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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 13/11/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3063/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. GRANATELLO Parte_1
IOLANDA, con la quale elettivamente domicilia in Valle di Maddaloni, alla via Sorbo 17, attore
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. ARGENIO GIUSEPPE, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Nazionale delle Puglie 5, convenuto nonché
, Controparte_2
convenuto contumace avente ad OGGETTO: lesione personale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Nella vicenda odierna si verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nella specie verificatosi in data 25.5.2017 in Acerra, località Zona
Industriale, nel quale l'attore è rimasto coinvolto quale terzo trasportato a bordo di autocarro Iveco tg. DC216LH, assicurato per la responsabilità civile obbligatoria con la compagnia in epigrafe (circostanza incontestata, sebbene non documentata). In particolare, in punto di fatto, “a circa 55 mt dall'incrocio per direzione Villa Literno, immettendosi in una curva, il conducente perdeva il controllo dell'autocarro che di conseguenza usciva fuori strada e si ribaltava lungo la scarpata”.
Come noto, in fattispecie come quella che occupa, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Invero, in caso di sinistro stradale che veda coinvolto, come nella specie, un solo veicolo con a bordo un terzo trasportato, questi a seguito di lesioni patite riconducibili all'evento potrà agire in giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti del responsabile civile e della propria compagnia assicurativa, invocando – non l'art. 141, essendo imprescindibile per l'applicazione della norma lo scontro tra due o più
pag. 2/9 veicoli – ma l'azione diretta prevista dall'art. 144 del Cod. delle
Assicurazioni, con prova liberatoria a carico del vettore. È quanto statuito e ribadito dalla recentissima pronuncia emessa dai Giudici della Corte di cassazione n. 1044/2024 i quali, richiamando un proprio precedente a
Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022), aggiungono e chiariscono l'aspetto dell'onere probante che, ai sensi dell'art.2054 1° co.cc, è in capo al vettore, sicché l'odierna domanda deve essere qualificata ai sensi del citato art 144, con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio.
o0o
La domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di seguito si espone.
Tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.
In tale direzione, circostanza del tutto significativa è anzitutto la stessa dichiarazione resa dal , nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che Pt_1
per primi l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo questi riferito di essere stato vittima di incidente stradale, in qualità di “passeggero di un camion che usciva fuori strada senza coinvolgimento di altri veicoli”, indicando anche il luogo e l'ora di verificazione dell'incidente. Tale circostanza si pone come dirimente, dal momento che le dichiarazioni rese dalla vittima nell'immediatezza di un sinistro appaiono dotate di particolare attendibilità, non essendo verosimile che un soggetto, in tali circostanze, possa valutare la precostituzione di una facile prova di veridicità del fatto.
pag. 3/9 Tale risultanza documentale appare, inoltre, suffragata dalle risultanze dell'interrogatorio formale del responsabile civile svoltosi all'udienza del
22.3.2022, atteso che questi, dichiaratosi in tale sede proprietario e conducente del mezzo de quo all'epoca dei fatti di causa, confermava integralmente la dinamica del sinistro di cui alla prospettazione attorea, precisando altresì che di frequente “dava un passaggio al onde questi Pt_1
raggiungesse il padre in Valle di Maddaloni”.
Univoche, tal senso, appaiono poi le deposizioni di cui alla espletata prova testimoniale. Invero, i testi e , sentiti Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 15.6.2023 e 12.11.2024, preliminarmente spiegando in dettaglio la loro presenza sul luogo teatro del sinistro, hanno descritto precisamente l'evento dannoso, confermando anch'essi la tesi attorea. In particolare, il primo riferisce: “Mi trovavo in quel momento nella mia auto dovendomi recare a Villa Literno per acquisti…io provenivo dalla direzione opposta, mi sono fermato e ho prestato soccorso…fui io stesso ad accompagnare il signor al pronto soccorso di Pt_1
Frattamaggiore, preciso che ci allontanammo repentinamente per accompagnare il signor all'ospedale perché lamentava forti dolori Pt_1
al lato destro del corpo e quindi non so dire se sono intervenute autorità…preciso che il signor lamentava dolore su braccio e spalla Pt_1
sinistra”. Il secondo teste, dal canto suo riferiva: “In tale circostanza, ero a bordo del mio veicolo Toyota Aygo per andare a lavoro. Seguivo l'attore a distanza di 100 m, il veicolo dell'attore era un furgone cassonato Iveco con cabina bianca. Ricordo la circostanza in quanto avevo intenzione di sorpassare il veicolo, ma poi ho desistito perché la strada era scivolosa…Ricordo di essermi fermato nell'immediatezza per prestare
pag. 4/9 soccorso ed in tale circostanza, su richiesta del guidatore del veicolo, ho rilasciato il mio contatto dopo esserci presentati…preciso di aver visto esattamente il furgone nel momento in cui sbandava facendo un movimento ondulatorio ed ho visto che perdeva il controllo nella curva verso destra e sbandare uscendo fuori strada sulla propria destra”.
