell'alternativa lettura del documento la mail del 3.1.2017 del legale rappresentante “laddove, nel determinare il consuntivo dell'anno TE
2016 e, pertanto, il premio dovuto al sig. per tale annualità, CP_3
faceva riferimento ai conteggi ed alla conversione di cui al foglio CP
di simulazione condiviso in fase di start up: “La conversione applicata è quella indicata nel foglio di simulazione che abbiamo condiviso in fase di start up”.” Deduce che il riferimento alla “fase di start up” è indice inequivoco della considerazione del primo anno di collaborazione, il 2016, come un anno a sé stante, “di inizio e, pertanto, soggetto ad una disciplina ad hoc, non estensibile alle successive annualità”.
pag. 9/21 E' in questa prospettiva che va considerato anche il bonus extra di
€.10.000,00.
Premesso che il minimo garantito necessariamente doveva riguardare la parte variabile, quindi, la componente provvigionale, circa la portata applicativa dell'accordo richiama le proprie istanze istruttorie, formulate in primo grado, contrariamente al rilievo giudiziale che aveva ritenuto neppure dedotto la prova sul punto.
Col terzo motivo contesta l'utilizzo delle registrazioni. Sostiene che in primo grado aveva contestato in modo specifico sia che il fosse TE
presente in azienda nella data e avesse partecipato al colloquio ma anche il contenuto trattandosi di registrazione “il file in numerosi punti presenta delle interruzioni e dei lunghi secondi di totale silenzio per cui si contesta anche l'integrità del file ben potendo lo stesso essere stato manomesso dal lavoratore omettendo alcune parti o componendolo artificiosamente secondo le proprie esigenze;
”. Ricorda di avere contestato il prospetto della prrduzine n.14, richiamato dal ricorrente.
Analoga contestazione aveva caratterizzato il successivo colloquio.
Contesta anche il riconoscimento della voce effettuata dal giudice, privo di competenze specifiche in tema, rendendosi opportuna una consulenza tecnica.
Contesta, comunque, che dal colloquio dell'aprile emerga un riconoscimento di specifici importi per il 2018 e 2019, al più per il 2017.
Evidenzia anche che nel 2018 il ricorrente aveva cambiato ruolo era capo gruppo coordinatore di un team: nel 2018 era cambiato il ruolo e quindi anche le modalità di calcolo del premio da parte della società che teneva pag. 10/21 conto del target del gruppo. Situazione accettata dal ricorrente come emerge da altri passaggi della conversazione.
Quanto alla debenza del premio per gli anni 2017 e 2018, dopo aver ricordato di aver contestato la valenza di quello della produzione 14 del ricorrente, prospetta un proprio conteggio sulla base di dati riformulati secondo le deduzioni del primo grado, mentre per il 2019 tenuto conto delle dimissioni nel corso dell'anno, oltre alla contestazione della produzione avversaria n. 14, in quanto prospetto da redatto dal ricorrente, inopponibile alla società, anche a voler prendere a riferimento quel dato rileva che il premio netto spettante al lavoratore, decurtato del 50% come da accordi, scenderebbe, al più, ad €.4.601,74 (€ 9.203,49/2) in forza dei seguenti dati: Contr a) il cliente nel 2019 ha avuto un ordinato di €.192.000,00 e conseguentemente ha generato provvigioni per €.19.200,00 ma, nei mesi successivi all'ordine, è stato ammesso alla procedura di concordato e non ha pagato a alcuna delle fatture emesse;
b) il valore maturato, CP
sempre stando al documento, sarebbe di €.50.282,63 (€ 65.336,63 + €
4.146,00 - € 19.200,00); c) il costo aziendale del lavoratore (comprensivo dello stipendio, dei rimborsi chilometrici, delle note spese, dei buoni pasto) per i sei mesi in cui è rimasto dipendente di è stato pari ad CP
€.37.500,00 (allega il “bilancino annuo” ed i costi annui del ricorrente inviati dal consulente del lavoro, richiamanti le note spese presentate dal ricorrente e controfirmate dal e dai buoni pasto usufruiti dal TE
ricorrente (pari a n. 100 giorni di fruizione per €.5,00 ciascuno) e non di
€.23.166,67 come indicato dal lavoratore;
d) la differenza tra l'ordinato ed il costo aziendale del lavoratore sarebbe, pertanto, pari ad €.12.782,63
(50.282,63 – 37.500,00) che, in applicazione del noto criterio di pag. 11/21 conversione, corrisponderebbe ad una RAL di €.9.203,49 (€. 12.782,63 –
28%).
