Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11741/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 11741/2023 promossa da:
Avv. , C.F. , Parte_1 C.F._1 difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché dall'Avv. Alessandro Torri, presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente all'atto di citazione,
- parte attrice contro C.F. , e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, C.F. , entrambe rappresentate e difese
[...] C.F._3 dall'Avv. Domenico Griffo e dall'Avv. Federico Galante, presso i quali sono elettivamente domiciliate, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di risposta,
- convenute nonché contro
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. Antonio Strizzi e dall'Avv. Alessandro Fusillo, presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di risposta,
- convenuto
pagina 1 di 24
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, reietta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione, deduzione o eccezione:
Nel merito: a) accertare la diffamazione e le ingiurie e – in ogni caso – le condotte illecite operate ai danni dell'Avv. dai Parte_1 convenuti e e pertanto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dal conchiudente Avv. , come derivati e Parte_1 derivanti da dette condotte illecite, dalla diffamazione, dalle ingiurie e comunque dall'attribuzione allo stesso di circostanze infamanti non veritiere, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., e in subordine dalle lesioni all'onore ed alla reputazione, nonché condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patiti in conseguenza delle dichiarazioni dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nei confronti dei condomini di Via Pozzo 24 nonché dei professionisti
[...] facenti parte dello studio legale ELDE, pronunciando condanna generica con provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c. in via solidale nei confronti dei convenuti per Euro 260.000 (con riserva di migliore anche più elevata indicazione all'esito dell'istruttoria);
b) condannare le controparti per le ragioni tutte esposte in atti al pagamento all'Avv. della somma di Euro 20.000 ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
Con liquidazione anche equitativa dei danni tutti patiti e patiendi dal conchiudente Avv. (anche) alla luce dei criteri e Parte_1 degli elementi tutti meglio indicati in atti.
In subordinata via istruttoria: - ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente; - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni tutte esposte in atti e, in subordine, ammettere l'esponente alla controprova.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso formulate in causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.
pagina 2 di 24 Per parte convenuta : Controparte_4
“Voglia codesto Giudice Ill.mo adito ogni contraria istanza reietta rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per gli effetti dichiarando come nulla sia dovuto ad alcun titolo al SI. . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio in relazione alle quali si chiede la distrazione in favore degli Avvocati Federico Galante e Domenico Griffo”.
Per parte convenuta : CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi enucleati nelle comparse conclusionali e nei precedenti atti difensivi da considerarsi in questa sede integralmente riportati e trascritti: nel merito in via principale: rigettare tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_3 per tutte le motivazioni enucleate nel presente atto;
in ogni caso con vittoria di spese, ed onorari ed accessori di legge e condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che il
Tribunale riterrà opportuna e adeguata al caso”.
pagina 3 di 24 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da diffamazione e da ingiurie e comunque dall'avvenuta attribuzione di circostanze non veritiere, eventualmente anche ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.; in subordine chiedendo pronunciarsi condanna generica con provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c. in via solidale nei confronti dei convenuti per € 260.000,00
(con riserva di migliore anche più elevata indicazione all'esito dell'istruttoria).
In particolare, l'attore esponeva:
- di svolgere la professione di avvocato e di aver trasferito la residenza nel corso del 2018 in un appartamento nel Condominio di via Pozzo 24 a Genova, dove risiedeva anche madre di;
Controparte_1 Controparte_2
- che era sorta una lite condominiale tra e un altro Controparte_1 condomino, , a causa di infiltrazioni derivanti dall'appartamento CP_5
dell'odierna convenuta;
- di essere quindi intervenuto in detta lite come paciere, anche in qualità di consigliere del condominio, per evitare possibili controversie giudiziarie, senza però scongiurare l'instaurazione di successivo giudizio per ATP fra i due condomini;
- che il suo intervento nella vicenda non sarebbe stato gradito da CP_1
la quale, “fomentata dalla figlia” (pag. 4 atto di
[...] Controparte_2