Tali deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo riferito con precisione le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché i testi si trovavano in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli derivanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
Alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, appare evidente che debba, infine, concludersi per il mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria a carico del responsabile civile ex art. 2054 c.c., rimasto contumace.
o0o
Accertato l'an debeatur, è possibile provvedere alla richiesta liquidazione del danno alla salute, cd. danno biologico, in ragione delle gravi lesioni riportate da in conseguenza del sinistro. Parte_1
A tale scopo, devono assumersi come parametro di riferimento gli esiti della consulenza medica resa dal dott. , le cui conclusioni, Persona_1
che tra l'altro assumono come dimostrato il nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi, sono condivise dal pag. 5/9 Giudicante in quanto adeguatamente motivate. Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti – da “Frattura pluriframmentaria della testa dell'omero sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare e severa plessopatia brachiale sinistra” – quantificati in una percentuale di invalidità del 40%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di quaranta giorni e parziale di centoventi giorni, valutabili al 50% con tasso progressivamente decrescente.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (40%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle del Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata), qui ritenute utilizzabili in luogo delle tabelle in uso presso l'ufficio in quanto sicuramente più rispondenti alla concezione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale accolta dalle Sezioni Unite della Corte di nomofilachia.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
pag. 6/9 - Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 202.265,00;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 115. Il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 40 che va liquidata in
€ 4.600;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in € 6.900.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di
, l'importo complessivo, già rivalutato, di € 213.765. Parte_1
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
pag. 7/9 Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI,
19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
pag. 8/9 a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e , in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2
, della somma complessiva di € 213.765,00, Parte_1
oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (25.5.2017) al soddisfo;
c) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in €. 6.023, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Nola, in data 13/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 13/11/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3063/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. GRANATELLO Parte_1
IOLANDA, con la quale elettivamente domicilia in Valle di Maddaloni, alla via Sorbo 17, attore
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. ARGENIO GIUSEPPE, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Nazionale delle Puglie 5, convenuto nonché
, Controparte_2
convenuto contumace avente ad OGGETTO: lesione personale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Nella vicenda odierna si verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nella specie verificatosi in data 25.5.2017 in Acerra, località Zona
Industriale, nel quale l'attore è rimasto coinvolto quale terzo trasportato a bordo di autocarro Iveco tg. DC216LH, assicurato per la responsabilità civile obbligatoria con la compagnia in epigrafe (circostanza incontestata, sebbene non documentata). In particolare, in punto di fatto, “a circa 55 mt dall'incrocio per direzione Villa Literno, immettendosi in una curva, il conducente perdeva il controllo dell'autocarro che di conseguenza usciva fuori strada e si ribaltava lungo la scarpata”.
Come noto, in fattispecie come quella che occupa, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Invero, in caso di sinistro stradale che veda coinvolto, come nella specie, un solo veicolo con a bordo un terzo trasportato, questi a seguito di lesioni patite riconducibili all'evento potrà agire in giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti del responsabile civile e della propria compagnia assicurativa, invocando – non l'art. 141, essendo imprescindibile per l'applicazione della norma lo scontro tra due o più
pag. 2/9 veicoli – ma l'azione diretta prevista dall'art. 144 del Cod. delle
Assicurazioni, con prova liberatoria a carico del vettore. È quanto statuito e ribadito dalla recentissima pronuncia emessa dai Giudici della Corte di cassazione n. 1044/2024 i quali, richiamando un proprio precedente a
Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022), aggiungono e chiariscono l'aspetto dell'onere probante che, ai sensi dell'art.2054 1° co.cc, è in capo al vettore, sicché l'odierna domanda deve essere qualificata ai sensi del citato art 144, con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio.
o0o
La domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di seguito si espone.
Tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.
