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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2024, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D‟Antoni Presidente
2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 338/2018 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 aprile 2024, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante (P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Sammartino n. 2, presso lo studio dell‟avv.
[...]
e rappresentata e difesa dall‟avv. Luigi Cimino, giusto mandato in atti CP_1
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall‟Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, in via De Gasperi n. 81, domicilia
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l‟ appellante: come in atti;
Per l‟appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 8/9 gennaio 2017, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta dall‟Autotrasporti in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti dell‟Assessorato così disponeva: Controparte_3
dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di pagamento delle somme meglio indicate ai righi 1A e 1B della tabella riportata alle pp. 3 e 4 del ricorso introduttivo;
condanna l‟Assessorato convenuto al pagamento degli importi indicati negli altri righi della tabella,
limitatamente alle quote maturate in relazione al contratto n. 250/07 stipulato con la
[...]
il 12.11.07; CP_2
compensa le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che:
nelle more del procedimento, l‟Amministrazione resistente aveva adempiuto a parte del proprio debito vantato nei suoi confronti dalla ricorrente, derivante dalle pattuizioni contenute nei contratti di affidamento ex lege regionale n. 19/05 e dalla normativa in proposito, provvedendo, in data
9.03.2016, a trasferire sul conto corrente della suddetta € 38.983,16 a titolo di contributo ex legge
58/2005 per l‟anno 2012, nonché ulteriori € 37.546,00 - con mandato di pagamento del 9.12.2016 -
a titolo di contributo ex legge 296/2006 per l‟anno 2011; la pretesa della ricorrente doveva ritenersi circoscritta ai crediti residui per come indicati nell‟atto introduttivo e, nel dettaglio: € 37.869,35 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, c. 1230, l.
296/06 consultivo anno 2012; € 38.083,30 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, c. 1230,
l. 296/06 consultivo anno 2013; € 36.588,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, c.
1230, l. 296/06 consultivo anno 2014; € 31.980,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1,
c. 1230, l. 296/06 “stimato” anno 2015; € 39.203,40 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, l. 58/05 consultivo anno 2013; € 37.663,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, l.
58/05 consultivo anno 2014; € 32.921,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, l. 58/05
“stimato” anno 2015, oltre agli interessi legali dalla data di presentazione della domanda, per un totale di € 254.308,05;
la società ricorrente aveva comprovato, giusta autocertificazione di cui all‟art. 46 co. 1^ lett. p dpr
445/00, l‟ammontare delle somme versate per sostenere gli adeguamenti contributivi e retributivi di cui si controverteva e, pertanto, la domanda (sia pure nei limiti di seguito indicati) meritava 4
accoglimento con riferimento agli importi non ancora versati, compresi quelli relativi all‟anno 2015,
per il quale (a differenza che per gli anni precedenti) la richiesta si fondava su un mero preventivo;
l‟art. 9 dei contratti prevedeva infatti che la corresponsione doveva avvenire (fino al limite del 96%
del totale) a trimestralità anticipate, né risultavano allegate da parte convenuta circostanze (esercizio o gestione provvisoria dell‟ente locale) tali da giustificare la deroga a tale regime così come previsto dall‟art. 9 dei contratti medesimi;
la complessità dell‟iter procedimentale prodromico alla liquidazione non valeva inoltre a giustificare il ritardo nell‟adempimento dell‟obbligo di pagamento gravante sulla pubblica amministrazione che agiva iure privatorum;
la differenza tra gli importi richiesti e quelli erogati all‟esito del procedimento di verifica descritto in comparsa, con riferimento alle quote di cui sopra, (differenza messa in evidenza dall‟amministrazione costituita) era inoltre modesta, come si evinceva dal confronto tra i due importi in questione e quelli indicati al rigo 1A e al rigo 1B della tabella richiamata in premessa;
l‟accoglimento della domanda andava tuttavia limitato alla quota degli importi indicati nella tabella riepilogativa contenuta in ricorso spettante alla società attrice in relazione al contratto indicato alla p. 3 punto e) del ricorso (contratto n. 250/07), l‟unico stipulato direttamente con l‟amministrazione regionale, mentre gli altri contratti – stando a quanto allegato e documentato dalla stessa società
ricorrente – erano stati stipulati con enti locali diversi dalla Regione e, come si evinceva dall‟art. 9 degli stessi contratti, l‟obbligo di integrazione degli oneri gravava direttamente sui predetti enti locali ed era a sua volta subordinato al trasferimento dei fondi da parte della e, pertanto, CP_2
l‟amministrazione Regionale non poteva ritenersi gravata dall‟obbligo di pagamento, neppure in forza delle disposizioni di legge richiamate in ricorso, che si limitavano a prevedere il trasferimento dei fondi necessari dall‟amministrazione centrale alle Regioni, con la conseguenza che, con riferimento a tale quota dell‟obbligazione dedotta in giudizio, andava rilevata la carenza di titolarità
passiva della che era rilevabile di ufficio dal giudice risultando dagli atti di causa, non CP_2
rilevando, in senso contrario, la non contestazione invocata da parte ricorrente .
Avverso la predetta sentenza l‟Autotrasporti proponeva appello Parte_1
esponendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l‟accoglimento della domanda andava limitato alla quota degli importi indicati nella tabella riepilogativa contenuta in ricorso spettante alla società attrice in relazione al contratto indicato alla p. 3 punto e) del ricorso (contratto 5
n. 250/07), l‟unico stipulato direttamente con l‟amministrazione regionale, poiché gli altri contratti erano stati stipulati con enti locali diversi dalla Regione , come si evinceva dall‟art. 9 degli stessi.
Invero, come già rilevato dalla società odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado nelle note depositate in data 28/11/2017, i contributi di cui alle leggi 58/2005 e 296/2006 trovavano causa, fondamento e ragione giustificatrice nelle relative norme di legge istitutive citate e trascritte in seno al ricorso introduttivo e segnatamente negli articoli 1, comma 2 della legge 58/2005 (D.L.
16/2005) e 1, comma 1230 della legge 296/2006. Tali norme, con contenuto immediatamente precettivo, istituivano un contributo statale al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007. Le norme citate statuivano altresì che “Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Le
medesime norme prevedevano che “Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47”.
Emergeva quindi che:
il contributo versato dallo Stato alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano era finalizzato alla copertura degli oneri - che, per espressa disposizione di legge, erano a carico delle regioni - derivanti dall‟applicazione delle norme di cui alla Contrattazione Collettiva relativa al settore di trasporto pubblico locale, c.d. CCNL Autoferrotranvieri;
il CCNL Autoferrotranvieri, ex lege, per le sue spiccate connotazioni pubblicistiche connesse all‟interesse pubblico generale sotteso al corretto espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, andava obbligatoriamente applicato da tutte le imprese che svolgono servizio di trasporto pubblico locale e la sua corretta applicazione era pertanto garantita dalle norme di legge primarie istitutive del contributo di copertura degli oneri regionali;
le norme di legge citate statuivano che la copertura regionale doveva essere garantita a tutte le imprese che esercitavano servizio di trasporto pubblico locale senza applicare alcuna distinzione, 6
che invece era stata erroneamente ed arbitrariamente applicata dal Tribunale di Palermo, tra aziende esercenti i servizi di trasporto in concessione comunale e quelle esercenti i medesimi servizi in concessione regionale, essendo sufficiente, secondo la legge istitutiva citata, che l‟azienda esercente il servizio di TPL applicasse ai propri dipendenti il CCNL autoferrotranvieri di cui all'articolo 23
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47 ;
i contributi di cui alle leggi 58/2005 e 296/2006 non erano determinati nel loro ammontare in relazione a nessun elemento contenuto nel contratto di affidamento, nemmeno alle percorrenze chilometriche esemplificativamente citate in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma la misura degli stessi veniva determinata, secondo la lettera della legge istitutiva “con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all‟articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47”, pertanto sulla base di dati che esulavano totalmente dal contratto di affidamento ma che erano affidati alla documentazione trasmessa dalla società concessionaria-affidataria e che erano stati allegati nel caso di specie dalla società ricorrente in primo grado e proprio per tale motivo appariva non solo sostanzialmente e giuridicamente priva di senso, ma anche di impossibile determinazione in sede di esecuzione, la statuizione contenuta nel dispositivo di condanna dell‟Assessorato “al pagamento degli importi indicati negli altri righi della tabella, limitatamente alle quote maturate in relazione al contratto n.
