CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 113/2022 R.G.
promossa
da
- (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
- (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore,
- C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore,
tutte rappresentate e difese dall'Avv. SIDOTI AGRIPPINO (C.F.
) e dall'Avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO C.F._1
( ) C.F._2
- appellanti -
1
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, dall'Avv. NISI PIETRO (C.F.
e dall'Avv. MASUTTI ANNA C.F._4
( ) C.F._5
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 525/2022 del
Tribunale di OL pubblicata in data 30/05/2022.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024 con assegnazione del termine perentorio del 7.1.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 27.1.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore delle parti appellanti:
Reiectis contrariis piaccia alla intestata Corte:
1. rigettare in toto tutte le domande, eccezioni e deduzioni sia di
merito che istruttorie avanzate dalla parte appellata siccome
inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto;
2. in via preliminare e istruttoria revocare o modificare l'Ordinanza
del 19.10.2021 con cui la causa, saltando la fase istruttoria,
veniva rimessa all'udienza per la precisazione delle conclusioni,
siccome priva di una necessaria motivazione ed allo effetto
ammettere le prove per interpello e per testi sui capitoli articolati in
sede di memorie ex art. 183 comma sei c.p.c. con i testi indicati;
3.ordinare alla parte convenuta oggi appellata a depositare i
2
fascicoli del primo e del secondo grado del giudizio amministrativo
siccome necessari ed indispensabili ai fini del presente giudizio
per i motivi esposti nella parte motiva degli atti di causa del
presente giudizio e degli atti del giudizio di prime cure;
atteso che
senza l'esame e la valutazione degli atti e dei documenti dei giudizi
su cui è basta l'azione di responsabilità nella parte oggi appellata,
non può essere ammessa una giusta e logica sentenza munita di
idonea motivazione;
atteso anche i fascicoli e i documenti prodotti
nei due giudizi amministrativi sono di proprietà dell'odierna parte
appellante e non possono essere trattenuti illegittimamente dalla
odierna parte appellata;
4. se del caso e se necessario ammettere CTU volta alla
valutazione percentuale del danno curriculare determinato nella
misura del 5% del valore dell'offerta dell'appalto, rimettendo
comunque alla Corte anche un valore equitativo;
nel merito: in via principale
5.esaminati e valutati gli atti e i documenti dei giudizi
amministrativi, dichiarare la colpevole responsabilità
professionale dell'odierno appellato, avv. per Controparte_1
l'inadempimento contrattuale del mandato ricevuto dalla
e dalle altre parti in causa, in relazione alla Parte_1
colpevole mancata notifica del ricorso anche alla quale CP_2
soggetto legittimato e per i motivi tutti esposti negli atti di primo
grado e nel presente atto di appello;
6. dichiarare che senza tale colpevole omissione, che ha
3
pregiudicato tutto il giudizio amministrativo, sulla base di criteri
probabilistici, il risultato sarebbe stato raggiunto con
l'accoglimento delle domande, con la conseguente aggiudicazione
dell'appalto alle odierne parti appellanti;
7. allo effetto in via principale, in riforma totale dell'impugnata
sentenza del Tribunale di OL n. 525/2022 condannare la
parte appellata al risarcimento dei danni patiti dalle parti
appellanti nella misura percentuale e nelle forme specificatamente
indicate nella parte motiva degli atti di causa e che si quantificano
in €. 1.697.720,43 con gli interessi compensativi e rivalutazione
dal dovuto al saldo, o quell'altra maggiore o minore somma che la
Corte riterrà di legge e comunque di equità;
in via subordinata
8. nella non voluta ipotesi di mancato accoglimento della domanda
principale, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare
comunque la responsabilità professionale dell'avv. CP_1
e condannarlo al pagamento di tutte quelle somme, in
[...]
qualsivoglia modo collegate o collegabili ai giudizi proposti dallo
stesso e che si quantificano in €. 80.000,00 o quell'altra maggiore
o minore che la Corte riterrà di giustizia o secondo equità;
in estremo subordine
9. nella denegata e non voluta ipotesi di rigetto delle precedenti
conclusioni, dichiarare comunque la responsabilità professionale
dell'avv. ed emettere condanna generica ex art. 278 CP_1
c.p.c. nei limiti della sua ammissibilità, condannandolo al
4
risarcimento dei danni da accertare con separato giudizio;
10. rigettare ogni domanda eccezione o deduzione di merito o
istruttoria di parte avversa siccome infondata in fatto e diritto;
11.condannare la parte appellata alla rifusione di spese, diritti ed
onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore dei
procuratori sottoscritti.
Emettere ogni altra declaratoria o provvidenza del caso a favore
delle parti appellanti.
del procuratore di parte appellata Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Parte_3
di OL n. 525/2022, pubblicata il 30 maggio 2022, non
avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per
tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: rigettare i motivi di gravame articolati proposto da
e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3
confermare la sentenza del Tribunale di OL n. 525/2022,
pubblicata il 30 maggio 2022, per tutte ragioni illustrate in
narrativa.
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in
questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n.
138/2020 conclusosi innanzi al Tribunale di OL, Sez. I, G.
Dott. Grossmann:
5
In via principale: accertare l'assenza di responsabilità
professionale in capo all'Avv. e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare la domanda azionata da e Parte_1 Parte_2
nelle qualità indicate in narrativa nei confronti Parte_3
dell'Avv. in quanto infondata e non provata Controparte_1
per tutte le ragioni esposte in premessa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la
responsabilità professionale dell'Avv. e di Controparte_1
accoglimento della domanda svolta da Parte_1 [...]
contenere le somme eventualmente Controparte_3
dovute alle attrici nella misura del danno che risulterà
dettagliatamente e specificamente provato in corso di causa.
In via istruttoria: l'Avv. insiste, senza Controparte_1
inversione alcuna degli oneri probatori in capo alle parti, per
l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito di
tutti gli atti e documenti della procedura d'appalto “Infrastrutture
canale di servizio 2° lotto – AOV 0 06/12”, codice CIG:
4798140E5F, codice CUP: B43B97000000003.