citazione, punto 14), aveva reagito cominciando a tenere nei confronti dell'attore atteggiamenti ostili (poi peggiorati quando nel 2021 si era concluso il procedimento per a.t.p. in sfavore di ); CP_2
pagina 4 di 24 - di aver subito, nello specifico, (i) lamentele e rimostranze (spinte solo da intenti emulatori) da parte di su come parcheggiava la moto Controparte_1
nel garage condiviso, (ii) episodi di pesanti ingiurie, alcune anche alla presenza di altri condomini, (iii) l'installazione dal balcone di di una CP_2 telecamera che puntava sull'immobile dell'attore (poi rimossa a seguito di denuncia sporta presso la Procura);
- che, inoltre, ed con l'ausilio di Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, avrebbero fatto giungere a presidente dello
[...] Controparte_6
studio legale EL DE dove l' attore lavorava da tredici anni, affermazioni false, ingiuriose ed infamanti;
lo scopo perseguito (e poi realizzato) dagli odierni convenuti era quello di “screditare l'attore in maniera talmente grave da provocarne il licenziamento, di dargli “una lezione esemplare” per essersi permesso di sostenere che la SInora CP_7
Contr doveva pagare i danni al SI. e di parcheggiare a suo dire male la moto nel garage condiviso” (pag. 4 atto di citazione, punto 17);
- che, nello specifico, era accaduto che nella prima decade di gennaio 2022,
aveva inviato a suo amico di lunga data, un messaggio CP_3 CP_6
che descriveva condotte attribuite all'avv. ma dallo stesso in realtà Pt_1
mai poste in essere;
e che, a causa delle false affermazioni riportate in detto messaggio, in data 18.1.2022, aveva convocato un consiglio di CP_6
amministrazione, all'esito del quale, sulla base soltanto su quanto falsamente affermato da nel messaggio di cui sopra e senza raccogliere CP_3
nessun'altra informazione, ne veniva deliberato il licenziamento;
che in data
7.2.2022, l'attore veniva quindi convocato ad una riunione telefonica in cui gli veniva comunicato il licenziamento, motivato -anche in quell'occasione- sulla scorta delle sole condotte tenute nei confronti delle convenute;
pagina 5 di 24 - di aver contattato telefonicamente, in data 9.2.2022, l'Avv. Sergio
Maradei, all'epoca difensore della famiglia , il quale gli aveva riferito CP_2
che, dopo aver parlato con e , le stesse avevano ammesso CP_1 CP_2
che le condotte comunicate da allo studio EL DE non erano mai CP_3
realmente avvenute, confermando quindi che l'attore non aveva mai utilizzato il nome dello studio per fare pressioni su di loro;
- di aver presentato, in data 5.5.2022, denuncia alla Procura presso il
Tribunale di Genova;
che dalle indagini emergeva “un sistematico disegno ai danni dell'Avv. per cui le SInore prima Parte_1 CP_2 diffamavano e ingiuriavano lo stesso con i vari vicini di casa, poi, con l'unico scopo di danneggiare l'Avv. professionalmente trovavano Parte_1 la sponda del Dott. (…) affinché questi si interfacciasse Controparte_3
direttamente con i vertici dello studio legale riferendo le circostanze diffamanti sul col fine unico di farlo licenziare” (pag. 13 atto di Pt_1
citazione, punto 51);
- che la condotta dei convenuti integrerebbe l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di diffamazione, peraltro in forma aggravata ai sensi dell'art. 595, c. 2, c.p., essendo stati attribuiti all'attore fatti specifici;
in ogni caso, il fatto illecito posto a fondamento della domanda implicherebbe la responsabilità aquiliana dei convenuti ex art. 2043 e 2059 c.c.;
- che le condotte illecite dei convenuti avevano cagionato danni non patrimoniali, sotto il profilo morale, esistenziale e biologico, nonché danni patrimoniali per i tre mesi in cui non aveva percepito lo stipendio e per il minor compenso ricevuto dal nuovo studio legale presso cui, successivamente, aveva trovato lavoro;
pagina 6 di 24 - che, peraltro, dalle indagini condotte dalla procura emergeva che CP_1
lo aveva gravemente ingiuriato alla presenza del condomino
[...] CP_5
(per come da quest'ultimo riferito in sede di s.i.t. durante le indagini
[...]
penali) (pag. 30 atto di citazione, punto 98).
L'attore concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di tutti i tre convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della diffamazione posta in essere a suo danno e, inoltre, la condanna di
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale per le ingiurie proferite CP_1
nei suoi confronti. Nel dettaglio, i danni -quantificati nella causa petendi in un complessivo risarcimento dovuto di 1.138.748 € (punto 140, pag. 38 della citazione)- vengono individuati come segue:
- risarcimento per i danni biologici, morali ed esistenziali subiti complessivamente non inferiore ad € 200.000,00 (pag. 36, punto 127 della citazione);
- € 34.892 per i 3 mesi in cui l'attore era rimasto privo di stipendio;
- € 76.128,00 per il minor compenso ricevuto ad oggi dal differente studio presso cui l'attore è occupato;
- € 1.027.728,00 per perdita di redditi futuri (punto 139, pag. 38 della citazione).
***
1.2. Con comparsa di risposta del 10.2.2024, si costituivano in giudizio
[...]
e , le quali contestavano tutti gli assunti avversari, CP_1 Controparte_2
instando per l'integrale rigetto delle domande attoree.