250/07 stipulato con la il 12.11.07 ”, giacché il Tribunale non aveva compreso Controparte_2
che la determinazione della misura di tali contributi non poteva mai avvenire pro quota sulla base della singola amministrazione concedente – o Comune – o sulla base di alcuna delle CP_2
determinazioni contenute nei singoli contratti di affidamento, in quanto tale determinazione avveniva esclusivamente sulla base di dati retributivi e contributivi che erano in esclusivo possesso della società concessionaria;
emergeva, quindi, che il dato relativo alla misura dei contributi oggetto di giudizio era totalmente svincolato dal rapporto soggettivo che legava la società beneficiaria con l‟Amministrazione concedente, ma si fondava solo ed esclusivamente sull‟obbligo di applicazione del CCNL di categoria e sul numero di lavoratori in organico;
7
obbligata a corrispondere i contributi era la Regione – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – e l‟importo da erogare era quantificato sulla base del numero di lavoratori impiegati e l‟unico onere per la ricorrente era quello di allegare la documentazione a suo tempo richiesta dall‟Assessorato e rilevarne la mancata contestazione;
il Tribunale aveva omesso di valutare che il semplice riferimento al pagamento in trimestralità
anticipate consentiva di evincere che l‟obbligazione cui si riferiva l‟art. 9 dei contratti era chiaramente quella relativa a pretesa creditoria avente ad oggetto i corrispettivi di servizio ovvero le c.d. „compensazioni‟ previste dal contratto di affidamento quale corrispettivo degli obblighi di servizio assunti e quale compensazione – in ragione dei chilometri percorsi – della misura dei servizi svolti;
appariva evidente che la fonte ed il titolo delle due pretese creditorie, se pure azionate nei confronti del medesimo soggetto, l‟Amministrazione erano sostanzialmente e giuridicamente CP_2
diverse, ovvero, da un lato, l‟obbligazione contrattuale dell‟Amministrazione - fondata CP_2
appunto sul contratto di affidamento - a corrispondere all‟impresa esercente le compensazioni per gli obblighi di servizio, in ragione dei servizi svolti e delle percorrenze effettuate e, dall‟altro,
l‟obbligo dell‟Amministrazione a corrispondere alle imprese il contributo pubblico a CP_2
garanzia delle integrazioni salariali previste dalla contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri alla cui erogazione le imprese erano tenute per legge, cioè a prescindere dalla stipula del contratto di servizio con il soggetto pubblico concedente;
era evidente che il Giudice di primo grado aveva operato una grave confusione trattando il diritto di credito a titolo di finanziamento pubblico istituito in favore della società ricorrente in primo grado con le leggi 58/2005 e 296/2006 alla medesima stregua del diritto di credito alla c.d. compensazione degli obblighi di servizio, di fonte prettamente contrattuale, dovuto alle società esercenti i servizi di
TPL quale corrispettivo dei servizi effettivamente svolti;
a riprova del fatto che il Tribunale di Palermo aveva palesemente preso un abbaglio sulla ritenuta insussistenza di titolarità passiva dell‟Amministrazione scomodando un istituto CP_2
processuale con relativa giurisprudenza sulla rilevabilità d‟ufficio dello stesso che, nel caso di specie, non trovava assolutamente collocazione, non fondandosi la pretesa creditoria su obbligazioni di fonte contrattuale, l‟amministrazione , maliziosamente reticente nel corso CP_2
del giudizio di primo grado, costituendosi nel presente giudizio, non poteva esimersi dal dare atto dell‟intervenuto pagamento del contributo ex lege 58/2005 dell‟anno 2013, ciò che costituiva 8
conferma della titolarità passiva dell‟Amministrazione regionale in ordine alla totalità dei contributi dovuti a tale titolo alla società e conseguente conferma della abnormità dell‟ordinanza del Pt_1
Tribunale di Palermo oggetto di odierna impugnazione;
l‟amministrazione regionale non poteva addurre la farraginosità delle procedure da un lato e l‟inerzia del Governo nazionale dall‟altro, per giustificare il mancato adempimento di obbligazioni stabilite con norma primaria dal legislatore statale a tutela del diritto al lavoro ed alla giusta e dignitosa retribuzione ex art. 36 Cost. per il settore degli autoferrotranvieri, per i quali, appunto, il
Legislatore Statale aveva previsto il relativo finanziamento pubblico e avrebbe dovuto quantomeno attivarsi o dimostrare di essersi prontamente attivata non solo a porre in essere delle procedure meno farraginose (è principio dell‟ordinamento quello secondo il quale la P.A. deve fare fronte ai propri debiti così come qualsiasi altro soggetto privato o pubblico) ma, altresì, richiedendo il cofinanziamento;
peraltro, anche eventuali eccezioni sulle riduzioni di spesa imposte dal patto di stabilità, che dovessero essere riproposte in questa sede di gravame dall‟Amministrazione regionale erano da considerarsi meramente dilatorie oltre che infondate in quanto, per espressa disposizione di legge,
“Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.” (art. 1, comma 1230, Legge di contabilità dello Stato n.
296/2006; art. 1, comma 3, D.L. n.16 del 21.02.2005, convertito in Legge n. 58/2005 (primo motivo);
il Tribunale aveva compensato interamente tra le parti spese di lite senza nemmeno rendere motivazione sul punto;
nel corso del giudizio di primo grado era stato provato in via documentale dai mandati di pagamento prodotti dall‟Assessorato che la aveva proceduto in ritardo ed in misura CP_2
parziale al pagamento delle somme dovute per le causali di cui al ricorso e da ciò discendeva la soccombenza dell‟amministrazione con riferimento alle spese del giudizio di primo grado CP_2
e, pertanto, l‟Amministrazione andava condannata alle spese, che non potevano essere compensate senza motivazione o con motivazioni generiche o apodittiche, violando i principi generali sulla soccombenza ( secondo motivo ).
L‟Assessorato regionale si costituiva in giudizio esponendo che Controparte_3
l‟avverso appello era infondato. Invero, con l‟art. 1, comma 2, D.L. 21.2.2005 n. 16 (conv. con modif. in L. 22.4.2005 n. 58), lo Stato Italiano si era impegnato ad erogare alle Regioni (nonché alle 9
province autonome di Trento e Bolzano) appositi fondi erariali, destinati a coprire i maggiori oneri sostenuti dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea in dipendenza dell‟applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, del rinnovo del C.C.N.L. 2004/2007 (primo biennio).