Con ogni e più ampia riserva di eccepire, dedurre e provare nei
termini di rito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e
CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei
6
seguenti termini:
Con atto di citazione notificato il 07.01.2020, le società attrici
hanno evocato in giudizio l'avvocato Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di
complessivi € 1.697.720,43, asseritamente dovuti a titolo di
risarcimento del danno per inadempimento al contratto di opera
professionale concluso tra le parti.
Espongono le attrici che:
Contr
- in data 21.12.2012 l' Controparte_4
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
[...]
forniture avrebbe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea e sul portale automatico della Provincia Autonoma di
OL un bando di gara relativo ai lavori per le “Infrastrutture
Canale di Servizio 2. Lotto AOV 006/12”, con base gara pari ad
€ 12.740.964,02, IVA esclusa, e criterio di aggiudicazione in
base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a tale gara avrebbero partecipato (i) in proprio Parte_1
e quale mandataria di una costituenda Associazione
Temporanea di Imprese, partecipante al 38,75% della
costituenda ATI;
(ii) in proprio e quale mandante CP_5
di una costituenda Associazione Temporanea di Imprese,
partecipante al 38,40% della costituenda ATI;
(iii) Parte_3
in proprio e quale mandante di una costituenda
[...]
Associazione Temporanea di Imprese, partecipante al 14,15%
della costituenda ATI;
(iv) in proprio e quale Parte_2
7
mandante di una costituenda Associazione Temporanea di
Imprese, partecipante all'8,70% della costituenda ATI;
- l'appalto sarebbe stato tuttavia aggiudicato all'ATI Per_1
con 94,68 punti, mentre le odierne attrici si sarebbero
[...]
classificate al secondo posto con 94,27 punti;
- le società attrici avrebbero pertanto conferito mandato all'avv.
al fine di impugnare l'aggiudicazione Controparte_1
dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa,
sezione autonoma di OL;
- con sentenza n. 109 del 23.04.2014 il ricorso giurisdizionale
del 24.09.2013, così proposto dall'avv. sarebbe stato CP_1
dichiarato inammissibile dal , in quanto notificato alla Pt_4
Provincia Autonoma di OL e non all'amministrazione che
aveva emanato l'atto, vale a dire l'Agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
- la sentenza amministrativa di primo grado sarebbe stata
confermata dal Consiglio di Stato;
- l'avv. avrebbe riconosciuto la propria responsabilità CP_1
con e-mail del 25.11.2016;
- in data 26.07.2019 avrebbe acquistato da Parte_1
il credito risarcitorio azionato in questa sede nei CP_5
confronti dell'avv. CP_1
Sulla base di quanto precede, secondo la prospettazione
attorea, parte convenuta sarebbe tenuta a rispondere del danno
8
derivante dal rigetto del ricorso, avvenuto non per
l'infondatezza dei motivi proposti, ma in rito, a causa
dell'ignoranza di una fondamentale disposizione di natura
processuale.
Costituendosi in giudizio con comparsa d.d. 04.05.2020, l'avv.
ha chiesto la reiezione delle domande Controparte_1
attoree, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità
professionale. Rileva il convenuto che la Provincia Autonoma di
OL, nel costituirsi in giudizio, non avrebbe contestato la
propria qualità di amministrazione resistente e che, del resto,
tutta la modulistica utilizzata nella procedura d'appalto sarebbe
stata intestata alla stessa, cui doveva essere anche spedita la
documentazione di gara. L'Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici, invece, avrebbe assolto
a compiti di carattere meramente strumentale, di supporto e
consulenza in favore della Provincia. Il convenuto ha poi
contestato che la comunicazione della richiesta risarcitoria alla
propria compagnia assicurativa possa integrare un
riconoscimento della pretesa avversaria e che sia mai stato
garantito un risultato favorevole della vertenza. L'avvocato
sarebbe infatti tenuto ad un'obbligazione di mezzi, che darebbe
luogo ad un danno risarcibile solo quando il risultato negativo
subito non si sarebbe verificato in presenza di una condotta
diversa da quella effettivamente posta in essere. A detta del
convenuto, non vi sarebbero elementi che consentano di
9
affermare che, qualora il Giudice amministrativo avesse
esaminato il merito del ricorso, la vertenza si sarebbe conclusa
favorevolmente per gli attori. In ogni caso, parte convenuta
contesta la quantificazione avversaria del danno.
In data 27.09.2021 la causa è stata assegnata al sottoscritto,
che, all'esito della fase di trattazione, ritenuta la causa matura
per la decisione sulla base della documentazione in atti e senza
necessità di attività istruttoria, ha fissato udienza per la
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.03.2022, svoltasi mediante trattazione
scritta, le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe
riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con
assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli
scritti difensivi.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di OL, con la sentenza impugnata, ha integralmente rigettato le domande delle attrici, condannandole alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto inconfigurabile la responsabilità professionale del convenuto, escludendo sia la sussistenza di una colpa grave nell'espletamento dell'incarico professionale, sia la prova di un nesso di causalità tra l'asserito errore procedurale e la mancata aggiudicazione dell'appalto.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha rilevato che l'errore nella notifica del ricorso, sebbene abbia determinato una pronuncia di
10
inammissibilità, non costituirebbe una violazione manifesta di norme processuali chiare ed univoche, tale da integrare una negligenza qualificata o imperizia professionale grave.
Sotto il profilo causale, il primo giudice ha ritenuto che le attrici non abbiano fornito elementi probatori idonei a dimostrare,
secondo il criterio del "più probabile che non", che in assenza dell'errore, l'esito del giudizio amministrativo sarebbe stato favorevole e avrebbe comportato l'aggiudicazione dell'appalto in loro favore.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi respinto la domanda risarcitoria, non ravvisando i presupposti per l'affermazione della responsabilità del professionista.
