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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12897/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Angela Lopardo che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Giada Di Nardo che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso del figlio con formale residenza presso la madre e CP_2 frequentazione paritetica fra i genitori in funzione della permanenza all'estero del padre durante l'attività lavorativa. Il padre verserà a la somma di € 150,00 mensili, fin quando la stessa Pt_2 non avrà un reddito da lavoro pari ad almeno € 800,00; e verserà alla madre € 350,00 per , CP_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
i genitori sosterranno per il 75 % il padre ed il 25 % la madre le spese straordinarie, limitatamente alla salute per , e come da linee guida del CNF 2017 per Pt_2 ; la madre percepirà interamente l'assegno unico. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11.10.1998 in Vinci (FI) con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 Pt_2
e , rispettivamente il 2.12.2004 ed il 23.5.2009. A fondamento della domanda il CP_2
ricorrente ha dedotto che i coniugi erano giunti ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze il 22.5.2017, e da allora non si erano più riconciliati. Adducendo, poi, l'ampliamento della frequntazione paterna da parte dei figli, la parziale autonomia della filgia maggiore e il mutamento della situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto prevedersi, fermo l'affido condiviso, la frequentazione paritetica del figlio minore
, con mantenimento diretto di entrambi i figli o riduzione del contributo paterno, e la CP_2 revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1 status, ha rappresentato che, successivamente all'avvenuta notifica del ricorso giudiziale, le parti avevano intrapreso trattative per concordare le condizioni di divorzio.
All'udienza del 19.2.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, precisandolo a verbale, ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, è stato autorizzato dalla Procura l'accordo di separazione purché la pagina 2 di 5 separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti relativi alla separazione prodotti dal ricorrente,
l'accordo raggiunto dalle parti è stato depositato in Procura il 29.3.17 e successivamente autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze il 22.5.2017. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (12.11.2024) erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse del figlio minorenne , in CP_2
quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La frequentazione paritetica viene gestita concordemente dai genitori tenendo conto dei periodi che il padre trascorre all'estero per lavoro, concentrandosi nel resto dell'anno la permanenza dei figli presso il ricorrente, atteso che per il momento anche la maggiore frequenta il padre con gli stessi tempi del fratello, come dichiarato dalle parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore e della figlia , ormai maggiorenne e parzialmente autosufficiente, in Pt_2
ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
, infatti, ormai da luglio 2024 è munita di redditi da lavoro per circa € 6/700,00 Pt_2
mensili, pur senza contratto, ed ha una somma accreditatale sul c/c per la maggior parte dal padre e per il resto dai nonni paterni, per complessivi € 11.000,00 con cui potrà far fronte alle spese per il conseguimento della patente e all'acquisto di un veicolo, come dichiarato dalle parti in udienza.
La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 3 di 5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11.10.1998 in Vinci (FI) tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(FI) il 10.12.1969, trascritto nei Registri del Comune di Vinci (FI), atto n. 64, parte II, serie
A, anno 1998;
dispone l'affido condiviso del figlio minore , con formale residenza presso la madre CP_2
e frequentazione paritetica fra i genitori come da accordi;
pone a carico di la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne , da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di Pt_2 ogni mese fin quando la stessa non avrà un reddito da lavoro pari ad almeno € 800,00;
pone a carico di la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio minore , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni CP_2
mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in ragione del 75 % il padre e del 25 % la madre, le spese straordinarie, limitatamente alla salute per , e come da linee guida del CNF 2017 Pt_2
per ; CP_2
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 19 febbraio 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12897/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Angela Lopardo che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Giada Di Nardo che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso del figlio con formale residenza presso la madre e CP_2 frequentazione paritetica fra i genitori in funzione della permanenza all'estero del padre durante l'attività lavorativa. Il padre verserà a la somma di € 150,00 mensili, fin quando la stessa Pt_2 non avrà un reddito da lavoro pari ad almeno € 800,00; e verserà alla madre € 350,00 per , CP_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
i genitori sosterranno per il 75 % il padre ed il 25 % la madre le spese straordinarie, limitatamente alla salute per , e come da linee guida del CNF 2017 per Pt_2 ; la madre percepirà interamente l'assegno unico. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11.10.1998 in Vinci (FI) con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1 Pt_2
e , rispettivamente il 2.12.2004 ed il 23.5.2009. A fondamento della domanda il CP_2
ricorrente ha dedotto che i coniugi erano giunti ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze il 22.5.2017, e da allora non si erano più riconciliati. Adducendo, poi, l'ampliamento della frequntazione paterna da parte dei figli, la parziale autonomia della filgia maggiore e il mutamento della situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto prevedersi, fermo l'affido condiviso, la frequentazione paritetica del figlio minore
, con mantenimento diretto di entrambi i figli o riduzione del contributo paterno, e la CP_2 revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1 status, ha rappresentato che, successivamente all'avvenuta notifica del ricorso giudiziale, le parti avevano intrapreso trattative per concordare le condizioni di divorzio.
All'udienza del 19.2.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, precisandolo a verbale, ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, è stato autorizzato dalla Procura l'accordo di separazione purché la pagina 2 di 5 separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti relativi alla separazione prodotti dal ricorrente,
l'accordo raggiunto dalle parti è stato depositato in Procura il 29.3.17 e successivamente autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze il 22.5.2017. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (12.11.2024) erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse del figlio minorenne , in CP_2
quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La frequentazione paritetica viene gestita concordemente dai genitori tenendo conto dei periodi che il padre trascorre all'estero per lavoro, concentrandosi nel resto dell'anno la permanenza dei figli presso il ricorrente, atteso che per il momento anche la maggiore frequenta il padre con gli stessi tempi del fratello, come dichiarato dalle parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore e della figlia , ormai maggiorenne e parzialmente autosufficiente, in Pt_2
ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
, infatti, ormai da luglio 2024 è munita di redditi da lavoro per circa € 6/700,00 Pt_2
mensili, pur senza contratto, ed ha una somma accreditatale sul c/c per la maggior parte dal padre e per il resto dai nonni paterni, per complessivi € 11.000,00 con cui potrà far fronte alle spese per il conseguimento della patente e all'acquisto di un veicolo, come dichiarato dalle parti in udienza.
La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 3 di 5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11.10.1998 in Vinci (FI) tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(FI) il 10.12.1969, trascritto nei Registri del Comune di Vinci (FI), atto n. 64, parte II, serie
A, anno 1998;
dispone l'affido condiviso del figlio minore , con formale residenza presso la madre CP_2
e frequentazione paritetica fra i genitori come da accordi;
pone a carico di la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne , da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di Pt_2 ogni mese fin quando la stessa non avrà un reddito da lavoro pari ad almeno € 800,00;
pone a carico di la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio minore , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni CP_2
mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in ragione del 75 % il padre e del 25 % la madre, le spese straordinarie, limitatamente alla salute per , e come da linee guida del CNF 2017 Pt_2
per ; CP_2
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 19 febbraio 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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