Analoga disposizione era stata prevista, relativamente al secondo biennio (anni 2006/2007), dall‟art. 1, comma 1230, L. 27.12.2006 n. 296 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge finanziaria 2007).
L‟art. 16 D.L.
4.7.2006 n. 223 demandava la materiale erogazione delle predette risorse erariali alle singole regioni, ma ciò poteva avvenire solamente all‟esito di un lungo e complesso iter
procedimentale, articolato in più fasi distinte ed autonome e più in particolare, tale iter veniva avviato su input del Ministero dei Trasporti, sul quale, infatti, gravava, una volta acquisito il fabbisogno economico delle Regioni e sentito il parere della Conferenza Stato/Regioni, l‟onere di predisporre i relativi piani di riparto, di approvarli di concerto con il Ministero dell‟Economia, ed infine, di notificarli (dopo l‟avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti) alle Regioni.
Il trasferimento degli importi secondo l‟approvato piano di riparto veniva, poi, effettuato con apposito decreto di autorizzazione emesso dal competente Dipartimento ministeriale Trasporti
Terrestri. Siffatto adempimento, tuttavia, non era affatto conclusivo, occorrendo al contrario, porre in essere, tanto a termini della L. 58/05, quanto a norma della L. 296/06, ulteriori e non meno complessi incombenti. Nel dettaglio, era necessario, innanzitutto, emettere il decreto di accertamento in entrata sul capitolo di bilancio 3427, capo 18, dell‟importo trasferito;
andava,
quindi, effettuata la richiesta di cofinanziamento, ove esplicitamente assentito nei piani di riparto,
della quota a carico della regione (ciò che avveniva su input del Dirigente Generale del
Dipartimento poi concretizzato in delibera della Giunta Regionale), e , successivamente, la CP_4
richiesta di istituzione c/o di riattivazione del capitolo di bilancio (478114) con appostamento delle somme trasferite.
Occorreva, ancora, impegnare formalmente, con apposito decreto, sull‟apposito capitolo di bilancio all‟uopo istituito e/o riattivato, le somme trasferite.
Andavano, infine, emessi i decreti di liquidazione e successiva emissione dei mandati di pagamento in favore dei soggetti beneficiari del contributo, secondo le disposizioni impartite compatibilmente al patto di stabilità interno. L‟obiettiva complessità burocratica delle predette attività escludeva,
quindi, già di per se sola, la possibilità che le stesse (con particolare riferimento agli adempimenti connessi alle procedure di liquidazione e pagamento dei contributi in favore del soggetti beneficiari) 10
potevamo essere utilmente definite nell‟anno di riferimento: circostanza, questa, che refluiva, già di per sè sola, negativamente sul fondamento delle avverse domande (essenzialmente radicate sul postulato “ingiustificabile” ritardo dell‟amministrazione regionale nella erogazione dei contributi de
quibus), escludendolo del tutto.
Destituite di qualsivoglia fondamento dovevano, così, ritenersi, in primis, le avverse pretese ex L.
296/06 afferenti agli anni dal 2011 al 2015.
Più in particolare, riguardo alla prima delle predette annualità (2011), emergeva per tabulas che le somme all‟uopo necessarie erano state inserite nel contesto del complessivo dato giuridico-
contabile di € 11.350.845,00, trasmesso al Ministero dei Trasporti per la predisposizione del relativo piano di riparto.
Detto piano risultava essere stato, poi, approvato con decreto interministeriale n. 294 del 26.6.2014, nel più ridotto importo, a conguaglio, di € 11.350.043,31, successivamente accreditato sul conto corrente infruttifero intestato alla presso AL (giusto decreto di Controparte_2
autorizzazione di pagamento del Ministero dei Trasporti n 283 del 18.6.2015, reso noto al
Dipartimento regionale IMT con P.E.C. dell‟1.9.2015).
Le somme erano state, quindi, dapprima provvisoriamente accertate in entrata (non essendo stato previsto nell‟approvato piano di riparto alcun cofinanziamento da parte della , in attesa CP_2
della quietanza da parte del SS , sul capitolo di bilancio 3427, Parte_2
capo 18, con decreto n. 2596 del 9.11.2015; ed era stata, da ultimo, definitivamente accertata in entrata, successivamente all‟avvenuta quietanza da parte del SS regionale, con decreto n.
248/S1 del 17.2.2016.
L‟importo predetto verrà, quindi, nuovamente iscritto in bilancio nel riattivando competente capitolo n. 478114 per l‟anno 2016 e solamente all‟esito di tale reiscrizione, lo stesso poteva essere impegnato e successivamente liquidato in favore dei singoli beneficiari, in misura proporzionalmente in relazione alla ridotta provvista trasferita dallo Stato (il che dimostrava l‟impossibilità di descrivere le avverse pretese in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, e prima ancora di giuridica esistenza;
e rendeva prima facie inutilizzabile l‟accertamento sommario ex art. 702 bis c.p.c., occorrendo, piuttosto, una più approfondita disamina della res controversa, a norma delle disposizioni di cui al Libro II del c.p.c.).
Per quanto, poi, più in particolare, concerneva la , l‟entità Controparte_5
complessiva del contributo spettante per l‟anno 2011, tenuto debito conto del conguaglio negativo a 11
consuntivo anno 2010, non poteva eccedere l‟importo € 35.532,49. E solamente entro tali ridotti limiti potevano le avverse pretese trovare parziale accoglimento.
Ancora incerti sia nel quantum che nel quando dovevano ritenersi le somme ex adverso pretese, a termini della L. 296/06, relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (tanto più ove si consideri che, all‟esito degli accertamenti finora effettuati, era risultato che gli importi dichiarati e sottoscritti dalla controparte e già trasmessi al Ministero erano risultati più elevati di quelli in ipotesi spettanti), proprio perché era ancora in fase di definizione l‟iter procedimentale di approvazione dei relativi piani di riparto.
Analogamente era a dirsi anche per quanto concerneva i contributi ex L. 58/05.
L‟importo del relativo contributo afferente all‟anno 2011 – per complessivi € 38.871,00 – era stato, infatti, già erogato con mandato n. 23 del 18.2.2016. Null‟altro poteva, perciò, la controparte pretendere neppure per l‟anzidetta causale. Mentre illiquidi e di conseguenza inesigibili si appalesavano i contributi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, essendo, anche in tal caso, ancora in corso gli accertamenti finalizzati all‟approvazione dei prescritti piani di riparto (ed essendosi, anche in tali casi, riscontrata una certa discrepanza negli importi richiesti, in pregiudizio dell‟amministrazione).
La peculiare tempistica di erogazione dei contributi ex LL. nn. 58/05 e 296/06, non poteva, poi, dar luogo (ben diversamente da quanto ex adverso sostenuto) ad alcuna richiesta di interessi legali (la quale doveva, quindi, essere in ogni caso disattesa).