Avverso la suddetta sentenza, le odierne appellanti, Parte_1
e hanno interposto
[...] Parte_3 Parte_2
appello formulando varie censure, che è possibile, in sostanza,
ricondurre a sette motivi principali di impugnazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data
24.10.2022, l'appellato ha resistito Controparte_1
all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità ex artt. 342 e
348 bis c.p.c., chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
All'esito della prima udienza, il Collegio fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 17.1.2024,
successivamente rinviata al giorno 6.11.2024, al termine della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
11
conclusionali e di memorie di replica.
2. In via pregiudiziale, si dà atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dall'esame dell'eccezione di inammissibilità formulata ex art. 342 c.p.c., nonché dalla disamina del merito del gravame, nei termini di cui appresso.
3. Con il primo motivo, parte appellante censura, in sostanza, il rigetto dell'istanza di deposito dei fascicoli del giudizio amministrativo, rilevando come il giudice abbia qualificato erroneamente la richiesta quale istanza di esibizione
ex art. 210 c.p.c., anziché come istanza di produzione, con conseguente necessità di rivedere tale statuizione e disporre il deposito degli atti richiesti.
Il motivo di appello è inammissibile per aspecificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non risultando dedotta in modo chiaro e puntuale la rilevanza della richiesta di produzione dei fascicoli del giudizio amministrativo ai fini della decisione.
L'appellante si limita a reiterare l'ordine di produzione senza indicare in che misura tale acquisizione potrebbe incidere sul contenuto dispositivo della sentenza impugnata, tenuto conto che copie degli atti e documenti rilevanti risultano già versati in atti dalle parti. Inoltre, l'asserita esigenza di verificare la conformità dei documenti all'originale è prospettata in termini meramente ipotetici, senza specifici riferimenti agli atti prodotti.
4. Con il secondo motivo, le appellanti contestano la
12
statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso che l'avv. abbia assunto un'obbligazione di risultato, CP_1
inducendo il cliente a proporre il ricorso mediante pareri che ne garantivano l'esito favorevole. In ogni caso, deduce che la responsabilità professionale del difensore non deriverebbe dalla mancata realizzazione del risultato, bensì dall'errore procedurale commesso, che avrebbe impedito al tribunale amministrativo di esaminare nel merito le motivazioni del ricorso.
Anche questo motivo è inammissibile per aspecificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che le appellanti si limitano a contestare un passaggio motivazionale della sentenza impugnata, senza stabilire un nesso logico-giuridico tra le ragioni poste a fondamento della decisione e quelle articolate nell'atto di impugnazione. Le stesse appellanti, peraltro, affermano che la responsabilità del professionista non deriverebbe dall'assunzione di un obbligo di risultato, bensì dall'asserito errore procedurale consistente nella mancata notifica del ricorso all'amministrazione aggiudicatrice, finendo così per escludere, in via logica, che la censura sollevata possa incidere sul contenuto dispositivo della decisione impugnata e, di conseguenza,
confermando l'assenza del necessario nesso tra motivi di gravame e statuizioni oggetto di impugnazione.
5. Il terzo e il quarto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica,
poiché entrambi sono diretti a censurare la sentenza impugnata
13
nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'appellato,
ritenendo l'insussistenza di una condotta gravemente colposa da parte del professionista appellato.
In particolare, con il terzo motivo, le appellanti deducono che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, statuendo che l'addebito mosso all'appellato attenga alla risoluzione di questioni giuridiche opinabili e che, di conseguenza, la sua responsabilità possa configurarsi solo in caso di dolo o colpa grave. Sostengono, per contro, che la condotta dell'avv. integrerebbe un'ipotesi di incuria o CP_1
ignoranza di disposizioni di legge, con conseguente applicabilità
del parametro della colpa lieve.
Con il quarto motivo, le appellanti censurano la decisione del primo giudice per aver erroneamente riconosciuto il carattere scusabile dell'errore professionale addebitato all'appellato.
Sostengono che la mancata notifica all' (Agenzia CP_2 [...]
in materia di contratti pubblici di Controparte_4
lavori, servizi e forniture), in qualità di amministrazione aggiudicatrice, abbia determinato l'improcedibilità del ricorso,
arrecando un grave pregiudizio al cliente, e che tale errore non possa essere giustificato dalla presunta complessità del quadro normativo. Ne deducono, pertanto, che la condotta dell'avv.
integri un inadempimento grave, riconducibile a CP_1
un'ignoranza inescusabile di una norma chiara e inequivocabile,
14
con conseguente responsabilità professionale dell'appellato.
In termini generali, va rilevato che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt.
2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia,
compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili,
deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. Sez. 2,
11/08/2005, n. 16846; in senso conforme anche Cass. civ., Sez.
3, n. 974 del 17/01/2007; Cass. civ., Sez. 3, n. 20828 del
29/09/2009).
Sulla scorta di tale principio, il Tribunale di OL, con la sentenza impugnata, ha escluso la responsabilità professionale dell'avvocato odierno appellato, ritenendo che l'erronea individuazione della parte resistente nel giudizio amministrativo non fosse riconducibile a negligenza grave o imperizia manifesta.
In particolare, il primo giudice ha rilevato come la questione dell'imputazione soggettiva degli atti della procedura di gara non fosse disciplinata da norme di univoca interpretazione, né
risultasse consolidato un orientamento giurisprudenziale chiaro in merito. Inoltre, la documentazione di gara avrebbe presentato profili di ambiguità tali da rendere opinabile l'individuazione della legittimazione passiva, con specifico riguardo al ruolo della
Provincia Autonoma di OL e dell'A.C.P. – Agenzia per i
[...]
[...]
in materia di contratti pubblici. Controparte_6
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame fosse riconducibile all'ipotesi di errata interpretazione normativa o, comunque, alla soluzione di questioni opinabili, che può dar luogo a responsabilità solo in presenza di dolo o colpa grave. Nel caso concreto, tuttavia, il primo giudice ha escluso la sussistenza di tale elemento soggettivo, non essendo emersa una violazione macroscopica dei doveri di diligenza da parte del professionista.
