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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 22 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 935 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. SIMONA FIORENZA (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito a L'Aquila, alla Via Verdi n. 23;
- parte ricorrente o opponente -
e
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ), sede di P.IVA_2
L'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. Domenico;
- parte resistente o opposta, contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre
2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024 (e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 23 aprile 2024 al Controparte_1
), l'Avv. Simona Fiorenza ha adito l'intestato Tribunale, proponendo
[...]
1 opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 14 marzo 2024, depositato in Cancelleria il 21 marzo
2024 e notificatole in data 23 marzo 2024, con il quale la Corte d'Assise di Teramo ha liquidato in suo favore la somma di € 1.380,00,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva dalla medesima espletata in qualità di difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento Controparte_2 penale n. 2385/2018 R.G.N.R DDA L'Aquila - n. 2/2023 R.G. Assise - Teramo, definito con dichiarazione di incompetenza per territorio della Corte Di Assise di
Teramo in favore di quella di Macerata.
A sostegno dell'opposizione, l'Avv. Fiorenza ha esposto che:
- in data 30 gennaio 2024, ha presentato istanza di liquidazione, computando le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con conseguente richiesta della somma di € 4.770,00, ridotta di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 ad € 3.657,00, ma, con il decreto oggetto della presente opposizione, la Corte di Assise di
Teramo, ritenendo di dover riconoscere le sole fasi di studio e di discussione e non anche quella introduttiva, ha liquidato la somma, già ridotta di 1/3, pari a € 1.380,00,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la predetta liquidazione non è conforme al protocollo vigente allegato all'istanza di liquidazione, dal momento che, computando le sole fasi di studio e di discussione, come ritenuto dalla Corte di Assise, l'importo corretto ammonta, a ben vedere, alla somma, già ridotta di 1/3, pari a € 2.280,00, oltre spese generali al 15%, quindi per € 2.622,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- anche l'istanza di correzione di errore materiale successivamente presentata da essa odierna ricorrente è stata rigettata dalla Corte di Assise con provvedimento emesso e comunicato il 19 aprile 2024, sulla scorta della motivazione secondo cui “la determinazione del compenso è stata effettuata secondo la modalità espressamente indicate nella motivazione”;
- dunque, il decreto di liquidazione impugnato presenta un evidente errore di calcolo, in quanto la somma da liquidare in favore di esso difensore, per le fasi studio e decisionale, è pari da € 2.280,00, oltre spese generali 15%, quindi
€ 2.622,00, oltre IVA e CPA come per legge, e non invece alla somma di €
1.380,00, oltre spese genarli 15%, quindi € 1.587,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- del resto, a favore di altro difensore (in specie dell'Avv. Monica Badia) che, nel medesimo processo penale, ha assistito e difeso un altro coimputato (il sig.
2 ) avente la medesima posizione processuale del proprio Controparte_3 assistito e che ha svolto le medesime attività difensive, la Corte di Assise di
Teramo, con decreto 15 marzo 2024 e depositato il 22 marzo 2024, ha correttamente liquidato la somma di € 2.622,00 (corrispondente a € 2.280,00, più spese generali al 15%), oltre IVA e CPA come per legge, per cui anche in favore di essa ricorrente avrebbe dovuto essere liquidata la medesima somma che è stata disposta in favore dell'Avv. Badia.
Nonostante la regolarità della notificazione, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio, e quindi, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 10 giugno 2024, alla quale è comparso soltanto il difensore odierno ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del dicastero/resistente, con conseguente fissazione per la rimessione della causa in decisione dell'udienza del
25 novembre 2024, poi differita, con provvedimento del 28 agosto 2024, all'udienza odierna (22 dicembre 2025).
Quindi, all'esito della odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa è stata decisa come di seguito.
In via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022
n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, per cui deve darsi atto della tempestività del ricorso proposto dall'Avv. Fiorenza, in quanto il decreto di liquidazione opposto le è stato notificato in data 23 marzo 2024 ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio oppositivo è stato depositato in data 22 aprile 2024.
Sempre in rito, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale fra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato: di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore (cfr. Cass. n. 1539 del
27 gennaio 2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava
3 alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Ancora, deve essere rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
Ciò premesso, nel merito non può trovare accoglimento l'opposizione spiegata dall'Avv. Fiorenza, che, in sostanza, si duole della mancata conformità della liquidazione operata dalla Corte di Assise di Teramo al protocollo vigente, per aver in particolare liquidato, tenuto conto delle fasi di studio e di discussione, un importo, in specie pari a € 1.380,00 (già operata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106-bis D.P.R. 115/2002) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, che non corrisponderebbe a quello invece realmente dovuto applicando il citato protocollo vigente, che sarebbe pari a € 2.280,00 (già operata la riduzione di 1/3 ex cit. art. 106-bis), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sottolineando, per corroborare la propria tesi, che l'importo corretto di € 2.622,00
(pari cioè a € 2.280,00 più spese generali al 15%, oltre IVA e CPA) è stato invece riconosciuto dalla Corte di Assise di Teramo ad altra collega che ha prestato la medesima attività difensiva nel medesimo processo penale in relazione ad altro coimputato che si trovava nella stessa posizione processuale del proprio assistito.