In tale direzione, circostanza del tutto significativa è anzitutto la stessa dichiarazione resa dal , nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che Pt_1
per primi l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo questi riferito di essere stato vittima di incidente stradale, in qualità di “passeggero di un camion che usciva fuori strada senza coinvolgimento di altri veicoli”, indicando anche il luogo e l'ora di verificazione dell'incidente. Tale circostanza si pone come dirimente, dal momento che le dichiarazioni rese dalla vittima nell'immediatezza di un sinistro appaiono dotate di particolare attendibilità, non essendo verosimile che un soggetto, in tali circostanze, possa valutare la precostituzione di una facile prova di veridicità del fatto.
pag. 3/9 Tale risultanza documentale appare, inoltre, suffragata dalle risultanze dell'interrogatorio formale del responsabile civile svoltosi all'udienza del
22.3.2022, atteso che questi, dichiaratosi in tale sede proprietario e conducente del mezzo de quo all'epoca dei fatti di causa, confermava integralmente la dinamica del sinistro di cui alla prospettazione attorea, precisando altresì che di frequente “dava un passaggio al onde questi Pt_1
raggiungesse il padre in Valle di Maddaloni”.
Univoche, tal senso, appaiono poi le deposizioni di cui alla espletata prova testimoniale. Invero, i testi e , sentiti Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 15.6.2023 e 12.11.2024, preliminarmente spiegando in dettaglio la loro presenza sul luogo teatro del sinistro, hanno descritto precisamente l'evento dannoso, confermando anch'essi la tesi attorea. In particolare, il primo riferisce: “Mi trovavo in quel momento nella mia auto dovendomi recare a Villa Literno per acquisti…io provenivo dalla direzione opposta, mi sono fermato e ho prestato soccorso…fui io stesso ad accompagnare il signor al pronto soccorso di Pt_1
Frattamaggiore, preciso che ci allontanammo repentinamente per accompagnare il signor all'ospedale perché lamentava forti dolori Pt_1
al lato destro del corpo e quindi non so dire se sono intervenute autorità…preciso che il signor lamentava dolore su braccio e spalla Pt_1
sinistra”. Il secondo teste, dal canto suo riferiva: “In tale circostanza, ero a bordo del mio veicolo Toyota Aygo per andare a lavoro. Seguivo l'attore a distanza di 100 m, il veicolo dell'attore era un furgone cassonato Iveco con cabina bianca. Ricordo la circostanza in quanto avevo intenzione di sorpassare il veicolo, ma poi ho desistito perché la strada era scivolosa…Ricordo di essermi fermato nell'immediatezza per prestare
pag. 4/9 soccorso ed in tale circostanza, su richiesta del guidatore del veicolo, ho rilasciato il mio contatto dopo esserci presentati…preciso di aver visto esattamente il furgone nel momento in cui sbandava facendo un movimento ondulatorio ed ho visto che perdeva il controllo nella curva verso destra e sbandare uscendo fuori strada sulla propria destra”.
Tali deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo riferito con precisione le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché i testi si trovavano in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli derivanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
Alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, appare evidente che debba, infine, concludersi per il mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria a carico del responsabile civile ex art. 2054 c.c., rimasto contumace.
o0o
Accertato l'an debeatur, è possibile provvedere alla richiesta liquidazione del danno alla salute, cd. danno biologico, in ragione delle gravi lesioni riportate da in conseguenza del sinistro. Parte_1
A tale scopo, devono assumersi come parametro di riferimento gli esiti della consulenza medica resa dal dott. , le cui conclusioni, Persona_1
che tra l'altro assumono come dimostrato il nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi, sono condivise dal pag. 5/9 Giudicante in quanto adeguatamente motivate. Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti – da “Frattura pluriframmentaria della testa dell'omero sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare e severa plessopatia brachiale sinistra” – quantificati in una percentuale di invalidità del 40%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di quaranta giorni e parziale di centoventi giorni, valutabili al 50% con tasso progressivamente decrescente.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (40%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle del Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata), qui ritenute utilizzabili in luogo delle tabelle in uso presso l'ufficio in quanto sicuramente più rispondenti alla concezione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale accolta dalle Sezioni Unite della Corte di nomofilachia.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
pag. 6/9 - Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 202.265,00;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 115. Il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 40 che va liquidata in
€ 4.600;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in € 6.900.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di
, l'importo complessivo, già rivalutato, di € 213.765. Parte_1
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
pag. 7/9 Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI,
19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
pag. 8/9 a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e , in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2
, della somma complessiva di € 213.765,00, Parte_1
oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (25.5.2017) al soddisfo;
c) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in €. 6.023, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Nola, in data 13/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9