Il Collegio non condivide tale assunto.
L'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo stabilisce che “qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati [...]”.
Tale disposizione impone, pertanto, di individuare quale soggetto abbia formalmente adottato il provvedimento impugnato ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale.
Tanto premesso, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal
Tribunale che conforterebbe la tesi del difetto di legittimazione passiva dell' si riferisce ad un'ipotesi in cui la Parte_5
centrale di committenza risultava priva di personalità giuridica limitandosi a svolgere la gara d'appalto su delega di enti terzi,
conservando questi ultimi il ruolo di amministrazioni aggiudicatrici e stazioni appaltanti (cfr. TAR Puglia – Bari,
16
05.10.2017, n. 1014). In tale pronuncia, il Tribunale
amministrativo ha escluso la legittimazione passiva della centrale di committenza, che nella specie operava come mero modulo organizzativo della funzione pubblica di acquisizione di beni e servizi.
Tale principio non appare tuttavia automaticamente estensibile all'ipotesi in esame, in cui il provvedimento impugnato è stato adottato dall' la quale, ai sensi della l.p. n. 15/2011, CP_2
assume la qualifica di Stazione Unica Appaltante (SUA) ed è
espressamente definita come ente strumentale della Provincia
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia e indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa,
contabile e patrimoniale.
Ne consegue che l'A.C.P. non può essere inquadrata come mero organo dell'Amministrazione provinciale, bensì come ente soggettivamente autonomo, ai sensi della disciplina vigente.
Neppure può essere condivisa la tesi del primo giudice, secondo cui la documentazione di gara presenterebbe elementi di ambiguità tali da rendere equivoca, sotto il profilo soggettivo,
l'attribuzione del provvedimento di aggiudicazione alla Provincia
autonoma di OL ovvero all' CP_2
A tal proposito, si osserva che nel bando e nel disciplinare di gara l' è rispettivamente individuata come “amministrazione CP_2
aggiudicatrice” e “stazione unica appaltante” (cfr. bando di gara,
disciplinare di gara – docc. 1 e 2 del fascicolo del giudizio
17
amministrativo degli appellanti). Inoltre, la comunicazione di intervenuta aggiudicazione reca la sottoscrizione del Direttore
dell'Agenzia (doc. 4 delle appellanti), circostanza che conferma l'attribuzione del provvedimento all' CP_2
Da quanto precede, risulta, dunque, evidente che l'
[...]
dovesse essere qualificata come “pubblica Parte_5
amministrazione che ha emesso l'atto impugnato”, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto escludersi che l'errore professionale dell'avvocato, odierno appellato, possa essere ricondotto all'ipotesi di errata interpretazione di norme giuridiche o di soluzione di questioni opinabili e che, di conseguenza, la sua responsabilità possa essere limitata al solo caso di dolo o colpa grave.
Analogamente, per le ragioni già espresse, non può ritenersi che l'errore professionale in cui è incorso l'odierno appellato implicasse, a norma dell'art. 2236 c.c., la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con conseguente inapplicabilità
del regime di responsabilità attenuata previsto da tale disposizione.
Tanto stabilito, si rende dunque necessario valutare l'operato dell'avv. alla luce del parametro della diligenza CP_1
esigibile da un professionista di media attenzione e preparazione,
rilevando, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del contratto d'opera professionale, anche le condotte connotate da
18
colpa lieve.
Si ritiene che, in relazione alla condotta contestata, l'avvocato appellato non possa andare esente da un addebito di colpa.
Sotto un primo profilo, considerata la natura della questione giuridica sottesa all'incarico professionale assunto dall'appellato e la sua oggettiva modestia quanto a difficoltà interpretativa,
qualora la mancata notifica del ricorso all' Parte_5
fosse da ricondurre alla mancata conoscenza della normativa applicabile ovvero a una mera dimenticanza, la prestazione professionale resa non potrebbe ritenersi conforme ai canoni di diligenza e perizia esigibili da un avvocato di media preparazione e attenzione.
Qualora, invece, la decisione di notificare il ricorso amministrativo unicamente all'Amministrazione provinciale fosse riconducibile a una scelta consapevole del professionista incaricato dalle odierne appellanti, tale condotta dovrebbe comunque essere qualificata come colposamente imprudente, in quanto non rispettosa degli ordinari canoni di diligenza professionale.
Sul punto, appare pertinente richiamare il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
secondo cui l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne
19
consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito,
derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente (cfr. Cass. Sez. 3, 21/07/2023,
n. 21953, Rv. 668599 - 01).
Applicando tale principio al caso di specie, è inevitabile ritenere che, qualora l'avvocato incaricato della redazione del ricorso amministrativo avesse nutrito seri dubbi in merito all'individuazione del soggetto destinatario della notificazione,
secondo il parametro della diligenza esigibile da un professionista di media attenzione e preparazione, avrebbe dovuto adottare la soluzione più prudente per la tutela del proprio assistito, procedendo alla notificazione del ricorso sia alla
Provincia autonoma di OL che all' L'adozione di tale CP_2
soluzione, peraltro, non avrebbe comportato particolari rischi o costi, sicché la decisione di non notificare il ricorso all'
[...]
appare particolarmente imprudente. Parte_5
Per tali ragioni, si ritiene che l'avv. si sia reso CP_1
colposamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto d'opera professionale concluso con le società
appellanti.
20
6. Anche il quinto, il sesto e il settimo motivo vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, in quanto,
nella sostanza, censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un danno eziologicamente riconducibile all'inadeguata prestazione professionale fornita dall'appellato. Tale esclusione si fonda sul presupposto che non sarebbe formulabile un giudizio di certezza o di elevata probabilità circa l'esito vittorioso del ricorso presentato dalle appellanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa,
sezione autonoma di OL (di seguito anche solo
[...]