In particolare, le convenute deducevano che:
- la ragione dei contrasti con l'attore aveva origine non dalla asserita attività
Contr di paciere che quest'ultimo avrebbe svolto nella lite condominiale con pagina 7 di 24 bensì dall'utilizzo abusivo dell'area privata del garage delle convenute da parte dell'attore;
- invero, nonostante i reiterati solleciti, l'attore aveva continuato a occupare arbitrariamente con la propria moto parte del parcheggio delle convenute, tenendo sempre un atteggiamento ostile, arrogante e maleducato nei confronti della convenuta quest'ultima, stanca e provata psicologicamente CP_1
per la vicenda, si era sfogata con la figlia , la quale, vivendo all'estero CP_2
ed essendo molto preoccupata (anche in quanto il 23.12.2021 era pervenuta una richiesta risarcitoria da parte dell'attore in qualità di avvocato del Contr condomino , si era confidata con , amico di famiglia, CP_3
rappresentandogli i propri timori per la madre;
- in quell'occasione, non aveva riferito a alcuna circostanza CP_2 CP_3 ingiuriosa o diffamante nei riguardi dell'attore né, tantomeno, aveva chiesto un intervento in una qualunque sede contro l'attore;
- in ogni caso, entrambe non avevano mai proferito o riferito a terzi frasi dai contenuti ingiuriosi e/o diffamatori nei confronti dell'attore; sotto quest'ultimo profilo, le convenute contestavano quanto dichiarato da in merito CP_8
alle ingiurie che sarebbero state proferite da dovendosi ritenere tali CP_1
Contr dichiarazioni inattendibili, atteso che l'attore era l'avvocato di e gli aveva prestato assistenza sia nel giudizio di a.t.p. incardinato nei confronti delle odierne convenute sia nella successiva fase di merito;
le convenute contestavano inoltre di aver mai ammesso all'avv. Maradei alcunché in merito alla vicenda per cui è causa;
- i fatti allegati a fondamento della domanda erano sforniti di prova e, al contrario di quanto affermato dall'attore, lo aveva -non Controparte_9
pagina 8 di 24 licenziato, bensì- cessato la collaborazione con l'attore a causa di altri comportamenti ritenuti in violazione delle regole di studio;
- il carattere diffamatorio del messaggio inviato da era stato escluso CP_3
dal Giudice penale in sede di archiviazione.
Con comparsa di risposta dell'11.3.2024, si costituiva in giudizio CP_3
, contestando tutti gli assunti avversari, chiedendo la reiezione delle
[...]
domande avversarie. In particolare, il convenuto esponeva:
- di esser stato contattato, in occasione delle festività natalizie del 2021, da
, la quale gli rappresentava di essere molto preoccupata per la Controparte_2
madre, Controparte_1
- che, nello specifico, gli confidava che l'avv. sin da CP_2 Pt_1
quando si era trasferito nel condominio di Via Pozzo, aveva avuto un atteggiamento tracotante ed ingiurioso nei confronti della madre, tra l'altro, riferendogli che “il comportamento arrogante del suddetto legale, che sfoggiava in modo muscolare la propria appartenenza allo Controparte_9
creava un particolare stato di timore nei confronti dell'anziana donna
[...] ma anche in altri condomini” (pag. 5 e 6 comparsa di risposta); in quell'occasione, gli raccontava pure che l'attore dal 2019 aveva CP_2
Contr assunto, dapprima in modo occulto e poi palese, la difesa del condomino in una vertenza legale contro la madre;
- di aver telefonato, cogliendo le preoccupazioni di , a CP_2 [...]
amico e collega, per riferirgli confidenzialmente quanto appreso, CP_6
incredulo che un membro di un importante studio legale quale EL DE potesse tenere un tale comportamento (pag. 8 della comparsa di costituzione); che alla fine della telefonata, gli chiedeva di inviargli un CP_6
pagina 9 di 24 messaggio via whatsapp come promemoria con la sintesi di quanto accennatogli;
- che, successivamente, gli comunicava che erano emersi altri CP_6
episodi in cui l'attore aveva avuto un comportamento non consono al decoro dello studio e che stavano valutando i fatti;
- che il rapporto di amicizia che lo lega alla famiglia da Controparte_10
un lato, e al dott. dall'altro, non ha avuto alcuna efficienza CP_6
causale sulla decisione dello di interrompere la Controparte_9
collaborazione professionale con l'attore, essendo quest'ultimo già stato notato per comportamenti contrari alle regole dello studio;
- di non aver mai ordito alcun piano con le convenute finalizzato a screditare l'attore con i vertici dello studio EL DE né, tantomeno, di aver chiesto l'adozione di alcun provvedimento disciplinare e/o punitivo.
