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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. 66/2024 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V - CONCORSUALE
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Ha pronunciato in Camera di Consiglio, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 66/2024 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della società Controparte_1
, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Pian di Grassina n. 63.
[...]
Con istanza depositata il 27.2.2024 la società in epigrafe, rilevando di non essere in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ha chiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale.
*******
Deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della semplificata. Controparte_2
Premesso che:
- nel vigore della legge fallimentare, l'istanza di fallimento in proprio doveva essere presentata dall'organo dotato di rappresentanza legale «senza necessità della preventiva
autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di
1 straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto
l'omissione risulta penalmente sanzionata» (Cass., sent. n. 19983/2009)
- tale orientamento può essere confermato anche nel caso di apertura di liquidazione giudiziale;
- nel caso di specie l'istanza è stata presentata dalla sig.ra amministratore e Parte_1
legale rappresentante della società.
Venendo al merito, sono accertati in primo luogo:
− la natura di impresa commerciale della società, avente ad oggetto lavori di completamento e finitura di edifici;
− il superamento del limite stabilito dall'art. 49, ultimo comma C.C.I., posto che solo l'ammontare dei debiti verso l per € 62.621,01; Organizzazione_1
− il superamento delle soglie dimensionali nei tre esercizi rilevanti, come risulta dai bilanci relativi agli ultimi tre anni, con riferimento alle tre soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lett.
d), C.C.I.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Nel caso di specie gli elementi indicativi dell'insolvenza sono da rinvenirsi nei mancati pagamenti dei debiti erariali e previdenziali e nei confronti dei fornitori, nonché la situazione contabile che evidenzia al 2023 un attivo circolante di circa€ 36.000,00 a fronte di passività a breve per circa €
279.000,00, con un indice di tesoreria (dato dal rapporto dei valori predetti) pari a 0,13, e dunque considerato critico dalla scienza commercialistica.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 E 121, C.C.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Pian Controparte_1
di Grassina n. 63, n. REA FI - 653846, P.IVA e, per l'effetto: P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatore il dott. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 27 giugno 2024, ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2024
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V - CONCORSUALE
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Ha pronunciato in Camera di Consiglio, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 66/2024 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della società Controparte_1
, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Pian di Grassina n. 63.
[...]
Con istanza depositata il 27.2.2024 la società in epigrafe, rilevando di non essere in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ha chiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale.
*******
Deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della semplificata. Controparte_2
Premesso che:
- nel vigore della legge fallimentare, l'istanza di fallimento in proprio doveva essere presentata dall'organo dotato di rappresentanza legale «senza necessità della preventiva
autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di
1 straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto
l'omissione risulta penalmente sanzionata» (Cass., sent. n. 19983/2009)
- tale orientamento può essere confermato anche nel caso di apertura di liquidazione giudiziale;
- nel caso di specie l'istanza è stata presentata dalla sig.ra amministratore e Parte_1
legale rappresentante della società.
Venendo al merito, sono accertati in primo luogo:
− la natura di impresa commerciale della società, avente ad oggetto lavori di completamento e finitura di edifici;
− il superamento del limite stabilito dall'art. 49, ultimo comma C.C.I., posto che solo l'ammontare dei debiti verso l per € 62.621,01; Organizzazione_1
− il superamento delle soglie dimensionali nei tre esercizi rilevanti, come risulta dai bilanci relativi agli ultimi tre anni, con riferimento alle tre soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lett.
d), C.C.I.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Nel caso di specie gli elementi indicativi dell'insolvenza sono da rinvenirsi nei mancati pagamenti dei debiti erariali e previdenziali e nei confronti dei fornitori, nonché la situazione contabile che evidenzia al 2023 un attivo circolante di circa€ 36.000,00 a fronte di passività a breve per circa €
279.000,00, con un indice di tesoreria (dato dal rapporto dei valori predetti) pari a 0,13, e dunque considerato critico dalla scienza commercialistica.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 E 121, C.C.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Pian Controparte_1
di Grassina n. 63, n. REA FI - 653846, P.IVA e, per l'effetto: P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatore il dott. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 27 giugno 2024, ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2024
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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