Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1804/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1804 del registro generale per gli affari di conteziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del
18.3.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Bordighera, Via Piave n.7 presso lo studio dell'avv.to Marco Natta che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Piazza Colombo n.4 presso lo studio dell'avv.to Luca
Brazzit che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.10.2023 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Soldano il 30.5.1998 con che il Tribunale di Controparte_1
Sanremo con sentenza in data 16.6.2004 (n.120/04) - successivamente modificata con decreti in data 9.7.2014 (n.6/14 V.G.) e 13.8.2019 (n.847/18 V.G.) - ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio - chiedeva al Tribunale di voler modificare quanto ivi stabilito avuto riguardo al contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio (26 anni, essendo nata il [...]), ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa Controparte_1 chiedeva rigettarsi le domande di controparte.
Avviate tra loro trattative positivamente orientate ad una definizione concordata del contenzioso, le parti in corso di causa raggiungevano un accordo. Disposta dal
Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano formalizzato un accordo medio tempore raggiunto, concordando sulla medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne e, Per_1 conseguentemente, sulla possibilità di revocare il contributo paterno al suo mantenimento;
quanto precede in ogni caso obbligandosi il padre al versamento di somme a mani del figlio al fine di favorirne – per nella sua ormai raggiunta autosufficienza – il definitivo inserimento nel mondo del lavoro.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Sanremo con sentenza di divorzio in data 16.6.2004 (n.120/04) – successivamente modificata con decreti in data 9.7.2014 (n.6/14 V.G.) e 13.8.2019 (n.847/18 V.G.) - nel senso che, fermo il resto: 1) revoca, con decorrenza dal 20.10.2023, il contributo posto a carico del padre con la sentenza di divorzio per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
2) con obbligo in ogni caso assunto dal padre di versare direttamente a mani del figlio – nel periodo di tre anni ed al fine di agevolarne la già Per_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1804/2023 R.G.A.C.C.
raggiunta indipendenza economica - la somma complessiva di € 9.000 con le seguenti modalità: a decorrere dal 15.12.2024 e senza soluzione di continuità 15 rate mensili ammontanti ad € 450 (di cui € 200,00 a titolo di pregresso ed € 250,00 a titolo di contributo corrente) e 9 rate mensili ammontanti ad € 250,00 (a titolo di contributo corrente); 3) dandosi atto di come le parti dichiarino che con l'integrale corresponsione delle somme di cui sub. 2) nulla sia più dovuto dal padre per il mantenimento e/o sostegno economico del figlio Per_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 28.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3