***
1.3. Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 21.5.2024 - fallito il tentativo di conciliazione- si procedeva all'interrogatorio libero dell'attore, di e di . Alla medesima udienza, Controparte_1 Controparte_2
su richiesta del difensore di parte si procedeva Controparte_10
all'interrogatorio formale delle predette convenute sui capitoli da A) a F) di cui alla seconda memoria di parte attrice.
Con ordinanza 24.5.2025, respinta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'attore (non ravvisandosi una preordinazione ad intenti offensivi delle frasi indicate, comunque inserite nell'alveo del contraddittorio processuale), sono state ammesse le prove orali. Mentre sono state respinte le istanze ex art. 210
c.p.c., in quanto esplorative, le richieste di c.t.u. medico-legale (esplorativa pagina 10 di 24 alla luce della documentazione agli atti) e di produzione delle registrazioni da cui sono state tratte le trascrizioni, in quanto superflua.
All'udienza del 2.7.2024 ha avuto luogo l'interrogatorio formale del convenuto ed è stata esaminata la teste di parte attrice . CP_3 Testimone_1
Alla successiva udienza del 1.10.2024 sono stati esaminati il teste di parte attrice i testi di parte convenuta e Testimone_2 Tes_3 Tes_4
È stata revocata l'ammissione del teste
[...] CP_6
Con ordinanza 2.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza cartolare ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c. al 9.4.2025, concessi i termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle difese finali. A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. L'attore agisce sul presupposto della natura diffamatoria delle Pt_1
condotte attribuitegli dai tre convenuti (in quanto false), e del fatto che tali condotte, in quanto -infine- comunicate al presidente dello studio legale con il quale egli collaborava, avrebbero provocato l'interruzione della sua collaborazione professionale.
***
2.1. Rileva il Tribunale, in primo luogo, che non paiono sussistere gli elementi tipizzanti la ritenuta diffamazione.
Come condivisibilmente valutato dal GIP in sede di archiviazione nel procedimento penale originato dalla querela dell'odierno attore a carico della convenuta (provvedimento 26.5.2023, che ha anche escluso la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione quale indagata della convenuta
), “... Le indagini integrative svolte su indicazione di questo giudice CP_2
hanno escluso comunicazioni dirette della circa i fatti lamentati, CP_1
pagina 11 di 24 giacché ha detto chiaramente di avere riferito ciò che gli era stato CP_3
raccontato da e che nessuna richiesta specifica gli era Controparte_2
stata formulata e pare sia stato più che altro una sua iniziativa, dettata dall'amicizia con la famiglia , quella di riportare fatti che CP_2
apparivano di una certa gravità, sia per le condizioni di fragilità dell'anziana, vittima dei comportamenti quantomeno arroganti di sia per il buon Pt_1
nome dello studio che questi rappresentava. D'altronde che nulla fosse accaduto non è affatto certo ed è ben possibile che notoriamente, Pt_1
almeno fra i condomini dello stabile in cui vive, collaboratore dello studio
ON ER, avesse prospettato, magari con toni accesi, iniziative giudiziarie di sicuro successo, anche solo implicitamente facendo leva sull'importanza dello studio per cui lavorava. Evidentemente non vi è prova di ciò che realmente ha detto, ma neppure vi è prova certa della falsità Pt_1
delle propalazioni dell'anziana, magari fatte solo come sfogo, riportate poi dalla figlia a e da questi a quantomeno sotto il CP_3 CP_6
profilo soggettivo”.
Gli atti del procedimento penale sono stati versati dalle parti in questo giudizio e non pare che -rispetto ad essi- la svolta istruttoria orale e documentale abbia fornito ulteriori elementi significativi, che possano eventualmente sorreggere valutazioni di segno contrario, neppure a seguito dell'applicazione dei canoni civilistici di accertamento dei fatti.
La confidenzialità che ha caratterizzato l'iniziale comunicazione fra madre e figlia esclude la sussistenza di una condotta diffamatoria, in assenza di idonea prova circa l'intenzione di determinare una successiva diffusione delle dichiarazioni. D'altra parte, qualora la convenuta avesse inteso CP_1
diffondere le sue dichiarazioni (almeno con la finalità indicata dall'attore), ben pagina 12 di 24 avrebbe potuto rivolgersi direttamente al convenuto . Ella si è invece CP_3
limitata ad uno sfogo privato verso la figlia, il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria.
La comunicazione di contenuti (in ipotesi) offensivi potrebbe configurare il reato di diffamazione solo se risultasse effettivamente dimostrata la comunicazione a più persone. Il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p., infatti, è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona, e l'evento (del reato di diffamazione) è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di più persone, di un segno (ad esempio, una parola) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione.