). Pt_6
Nello specifico, con il quinto motivo, le appellanti contestano la conclusione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto la probabile infondatezza nel merito del primo motivo di ricorso esperito innanzi al giudice amministrativo. In tale motivo, le appellanti avevano contestato la mancanza di un valido
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nella documentazione presentata dall'ATI aggiudicataria.
Analogamente, con il sesto motivo di gravame, le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia erroneamente valutato come sfavorevole l'esito del giudizio prognostico in merito alla fondatezza del secondo motivo sollevato con il ricorso amministrativo, con cui era stato censurata innanzi al
[...]
la violazione dei limiti previsti per il subappalto con Pt_6
riferimento alle lavorazioni di cui alla categoria OS21.
21
Infine, con la settima e ultima critica, viene contestata la valutazione del giudice di primo grado circa la probabile infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto innanzi al
[...]
, con cui le odierne appellanti hanno censurato Pt_6
l'illegittimità dei punteggi qualitativi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte di gara, che, ove correttamente espressi,
avrebbero consentito all' di classificarsi prima Parte_7
nella graduatoria e quindi di aggiudicarsi i lavori.
I motivi vanno disattesi per le ragioni di cui appresso.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che “in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Sez. 3, Sentenza n. 10966 del
09/06/2004, Rv. 573480; Sez. 3, Sentenza n. 9917 del
26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del
05/02/2013, Rv. 625017)” (Cass., sez. III, sent. 24.10.2017, n.
25112; cfr. anche Cass., sez. III, ord. 28.06.2019, n. 17414 e
Cass., sez. III, ord. 21.02.2020, n. 1169).
Un simile giudizio controfattuale si impone, tanto in relazione all'accertamento del nesso di causalità fra l'inadempimento e l'evento di danno, rappresentato dall'esito sfavorevole dell'azione
22
giudiziale, quanto in relazione al nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili.
Più nello specifico, sotto il profilo dell'onere della prova, incombe sul cliente che agisce per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale dell'avvocato l'onere di dimostrare che, in assenza dell'errore colpevole del professionista, l'azione giudiziale da quest'ultimo coltivata avrebbe avuto concrete possibilità di accoglimento (In tema di responsabilità civile del professionista, il
cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma
anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata
attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ.
postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno,
consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità
dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente
dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con
conseguente preclusione della possibilità di proporre
impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che
l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità
di essere accolta - Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354, Rv.
608534 - 01).
Tanto premesso, la Corte condivide le conclusioni del Tribunale
di OL, il quale ha ritenuto che l'esame dei motivi di ricorso sottoposti al OL non consenta di giungere a una Pt_4
valutazione di ragionevole probabilità circa un esito favorevole,
23
nel merito, del giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
In ordine alla prognosi di fondatezza del primo motivo di ricorso amministrativo, con cui è stata censurata l'invalidità del DURC
presentato dall'ATI aggiudicataria nell'ambito della procedura di gara, si osserva quanto segue.
Con argomentazione condivisibile e conforme al dettato normativo, il Tribunale ha evidenziato che l'art. 38, comma 1,
lett. i), del d.lgs. n. 163/2006 – disposizione ratione temporis
applicabile – prevedeva l'esclusione dalle gare unicamente nei confronti di soggetti che avessero commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. Ne consegue che la mera regolarità
formale del DURC non costituisce un requisito autonomo di ammissione, né la sua mancanza o invalidità può di per sé
determinare l'esclusione dalla procedura selettiva, potendo un eventuale provvedimento di esclusione fondarsi unicamente sull'effettiva sussistenza di violazioni contributive di particolare gravità.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, tale interpretazione si impone in ragione del carattere tassativo delle cause di esclusione, le quali non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha verificato la regolarità contributiva dell'ATI aggiudicataria mediante
24
l'acquisizione d'ufficio del DURC attraverso lo Sportello Unico
Previdenziale, ottenendo un'attestazione riferita all'intero territorio nazionale (doc. 4 di parte appellata). Per contro, le appellanti non hanno fornito alcuna prova né articolato specifiche allegazioni idonee a dimostrare l'effettiva esistenza di violazioni contributive gravi e definitivamente accertate a carico dell'ATI aggiudicataria, limitandosi a contestare la regolarità
formale ovvero, l'asserita inidoneità dimostrativa del DURC
acquisito d'ufficio dall' CP_2
In altri termini, sarebbe stato onere delle appellanti dimostrare che, al di là della presentazione di un DURC formalmente valido,
l'aggiudicataria versasse in una condizione di irregolarità
contributiva rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, con conseguente infondatezza delle doglianze articolate sul punto in appello.
La sentenza gravata deve altresì essere confermata nella parte in cui statuisce la probabile infondatezza del secondo motivo di impugnazione articolato nel ricorso amministrativo innanzi al
Parte_6
Sotto un primo profilo, il ricorrente deduceva che le lavorazioni di cui alla categoria OS21, in quanto riconducibili alle strutture,
impianti e opere speciali (SIOS) ai sensi dell'art. 37, comma 11,
del d.lgs. n. 163/2006, avrebbero potuto essere affidate in subappalto esclusivamente nella misura massima del 30% e non
25
in quella del 100% come dichiarato dall'ATI aggiudicataria.
Tale critica non convince.
Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, l'art. 37,
comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato anche dal disciplinare di gara, imponeva un limite del 30% al subappalto delle lavorazioni SIOS esclusivamente nei casi in cui il loro valore eccedesse il 15% dell'importo complessivo dei lavori
(cfr. doc. 2 fascicolo del giudizio amministrativo delle appellanti).
Nel caso di specie, non risultando superata tale soglia, il disciplinare ha pertanto legittimamente previsto la possibilità di subappaltare integralmente le lavorazioni riconducibili alla categoria OS21.
