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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 31/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 396 del 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Antonella Matarese (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti;
CodiceFiscale_2
Parte attrice
E
, (p.iva ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaele Pesce ( ) ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato come in atti;
Parte convenuta
NONCHE'
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura in cale alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to AN Di Pietro (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata come in atti;
Parte convenuta NONCHE'
in persona di un procuratore speciale, rappresentata e Controparte_3
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Anna Patalano ( ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5
come in atti;
Parte chiamata in causa
NONCHE'
(codice fiscale e Partita IVA ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5
Giuseppe Cristiano ), giusta procura generale alle liti per C.F._6
notar , con studio in del 17 novembre 2021, Persona_1 CP_4
repertorio n.
3.026 raccolta n. 2.411, ed elezione di domicilio in Piazza CP_4
Matteotti 1
Parte chiamata in causa
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE ()
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Ischia - il e la al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate in conseguenza dell'evento verificatosi in data 04.03.2015 , alle ore 23:30 circa, in lungo via Controparte_1
Vincenzo Di Meglio. Secondo la prospettazione dell'istante, nelle predette circostanze di tempo e di luogo lo stesso percorreva a bordo della Vespa Piaggio
50 tg. 4Y ( di proprietà di regolarmente, nella propria Parte_2
corsia di marcia ed a velocità moderata la via Vincenzo Di Meglio, quando giunto
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. a pochi metri prima del cimitero, subiva un improvviso e brusco colpo dovuto al cedimento del manto stradale;
precisamente sul tratto di strada indicato e sul margine destro della strada;
d'un tratto la superficie stradale veniva a mancare e si creava una grossa buca in cui lo stesso finiva;
che l'urto e la successiva caduta gli provocarono lesioni;
che sul luogo di causa era impegnata in lavori la
[...]
che aveva lasciato la provvisoria pavimentazione senza alcuna Controparte_2
segnalazione e protezione.
Si costituiva il il quale. Controparte_1
- eccepiva la nullità dell'atto di citazione
- rilevava che l'attore doveva provare la legittimazione processuale e sostanziale delle parti;
- contestava espressamente il verificarsi dell'evento dannoso;
- evidenziava che l'uso della ordinaria diligenza avrebbe evitato i danni per cui appariva configurabile un concorso colposo dell'attore,
- negava la responsabilità del comune quale appaltatore delle opere pubbliche;
- contestava la generica quantificazione dei danni.
Si costituiva la quale: Controparte_2
- -evidenziava la pendenza di giudizio dinanzi al giudice di pace di Ischia tra la sig.ra e la nonché il comune di Parte_2 Controparte_2
per il risarcimento dei danni al motociclo condotto dal sig. CP_1 CP_1
; Parte_1
- evidenziava che sul manto stradale alcun intervento era stato posto in essere in quanto non era stato concesso ancora alcun appalto dal comune di CP_1
ne era stata consegnata la strada su cui in seguito si sarebbero operati i lavori di scavo;
- rilevava che il sinistro era avvenuto per imperizia del guidatore;
- eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo competente il di proprietario della strada o anche forse la Controparte_1 CP_1 [...]
Controparte_4 - chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione la
Differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, si costituiva la la quale Controparte_7
eccepiva:
- la pendenza di giudizio connesso;
- disconosceva la conformità della copia agli originali,
- contestava la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. della
[...]
ed evidenziava la corresponsabilità dell'attore. Controparte_2
Alla udienza dell'08.03.2018 il giudice istruttore autorizzava, su richiesta dell'attore, la chiamata in causa della Provincia di Napoli - Città metropolitana.
Chiamata in causa la stessa si costituiva ed eccepiva:
- l'assoluta estraneità della rispetto ai Controparte_4
fatti di causa in quanto, come da relazione della Direzione Interventi Viabilità prot. n.109987 del 13 luglio 2018;
- che nessuna responsabilità poteva essere imputata alla convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051; Controparte_4
- con riferimento al quantum richiesto dall'attore, eccepiva che la somma pretesa risultava formulata in maniera arbitraria ed in mancanza di ogni minimo supporto probatorio;
- in ogni caso eccepiva l'insussistenza dei presupposti per configurare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, esistenziali, morali.