Pertanto, è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento;
mentre nel caso in cui la comunicazione con più persone non possa dirsi voluta dall'agente, nemmeno sotto il profilo del dolo eventuale, ed essa ciononostante si verifichi, non ha riflesso penale, non essendo prevista nel nostro ordinamento l'ipotesi colposa della diffamazione.
In assenza di tale prova (effettivamente carente nel caso di specie), il giudice civile non può ritenere integrata la diffamazione, a fronte di una catena di condotte frazionate che, singolarmente considerate, risultino prive di rilevanza quale illecito penale (in assenza di prova circa un preordinato disegno di unitario collegamento fra le stesse).
***
pagina 13 di 24 2.2. Esclusa la natura diffamatoria della condotta, deve essere valutata l'eventuale illiceità della stessa alla stregua del combinato disposto degli artt.
2043 e 2059 c.c., anch'essi richiamati nella originaria causa petendi (pag. 31 dell'atto di citazione). Nel senso che l'illecito sarebbe costituito dall'avvenuta attribuzione di fatti non veri.
Unitamente alla citazione introduttiva, è stato prodotto il testo di un messaggio telefonico (del quale pare mancare la parte finale) che -per come riferito nel corso di tutti gli interrogatori formali dei convenuti- riprodurrebbe il contenuto delle dichiarazioni riferite da alla figlia, da questa a e da Pt_2 CP_3
a “Caro , provo a sintetizzare la CP_3 Controparte_6 CP_6
questione per la quale mi sono permesso di disturbarti e che, a causa del comportamento palesemente contrario a basilari principi etici e di correttezza dell'avv. affligge gravemente una persona molto anziana alla quale Pt_1
sono molto legato affettivamente, la signora . La SI.ra CP_7 [...]
ha 82 anni, è vedova e viva da molti anni sola a Genova in Via CP_7
Francesco Pozzo. L'avv. ha acquistato un appartamento nel medesimo Pt_1
immobile in data antecedente al 2019. Sulla base di quanto mi è stato rappresentato, all'origine della vicenda, nel 2019, l'avv. Pt_1
rappresentava – ancorché in forma non dichiarata – il SI. CP_5 condomino della SI. , che pretendeva l'accertamento giudiziale CP_7
di alcuni asseriti danni riconducibili a piante del giardino. In particolare, ancorché formalmente assistito da altro avvocato, risultava palese sulla base di fatti e circostanze che in realtà l'attività professionale era prestata a tutti gli effetti dall'avv. Successivamente, nel dicembre 2021, l'avv. Pt_1 Pt_1
ha assistito in forma palese il SI. nell'ambito del contratto CP_5
preliminare avente ad oggetto la vendita dell'appartamento di quest'ultimo e,
pagina 14 di 24 da ultimo, in data 23 dicembre, l'avv. si è finalmente palesato Pt_1
formalmente quale difensore del SI. intimando alla SI.ra CP_5 [...]
di effettuare alcuni lavori derivanti dal suindicato accertamento CP_7
giudiziale ed il pagamento di una somma a titolo di danni (lavori in realtà già eseguiti). Ciò detto, sin dall'inizio, il comportamento dell'avv. ha Pt_1
travalicato i confini del decoro personale e dell'etica professionale con manifestazioni che da ultimo hanno sconfinato nella tracotanza, nell'ingiuria continua e nella minaccia verbale, mettendo la SI.ra in una CP_7
grave situazione di soggezione. A titolo esemplificativo, da ultimo, a fronte dell'intenzionale utilizzo abusivo del parcheggio riservato alla SI.ra
[...]
ed alla gentile richiesta di questa di liberarlo, l'avv. replicava CP_7 Pt_1
“non mi puoi rompere i coglioni” e “non metterti contro di me o ti rendo la vita impossibile”, cercando di intimorirla evocando il potere derivante dall'appartenenza allo studio. Anche gli altri condomini, avendo potuto toccare con mano il comportamento del personaggio e tenuto conto dell'appartenenza del soggetto a studio così importante (sfoggiata in maniera muscolare), sono intimoriti, ed hanno manifestato solidarietà alla SI.ra
. So che la cosa esula ovviamente dalla sfera dello studio (e mi CP_7
devi perdonare se mi sono permesso) ma si tratta di persona a me molto cara che non merita questo. D'altro canto penso ti possa essere utile sapere di fatti che non giovano all'immagine di un'organizzazione di eccellenza etica e”...