Sotto altro profilo, si ritiene che, anche con riferimento alla contestazione relativa alla mancata indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di offerta da parte dell'ATI
aggiudicataria, il motivo di impugnazione dedotto nel giudizio amministrativo dalle ricorrenti non presentasse concrete possibilità di accoglimento.
Le appellanti evidenziano, in particolare, che la sentenza impugnata ha motivato il giudizio prognostico negativo sulle probabilità di successo del ricorso amministrativo sul presupposto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 2 novembre 2015, n. 9, ha accolto l'orientamento secondo cui l'indicazione nominativa del subappaltatore non è
obbligatoria già in sede di offerta, neppure nell'ipotesi in cui il
26
concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili di cui all'art. 107, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.
Le appellanti rilevano, tuttavia, che tale argomento sarebbe inconferente, atteso che, al momento della proposizione del ricorso amministrativo – ed invero anche alla data dell'11.3.2015, quando il Consiglio di Stato ha dichiarato in via definitiva l'inammissibilità del ricorso amministrativo predisposto dall'avv. – il contrasto giurisprudenziale CP_1
in materia non era stato ancora ricomposto dall'Adunanza
Plenaria. Di conseguenza, il giudice amministrativo, qualora avesse dovuto pronunciarsi nel merito della controversia, ben avrebbe potuto aderire all'orientamento che riteneva necessaria l'indicazione nominativa del subappaltatore.
Le argomentazioni prospettate, per quanto suggestive, non convincono.
Pur dovendosi riconoscere che, al momento della proposizione del ricorso, sussisteva un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità o meno dell'espressa indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di presentazione della domanda, deve tuttavia ritenersi che il relativo motivo di impugnazione non presentasse, alla luce delle circostanze di causa, ragionevoli probabilità di accoglimento, per le considerazioni che seguono.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'ATI aggiudicataria si era costituita nel giudizio amministrativo, proponendo un ricorso incidentale c.d. escludente, volto a contestare la legittima
27
partecipazione alla gara delle ricorrenti principali. In particolare,
attraverso tale ricorso, l' aveva eccepito che Parte_8
anche l' non disponeva delle qualificazioni Parte_7
necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OS21 e che non aveva indicato, in sede di offerta, il nominativo del subappaltatore incaricato di eseguire tali lavorazioni (doc. 3 dell'appellato). La medesima contestazione era stata peraltro mossa dalla Provincia autonoma di OL nel proprio atto di costituzione nel giudizio amministrativo (doc. 2
dell'appellato).
Il mancato possesso delle qualificazioni da parte dell'
[...]
, nonché l'omessa indicazione del nominativo del Pt_7
subappaltatore nell'offerta, sono circostanze non specificamente contestate dalle odierne appellanti.
Sotto tale profilo, pertanto, entrambe le ATI si trovavano nella medesima situazione: nessuna delle due risultava in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OS21 e, conseguentemente, entrambe dovevano avvalersi di un subappaltatore per realizzarle. Tuttavia,
in sede di presentazione dell'offerta, nessuna di esse aveva provveduto a indicare espressamente il nominativo delle imprese subappaltatrici.
Sulla base di tali considerazioni, deve dunque ritenersi che,
anche qualora il avesse aderito all'orientamento Parte_6
giurisprudenziale secondo cui l'indicazione nominativa del
28
subappaltatore fosse necessaria già in sede di partecipazione alla gara, tanto il ricorso principale proposto dall'ATI , Pt_1
quanto quello incidentale presentato dall'ATI aggiudicataria,
sarebbero stati verosimilmente accolti, con conseguente esclusione di entrambe le associazioni temporanee di imprese dalla procedura selettiva ed aggiudicazione della gara a un altro concorrente, assegnatario di un punteggio inferiore (cfr.
graduatoria finale della gara, doc. 6 fascicolo procedimento amministrativo delle appellanti).
Inoltre, come evidenziato dall'odierno appellato, va altresì
considerato che dall'organigramma allegato all'offerta tecnica dell'ATI aggiudicataria, a differenza di quello predisposto dall'
[...]
(cfr. docc. 18-19 fascicolo procedimento Pt_7
amministrativo delle appellanti), era comunque possibile ricavare l'identificazione delle imprese subappaltatrici incaricate di eseguire le lavorazioni rientranti nella categoria OS21, nella specie TT SRL e ER COSTRUZIONI SRL. In
particolare, i tecnici Ing. e dott. Persona_2 [...]
rispettivamente di TT SRL e ER Per_3
COSTRUZIONI SRL, risultano espressamente indicati nell'organigramma quali capi cantiere per le lavorazioni concernenti le paratie di palancole e fondazioni speciali (Polier für
Spundwände e Polier für Spezialtiefbau). Ne consegue che,
sebbene il nominativo delle imprese subappaltatrici non fosse espressamente riportato nella domanda presentata dall'ATI
29
, non è implausibile ritenere che il giudice Parte_8
amministrativo avrebbe comunque considerato sufficienti, ai fini dell'individuazione dei subappaltatori, gli elementi ricavabili dall'organigramma, con conseguente rigetto del motivo di ricorso dedotto sul punto dalle odierne appellanti.
Alla luce di quanto precede, si deve pertanto formulare una prognosi necessariamente sfavorevole in ordine all'accoglimento di tale ulteriore motivo di impugnazione.
Infine, anche con riguardo all'ulteriore censura, secondo cui nella domanda di partecipazione alla gara presentata dall'ATI
aggiudicataria sarebbe stata indicata quale subappaltatrice l'impresa mandante anziché la mandataria Controparte_7
deve confermarsi, sul punto, la correttezza Controparte_8
della pronuncia impugnata. In particolare, le appellanti si sono limitate a contestare l'accertamento operato dal primo giudice circa la riferibilità della dichiarazione di volontà di ricorrere al subappalto all'intero raggruppamento temporaneo, e non già alla sola impresa mandante Tuttavia, deve Controparte_7
escludersi che l'eventuale erronea indicazione, in sede di offerta,
dell'impresa mandante quale soggetto subappaltante possa, di per sé, integrare una causa di esclusione dalla procedura di gara.