- proponeva domanda riconvenzionale affinché del sinistro occorso al sig.
fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva in capo alla Parte_1
e/o al , la prima quale ditta Controparte_2 Controparte_8
esecutrice e il secondo quale Ente appaltante i lavori di completamento della condotta fognaria comunale, che avevano determinato l'improvviso ed imprevedibile cedimento del piano stradale, e, per l'effetto, condannare la e/o il al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_8 danni che sarebbero stati eventualmente riconosciuti al sig. ovvero Parte_1
tenere indenne e manlevata la da qualsiasi Controparte_4
conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea mediante concessione di azione di rivalsa nei confronti della
[...]
in persona del suo l.r.p.t. e/o del Controparte_2 Controparte_8
in persona del Sindaco, suo l.r.p.t.; con vittoria di spese e competenze professionali.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e c.t.u., alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.11.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta;
la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge con provvedimento assunto e comunicato il 10.12.2024, data da cui sono decorsi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Ciò posto quanto alle posizioni delle parti va detto che la domanda della parte attrice è parzialmente fondata e pertanto va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Ciò posto, la disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalla parte attrice nei confronti del e della Controparte_1
nel presente giudizio è quella contenuta nell'art. Controparte_4 b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Sul piano dell'onere della prova ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia laddove spetterà invece a parte convenuta dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto.
In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi 'semplificato' per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa, o comunque dalla sua pericolosità - è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode. (Cfr. Cass.,
13/12/2016, n. 25483Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass.18/05/2015, n.
10129Cass.1/4/2010)
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate e delle relative pertinenze, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298).
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.
Quanto alla domanda nei confronti della la parte Controparte_9
attrice invoca il disposto dell'art. 2043 c.c. imputando alla società l'aver lasciato il cantiere aperto privo di segnalazioni e protezioni
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione sollevato dal comune convenuto di nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali. La declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa). (Cass. civ.n.
17023/2003).
Orbene nel caso di specie parte attrice ha circoscritto in modo dettagliato petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte del convenuto. Sono infatti indicate dettagliatamente le circostanze di tempo e luogo in cui afferma essere avvenuto il fatto ed il titolo sulla base del quale ha formulato la domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione, l'attore ha imputato la caduta alla presenza di un improvviso cedimento del manto stradale con la conseguente formazione di una buca su cui lo stesso è caduto.
La dinamica dell'incidente e la presenza della buca al momento della caduta dell'istante hanno trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi, Tes_1
e sentiti rispettivamente all'udienza del 15.01.2020
[...] Testimone_2 e 07.10.2020.
In particolare, il teste ha descritto le modalità dell'evento Testimone_1
dichiarando testualmente : “nel 2015 il 03 o il 04 marzo intorno alle ore 23.000-
23.30 ho assistito ad un incidente stradale verificatosi in sulla Controparte_1
via di fronte al cimitero che mi sembra si chiami via Vincenzo di Meglio;
in quel momento mi trovavo sul sedile passeggero di un'auto condotta dal sig. Tes_2
con direzione di marcia da verso;
abbiamo incrociato in
[...] CP_1 CP_1
quel momento un ragazzo a bordo di un ciclomotore che improvvisamente è caduto sull'asfalto; preciso che si trovava sulla corsia di sua pertinenza;
abbiamo fermato l'auto e siamo scesi a controllare l'accaduto accorgendoci della presenza sull'asfalto nel punto in cui era caduto il motociclista di un buca;
la buca era parzialmente riempita con del cemento fresco e non erano segnali che la evidenziassero: il ragazzo che si chiamava lamentava dolori Parte_1
alla schiena;
arrivati i suoi genitori ed i carabinieri noi siamo andati via.
Il secondo teste, nel confermare integralmente quanto già Testimone_2
asserito dalla teste ha dichiarato che : nel marzo del 2015 intorno alle Tes_1
ore 23.30 – 24.00 ho assistito ad un sinistro strade nel quale è rimasto coinvolto il sig. verificatosi nel comune di , se non sbaglio, in via Parte_1 Controparte_1
Vincenzo di Meglio. In quel frangente io guidavo la mia automobile con direzione di marcia verso come me c'era una mia amica di nome CP_1 Testimone_1
Vidi un motociclo, in particolare una vespa procedere nella direzione opposta ed improvvisamente il faro anteriore di questa sembrò come puntare verso il basso mi fermai scesi dall'auto e constatai che a bordo del veicolo c'era proprio l'attore il quale era caduto sul marciapiede mentre la vespa si trovata sulla strada in corrispondenza di una buca sull'asfalto; riconosco il luogo del sinistro nelle fotografie allegate da parte attrice al suo fascicolo. All'epoca di fatti però non vi erano le transenne ed al posto del cemento ivi raffigurato vi erano delle buche in una delle quali la ruota della vespa era sprofondata circa per metà. Non ricordo se in quel tratto vi fosse illuminazione pubblica ma in ogni caso era buio e non si vedeva proprio benissimo: in quel periodo c'erano lavori in corso in tutto il comune più avanti c'era un cantiere con delle transenne”.
Va quindi affermato che effettivamente sussiste la responsabilità della
[...]