Con quarto motivo contesta gli importi riconosciuti per il 2017-2018-2019 evidenziando che il lavoratore nel proprio calcolo non tiene conto della depurazione dei costi aziendali e quindi della percentuale ral come concordato dalle parti.
Nel ricorso 272/22 avverso la definitiva richiama i precedenti motivi e assume che comunque la sentenza è sbagliata con il quarto motivo richiamando il quarto motivo di appello sulla non definitiva e per gli anni in discussione e per non aver calcolato il dovuto al 50%.
4) Gli appelli riuniti non meritano accoglimento.
4.1) Il primo motivo è inammissibile.
La società appellante non prende in esame la ragione che ha determinato il rigetto dell'eccezione in primo grado, ossia la individuazione dell'oggetto della domanda in ragione della complessiva lettura del ricorso.
In ogni caso si tratta di motivo infondato. Dalla lettura complessiva dell'atto di primo grado è ardua escludere che la pretesa non abbia ad oggetto una domanda di condanna posto l'inequivoca dichiarazione del ricorrente: “In questa sede, l'odierno ricorrente pretende, però, che allo stesso vengano riconosciute e corrisposte anche le provvigioni a cui lo stesso aveva diritto in virtù degli accordi presi con l'azienda al momento della sua assunzione.”.
4.2) Con riguardo al secondo motivo va preliminaramente richiamato il tenore della mail : “eccoti il file, sentiamoci lunedì….”datata 16 gennaio
2016. Il file allegato reca la segue indicazione: dopo aver chiarito che i valori indicati si riferiscono all'anno 2015 (“perché se ti ricordi l'altro
pag. 12/21 giorno abbiamo preso il 2013 come anno di riferimento, questi sono quelli del 2015”) segue la simulazione del calcolo con i valori anche in termini percentuali del corrispettivo riconosciuto. A chiusura viene precisato per quanto rileva in questa sede: “ricordati quello che ti ho spiegato, ad un commerciale con stipendio fisso non riconosciamo il 100 % delle provvigioni – mentre nel tuo caso sì”.
Si riporta il file nella sua integrità per la migliore sua comprensione.
Si deve ritenere, quindi, che in assenza di specificazioni, e del carattere esemplificativo del calcolo, riferito ad un anno diverso dal primo, in assenza di riferimento al solo anno 2016 e di altre condizioni limitative quanto alla finestra temporale di applicazione del criterio di calcolo delle provvigioni, lo schema proposta fosse da riferire ad ogni singola annualità
e, quindi, anche per gli anni successivi.
Né sovverte tale conclusione il riferimento l'ulteriore frase posta di fianco al valore dello stipendio fisso (ossia accanto alla voce “ricalcolo stipendio netto/mese”, all'importo “2.091,52” e al valore “29,50”): “nb questo valore
29,5 tende a salire fino a 31 con il salire del valore del loro (sono le tasse).”. Nella successiva riga è riportato l'importo 2.300,00 “importo pag. 13/21 riconosciuto” e la legenda esplicativa: “ ho pensato in questo modo TE
, se non raggiungi l'obiettivo comunque viene riconosciuta la differenza per farti arrivare a quanto aveva chiesto, un netto di Euro 2.300.”.
Si deve ritenere, posto che il fisso netto era concordato in €.2000,00, venisse garantito anche per il primo anno (l'assunzione è del 29 febbraio
2016), un importo minimo netto di €.2.300,00, evidentemente a prescindere dall'andamento annuale che risentiva della fase di ingresso e dell'operatività solo da marzo del 2016. Lo conferma lo stesso documento nella parte precedente in cui si afferma, accanto allo stipendio netto di
€.2.000,00: “non preoccuparti guarda la nota sotto, comunque se non raggiungi l'obiettivo viene riconosciuto il delta per andare a 2.300,00”. In sostanza la competenza variabile avrebbe potuto non garantire il primo anno uno stipendio complessivo di €.2.300,00 ma la società garantiva, comunque tale importo mensile netto.
D'altra parte, se la società, garantendo semplicemente un netto di
€.2.300,00 mensile, non aveva necessità di prevedere per il primo anno il
100 % del calcolo della parte variabile: era sufficiente stabile un bonus di
€.300,00 in più, fermo restando la misura del 50 % come per gli altri commerciali. Tale conclusione è del tutto coerente con la lettura e comprensione della simulazione ora considerata e adottata dal primo giudice.