Secondo l'attore, proprio la rappresentazione (contraria al vero) che egli avesse minacciato la convenuta (utilizzando il nome dello studio CP_1 legale con il quale collaborava) sarebbe stata la causa dell'interruzione della collaborazione. In particolare, determinante sarebbe stata la falsa accusa di aver utilizzato il nome dello studio per minacciare la convenuta CP_1
pagina 15 di 24 veicolata tramite messaggi telefonici e telefonate dapprima dalla convenuta
(con la quale madre si era confidata, riferendo delle minacce ricevute) CP_2 al convenuto , successivamente da quest'ultimo al dott. CP_3 CP_6
(presidente del consiglio di amministrazione dello studio legale).
In causa è oggetto di contestazione la verità o meno di quanto dichiarato dalla convenuta alla figlia , da questa al convenuto e CP_1 CP_2 CP_3
infine al dott. (che ne riferì a sua volta in consiglio di CP_6 amministrazione). L'attore ha negato, fin dall'atto di citazione, di aver Pt_1
mai minacciato la convenuta utilizzando il nome dello studio CP_1
legale. I convenuti, invece, e in particolare la convenuta hanno CP_1
sostenuto la verità dei fatti riferiti.
Rileva il Tribunale che, esclusa la rilevanza diffamatoria della condotta, tenuto conto dell'articolazione della causa petendi e della natura dei petita formulati, sarebbe stato onere dell'attore dimostrare gli elementi costituivi della domanda risarcitoria azionata e -fra questi- specificamente il fatto che le condotte che gli sono attribuite nel messaggio sub doc. n. 8 non corrispondano a realtà.
Qualifica il fatto come ingiusto, in particolare, la falsità delle condotte attribuite. Come sostenuto dai convenuti, la falsità in questione non ricade nell'onere della prova gravante sui convenuti medesimi, in quanto costituisce presupposto della domanda azionata. Né una diversa distribuzione dell'onere probatorio potrebbe derivare (come invece sostenuto dall'attore) dal qualificare la verità dei fatti quale scriminante. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo l'esercizio di un diritto di critica da parte dei convenuti;
ciò che rileva è la lesività della condotta, con riferimento alle dichiarazioni attribuite all'attore. Lesività che potrebbe sussistere (ferma restando la pagina 16 di 24 successiva necessità di verificarne le conseguenze eziologicamente correlate e la sussistenza di una eventuale responsabilità concorsuale per esse, anche sotto il profilo soggettivo) solo per il caso in cui fosse provato (dall'attore) che le condotte a lui ascritte siano false, in quanto mai poste in essere (sul fatto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, cfr. Cass. civ., ord., n. 25603/2023; n.
8018/2021, n. 12910/2022, n. 22244/2022).
Tale onere, anche valutandosi il criterio civilistico del più probabile che non, non è stato assolto, nemmeno in via presuntiva.
In primo luogo, nessuna ammissione si rinviene in proposito nell'interrogatorio formale della convenuta all'udienza del CP_1
21.5.2024. La convenuta -diversamente da come argomentato dall'attore nelle difese finali- non ha confessato di non essere in realtà stata minacciata con il nome dello studio legale (così la risposta al cap. d), prima parte: “Le risulta che la SI.ra sia stata mai minacciata dall'Avv. Controparte_11 [...]
utilizzando o facendosi forza con il nome del predetto studio Parte_1
legale?”; r. “Tutti nel condominio sapevamo che l'avv. lavorava Pt_1
nello studio legale ON. Lo sapevamo tutti. Che mi abbia minacciata veramente sì, quella volta in cui gli ho chiesto di liberarmi il garage e mi ha detto “se non la pianti di rompermi le scatole ti renderò la vita difficile, anzi impossibile”. Mi ricordo una volta, pochi giorni dopo, che lo incontrai sul portone, mi disse: “tutto il condominio ti odia e sta aspettando che tu esca dal portone con la bara”. Mi ha allungato la vita, perché avevo 82 anni e ora ne ho 84. Adr. noi sapevamo tutti che lavorava in quello studio, si faceva forza di
pagina 17 di 24 quel fatto e io ero molto spaventata”, pag. 8 verbale 21.5.2024). Né tale ammissione pare potersi evincere dalla trascrizione della telefonata prodotta sub 15 unitamente all'atto di citazione. Secondo l'attore, tale trascrizione sarebbe riferita ad una telefonata avvenuta il 9.2.2022 fra l'attore medesimo e l'avv. Maradei, che all'epoca patrocinava le convenute, nel corso della quale l'avv. Maradei -parlando delle proprie assistite- avrebbe dichiarato “dicono che non hanno mai detto che hai usato indebitamente il nome dello studio per fare pressioni ma non sono disponibili a scrivere nessuna mail a conferma”.