. La afferma che non vi era alcun cantiere Controparte_2 Controparte_2
sulla strada oggetto del sinistro al momento dei fatti. A tal fine è stato sentito il teste alla udienza del 15.01.2020: Il teste ha reso delle Testimone_3
dichiarazioni del tutto generiche limitandosi a dichiarare che : sono stato nominato dalla direttore del cantieri relativi ai lavori di Controparte_2
costruzione della rete fognaria in : preciso che tali lavori siano Controparte_1
stati realizzati circa 4/5 anni fa addietro ma non ricordo la data esatta di apertura del cantiere non so dire se siano state eseguite opere prima dell'apertura del cantiere;
via Vincenzo Di Meglio è stata interessata dai lavori: l'appalto per la realizzazione di tali opere ci fu conferito dal Comune di . La Controparte_1
generica dichiarazione del teste non permette di escludere che al momento del sinistro non si stessero svolgendo lavori edili da parte della Controparte_2
circostanze che emerge da altre risultanze istruttorie.
Ed infatti la teste ha parlato di una buca coperta di cemento fresco. Tes_1
Agli atti vi è inoltre il verbale dei carabinieri, compagnia di Ischia, ai quali, giunti sul luogo del sinistro ed avvicinatisi al richiedente l'intervento veniva riferito che sulla strada vi erano diverse buche e che lui ed altro soggetto conducente un motociclo, identificato in , vi erano caduti dentro. Giunto sul Parte_1
posto il sindaco, lo stesso sollecitava l'intervento della ditta esecutrice di lavori a mettere in sicurezza ai lavori. Dopo circa 30 minuti giungeva sul posto un operario della ditta Santoro costruzioni s.r.l. Di Costanzo AN il quale provvedeva a transennare l'area interessata mediante utilizzo di segnaletica stradale nonché transenne. Lo stesso Di Costanzo provvedeva a mettersi in contatto con il responsabile del cantiere nella persona di il quale riferiva Parte_3
che tali disagi erano completamenti coperti da assicurazione.
Tali elementi fanno ritenere che effettivamente al momento del sinistro la stesse svolgendo lavori sulla strada oggetto del sinistro Controparte_2
medesimo. Alla presenza di tali elementi risulta irrilevante che il contratto di appalto sia stato sottoscritto successivamente.
L'aver lasciato il cantiere con buche ancora fresche di cemento e privo di segnalazione costituisce comportamento colposo addebitale alla convenuta la quale deve rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. del risarcimento del danno subito dal
. Prestopino a cui non è addebitabile alcun comportamento colposo Parte_1
considerato che la buca sprofondò al suo passaggio e la scarsa illuminazione al momento del sinistro come riferito dal teste Di Meglio.
Ciò detto bisogna ora indagare quale sia la responsabilità degli ulteriori convenuto e chiamata in causa Controparte_1 Controparte_4
[...]
A parere di questo giudicante non sussiste alcuna responsabilità del
[...]
. In primis si precisa che l'attore ha citato il invocando la Controparte_1 CP_1
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode e manutentore della strada.
Dagli atti di causa tuttavia emerge che il non sia Controparte_1
proprietario del tratto stradale in questione ma che si sia limitato ad appaltare i lavori di rifacimento dell'impianto fognario nella via Vincenzo Di Meglio. A tal proposito va detto che “Anche nell'appalto di opere pubbliche l'appaltatore - pur se in limiti più ristretti rispetto all'appaltatore dell'opera privata (stante la obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e la continua ingerenza dell'amministrazione appaltante) - conserva margini di autonomia. Lo stesso, quindi, è da considerarsi, di regola, l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori. La responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente può configurarsi nel solo caso in cui il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di questa ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato
l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione. (cfr. Cassazione n. 21337 del 2013).
Per quanto detta va esclusa la responsabilità del a Controparte_1
nulla rilevando l'atto di determina della del Controparte_4
05.03.2015 non richiamato espressamente da nessuna parte ma solo allegato e comunque di data successiva al verificarsi del sinistro.
Quanto alla la stessa non contesta di essere Controparte_4
proprietaria del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro.
La stessa va pertanto considerata custode del tratto di strada e la sua responsabilità non è esclusa dalla presenza di un cantiere. Ed infatti dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente
l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 18/09/2023, n.26780).
Va allora in conclusione affermata la resposaniblità della Controparte_2
e della mentre va esclusa quella del
[...] Controparte_4 [...]
. Controparte_1
Stante quanto precede, va anzitutto affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale.
Com'è noto, secondo il condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr.
Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n.8827).
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – anomalia della res, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito".
Per la liquidazione del danno occorrerà fare riferimento alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica
– criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290).