Lo stesso argomento valorizzato dalla società circa la mail del gennaio
2017 depone, in realtà, in questo senso: il riferimento all'ulteriore bonus extra di €.10.000,00 è proprio riferito a tale particolare fase ed in esso si esaurisce la specificità del 2016. Diversamente non si spiegherebbe la ragione di un triplo beneficio: il calcolo provvigionale al 100 %, la garanzia pag. 14/21 di un netto per il primo anno di €.2.300,00 ed in più un ulteriore bonus di
€.10.000,00.
Né risulta che il criterio cristallizzato nella simulazione della mail del gennaio 2016 fosse stata modificato. In tale senso è eloquente quanto emerge dalle conversazioni registrate sulle quale ci si sofferma nell'esaminare il terzo motivo di appello.
Quanto alla capitolazione2 si tratta di circostanze prive dei necessari riferimenti spazio – temporale, della necessaria descrizione del contesto e dei soggetti coinvolti, sicché l'eventuale ammissione renderebbe impossibile al contraddittore allegare e capitolare circostanze contrarie.
Peraltro, si tratta di circostanze in contrasto con quanto emerge dal tenore delle conversazioni registrate la cui valenza probatoria non può essere disconosciuta per quanto di seguito si espone.
4.3) Con riferimento al terzo motivo, infatti, non può essere ritenuto un efficace disconoscimento quello compiuto dall'appellata con l'atto di 2 Nello specifico i seguenti capitoli: “11) “Vero che per l'anno 2016 le parti pattuivano che il premio spettante al sig. fosse riconosciuto nella misura del 100% dell'importo risultante CP_3 dall'operazione di cui ai precedenti punti nn. 5) e 6) e secondo le modalità di conversione di cui ai punti 7) e 8)?”; 12) “Vero che le parti pattuivano il riconoscimento del premio al ricorrente nella misura del 100% solo per l'anno 2016?”; 13) “Vero che le parti pattuivano il riconoscimento del premio al ricorrente nella misura del 100% per l'anno 2016 essendo il primo anno di lavoro del sig. CP_3 come impiegato con mansioni di commerciale e stipendio in parte fisso ed in parte variabile?”; 14) “Vero che la percentuale di premio del 100% veniva pattuita tra le parti per l'anno 2016 quale incentivo all'attività dello , trattandosi del suo primo anno di lavoro e per consentirgli di crearsi un giro CP_3 di clientela che gli avrebbe consentito maggiori entrate negli anni successivi?”; 21) “Vero che per gli anni successivi al 2016 le parti pattuivano che il premio riconosciuto al ricorrente venisse corrisposto nella misura del 50% sulla base del calcolo esplicitato nei precedenti punti nn. 5) e 6) e secondo le modalità di conversione di cui ai punti 7) e 8)?”. A loro volta i punti da 5 a 8: “5) “Vero che le parti avevano pattuito che il premio fosse così calcolato: si sommavano le percentuali pattuite sul margine di vendita ricavato dall'azienda sulle vendite (c.d. sales) e sulle prevendite (c.d. pre sales) e sull'attività interna, si decurtavano i costi già sostenuti dall'azienda per il lavoratore (ovverosia il suo costo azienda, i rimborsi chilometrici, i buoni pasto ecc.), si effettuava il ricalcolo/riconversione RAL di tale importo?”; 6) “Vero che le parti pattuivano le seguenti percentuali: per le pre sales erano pari al 35% della risultante della sommatoria del 30% su hardware e software e servizi di terzi e del 10% su servizi , e per le sales erano pari al 30% su hardware, software e CP servizi terzi e 10% su servizi ?”; 7) “Vero che il costo azienda riferita alla persona del ricorrente CP era costituita dalla RAL incrementata del 39%?”; 8) “Vero che la RAL viene determinata partendo dal costo azienda decurtato del 28%?” pag. 15/21 costituzione in primo grado. In quella sede la parte aveva disconosciuto le registrazioni: a) contestando che “la mattina del giorno 17/4/2019 era in viaggio per lavoro ragion per cui, diversamente da quanto riportato dal ricorrente, non poteva essersi tenuto un colloquio della durata di quasi due ore. Tale impegno di lavoro lo ha, poi, tenuto occupato per tutto il giorno.”; b) deducendo la presenza di interruzioni e “lunghi secondi di totale silenzio” e contestando, quindi, l'integrità del file;
c) la presenza di toni pacati “non certo consoni a quelli tra due soggetti oggi in causa” con divergenze già nel dicembre 2017; d) essendo confusa la corretta datazione
(2018 o 2019); e) mai consegnato al legale rappresentante un riepilogo nel corso dell'incontro.