Con le note di trattazione scritta dell‟udienza di precisazione delle conclusioni del 5.07.2023 la società appellante insisteva nelle richieste e conclusioni formulate con l‟atto d‟appello introduttivo del presente giudizio, rilevando, in particolare, che nelle more del presente giudizio d‟appello l‟Assessorato appellato aveva provveduto a pagare alla società appellata con anni di ritardo i contributi per cui è causa per tutte le annualità richieste a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio
R.G. 4123/2016 (L. 296/2006 anni 2011-2012-2013-2014-2015; Legge 58/2005 anni 2012-2013-
2014-2015). Chiedeva, tuttavia, una la pronuncia nel merito della pretesa creditoria azionata con ricorso ex art 702 bis introduttivo del giudizio di primo grado e, per l‟effetto, in riforma dell‟ordinanza impugnata, nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto il contratto di affidamento la fonte dell‟obbligazione oggetto del presente giudizio, ritenere e dichiarare che la società
era titolare di un diritto soggettivo al versamento dei contributi de quo, in quanto le Pt_1
norme ex L. 58/2005 e L. 296/2006 non stabilivano alcuna condizione o termine per l‟erogazione 12
delle somme e che, pertanto, in attesa dell‟approvazione dei provvedimenti del Ministero,
l‟Assessorato regionale avrebbe dovuto comunque provvedere all‟erogazione delle somme alla società di trasporto sulla base dei riparti precedentemente approvati e in virtù dei dati comunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di acconto, potendo operare successivamente il conguaglio e concludeva affermando che l‟Amministrazione andava condannata al pagamento delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In data 1 marzo 2024, la Corte emetteva la seguente ordinanza: “Letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che
appare necessario, ai fini della decisione della causa, che le parti forniscano chiarimenti dettagliati in ordine alla parziale cessazione della materia del contendere ed, in particolare, circa l‟integrale pagamento della “ sorte ” e cioè dei contributi relativi a tutte le annualità richieste con l‟atto introduttivo del giudizio, senza che sussistano in proposito ulteriori pretese, residuando soltanto contrasto in ordine al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio;
P.Q.M.
Invita le parti a fornire le informazioni di cui in premessa e rinvia la causa all‟udienza del 17 aprile 2024”.
Con note in data 10 aprile 2014, l‟appellante forniva i chiarimenti richiesti specificando che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l‟integrale pagamento della sorte capitale oggetto di domanda e, in accoglimento del secondo motivo dell‟atto d‟appello (pag. 19 dell‟appello), nel quale insisteva, chiedeva la condanna dell‟Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite per il primo e per il secondo grado di giudizio, come da nota spese allegata, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiaravano espressamente antistatari.
Il 18 aprile 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
E‟ pacifico che è cessata la materia del contendere in ordine alle domanda formulata dall‟appellante in quanto l‟Amministrazione ha corrisposto integralmente l‟importo richiesto con l‟atto introduttivo del giudizio, circostanza rilevabile dai chiarimenti forniti dall‟attrice con note in data 10 aprile 2014.
Occorre tuttavia pronunciarsi ugualmente in ordine al merito della causa verificando la sussistenza o meno della fondatezza della domanda proposta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il D.L. 16 del 21.2.2005, convertito in legge 58/2005, e la legge 296/2006 stabiliscono un contributo pubblico alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da attribuire alle aziende di trasporto pubblico locale in rapporto alla consistenza del personale in 13
servizio alla data del 30.11.2004, limitatamente a quelle che applicano il CCNL autoferrotranvieri di cui all‟art. 23 del D.L. 24.12.2003 n. 355 convertito con modificazioni dalle legge 27.2.2004 n.
47. In base ai citati provvedimenti legislativi, i contribuiti sono trasferiti alle Regioni e alle Province autonome per l‟erogazione in favore delle aziende di pubblico trasporto al fine di sostenerne l‟attività in ragione dell‟interesse pubblico dalle medesime perseguito. Nel contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico è prevista l‟applicazione del CCNL autoferrotranvieri. Le norme citate non stabiliscono condizione alcuna per l‟erogazione delle somme e, pertanto, in attesa dell‟approvazione dei provvedimenti del Ministero, l‟Assessorato regionale avrebbe dovuto comunque provvedere all‟erogazione delle somme alla società di trasporto sulla base dei riparti precedentemente approvati e in virtù dei dati comunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di acconto, potendo operare successivamente il conguaglio. L‟amministrazione appellante si è limitata a ribadire la necessità di attendere, prima del pagamento, i provvedimenti ministeriali, senza considerare la sussistenza in capo all'amministrazione regionale dell'obbligo di provvedere alla liquidazione delle somme – quantomeno a titolo di acconto - in favore della società appellata, come espressamente previsto dalle norme in precedenza richiamate.
In proposito non appare superfluo rilevare che, con giurisprudenza del tutto condivisibile, è stato ritenuto che la domanda fatta valere in giudizio ha ad oggetto una prestazione di carattere patrimoniale e che la causa petendi va ricondotta alle leggi statali, sopra indicate, che attribuiscono alle imprese concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale i contributi per gli incrementi stipendiali dei lavoratori dipendenti e che, inoltre, è ormai consolidato il principio per cui "in tema
di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la
spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attività di trasporto locale, ma solo i criteri
tecnici per la loro determinazione, è certamente di diritto soggettivo la pretesa fatta valere in
giudizio dalla parte che assume di essere creditrice,non essendo ravvisabili nel procedimento
amministrativo del quantum momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici
in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa. Manca, inoltre,
l'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica amministrazione, non ricorrendo elementi di
discrezionalità amministrativa bensì parametri normativi predeterminati (Cass.n.929/2022).
Tenuto conto di quanto in precedenza esposto, l‟importo da liquidare non poteva essere limitato alla quota degli importi indicati nella tabella riepilogativa contenuta in ricorso spettante alla società
attrice in relazione al contratto indicato alla p. 3 punto e) del ricorso (contratto n. 250/07), stipulato 14
direttamente con l‟amministrazione regionale, ma andava pure esteso agli altri contratti stipulati con enti locali diversi dalla Regione e, conseguentemente, l‟Amministrazione convenuta, in assenza di specifiche contestazioni circa l‟ammontare delle somme effettivamente dovute, avrebbe dovuto corrispondere tempestivamente l‟importo richiesto di euro 330.837,21, e ciò a prescindere degli adempimenti burocratici necessari ai fini di detta liquidazione .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ordine alla domanda condannatoria proposta dall‟appellante.
Per le considerazioni in precedenza esposte, va ritenuto che le pretese formulate dall‟appellante con il ricorso introduttivo del giudizio sono del tutto fondate, con la conseguenza che, in accoglimento del secondo motivo di appello e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell‟Amministrazione appellata.
L‟importo di tale spese va liquidato per il giudizio di primo grado in complessivi euro 11.634,00,
di cui euro 11.000,00 per compenso professionale di avvocato, ed euro 634,00 per spese vive, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta ( scaglione tariffario da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ) e per questo grado del giudizio in complessivi euro 6.410,50,
di cui euro 5.500,00 per compenso professionale di avvocato, ed euro 910,50 per spese vive, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta ( scaglione tariffario da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 ).
P.Q.M
La Corte, decidendo sull‟appello proposto dall‟Autotrasporti in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell‟Assessorato
[...]
avverso l‟ordinanza resa in data 8/9 gennaio 2017 dal Tribunale di Controparte_3
Palermo:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda condannatoria formulata dall‟Autotrasporti a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti dell‟Assessorato Controparte_3
condanna l‟appellato al pagamento in Controparte_6
favore dell‟Autotrasporti delle spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_1
che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 11.634,00, di cui euro 11.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente, e per questo grado del giudizio in complessivi euro 6.410,50, di cui euro 5.500,00 per 15
compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello il 17 settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
f.to Giovanni Sirchia f.to Giovanni D‟Antoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D‟Antoni Presidente
2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 338/2018 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 aprile 2024, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante (P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Sammartino n. 2, presso lo studio dell‟avv.