Senonché, è la lettura integrale del decreto di liquidazione impugnato che conduce alla reiezione dell'opposizione: nella parte motiva del provvedimento, la Corte di Assise di Teramo (dopo aver precisato che, “rispetto alla richiesta del difensore non può essere riconosciuto il compenso per la fase introduttiva, in difetto di svolgimento di attività riconducibile a tale segmento processuale”) ha affermato che,
“quanto alla fase decisionale, atteso l'esito del giudizio conclusosi dinanzi a questa Corte con dichiarazione di incompetenza territoriale e dunque senza accertamento della responsabilità nel merito, il relativo compenso può essere stabilito al minimo tabellare, il tutto con detrazione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis T.U. spese di giustizia” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
In altri termini, la Corte di Assise di Teramo, in ragione della definizione del processo penale mediante pronuncia dichiarativa della incompetenza territoriale (“in favore di quella di Macerata”, come confermato dall'Avv. Fiorenza
a pag. 1 del ricorso), ha fatto applicazione, con riguardo al parametro da
4 applicare per la liquidazione della fase decisoria, di quello minimo tabellare
(essendo ciò legittimo, in quanto non al di sotto dei minimi), il quale come è noto si ottiene diminuendo il parametro medio del 50% e come pure si evince sempre dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove infatti si legge che “i valori medi di cui alle tabelle allegate in applicazione dei principi generali possono essere […] diminuiti fino al 50 per cento”.
Di conseguenza, riprendendo la tabella allegata dallo stesso Avvocato odierno ricorrente, considerato che per la fase di studio il parametro medio è di
€ 720,00, mentre per la fase decisoria il parametro medio è di € 2.700,00 ed applicato, in relazione a quest'ultimo, per le ragioni evidenziate dalla Corte di
Assise, il valore minimo (pari alla dimezzazione di € 2.700,00), risultando conseguentemente l'importo di € 1.350,00, si ottiene la somma complessiva di €
2.070,00 (ottenuta, appunto, dalla sommatoria della fase di studio, liquidata al valore medio, per € 720,00 e della fase decisoria, liquidata al valore minimo, per
€ 1.350,00) ed il predetto importo complessivo di € 2.070,00, ridotto di 1/3 in applicazione dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002, conduce alla somma di € 1.380,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, che è proprio quella che è stata liquidata dalla Corte di Assise di Teramo con il decreto qui impugnato, che, pertanto, risulta immune dalle censure di calcolo lamentate.
Deve infatti specificarsi che non assume, recte non può assumere rilevanza, almeno nell'odierno procedimento oppositivo, la liquidazione operata, sempre dalla Corte di Assise di Teramo, in favore della collega di parte ricorrente (l'Avv.
Badia) nel relativo decreto (cfr. doc. 7 al ricorso): dall'esame del contenuto di quest'ultimo, infatti, emerge che, in quel caso, non è stata operata la scelta di applicare i parametri minimi per la fase decisoria (nella parte motiva, infatti, viene semplicemente “ritenuto che, rispetto alle voci di compenso richieste dal difensore, in questa sede possa essere liquidato compenso per la fase di studio e decisionale secondo le voci e gli importi indicati nell'istanza, il tutto con riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002”) e la irrilevanza della implicitamente “paventata” difformità di operato o “disparità di trattamento” (locuzione di cui alle note di trattazione scritta depositate il 16 dicembre 2025) della Corte di Assise di Teramo nelle due liquidazioni, nonostante la riferita identità delle posizioni dei coimputati nello stesso processo penale e delle attività difensive espletate dai due professionisti, si spiega alla luce dei confini del thema dedendum dell'odierno giudizio, e cioè si spiega in ragione del fatto che, in questa sede, il Tribunale adito
è chiamato semplicemente a valutare la correttezza dell'importo che è stato
5 indicato nel decreto di liquidazione - oggetto della presente opposizione - emesso nei confronti dell'Avv. Fiorenza, decreto che, sulla scorta delle considerazioni sin qui sviluppate, non può ritenersi inficiato da errori.
Pertanto, l'opposizione spiegata dall'Avv. Simona Fiorenza va rigettata.
