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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/03/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Rita Pasqualina CURCI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16/2024, decisa ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ss., c.p.c. e dell'art. 30 bis, co. 5 e 6, del decreto legislativo n. 150 del 1°/09/2011, avente ad oggetto: riconoscimento di efficacia di sentenza straniera
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bertoni, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio in Isernia è elettivamente domiciliata, in forza di procura allegata al ricorso telematico – pec: Email_1
RICORRENTE
E
ED nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Verceia (SO) alla Via Corte, n. 184
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di
Campobasso
CONCLUSIONI: con note depositate in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/02/2025, il procuratore dell'attrice si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo che venga accolta la domanda di delibazione della sentenza n. 138/20 del Regno del
Marocco (R.G. 217/1606/2020 del 10/11/2020), con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Il Procuratore generale ha espresso parere favorevole alla declaratoria di esecutività della
1 sentenza di separazione, non ravvisando motivi e/o condizioni ostative al riconoscimento ai sensi della legge n. 218/1995.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/01/2017 ed hanno contratto matrimonio, Parte_1 Persona_1
trascritto con n. rep. 139 nel registro dei matrimoni n. 311 presso la sezione notarile di e da tale unione è nato il [...] il figlio abbandonato Persona_2 Per_3
insieme alla madre pochi giorni dopo, il 1°/12/2018.
Con sentenza n. 138/20 del 10/11/2020, il Tribunale di prima istanza di ha stabilito Per_2
la separazione tra i coniugi, prevedendo l'obbligo a carico di , rimasto contumace Per_1
nel giudizio, di corrispondere la somma di 700 Dirhams al mese a titolo di mantenimento per la moglie e il figlio a partire dal 12/01/2018, e la somma di 1.700 Dihrams per le festività religiose a partire dal 19/08/2020.
In data 8/02/2024, la ha depositato ricorso presso questa Corte d'Appello, chiedendo Pt_1
l'emissione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della l. n. 218/1995, al fine di rendere esecutiva in Italia la sentenza di separazione e l'obbligo di mantenimento.
Ed regolarmente citato, avendo ricevuto personalmente la notificazione in Controparte_1
data 1/03/2024, non si è costituito;
con ordinanza del 12/09/2024, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza interlocutoria del 20/01/2025, è stata disposta l'integrazione della produzione documentale da parte dell'istante, acquisita in data 10/02/2025.
2.-- La domanda va accolta.
Al presente procedimento si applicano gli artt. da 18 a 28 della l. n. 1043/1973 (convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il
Marocco), la l. n. 218/1995 per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nonché gli artt. 30 e 30 bis, co. 5 e 6, del d.lgs. n. 150/2011.
La Corte, dunque, ritiene preliminarmente la propria competenza, stante la residenza della ricorrente nella provincia di Isernia, luogo di attuazione del provvedimento in discussione, compreso nel distretto della Corte di Appello di Campobasso.
La sentenza n. 138/20 del Tribunale di prima istanza di ha accolto l'istanza della Per_2 [...]
secondo le disposizioni del Codice di famiglia vigente in Marocco, riconoscendo nei Pt_1
confronti della moglie del figlio il diritto al mantenimento a carico dell' con Per_1
immediata attuazione e fino all'emissione di un altro provvedimento di modifica.
L'istanza, anche a seguito dell'integrazione disposta, risponde ai requisiti di cui all'art. 18 - lettera da a) ad e)- della l. n. 1043/1973 per la ratifica ed esecuzione della convenzione di
2 reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il
Marocco:
- il giudice era competente a conoscere della causa di separazione;
- è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- la sentenza deve considerarsi esecutiva;
- la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, atteso che le condizioni indicate nella sentenza sostanzialmente corrispondono a quelle previste dal diritto di famiglia italiano nel giudizio di separazione fra coniugi in merito all'affidamento dei figli minori ed al contributo al mantenimento degli stessi e del coniuge in condizioni di disparità economica e lavorativa, e le differenze di disciplina in materia tra ordinamento vigente in
Marocco e ordinamento italiano non incidono comunque, nell'applicazione concreta, su principi fondamentali interni allo Stato;
risulta che il giudice -anche con l' intervento del PM-
è pervenuto all'accertamento attraverso mezzi di prova ammessi nell'ordinamento interno;
- la sentenza non è contraria ad altra pronunciata da un giudice italiano e non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima di quello in questione (v. certificazioni del Tribunale di Isernia del 6/02/2025 e del
4/02/2025 del Tribunale di Sondrio, nel cui circondario risiede il resistente, acquisite in seguito alla richiesta di integrazione documentale di questa Corte).
La contumacia del resistente è valutabile come non opposizione alla domanda, e giustifica pertanto la dichiarazione di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso dell'8/02/2024 da nei Parte_1
confronti di rimasto contumace, con l'intervento del P.G., così provvede: Persona_1
- dichiara esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza di separazione fra le parti n. 138 emessa il 10/11/2020 dal Tribunale di prima istanza di del Regno del Marocco;
Per_2
- dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/03/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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