[...]
e rappresentata e difesa dall‟avv. Luigi Cimino, giusto mandato in atti CP_1
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall‟Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, in via De Gasperi n. 81, domicilia
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l‟ appellante: come in atti;
Per l‟appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 8/9 gennaio 2017, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta dall‟Autotrasporti in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti dell‟Assessorato così disponeva: Controparte_3
dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di pagamento delle somme meglio indicate ai righi 1A e 1B della tabella riportata alle pp. 3 e 4 del ricorso introduttivo;
condanna l‟Assessorato convenuto al pagamento degli importi indicati negli altri righi della tabella,
limitatamente alle quote maturate in relazione al contratto n. 250/07 stipulato con la
[...]
il 12.11.07; CP_2
compensa le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che:
nelle more del procedimento, l‟Amministrazione resistente aveva adempiuto a parte del proprio debito vantato nei suoi confronti dalla ricorrente, derivante dalle pattuizioni contenute nei contratti di affidamento ex lege regionale n. 19/05 e dalla normativa in proposito, provvedendo, in data
9.03.2016, a trasferire sul conto corrente della suddetta € 38.983,16 a titolo di contributo ex legge
58/2005 per l‟anno 2012, nonché ulteriori € 37.546,00 - con mandato di pagamento del 9.12.2016 -
a titolo di contributo ex legge 296/2006 per l‟anno 2011; la pretesa della ricorrente doveva ritenersi circoscritta ai crediti residui per come indicati nell‟atto introduttivo e, nel dettaglio: € 37.869,35 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, c. 1230, l.
296/06 consultivo anno 2012; € 38.083,30 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, c. 1230,
l. 296/06 consultivo anno 2013; € 36.588,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, c.
1230, l. 296/06 consultivo anno 2014; € 31.980,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1,
c. 1230, l. 296/06 “stimato” anno 2015; € 39.203,40 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, l. 58/05 consultivo anno 2013; € 37.663,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, l.
58/05 consultivo anno 2014; € 32.921,00 a titolo di oneri da applicazione CCNL ex art. 1, l. 58/05
“stimato” anno 2015, oltre agli interessi legali dalla data di presentazione della domanda, per un totale di € 254.308,05;
la società ricorrente aveva comprovato, giusta autocertificazione di cui all‟art. 46 co. 1^ lett. p dpr
445/00, l‟ammontare delle somme versate per sostenere gli adeguamenti contributivi e retributivi di cui si controverteva e, pertanto, la domanda (sia pure nei limiti di seguito indicati) meritava 4
accoglimento con riferimento agli importi non ancora versati, compresi quelli relativi all‟anno 2015,
per il quale (a differenza che per gli anni precedenti) la richiesta si fondava su un mero preventivo;
l‟art. 9 dei contratti prevedeva infatti che la corresponsione doveva avvenire (fino al limite del 96%
del totale) a trimestralità anticipate, né risultavano allegate da parte convenuta circostanze (esercizio o gestione provvisoria dell‟ente locale) tali da giustificare la deroga a tale regime così come previsto dall‟art. 9 dei contratti medesimi;
la complessità dell‟iter procedimentale prodromico alla liquidazione non valeva inoltre a giustificare il ritardo nell‟adempimento dell‟obbligo di pagamento gravante sulla pubblica amministrazione che agiva iure privatorum;
la differenza tra gli importi richiesti e quelli erogati all‟esito del procedimento di verifica descritto in comparsa, con riferimento alle quote di cui sopra, (differenza messa in evidenza dall‟amministrazione costituita) era inoltre modesta, come si evinceva dal confronto tra i due importi in questione e quelli indicati al rigo 1A e al rigo 1B della tabella richiamata in premessa;
l‟accoglimento della domanda andava tuttavia limitato alla quota degli importi indicati nella tabella riepilogativa contenuta in ricorso spettante alla società attrice in relazione al contratto indicato alla p. 3 punto e) del ricorso (contratto n. 250/07), l‟unico stipulato direttamente con l‟amministrazione regionale, mentre gli altri contratti – stando a quanto allegato e documentato dalla stessa società
ricorrente – erano stati stipulati con enti locali diversi dalla Regione e, come si evinceva dall‟art. 9 degli stessi contratti, l‟obbligo di integrazione degli oneri gravava direttamente sui predetti enti locali ed era a sua volta subordinato al trasferimento dei fondi da parte della e, pertanto, CP_2
l‟amministrazione Regionale non poteva ritenersi gravata dall‟obbligo di pagamento, neppure in forza delle disposizioni di legge richiamate in ricorso, che si limitavano a prevedere il trasferimento dei fondi necessari dall‟amministrazione centrale alle Regioni, con la conseguenza che, con riferimento a tale quota dell‟obbligazione dedotta in giudizio, andava rilevata la carenza di titolarità
passiva della che era rilevabile di ufficio dal giudice risultando dagli atti di causa, non CP_2
rilevando, in senso contrario, la non contestazione invocata da parte ricorrente .
Avverso la predetta sentenza l‟Autotrasporti proponeva appello Parte_1
esponendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l‟accoglimento della domanda andava limitato alla quota degli importi indicati nella tabella riepilogativa contenuta in ricorso spettante alla società attrice in relazione al contratto indicato alla p. 3 punto e) del ricorso (contratto 5
n. 250/07), l‟unico stipulato direttamente con l‟amministrazione regionale, poiché gli altri contratti erano stati stipulati con enti locali diversi dalla Regione , come si evinceva dall‟art. 9 degli stessi.
Invero, come già rilevato dalla società odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado nelle note depositate in data 28/11/2017, i contributi di cui alle leggi 58/2005 e 296/2006 trovavano causa, fondamento e ragione giustificatrice nelle relative norme di legge istitutive citate e trascritte in seno al ricorso introduttivo e segnatamente negli articoli 1, comma 2 della legge 58/2005 (D.L.
16/2005) e 1, comma 1230 della legge 296/2006. Tali norme, con contenuto immediatamente precettivo, istituivano un contributo statale al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007. Le norme citate statuivano altresì che “Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Le
medesime norme prevedevano che “Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47”.
Emergeva quindi che:
il contributo versato dallo Stato alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano era finalizzato alla copertura degli oneri - che, per espressa disposizione di legge, erano a carico delle regioni - derivanti dall‟applicazione delle norme di cui alla Contrattazione Collettiva relativa al settore di trasporto pubblico locale, c.d. CCNL Autoferrotranvieri;
il CCNL Autoferrotranvieri, ex lege, per le sue spiccate connotazioni pubblicistiche connesse all‟interesse pubblico generale sotteso al corretto espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, andava obbligatoriamente applicato da tutte le imprese che svolgono servizio di trasporto pubblico locale e la sua corretta applicazione era pertanto garantita dalle norme di legge primarie istitutive del contributo di copertura degli oneri regionali;
le norme di legge citate statuivano che la copertura regionale doveva essere garantita a tutte le imprese che esercitavano servizio di trasporto pubblico locale senza applicare alcuna distinzione, 6
che invece era stata erroneamente ed arbitrariamente applicata dal Tribunale di Palermo, tra aziende esercenti i servizi di trasporto in concessione comunale e quelle esercenti i medesimi servizi in concessione regionale, essendo sufficiente, secondo la legge istitutiva citata, che l‟azienda esercente il servizio di TPL applicasse ai propri dipendenti il CCNL autoferrotranvieri di cui all'articolo 23
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47 ;
i contributi di cui alle leggi 58/2005 e 296/2006 non erano determinati nel loro ammontare in relazione a nessun elemento contenuto nel contratto di affidamento, nemmeno alle percorrenze chilometriche esemplificativamente citate in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma la misura degli stessi veniva determinata, secondo la lettera della legge istitutiva “con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all‟articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47”, pertanto sulla base di dati che esulavano totalmente dal contratto di affidamento ma che erano affidati alla documentazione trasmessa dalla società concessionaria-affidataria e che erano stati allegati nel caso di specie dalla società ricorrente in primo grado e proprio per tale motivo appariva non solo sostanzialmente e giuridicamente priva di senso, ma anche di impossibile determinazione in sede di esecuzione, la statuizione contenuta nel dispositivo di condanna dell‟Assessorato “al pagamento degli importi indicati negli altri righi della tabella, limitatamente alle quote maturate in relazione al contratto n.