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, alla luce della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 935/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. Simona Fiorenza;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 22 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 935 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. SIMONA FIORENZA (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito a L'Aquila, alla Via Verdi n. 23;
- parte ricorrente o opponente -
e
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ), sede di P.IVA_2
L'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. Domenico;
- parte resistente o opposta, contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre
2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024 (e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 23 aprile 2024 al Controparte_1
), l'Avv. Simona Fiorenza ha adito l'intestato Tribunale, proponendo
[...]
1 opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 14 marzo 2024, depositato in Cancelleria il 21 marzo
2024 e notificatole in data 23 marzo 2024, con il quale la Corte d'Assise di Teramo ha liquidato in suo favore la somma di € 1.380,00,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva dalla medesima espletata in qualità di difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento Controparte_2 penale n. 2385/2018 R.G.N.R DDA L'Aquila - n. 2/2023 R.G. Assise - Teramo, definito con dichiarazione di incompetenza per territorio della Corte Di Assise di
Teramo in favore di quella di Macerata.
A sostegno dell'opposizione, l'Avv. Fiorenza ha esposto che:
- in data 30 gennaio 2024, ha presentato istanza di liquidazione, computando le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con conseguente richiesta della somma di € 4.770,00, ridotta di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002 ad € 3.657,00, ma, con il decreto oggetto della presente opposizione, la Corte di Assise di
Teramo, ritenendo di dover riconoscere le sole fasi di studio e di discussione e non anche quella introduttiva, ha liquidato la somma, già ridotta di 1/3, pari a € 1.380,00,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la predetta liquidazione non è conforme al protocollo vigente allegato all'istanza di liquidazione, dal momento che, computando le sole fasi di studio e di discussione, come ritenuto dalla Corte di Assise, l'importo corretto ammonta, a ben vedere, alla somma, già ridotta di 1/3, pari a € 2.280,00, oltre spese generali al 15%, quindi per € 2.622,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- anche l'istanza di correzione di errore materiale successivamente presentata da essa odierna ricorrente è stata rigettata dalla Corte di Assise con provvedimento emesso e comunicato il 19 aprile 2024, sulla scorta della motivazione secondo cui “la determinazione del compenso è stata effettuata secondo la modalità espressamente indicate nella motivazione”;
- dunque, il decreto di liquidazione impugnato presenta un evidente errore di calcolo, in quanto la somma da liquidare in favore di esso difensore, per le fasi studio e decisionale, è pari da € 2.280,00, oltre spese generali 15%, quindi
€ 2.622,00, oltre IVA e CPA come per legge, e non invece alla somma di €
1.380,00, oltre spese genarli 15%, quindi € 1.587,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- del resto, a favore di altro difensore (in specie dell'Avv. Monica Badia) che, nel medesimo processo penale, ha assistito e difeso un altro coimputato (il sig.
2 ) avente la medesima posizione processuale del proprio Controparte_3 assistito e che ha svolto le medesime attività difensive, la Corte di Assise di
Teramo, con decreto 15 marzo 2024 e depositato il 22 marzo 2024, ha correttamente liquidato la somma di € 2.622,00 (corrispondente a € 2.280,00, più spese generali al 15%), oltre IVA e CPA come per legge, per cui anche in favore di essa ricorrente avrebbe dovuto essere liquidata la medesima somma che è stata disposta in favore dell'Avv. Badia.
Nonostante la regolarità della notificazione, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio, e quindi, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 10 giugno 2024, alla quale è comparso soltanto il difensore odierno ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del dicastero/resistente, con conseguente fissazione per la rimessione della causa in decisione dell'udienza del
25 novembre 2024, poi differita, con provvedimento del 28 agosto 2024, all'udienza odierna (22 dicembre 2025).
Quindi, all'esito della odierna udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa è stata decisa come di seguito.
In via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022
n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, per cui deve darsi atto della tempestività del ricorso proposto dall'Avv. Fiorenza, in quanto il decreto di liquidazione opposto le è stato notificato in data 23 marzo 2024 ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio oppositivo è stato depositato in data 22 aprile 2024.
Sempre in rito, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale fra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato: di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore (cfr. Cass. n. 1539 del
27 gennaio 2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava
3 alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Ancora, deve essere rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
Ciò premesso, nel merito non può trovare accoglimento l'opposizione spiegata dall'Avv. Fiorenza, che, in sostanza, si duole della mancata conformità della liquidazione operata dalla Corte di Assise di Teramo al protocollo vigente, per aver in particolare liquidato, tenuto conto delle fasi di studio e di discussione, un importo, in specie pari a € 1.380,00 (già operata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106-bis D.P.R. 115/2002) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, che non corrisponderebbe a quello invece realmente dovuto applicando il citato protocollo vigente, che sarebbe pari a € 2.280,00 (già operata la riduzione di 1/3 ex cit. art. 106-bis), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sottolineando, per corroborare la propria tesi, che l'importo corretto di € 2.622,00
(pari cioè a € 2.280,00 più spese generali al 15%, oltre IVA e CPA) è stato invece riconosciuto dalla Corte di Assise di Teramo ad altra collega che ha prestato la medesima attività difensiva nel medesimo processo penale in relazione ad altro coimputato che si trovava nella stessa posizione processuale del proprio assistito.