Sotto un primo profilo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nel caso di associazioni temporanee di imprese –
le quali non costituiscono un autonomo centro di imputazione giuridica – i rapporti di subappalto devono ritenersi stipulati dal
30
raggruppamento per il tramite della mandataria. Ne consegue che, nella specie, la dichiarazione di volontà di ricorrere al subappalto è necessariamente riferibile all'intera ATI.
Va rilevato, in ogni caso, che la questione concernente l'individuazione del soggetto concretamente legittimato a stipulare il contratto di subappalto per conto dell'ATI attiene ai requisiti di esecuzione del contratto, e non a quelli di partecipazione alla procedura. Mentre questi ultimi rilevano nella fase di selezione dei concorrenti e costituiscono presupposto necessario per l'accesso alla gara, i primi riguardano esclusivamente le modalità di esecuzione dell'appalto e assumono rilievo solo in tale fase, non potendo incidere sulla legittimità della partecipazione alla procedura di affidamento.
Del resto, l'individuazione del soggetto concretamente destinato a stipulare il contratto d'appalto con la subappaltatrice indicata nell'offerta costituisce una circostanza di per sé inidonea a incidere in misura apprezzabile sulla necessaria conformità tra l'offerta tecnica e la fase esecutiva, e, quindi, insuscettibile di alterare la par condicio tra i concorrenti, sicché l'esclusione dalla gara di un concorrente per tale irregolarità non risulterebbe giustificata.
Come correttamente rilevato dal giudice a quo, quindi, l'asserita erronea individuazione dell'impresa appaltatrice avrebbe potuto eventualmente rilevare in una fase successiva all'aggiudicazione,
in sede di autorizzazione all'affidamento del subappalto, ai sensi
31
dell'art. 118, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 – disposizione
ratione temporis applicabile – e non già quale presupposto di ammissibilità della domanda di partecipazione.
Ne consegue che, anche laddove tale pretesa irregolarità dovesse ritenersi sussistente, non potrebbe comunque derivarne l'esclusione dell'offerta.
In definitiva, anche sotto tale profilo, non può ritenersi che il secondo motivo di impugnazione articolato innanzi al giudice amministrativo fosse assistito da concrete e apprezzabili probabilità di accoglimento.
Infine, va confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha escluso la verosimile fondatezza del terzo motivo di impugnazione dedotto nel ricorso proposto dinanzi al
[...]
, con cui le ricorrenti hanno censurato l'illegittimità dei Pt_6
punteggi qualitativi assegnati dalla commissione giudicatrice di gara.
Sostengono le appellanti che il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente escluso la sindacabilità delle valutazioni tecniche delle offerte, nonostante le censure articolate evidenziassero profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti e radicale difetto di motivazione da parte del seggio tecnico. In particolare,
esse lamentano che le differenze di punteggio, determinanti per l'esito della gara, risulterebbero ingiustificate rispetto al contenuto delle offerte, specie con riguardo all'organigramma, ai curricula, al programma lavori e alle modalità esecutive delle
32
opere provvisionali. Le appellanti sottolineano come il giudice abbia trascurato incongruenze macroscopiche tra i contenuti delle offerte e i punteggi attribuiti, disattendendo altresì il principio di proporzionalità e l'onere motivazionale imposto alla commissione giudicatrice. Evidenziano, inoltre, che la marginale differenza di punteggio (0,41 punti) avrebbe reso decisive le contestazioni sollevate, anche singolarmente considerate.
Pertanto, la sentenza impugnata meriterebbe riforma, dovendosi riconoscere la fondatezza delle censure e la concreta incidenza delle stesse sull'esito della procedura.
Anche sotto tale profilo, la doglianza va disattesa.
Per pacifica giurisprudenza amministrativa, la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr., per tutte, Consiglio di Stato sez. III,
n.8443/2024).
Ne consegue che le censure dirette a contestare il merito di una valutazione opinabile espressa dalla commissione giudicatrice si rivelano inammissibili, in quanto mirano, in sostanza, a sollecitare un sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo. Il concorrente che intenda confutare il giudizio
33
della commissione non può quindi limitarsi ad evidenziarne la mera non condivisibilità, ma ha l'onere di dimostrare la manifesta illogicità, l'evidente inattendibilità o l'intrinseca irragionevolezza del giudizio tecnico.
Tanto premesso, nel caso di specie, il disciplinare di gara (doc. 2
fascicolo del procedimento amministrativo delle appellanti)
prevede i criteri e subcriteri di valutazione tecnica. I punteggi numerici ponderati da assegnare in relazione ad ogni singola voce venivano adottati dalla commissione giudicatrice nella seduta d.d. 8.4.2013 (doc. 3 fascicolo del procedimento amministrativo delle appellanti). La commissione ha quindi valutato le offerte ed assegnato i punteggi fornendo una sintetica motivazione.
Per quanto concerne l'organigramma relativo al cantiere, le appellanti contestano la sentenza impugnata, sostenendo che essa avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto l'onere motivazionale gravante sulla commissione, attraverso l'assegnazione di un mero punteggio numerico.
La contestazione non coglie nel segno, nella misura in cui non specifica in forza di quali elementi dovrebbe ritenersi che la valutazione tecnica della commissione sarebbe manifestamente illogica ovvero irragionevole.