250/07 stipulato con la il 12.11.07 ”, giacché il Tribunale non aveva compreso Controparte_2
che la determinazione della misura di tali contributi non poteva mai avvenire pro quota sulla base della singola amministrazione concedente – o Comune – o sulla base di alcuna delle CP_2
determinazioni contenute nei singoli contratti di affidamento, in quanto tale determinazione avveniva esclusivamente sulla base di dati retributivi e contributivi che erano in esclusivo possesso della società concessionaria;
emergeva, quindi, che il dato relativo alla misura dei contributi oggetto di giudizio era totalmente svincolato dal rapporto soggettivo che legava la società beneficiaria con l‟Amministrazione concedente, ma si fondava solo ed esclusivamente sull‟obbligo di applicazione del CCNL di categoria e sul numero di lavoratori in organico;
7
obbligata a corrispondere i contributi era la Regione – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – e l‟importo da erogare era quantificato sulla base del numero di lavoratori impiegati e l‟unico onere per la ricorrente era quello di allegare la documentazione a suo tempo richiesta dall‟Assessorato e rilevarne la mancata contestazione;
il Tribunale aveva omesso di valutare che il semplice riferimento al pagamento in trimestralità
anticipate consentiva di evincere che l‟obbligazione cui si riferiva l‟art. 9 dei contratti era chiaramente quella relativa a pretesa creditoria avente ad oggetto i corrispettivi di servizio ovvero le c.d. „compensazioni‟ previste dal contratto di affidamento quale corrispettivo degli obblighi di servizio assunti e quale compensazione – in ragione dei chilometri percorsi – della misura dei servizi svolti;
appariva evidente che la fonte ed il titolo delle due pretese creditorie, se pure azionate nei confronti del medesimo soggetto, l‟Amministrazione erano sostanzialmente e giuridicamente CP_2
diverse, ovvero, da un lato, l‟obbligazione contrattuale dell‟Amministrazione - fondata CP_2
appunto sul contratto di affidamento - a corrispondere all‟impresa esercente le compensazioni per gli obblighi di servizio, in ragione dei servizi svolti e delle percorrenze effettuate e, dall‟altro,
l‟obbligo dell‟Amministrazione a corrispondere alle imprese il contributo pubblico a CP_2
garanzia delle integrazioni salariali previste dalla contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri alla cui erogazione le imprese erano tenute per legge, cioè a prescindere dalla stipula del contratto di servizio con il soggetto pubblico concedente;
era evidente che il Giudice di primo grado aveva operato una grave confusione trattando il diritto di credito a titolo di finanziamento pubblico istituito in favore della società ricorrente in primo grado con le leggi 58/2005 e 296/2006 alla medesima stregua del diritto di credito alla c.d. compensazione degli obblighi di servizio, di fonte prettamente contrattuale, dovuto alle società esercenti i servizi di
TPL quale corrispettivo dei servizi effettivamente svolti;
a riprova del fatto che il Tribunale di Palermo aveva palesemente preso un abbaglio sulla ritenuta insussistenza di titolarità passiva dell‟Amministrazione scomodando un istituto CP_2
processuale con relativa giurisprudenza sulla rilevabilità d‟ufficio dello stesso che, nel caso di specie, non trovava assolutamente collocazione, non fondandosi la pretesa creditoria su obbligazioni di fonte contrattuale, l‟amministrazione , maliziosamente reticente nel corso CP_2
del giudizio di primo grado, costituendosi nel presente giudizio, non poteva esimersi dal dare atto dell‟intervenuto pagamento del contributo ex lege 58/2005 dell‟anno 2013, ciò che costituiva 8
conferma della titolarità passiva dell‟Amministrazione regionale in ordine alla totalità dei contributi dovuti a tale titolo alla società e conseguente conferma della abnormità dell‟ordinanza del Pt_1
Tribunale di Palermo oggetto di odierna impugnazione;
l‟amministrazione regionale non poteva addurre la farraginosità delle procedure da un lato e l‟inerzia del Governo nazionale dall‟altro, per giustificare il mancato adempimento di obbligazioni stabilite con norma primaria dal legislatore statale a tutela del diritto al lavoro ed alla giusta e dignitosa retribuzione ex art. 36 Cost. per il settore degli autoferrotranvieri, per i quali, appunto, il
Legislatore Statale aveva previsto il relativo finanziamento pubblico e avrebbe dovuto quantomeno attivarsi o dimostrare di essersi prontamente attivata non solo a porre in essere delle procedure meno farraginose (è principio dell‟ordinamento quello secondo il quale la P.A. deve fare fronte ai propri debiti così come qualsiasi altro soggetto privato o pubblico) ma, altresì, richiedendo il cofinanziamento;
peraltro, anche eventuali eccezioni sulle riduzioni di spesa imposte dal patto di stabilità, che dovessero essere riproposte in questa sede di gravame dall‟Amministrazione regionale erano da considerarsi meramente dilatorie oltre che infondate in quanto, per espressa disposizione di legge,
“Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.” (art. 1, comma 1230, Legge di contabilità dello Stato n.
296/2006; art. 1, comma 3, D.L. n.16 del 21.02.2005, convertito in Legge n. 58/2005 (primo motivo);
il Tribunale aveva compensato interamente tra le parti spese di lite senza nemmeno rendere motivazione sul punto;
nel corso del giudizio di primo grado era stato provato in via documentale dai mandati di pagamento prodotti dall‟Assessorato che la aveva proceduto in ritardo ed in misura CP_2
parziale al pagamento delle somme dovute per le causali di cui al ricorso e da ciò discendeva la soccombenza dell‟amministrazione con riferimento alle spese del giudizio di primo grado CP_2
e, pertanto, l‟Amministrazione andava condannata alle spese, che non potevano essere compensate senza motivazione o con motivazioni generiche o apodittiche, violando i principi generali sulla soccombenza ( secondo motivo ).
L‟Assessorato regionale si costituiva in giudizio esponendo che Controparte_3
l‟avverso appello era infondato. Invero, con l‟art. 1, comma 2, D.L. 21.2.2005 n. 16 (conv. con modif. in L. 22.4.2005 n. 58), lo Stato Italiano si era impegnato ad erogare alle Regioni (nonché alle 9
province autonome di Trento e Bolzano) appositi fondi erariali, destinati a coprire i maggiori oneri sostenuti dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea in dipendenza dell‟applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, del rinnovo del C.C.N.L. 2004/2007 (primo biennio).