A prescindere dal fatto che le dichiarazioni delle convenute sarebbero riportate solo de relato, l'avv. Maradei non è stato indicato quale teste in questo procedimento. Egli inoltre -in sede penale- ha fatto valere il segreto professionale al fine di non rispondere (cfr. sul punto pag. 3 del provvedimento del GIP del 28.1.2023 che ha disposto indagini integrative, prodotto dalle convenute sub 2 B). Il contenuto di tali trascrizioni (con specifico riferimento a quanto le convenute avrebbero riferito al proprio legale), poi, è stato espressamente contestato dalle convenute a pag. 14 della comparsa di costituzione (“... si tratta infatti di affermazioni dell'avvocato
Maradei che le convenute non confermano e anzi smentiscono...”, così pag.
14).
In secondo luogo, non rilevano le dichiarazioni rese in questo procedimento dalla teste (compagna dell'attore), la quale ha soltanto valutato come Tes_1
inverosimile la condotta ascritta, aggiungendo di non averlo mai sentito utilizzare il nome dello studio a fini intimidatori. D'altra parte, come osservato nel provvedimento di archiviazione del GIP del 26.5.2023, la stessa ha Tes_1
comunque riferito della conflittualità insorta fra le parti a seguito del mancato spostamento della moto da parte di “protrattosi per almeno due mesi, Pt_1
pagina 18 di 24 nonostante le ripetute richieste della vicina, il che a ben vedere non è certo indice di corretta nei rapporti di vicinato e denota un contesto quantomeno di reciprocità...”.
In terzo luogo, i vicini di casa (sentiti in sede penale quali sommari informatori, ma che non sono stati indicati quali testi in questo procedimento) hanno riferito di un contesto di rapporti condominiali complessi (descritti anche in atto di citazione), con prese di posizione piuttosto decise anche da parte dell'attore (come risulta dalla messaggistica illustrata da parte convenuta in comparsa di costituzione, con riferimento anche ai docc. 4 - 5 prodotti unitamente alla medesima;
6 e 7 prodotti con la II memoria, nonché dal doc.
28 prodotto unitamente alla citazione, il cui contenuto viene richiamato nella comparsa di costituzione delle convenute a pag. 12).
In particolare, le dichiarazioni dei vicini di casa (in parte riassunte anche a pag. 4 del provvedimento del GIP del 28.1.2023 che ha disposto indagini integrative, prodotto dalle convenute sub 2 B) hanno fatto emergere le seguenti circostanze:
- (nel verbale del 31.5.2022, doc. 28 attore) ha Controparte_12
riferito di aver saputo da delle offese ricevute da perché CP_1 Pt_1
l'aveva invitato a spostare la moto dalla porzione del box di sua proprietà; pur non ricordando i toni usati, ha ricordato che sarebbe stata usata la parola
“vecchia”;
- anche (nel verbale del 1.6.2022, doc. 29) ha Parte_3
ricordato che le aveva riferito di essere stata offesa da CP_1 Pt_1
ha anche aggiunto di ricordare che in talune occasioni aveva Pt_3 Pt_1
riferito di essere Avvocato e di lavorare nello studio EL DE (importante studio legale cittadino),
pagina 19 di 24 - analogamente, (verbale del Controparte_13
6.6.2022, doc. 30), ha riferito quanto appreso dalla moglie circa le ingiurie che le aveva descritto, confermando di essere a conoscenza (in quanto CP_1
comunicato da che lavorava per lo studio EL DE, Pt_1
- successivamente, (verbale 7.2.2023, Controparte_14
doc. 31) ha dichiarato di non aver mai assistito ad alterchi, ma che gliene aveva parlato la moglie . Controparte_12
Contro Dal verbale del 9.2.2023 risulta poi che anche il vicino descriva un clima di conflittualità fra attore e convenuta (“... posso confermare CP_1
che tra i due nuclei familiari non vi sono mai stati buoni rapporti di convivenza...”).
In conclusione, l'attore non ha assolto -nemmeno in via presuntiva- all'onere di dimostrare la falsità delle condotte a lui attribuite, costituente presupposto della domanda azionata.
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3. Per analoghe considerazioni (mancato assolvimento dell'onere della prova circa la falsità dei fatti) non può essere ritenuta fondata la domanda riferita alle ulteriori e distinte condotte, in ambito condominiale, imputata dall'attore alla sola convenuta (per come riferite dai condomini sentiti a sommarie CP_1 informazioni nell'ambito del procedimento penale) (cfr. punto III.2 della citazione). E ciò a prescindere dal fatto che nessuno dei condomini è stato indicato quale teste in questo procedimento e che la causa petendi pare articolata -soprattutto per quanto concerne l'individuazione dei danni e la loro quantificazione- con specifico riferimento alle conseguenze (patrimoniali e non) derivanti dall'interruzione della collaborazione professionale (che pagina 20 di 24 prescinde dalle ulteriori condotte descritte in citazione ed imputate alla sola convenuta (cfr. punto III.4 dell'atto di citazione). CP_1
Per quanto concerne poi le ulteriori dichiarazioni della convenuta CP_1
Contr riportate dal condomino nel corso delle sommarie informazioni (cfr.