Le appellanti non hanno peraltro confutato le precise difese svolte sul punto dalla Provincia autonoma di OL in sede di giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di
34
aggiudicazione (pag. 12 dell'atto di costituzione, doc. 2 di parte appellata: La ricorrente segnala nel suo ricorso di avere indicato
nel proprio organigramma “tutte le figure necessarie per la
gestione della commessa dal punto di vista amministrativo”. A
parte l'indicazione “tutte,, che può essere opinabile, il giudizio di
genericità dato dalla commissione all'offerta della ricorrente
corrisponde al contenuto dell'organigramma della stessa, in
quanto non emergono figure, soprattutto tecniche, specifiche
dell'appalto in oggetto, come invece si possono riscontrare
nell'offerta di dell'aggiudicataria. Ad esempio le consulenze in
materia di tecnologia costruttiva, geotecnica, risanamento
ambientale, le misurazioni, che hanno un'importanza
determinante per la commessa, come si evince dalla lettura del
progetto messo in gara. […]. Il disciplinare prevede la
“presentazione di un organigramma dell'offerente specifico per il
cantiere oggetto del presente appalto”. L'ATI
[...]
presenta un organigramma specifico per il Parte_9
cantiere oggetto dell'appalto, prevedendo figure specifiche per la
realizzazione dello stesso (v. externer Konsulent für
Bautechnologie, Geotechnik, Bodensanierung), nonché diversi capi
cantiere per le varie e specifiche categorie di lavoro [v. Polier
Erbauarbeiten, Betonbau, Betontechnologie, Spundwände,
Spezialtiefbau]. L'organigramma generico senza figure specifiche
per le specificità dell'appalto [potrebbe essere riferito a qualsiasi
altro appalto]. Nel caso in questione si tratta di un appalto di lavori
35
complesso, con scavi, opere provvisionali cementi impermeabili e
opere sotterranee spostamenti infrastrutture esistenti, ecc. La
commissione ha valutato maggiormente chi ha compreso la
specificità e le problematiche dell'appalto).
Analogamente è a dirsi con riferimento alle contestazioni circa la valutazione del “curriculum”.
In sede di ricorso amministrativo le appellanti si sono limitate a richiamare “l'importanza delle opere realizzate” e che il
“curriculum presentato dalla ricorrente del direttore, assistenza di
cantiere, preposto alla sicurezza e del tecnico contabile contenente
le opere significative realizzate porta dati nettamente superiori a
quelli indicati dalla vincitrice”, senza tuttavia concretamente argomentare tale affermazione.
Né le appellanti prendono specifica posizione in merito alle difese svolte nel giudizio amministrativo dalla Provincia autonoma di
OL che ha evidenziato, sulla base dei criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice, l'irrilevanza del concetto di “importanza delle opere”.
Ancora, nel giudizio amministrativo, con riferimento alla voce
“dettagliato programma dei lavori”, parte ricorrente evidenzia di aver ottenuto una valutazione pari a 7,5/10, a fronte del punteggio di 6/10 attribuito all'ATI aggiudicataria. Tuttavia, la limitata differenza di punteggio – ad avviso della ricorrente – non risulterebbe idonea a rendere conto della realtà sostanziale, alla luce delle valutazioni negative espresse dalla commissione
36
giudicatrice nei confronti dell'offerta dell'aggiudicataria, in contrapposizione ai giudizi positivi formulati nei confronti della propria offerta.
Anche in tal caso non emergono profili di manifesta illogicità
della valutazione resa dalla commissione giudicatrice, anche alla luce delle difese rese dalla Provincia autonoma di OL che ha puntualmente richiamato le differenze tra i due programmi,
rilevando in particolare che:
“- La ricorrente ha esposto approfonditamente una fase specifica
dell'elaborazione (spostamento centrale gas medicinali),
- la ricorrente non ha indicato in maniera esplicita il numero di
tecnici e manodopera presenti contemporaneamente in cantiere,
- la ricorrente non ha indicato in maniera specifica le attrezzature
principali presenti in cantiere con riferimento all'unità di tempo,
- l'aggiudicatario non ha indicato in maniera completa il personale
tecnico e la qualifica della manodopera” (cfr. pag. 14 della comparsa della Provincia autonoma di OL nel giudizio amministrativo: doc. dell'appellato).
Anche su tali rilievi manca una specifica presa di posizione delle appellanti.
Infine, con riferimento alla voce “modalità e procedure per la
realizzazione delle opere provvisionali e dello scavo per la
costruzione del canale di servizio”, in sede di ricorso amministrativo le odierne appellanti hanno contestato la realizzabilità statica della soluzione tecnica indicata in offerta
37
dall concernente l'uso di palancole larghe 600 Parte_8
mm e scavo di 1 m.
Come correttamente rilevato dal giudice di prima istanza, le appellanti hanno allegato un mero dubbio sull'idoneità di tale soluzione tecnica.
Tale asserzione risulta tuttora priva di adeguato riscontro probatorio.
Le impugnantisi sono, infatti, limitate a prospettare genericamente una possibile inadeguatezza tecnica della soluzione adottata, senza tuttavia fornire alcun elemento oggettivo, né acquisire o produrre documentazione tecnica,
perizia o altro riscontro qualificato idoneo a corroborare la suddetta contestazione. Ne deriva che, anche sotto tale profilo, le appellanti non hanno assolto all'onere di dimostrare che il motivo di ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, si deve ritenere che non sia stato provato il rapporto di causalità tra il comportamento negligente e imperito dell'appellato e il danno lamentato dalle società appellanti.
La mancata dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta oggetto di censura e il pregiudizio allegato in giudizio comporta il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalle parti appellanti.
La sentenza gravata deve pertanto essere integralmente confermata nel suo contenuto dispositivo.
38
7. Le spese del presente grado gravano sulle appellanti soccombenti e vengono liquidate in complessivi euro 20.786,59
(tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 1.000.000,01 ad euro
2.000.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase istruttoria e con applicazione di due maggiorazioni del 10% ai sensi dell'art. 6
D.M. n. 55/2014), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA
come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di OL,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di OL n. 525/2022, pubblicata in data
30/05/2022, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere ad
[...] CP_1
le spese del presente grado di giudizio che si
[...]
liquidano nell'importo complessivo di euro 20.786,59, oltre
39
oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti Parte_1 Parte_2
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 Parte_3
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012,
n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
19.3.2024
La Presidente Isabella Martin
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
40