Analoga disposizione era stata prevista, relativamente al secondo biennio (anni 2006/2007), dall‟art. 1, comma 1230, L. 27.12.2006 n. 296 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge finanziaria 2007).
L‟art. 16 D.L.
4.7.2006 n. 223 demandava la materiale erogazione delle predette risorse erariali alle singole regioni, ma ciò poteva avvenire solamente all‟esito di un lungo e complesso iter
procedimentale, articolato in più fasi distinte ed autonome e più in particolare, tale iter veniva avviato su input del Ministero dei Trasporti, sul quale, infatti, gravava, una volta acquisito il fabbisogno economico delle Regioni e sentito il parere della Conferenza Stato/Regioni, l‟onere di predisporre i relativi piani di riparto, di approvarli di concerto con il Ministero dell‟Economia, ed infine, di notificarli (dopo l‟avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti) alle Regioni.
Il trasferimento degli importi secondo l‟approvato piano di riparto veniva, poi, effettuato con apposito decreto di autorizzazione emesso dal competente Dipartimento ministeriale Trasporti
Terrestri. Siffatto adempimento, tuttavia, non era affatto conclusivo, occorrendo al contrario, porre in essere, tanto a termini della L. 58/05, quanto a norma della L. 296/06, ulteriori e non meno complessi incombenti. Nel dettaglio, era necessario, innanzitutto, emettere il decreto di accertamento in entrata sul capitolo di bilancio 3427, capo 18, dell‟importo trasferito;
andava,
quindi, effettuata la richiesta di cofinanziamento, ove esplicitamente assentito nei piani di riparto,
della quota a carico della regione (ciò che avveniva su input del Dirigente Generale del
Dipartimento poi concretizzato in delibera della Giunta Regionale), e , successivamente, la CP_4
richiesta di istituzione c/o di riattivazione del capitolo di bilancio (478114) con appostamento delle somme trasferite.
Occorreva, ancora, impegnare formalmente, con apposito decreto, sull‟apposito capitolo di bilancio all‟uopo istituito e/o riattivato, le somme trasferite.
Andavano, infine, emessi i decreti di liquidazione e successiva emissione dei mandati di pagamento in favore dei soggetti beneficiari del contributo, secondo le disposizioni impartite compatibilmente al patto di stabilità interno. L‟obiettiva complessità burocratica delle predette attività escludeva,
quindi, già di per se sola, la possibilità che le stesse (con particolare riferimento agli adempimenti connessi alle procedure di liquidazione e pagamento dei contributi in favore del soggetti beneficiari) 10
potevamo essere utilmente definite nell‟anno di riferimento: circostanza, questa, che refluiva, già di per sè sola, negativamente sul fondamento delle avverse domande (essenzialmente radicate sul postulato “ingiustificabile” ritardo dell‟amministrazione regionale nella erogazione dei contributi de
quibus), escludendolo del tutto.
Destituite di qualsivoglia fondamento dovevano, così, ritenersi, in primis, le avverse pretese ex L.
296/06 afferenti agli anni dal 2011 al 2015.
Più in particolare, riguardo alla prima delle predette annualità (2011), emergeva per tabulas che le somme all‟uopo necessarie erano state inserite nel contesto del complessivo dato giuridico-
contabile di € 11.350.845,00, trasmesso al Ministero dei Trasporti per la predisposizione del relativo piano di riparto.
Detto piano risultava essere stato, poi, approvato con decreto interministeriale n. 294 del 26.6.2014, nel più ridotto importo, a conguaglio, di € 11.350.043,31, successivamente accreditato sul conto corrente infruttifero intestato alla presso AL (giusto decreto di Controparte_2
autorizzazione di pagamento del Ministero dei Trasporti n 283 del 18.6.2015, reso noto al
Dipartimento regionale IMT con P.E.C. dell‟1.9.2015).
Le somme erano state, quindi, dapprima provvisoriamente accertate in entrata (non essendo stato previsto nell‟approvato piano di riparto alcun cofinanziamento da parte della , in attesa CP_2
della quietanza da parte del SS , sul capitolo di bilancio 3427, Parte_2
capo 18, con decreto n. 2596 del 9.11.2015; ed era stata, da ultimo, definitivamente accertata in entrata, successivamente all‟avvenuta quietanza da parte del SS regionale, con decreto n.
248/S1 del 17.2.2016.
L‟importo predetto verrà, quindi, nuovamente iscritto in bilancio nel riattivando competente capitolo n. 478114 per l‟anno 2016 e solamente all‟esito di tale reiscrizione, lo stesso poteva essere impegnato e successivamente liquidato in favore dei singoli beneficiari, in misura proporzionalmente in relazione alla ridotta provvista trasferita dallo Stato (il che dimostrava l‟impossibilità di descrivere le avverse pretese in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, e prima ancora di giuridica esistenza;
e rendeva prima facie inutilizzabile l‟accertamento sommario ex art. 702 bis c.p.c., occorrendo, piuttosto, una più approfondita disamina della res controversa, a norma delle disposizioni di cui al Libro II del c.p.c.).
Per quanto, poi, più in particolare, concerneva la , l‟entità Controparte_5
complessiva del contributo spettante per l‟anno 2011, tenuto debito conto del conguaglio negativo a 11
consuntivo anno 2010, non poteva eccedere l‟importo € 35.532,49. E solamente entro tali ridotti limiti potevano le avverse pretese trovare parziale accoglimento.
Ancora incerti sia nel quantum che nel quando dovevano ritenersi le somme ex adverso pretese, a termini della L. 296/06, relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (tanto più ove si consideri che, all‟esito degli accertamenti finora effettuati, era risultato che gli importi dichiarati e sottoscritti dalla controparte e già trasmessi al Ministero erano risultati più elevati di quelli in ipotesi spettanti), proprio perché era ancora in fase di definizione l‟iter procedimentale di approvazione dei relativi piani di riparto.
Analogamente era a dirsi anche per quanto concerneva i contributi ex L. 58/05.
L‟importo del relativo contributo afferente all‟anno 2011 – per complessivi € 38.871,00 – era stato, infatti, già erogato con mandato n. 23 del 18.2.2016. Null‟altro poteva, perciò, la controparte pretendere neppure per l‟anzidetta causale. Mentre illiquidi e di conseguenza inesigibili si appalesavano i contributi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, essendo, anche in tal caso, ancora in corso gli accertamenti finalizzati all‟approvazione dei prescritti piani di riparto (ed essendosi, anche in tali casi, riscontrata una certa discrepanza negli importi richiesti, in pregiudizio dell‟amministrazione).
La peculiare tempistica di erogazione dei contributi ex LL. nn. 58/05 e 296/06, non poteva, poi, dar luogo (ben diversamente da quanto ex adverso sostenuto) ad alcuna richiesta di interessi legali (la quale doveva, quindi, essere in ogni caso disattesa).