Quanto alla conversione del 9 maggio il disconoscimento era operato allegando: a) la presenza del legale rappresentante presso lo studio Adacata di NZ impegnato in “una complessa e laboriosa attività di analisi dello stato economico-patrimoniale di un'azienda al fine di stabilire elementi di fattibilità o criticità in relazione ad operazioni societarie”; b)
l'estrema confusione della conversazione e l'assenza di riferimenti ad importi c) l'assenza di una completa trascrizione.
In linea generale lamenta l'assenza di un deposito mediante le specifiche tecniche di produzione e conservazione, contestandone l'alterabilità.
Solo nel corso dell'udienza di comparizione delle parti il signor TE
aveva negato che fosse sua la voce ascoltata.
4.3.a) Limitando l'esame ai soli profili inerenti al valido disconoscimento dei file il collegio reputa infondata la doglianza dell'appellante.
Quanto all'assenza del legale rappresentante le circostanze addotte sono del tutto generiche: sicuramente la prima non venendo neppure indicato il pag. 16/21 diverso luogo in cui si sarebbe trovato il signor , ma così pure anche TE
quella riferita al giorno 9 maggio dal momento che non viene precisato l'impegno orario né viene documentata o capitolata una puntuale prova sulla presenza presso lo studio del consulente, ed i soggetti con i quali avrebbe interloquito.
Quanto alle pause e agli asseriti frazionamenti si tratta di affermazione che, all'ascolto delle conversazioni non può essere condivisa (nel senso che le pause ci sono, ma sono spiegabili in relazione a momenti di riflessione o consultazione dei dati) e non determinerebbe, di per sé alcun disconoscimento delle registrazioni ma, al più, introdurrebbe il tema della loro valenza probatoria in rapporti al rilevo che un frazionamento della conversazione potrebbe avere. In realtà le pause, pure presenti, sono legate al contesto in cui la conversazione avviene e sono del tutto connaturate al tono in gran parte “pacato” dell'incontro, come riconosciuto dalla stessa appellante.
Gli ulteriori rilievi sono anch'essi relativi all'apprezzamento della prova una volta che alla formazione del documento sia attribuisca la genuinità. In particolare, la produzione senza l'osservanza delle regole tecniche per il deposito del documento informatico, in assenza di elementi ulteriori che giustifichino la necessità di un approfondimento istruttorio non determina alcun vulnus per la parte: “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali
pag. 17/21 rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza
n. 26200 del 07/10/2024, Rv. 672585 - 01).
Quanto alla dichiarazione del legale rappresentante, a prescindere dall'apprezzamento compiuto dal primo giudice, essa è recisamente smentita dal contesto che la complessiva conversazione esprime: in essa si riscontrano plurimi riferimenti a circostanze e soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività societaria3 che per la estemporaneità dei riferimenti ad essi e per la caratterizzazione delle circostanze non facilmente conoscibili a terzi, non consentono di attribuire a soggetti estranei - evidentemente compiacenti nella prospettiva difensiva – le affermazioni attribuite al legale rappresentante. Nella nota sopra riportata sono individuati i momenti delle due registrazioni tra i più significativi al riguardo, venendo indicati persone, o clienti o dati che, implicando da parte dell'interlocutore del ricorrente una specifica conoscenza del contesto aziendale consentono di indicare nel legale rappresentante l'interlocutore del lavoratore. Tra l'altro in alcuni momenti durante la conversazione squilla la suoneria di un cellulare a cui risponde in mod spontaneo l'interlocutore del ricorrente rivolgendosi a tale o tale . In Per_1 Per_2
altro momento lo stesso richiama il parere di tale sul trattamento Per_3 3 Così nella conversazione del 17 aprile: 4.37 – 32.13 – 39.51 – 49.52 – 1,02.12 – 1,06.35 – 1,13.18 - 1,13.45 – 1,14.45 - 1,16.25 – 1.19.38 -1,32.07 – 1,46.10; ed in quella del 9 maggio: 1.45 – 5.30 – 6.28 – 8.35 – 11,10 -11.28 – 12.10 – 12.18 – 12.21 – 14.20 (2017 e 2018) – 14.55 – 15.05 – 15.59 (telefonata) – 17.13 – 17.42 – 17.57 (telefonata) – 18.14/ 18.33 – 19.19 (Marina) – 19.41 (Unifarco) – 20.33 (dilazione) - 20.57 (debito) – 21.25 (taglio del 50 % come gli altri commerciali) – 22.09 ( – 22.33 – 23.03/23.13 – 24.28 (telefono Franco) – 26.47 (Foscarini) Per_3 pag. 18/21 riservato al ricorrente. In latro vi è riferimento comune ad un cliente
(Uniferco). Si tratta di riferimenti individualizzanti che facilmente la società avrebbe potuto escludere fossero riferibili alla cerchia aziendale.