Va, inoltre, utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2024 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ.,
Sez. III, n. 7272 dell'11/05/2012, Cass. civ., Sez. III, n. 7932 del 18705/2012, ,
Cass. civ., Sez. III, n. 5795 del 4/03/2008).
Dall'espletata CTU (alla quale interamente ci si riporta, per essere la stessa congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici) è emerso che, a seguito del sinistro, l'istante ha riportato: “esiti algo-funzionali di lieve entità di pregressa frattura del processo trasverso sinistro di l;
ha riportato lesioni che hanno comportato una invalidità temporanea assoluta per un periodo di tempo di giorni 30/trenta; il periodo di invalidità temporanea parziale successiva è stimata in giorni 40/quaranta di cui 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%; il danno biologico e gli esiti derivati : Considerati gli esiti algo-funzionali di lieve entità e sono quantizzabili nella misura del 5%
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente e temporanea (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2024, condivise da questo Tribunale, ed in ossequio all'orientamento della Cassazione espresso con sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerata l'età dell'attore di anni 18 al momento del consolidarsi dei postumi:
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.968,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 742,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,50
Totale generale: € 13.143,00 Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico occorre richiamare i principi esposti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e
65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno espresso il principio secondo il quale non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì dovrà apprezzarsi detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come
"sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico.
Nel caso de quo spetta al sig. il risarcimento del danno cd. morale Parte_1
vista l'entità delle lesioni non grave e quindi spetta in totale la somma di euro
15.000,00.
Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la e la Controparte_2 [...]
dovranno corrispondere al sig. gli interessi al Controparte_4 Parte_1
tasso legale ex art. 1284 I comma c.c. inizialmente calcolati sull'importo prima individuato, tuttavia devalutato al 04.03.2015 (importo cioè corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 04.03.2015, quale momento del sinistro, di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 04.03.2015 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Pertanto, e la dovranno Controparte_2 Controparte_4
corrispondere la somma di euro 15.000,00 oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (04.03.2015) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
La costituitasi tempestivamente, esercita azione Controparte_4
di regresso nei confronti del e della Controparte_1 [...]
Controparte_2
Per quanto detto la domanda riconvenzionale nei confronti del
[...]
deve essere rigettata. Controparte_1
Va accolta la domanda nei confronti della e va Controparte_2
affermata la pari responsabilità della e della Controparte_4 [...]
che va condannata a corrispondere alla Controparte_2 Controparte_4
metà della somma oggetto di condanna.
[...]
Venendo alla domanda di manleva della convenuta nei Controparte_2
confronti della va detto che la chiamata in causa non Controparte_7
effettua nessuna contestazione sulla coperta assicurativa.
La domanda va pertanto accolta e la deve essere Controparte_7
condannata a rivalere la di tutto quanto la stessa verserà in Controparte_2 esecuzione della presente sentenza incluse le spese processuali.
Le spese nei rapporti tra la parte attrice e la nonché la Controparte_2
e tra la parte attrice ed il Controparte_4 Controparte_1
nonché tra la e la
[...] Controparte_2 Controparte_7
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del
10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140). Sono compensate le spese tra la il e la Controparte_10 Controparte_1
Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda proposta dal sig. Parte_1
condanna e la al Controparte_2 Controparte_4
pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat FOI, dalla data del fatto (04 marzo 2015 ) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza
2. condanna e in Controparte_2 Controparte_4
solido alla rifusione a favore della parte istante delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 264,00 per esborsi, ed euro € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte istante dichiaratosi antistatario.
3. rigetta la domanda della parte attrice nei confronti del
[...]
; Controparte_1
4. Condanna la parte attrice alla rifusione a favore del
[...]
delle spese processuali sostenute, che liquida in euro € Controparte_1 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale, nonché oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
5. rigetta la domanda riconvenzionale della Controparte_4
nei confronti del;
[...] Controparte_1
6. in accoglimento della domanda riconvenzionale della
[...]
condanna la a Controparte_4 Controparte_2
corrispondere alla stessa metà della somma Controparte_4
oggetto di condanna;
7. in accoglimento della domanda di condanna Controparte_2
la a rivalere la medesima Controparte_7 Controparte_2
di tutto quanto la stessa verserà in esecuzione della presente sentenza
[...]
incluse le spese processuali;
8. condanna alla refusione delle spese Controparte_7
processuali in favore della che liquida in euro € Controparte_2
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale, nonché oltre accessori di legge.
9. sono compensate le spese tra la il Controparte_10
e la Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Ischia in data 31.03.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., ai sensi del quale 'Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.'
Ai fini della decisione di tale motivo di appello conviene riportare i principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte a SS.UU. con la sentenza 20943 del 2022 in, materia di art. 2051,:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";