Con le note di trattazione scritta dell‟udienza di precisazione delle conclusioni del 5.07.2023 la società appellante insisteva nelle richieste e conclusioni formulate con l‟atto d‟appello introduttivo del presente giudizio, rilevando, in particolare, che nelle more del presente giudizio d‟appello l‟Assessorato appellato aveva provveduto a pagare alla società appellata con anni di ritardo i contributi per cui è causa per tutte le annualità richieste a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio
R.G. 4123/2016 (L. 296/2006 anni 2011-2012-2013-2014-2015; Legge 58/2005 anni 2012-2013-
2014-2015). Chiedeva, tuttavia, una la pronuncia nel merito della pretesa creditoria azionata con ricorso ex art 702 bis introduttivo del giudizio di primo grado e, per l‟effetto, in riforma dell‟ordinanza impugnata, nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto il contratto di affidamento la fonte dell‟obbligazione oggetto del presente giudizio, ritenere e dichiarare che la società
era titolare di un diritto soggettivo al versamento dei contributi de quo, in quanto le Pt_1
norme ex L. 58/2005 e L. 296/2006 non stabilivano alcuna condizione o termine per l‟erogazione 12
delle somme e che, pertanto, in attesa dell‟approvazione dei provvedimenti del Ministero,
l‟Assessorato regionale avrebbe dovuto comunque provvedere all‟erogazione delle somme alla società di trasporto sulla base dei riparti precedentemente approvati e in virtù dei dati comunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di acconto, potendo operare successivamente il conguaglio e concludeva affermando che l‟Amministrazione andava condannata al pagamento delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In data 1 marzo 2024, la Corte emetteva la seguente ordinanza: “Letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che
appare necessario, ai fini della decisione della causa, che le parti forniscano chiarimenti dettagliati in ordine alla parziale cessazione della materia del contendere ed, in particolare, circa l‟integrale pagamento della “ sorte ” e cioè dei contributi relativi a tutte le annualità richieste con l‟atto introduttivo del giudizio, senza che sussistano in proposito ulteriori pretese, residuando soltanto contrasto in ordine al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio;
P.Q.M.
Invita le parti a fornire le informazioni di cui in premessa e rinvia la causa all‟udienza del 17 aprile 2024”.
Con note in data 10 aprile 2014, l‟appellante forniva i chiarimenti richiesti specificando che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l‟integrale pagamento della sorte capitale oggetto di domanda e, in accoglimento del secondo motivo dell‟atto d‟appello (pag. 19 dell‟appello), nel quale insisteva, chiedeva la condanna dell‟Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite per il primo e per il secondo grado di giudizio, come da nota spese allegata, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiaravano espressamente antistatari.
Il 18 aprile 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
E‟ pacifico che è cessata la materia del contendere in ordine alle domanda formulata dall‟appellante in quanto l‟Amministrazione ha corrisposto integralmente l‟importo richiesto con l‟atto introduttivo del giudizio, circostanza rilevabile dai chiarimenti forniti dall‟attrice con note in data 10 aprile 2014.
Occorre tuttavia pronunciarsi ugualmente in ordine al merito della causa verificando la sussistenza o meno della fondatezza della domanda proposta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il D.L. 16 del 21.2.2005, convertito in legge 58/2005, e la legge 296/2006 stabiliscono un contributo pubblico alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da attribuire alle aziende di trasporto pubblico locale in rapporto alla consistenza del personale in 13
servizio alla data del 30.11.2004, limitatamente a quelle che applicano il CCNL autoferrotranvieri di cui all‟art. 23 del D.L. 24.12.2003 n. 355 convertito con modificazioni dalle legge 27.2.2004 n.
47. In base ai citati provvedimenti legislativi, i contribuiti sono trasferiti alle Regioni e alle Province autonome per l‟erogazione in favore delle aziende di pubblico trasporto al fine di sostenerne l‟attività in ragione dell‟interesse pubblico dalle medesime perseguito. Nel contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico è prevista l‟applicazione del CCNL autoferrotranvieri. Le norme citate non stabiliscono condizione alcuna per l‟erogazione delle somme e, pertanto, in attesa dell‟approvazione dei provvedimenti del Ministero, l‟Assessorato regionale avrebbe dovuto comunque provvedere all‟erogazione delle somme alla società di trasporto sulla base dei riparti precedentemente approvati e in virtù dei dati comunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di acconto, potendo operare successivamente il conguaglio. L‟amministrazione appellante si è limitata a ribadire la necessità di attendere, prima del pagamento, i provvedimenti ministeriali, senza considerare la sussistenza in capo all'amministrazione regionale dell'obbligo di provvedere alla liquidazione delle somme – quantomeno a titolo di acconto - in favore della società appellata, come espressamente previsto dalle norme in precedenza richiamate.
In proposito non appare superfluo rilevare che, con giurisprudenza del tutto condivisibile, è stato ritenuto che la domanda fatta valere in giudizio ha ad oggetto una prestazione di carattere patrimoniale e che la causa petendi va ricondotta alle leggi statali, sopra indicate, che attribuiscono alle imprese concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale i contributi per gli incrementi stipendiali dei lavoratori dipendenti e che, inoltre, è ormai consolidato il principio per cui "in tema
di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la
spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attività di trasporto locale, ma solo i criteri
tecnici per la loro determinazione, è certamente di diritto soggettivo la pretesa fatta valere in
giudizio dalla parte che assume di essere creditrice,non essendo ravvisabili nel procedimento
amministrativo del quantum momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici
in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa. Manca, inoltre,
l'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica amministrazione, non ricorrendo elementi di
discrezionalità amministrativa bensì parametri normativi predeterminati (Cass.n.929/2022).
Tenuto conto di quanto in precedenza esposto, l‟importo da liquidare non poteva essere limitato alla quota degli importi indicati nella tabella riepilogativa contenuta in ricorso spettante alla società
attrice in relazione al contratto indicato alla p. 3 punto e) del ricorso (contratto n. 250/07), stipulato 14
direttamente con l‟amministrazione regionale, ma andava pure esteso agli altri contratti stipulati con enti locali diversi dalla Regione e, conseguentemente, l‟Amministrazione convenuta, in assenza di specifiche contestazioni circa l‟ammontare delle somme effettivamente dovute, avrebbe dovuto corrispondere tempestivamente l‟importo richiesto di euro 330.837,21, e ciò a prescindere degli adempimenti burocratici necessari ai fini di detta liquidazione .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ordine alla domanda condannatoria proposta dall‟appellante.
Per le considerazioni in precedenza esposte, va ritenuto che le pretese formulate dall‟appellante con il ricorso introduttivo del giudizio sono del tutto fondate, con la conseguenza che, in accoglimento del secondo motivo di appello e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell‟Amministrazione appellata.
L‟importo di tale spese va liquidato per il giudizio di primo grado in complessivi euro 11.634,00,
di cui euro 11.000,00 per compenso professionale di avvocato, ed euro 634,00 per spese vive, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta ( scaglione tariffario da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 ) e per questo grado del giudizio in complessivi euro 6.410,50,
di cui euro 5.500,00 per compenso professionale di avvocato, ed euro 910,50 per spese vive, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta ( scaglione tariffario da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 ).
P.Q.M
La Corte, decidendo sull‟appello proposto dall‟Autotrasporti in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell‟Assessorato
[...]
avverso l‟ordinanza resa in data 8/9 gennaio 2017 dal Tribunale di Controparte_3
Palermo:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda condannatoria formulata dall‟Autotrasporti a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nei confronti dell‟Assessorato Controparte_3
condanna l‟appellato al pagamento in Controparte_6
favore dell‟Autotrasporti delle spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_1
che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 11.634,00, di cui euro 11.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente, e per questo grado del giudizio in complessivi euro 6.410,50, di cui euro 5.500,00 per 15
compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello il 17 settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
f.to Giovanni Sirchia f.to Giovanni D‟Antoni