Senonché, è la lettura integrale del decreto di liquidazione impugnato che conduce alla reiezione dell'opposizione: nella parte motiva del provvedimento, la Corte di Assise di Teramo (dopo aver precisato che, “rispetto alla richiesta del difensore non può essere riconosciuto il compenso per la fase introduttiva, in difetto di svolgimento di attività riconducibile a tale segmento processuale”) ha affermato che,
“quanto alla fase decisionale, atteso l'esito del giudizio conclusosi dinanzi a questa Corte con dichiarazione di incompetenza territoriale e dunque senza accertamento della responsabilità nel merito, il relativo compenso può essere stabilito al minimo tabellare, il tutto con detrazione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis T.U. spese di giustizia” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
In altri termini, la Corte di Assise di Teramo, in ragione della definizione del processo penale mediante pronuncia dichiarativa della incompetenza territoriale (“in favore di quella di Macerata”, come confermato dall'Avv. Fiorenza
a pag. 1 del ricorso), ha fatto applicazione, con riguardo al parametro da
4 applicare per la liquidazione della fase decisoria, di quello minimo tabellare
(essendo ciò legittimo, in quanto non al di sotto dei minimi), il quale come è noto si ottiene diminuendo il parametro medio del 50% e come pure si evince sempre dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove infatti si legge che “i valori medi di cui alle tabelle allegate in applicazione dei principi generali possono essere […] diminuiti fino al 50 per cento”.
Di conseguenza, riprendendo la tabella allegata dallo stesso Avvocato odierno ricorrente, considerato che per la fase di studio il parametro medio è di
€ 720,00, mentre per la fase decisoria il parametro medio è di € 2.700,00 ed applicato, in relazione a quest'ultimo, per le ragioni evidenziate dalla Corte di
Assise, il valore minimo (pari alla dimezzazione di € 2.700,00), risultando conseguentemente l'importo di € 1.350,00, si ottiene la somma complessiva di €
2.070,00 (ottenuta, appunto, dalla sommatoria della fase di studio, liquidata al valore medio, per € 720,00 e della fase decisoria, liquidata al valore minimo, per
€ 1.350,00) ed il predetto importo complessivo di € 2.070,00, ridotto di 1/3 in applicazione dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002, conduce alla somma di € 1.380,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, che è proprio quella che è stata liquidata dalla Corte di Assise di Teramo con il decreto qui impugnato, che, pertanto, risulta immune dalle censure di calcolo lamentate.
Deve infatti specificarsi che non assume, recte non può assumere rilevanza, almeno nell'odierno procedimento oppositivo, la liquidazione operata, sempre dalla Corte di Assise di Teramo, in favore della collega di parte ricorrente (l'Avv.
Badia) nel relativo decreto (cfr. doc. 7 al ricorso): dall'esame del contenuto di quest'ultimo, infatti, emerge che, in quel caso, non è stata operata la scelta di applicare i parametri minimi per la fase decisoria (nella parte motiva, infatti, viene semplicemente “ritenuto che, rispetto alle voci di compenso richieste dal difensore, in questa sede possa essere liquidato compenso per la fase di studio e decisionale secondo le voci e gli importi indicati nell'istanza, il tutto con riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002”) e la irrilevanza della implicitamente “paventata” difformità di operato o “disparità di trattamento” (locuzione di cui alle note di trattazione scritta depositate il 16 dicembre 2025) della Corte di Assise di Teramo nelle due liquidazioni, nonostante la riferita identità delle posizioni dei coimputati nello stesso processo penale e delle attività difensive espletate dai due professionisti, si spiega alla luce dei confini del thema dedendum dell'odierno giudizio, e cioè si spiega in ragione del fatto che, in questa sede, il Tribunale adito
è chiamato semplicemente a valutare la correttezza dell'importo che è stato
5 indicato nel decreto di liquidazione - oggetto della presente opposizione - emesso nei confronti dell'Avv. Fiorenza, decreto che, sulla scorta delle considerazioni sin qui sviluppate, non può ritenersi inficiato da errori.
Pertanto, l'opposizione spiegata dall'Avv. Simona Fiorenza va rigettata.
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, alla luce della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 935/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. Simona Fiorenza;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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