Altre frammenti della conversazioni (in particolare quelle che iniziano con il minuto/secondo segnati in grassetto) hanno diretta pertinenza con il tema di causa confermando il contenuto dell'impegno contrattuale nei termini prospettati dal ricorrente, ovvero riconoscendo l'esistenza del debito nei termini del conteggio prospettato in quella sede dallo stesso lavoratore, o ancora riferendosi l'interlocutore ad una programmata dilazione nel pagamento del debito, o ancora ad una revisione del trattamento per il
2019, da riportare al valore del 50 % come gli altri commerciali.
Anche il riferimento ritenuto ambiguo all'anno (2018/2019) trova piana spiegazione nell'ascolto: il lavoratore contestualizza i due colloqui evidenziando che si tratta di incontri avvenuto dopo il dicembre 2018, per cui l'indicazione nella data dei due incontri di quell'anno è imputabile ad un mero refuso.
In conclusione, si deve ritenere provato il riferimento della conversazione al legale rappresentante e, a conforto dell'interpretazione adottata con riguardo alla mail oggetto della valutazione col secondo motivo, la correttezza del criterio di liquidazione del trattamento stipendiale per la parte variabile nei termini prospettati col ricorso di primo grado con riguardo a tutti gli anni pregressi (si veda il riferimento in nota alla frazione in cui gli anni 2017 e 2018 sono indicati).
Non ha rilievo decisivo, invece, il richiamo ai passaggi della conversazione del 17 aprile (peraltro non trasporta correttamente unificando nel frammento del minuto 17,25 affermazioni che, invece, sono scandite in pag. 19/21 momenti diversi, in cui si parla del nuovo criterio;
sono passaggi estrapolati dalla più lunga conversazione nella quale, in realtà, il tema della revisione del criterio è ancora da definire: si veda il minuto 21.15 della conversazione del 9 maggio. In realtà il ricorrente nella conversazione di aprile si riferisce ad una “regola” per il 2018, ma si tratta evidentemente non dell'accettazione di un nuovo criterio del trattamento stipendiale, che avrebbe dovuto precedere l'anno di applicazione, ma della misura del corrispettivo “subita” tanto da parlarne in occasione di altro incontro tra i due, ma solo a fine dicembre di quell'anno. Né possibile ritenere che vi sia stata una rinuncia alla regola originaria, dal momento che tutte le annualità sono discusse, e sono state oggetto di riconoscimento del debito come sopra evidenziato.
L'ascolto, quindi, rende anche superflua la mancata trascrizione delle registrazioni.
4.4) Pure il quarto motivo, comune al secondo gravame va ritenuto infondato.
Quanto alle annualità 2017 e 2018, la base di calcolo accettata dalla società
a suo tempo per la prima delle due annualità è stata ridiscussa solo in giudizio ma in assenza di un dato contabile probante (il documento 9 della resistente non ha carattere ufficiale e proviene dalla stessa parte). Analoga considerazione vale per l'anno 2018; in entrambi i casi, poi la società presuppone il diverso e dimidiato criterio di calcolo rispetto a quello riconosciuto.
Quanto al 2019, da un lato il primo giudice ha espunto dal conteggio la Cont quota riferibile al cliente , per cui la reiterazione del rilievo da parte dell'appellante non ha pertinenza, dall'altro la riduzione in funzione del pag. 20/21 periodo di presenza non ha ragione d'essere. Sul punto già il primo giudice ha rilevato che nessun riferimento alla permanenza per l'intero arco dell'anno solare era richiamato nella disciplina contrattuale (lettera di assunzione prodotta dal ricorrente).
5) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza venendo liquidate secondo il valore di causa nel medio, in base ai parametri di cui al d.m.
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
6) Non sussistono i presupposti per accordare la richiesta risarcitoria ex art.96 comma 3 c.p.c. attesa la questione interpretativa del documento 2, ampiamente controvertibile.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta gli appelli riuniti;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate liquidate in €.9.991,00 oltre al rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
LU AL
pag. 21/21