Contr punto 98 della citazione), si osserva quanto segue. descrive tre episodi di ingiuria cui avrebbe assistito (quelli cui fa riferimento l'attore) e un quarto de relato, che non ha saputo collocare nel tempo, aggiungendo di aver mai avuto pessimi rapporti con la convenuta a causa del suo atteggiamento. CP_1
Le convenute hanno specificamente contestato che siano mai state pronunciate
Contr le frasi riportate dal condomino nelle s.i.t., contestando l'attendibilità dello stesso (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione). L'omessa indicazione del condominio quale teste e l'assenza di capitoli di prova formulati con riguardo a tali circostanze ha quindi precluso la verifica in contraddittorio, in questo procedimento, non solo dell'attendibilità del teste, ma anche di una più precisa contestualizzazione delle condotte riferite.
Alla luce di ciò, tenuto conto delle contestazioni formulate ed all'esito di una considerazione globale del materiale probatorio, in ragione dell'onere di specifico vaglio critico che grava sul giudice rispetto all'utilizzabilità -quali cd. prove atipiche- delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari Contr svolte in sede penale, le sommarie informazioni di assunte in sede penale non possono essere valutate quale sufficiente elemento di prova.
Infine, quanto al fatto che la compagna dell'attore avrebbe riferito, nelle sommarie informazioni assunte in sede penale, di una minaccia della convenuta contro di ulteriori possibili iniziative in suo CP_1 Pt_1
danno, affermando “Ti ho fatto licenziare da EL e adesso ti faccio licenziare anche dal nuovo posto di lavoro”, può richiamarsi la valutazione pagina 21 di 24 del GIP contenuta nel provvedimento di archiviazione del 26.5.2023: “ben potrebbe la avere semplicemente preso atto dei provvedimenti CP_1
assunti dallo studio contro anche in conseguenza di quanto a lei Pt_1
accaduto, minacciando il giovane condomino che se avesse proseguito con toni e modi analoghi, avrebbe potuto incorrere in analoghi problemi” (fermo restando che, quanto a tale specifica condotta, nessun capitolo di prova è stato formulato dall'attore in II memoria).
Devono pertanto essere respinte le domande risarcitorie svolte dall'attore, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante, nei termini sopra esposti.
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4. La ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza.
L'attore -a fronte del valore dichiarato di causa (scaglione compreso fra
52.000 e 260.000,00 €)- ha formulato domande per un ammontare superiore al milione di euro (cfr. punto 140, pag. 38 della citazione), chiedendo per essere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, e in subordine “condanna generica con provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c. ... per € 260.000 (con riserva di migliore anche più elevata indicazione all'esito dell'istruttoria). Con liquidazione anche equitativa dei danni tutti patiti e patiendi dal conchiudente
... (anche) alla luce dei criteri e degli elementi tutti meglio indicati in atti”.
Tenuto conto dei petita e della causa petendi, il valore di causa -ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari- deve quindi essere inquadrato in uno scaglione superiore, da individuarsi in quello indeterminabile-complessità alta, tenuto conto della complessità delle questioni in fatto articolate in atti e della duplice rilevanza risarcitoria attribuita alle stesse (quale diffamazione pagina 22 di 24 ovvero quale fatto illecito ex art. 2043-2059 c.c.), nonché del fatto che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi,
"a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. n. 10984/2021).
Valutati l'insieme di tali circostanze, unitamente all'attività processuale svolta nell'interesse dei convenuti (in assenza di nota), le spese di lite sono liquidate in dispositivo, con applicazione di importi che corrispondono ai medi per lo scaglione indeterminabile-complessità alta. Viene disposta la distrazione in favore dei Difensori per le convenute e , dichiaratasi CP_1 CP_2
antistatari.
Non sussistono infine i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dal convenuto , non risultando idonei elementi per ritenere che l'attore CP_3
soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
pagina 23 di 24 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande di parte attrice.
Condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese Controparte_3
di lite, che liquida in 14.103,00 € per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Condanna parte attrice a rifondere alle convenute e Controparte_1
le spese di lite, che liquida in 14.103,00 € per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei Difensori dichiaratasi antistatari.
Genova, 28/04/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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