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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'11 novembre 2025, rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c..; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
ritenuto di non poter concedere ulteriore termine per il deposito di memorie conclusionali, posto che lo stesso è già stato concesso con ordinanza del 27.6.2023; letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 13 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 615 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio, in
NZ (SA) alla Via Roma n. 28, è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto in carica p.t., domiciliata ope legis in alla Piazza CP_1
Amendola n. 1 -APPELLATO-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 209/2022 del Giudice di Pace di Sala
Consilina; opposizione a verbale di contestazione per violazione Codice della Strada;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, il Sig. proponeva opposizione avverso il verbale di Parte_1
contestazione n. 148149937 del 18.05.2021 elevato dalla Legione Carabinieri
Campania – Stazione di Buonabitacolo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 116,00, con sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente, per la presunta violazione dell'art. 141 comma 3 e 8 C.d.S.
In particolare, con la predetta opposizione il Sig. lamentava: la Parte_1
nullità della multa per errata indicazione della data di accertamento avvenuta in data
18.11.2021 e non nella indicata data del 18.05.2021; la violazione e falsa applicazione degli artt. 141, comma 3 e 8, C.d.s nonché dell'art. 3 della L. 241/1990, per aver i
Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo contestato ingiustamente al Sig. Parte_1
la violazione dell'art. 141, comma 3 e 8, C.d.s. presumendo il mancato rispetto
[...]
del limite di velocità in ore notturne, in curva ed in prossimità di rotonda, in assoluto difetto di motivazione e di istruttoria.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Sala Consilina rigettava l'opposizione.
Avverso tale decisione il Sig. ha proposto appello lamentando: il Parte_1
mancato annullamento della sanzione in base ad una erronea considerazione del
Giudice di prime cure che aveva ritenuto decisiva ai fini del proprio convincimento la mancanza di dichiarazioni da parte del trasgressore al momento della contestazione dell'infrazione; e l'omesso esame dei punti decisivi della controversia quali la violazione e falsa applicazione degli art. 141 comma 3 e 8 C.d.S., la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e ss. mm., nonché l'eccesso di potere (sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria – carenza di motivazione – contraddittorietà – illogicità – perplessità), come articolati in primo grado.
Pertanto, l'appellante ha concluso, in riforma dalla impugnata sentenza, per l'annullamento del verbale n. 148149937, elevato il 18.11.2021 (erroneamente indicato in verbale 18.05.2021) dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di
Buonabitacolo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Regolarmente notificato il ricorso all'amministrazione resistente, la stessa è rimasta contumace, come da dichiarazione di contumacia resa con ordinanza del 27.06.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, la causa è stata istruita in via documentale.
In primo luogo, va chiarito che è corretta la notifica effettuata direttamente alla
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Tale circostanza non rende nulla la notificazione, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il ricorso in opposizione ad ordinanza- ingiunzione per violazione al codice della strada deve essere notificato all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all'azione intrapresa dall'ingiunto. Perciò, nell'ipotesi in cui questa autorità sia un'amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933, che impone la notificazione degli atti presso l'Avvocatura di Stato.
La suddetta deroga vale anche in caso di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione o di notifica della sentenza, salvo il caso in cui l'amministrazione si sia costituita in primo grado attraverso l'Avvocatura erariale (cfr. Cass. 09/06/2022,
n.18559; Cass. 13/05/2014, n. 10373; Cass. 19/06/2007, n. 14279; Cass. 25/07/2006,
n. 16950; Cass. 19/07/2006, n. 16573; Cass., sez. lav., 05/12/2003, 18595; Cass.
13/12/2000, n. 15747; Cass. 10/11/1994, n. 9385; Cass., sez. un., 18/11/1988, n. 6254, cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 386/2023 del 12-01-2023). Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per i motivi che seguono.
L'appellante si duole innanzitutto che il giudice di prime cure non abbia annullato il verbale di contestazione fondando il proprio convincimento sulla mancanza di dichiarazioni da parte del trasgressore al momento della contestazione dell'infrazione, mancando di esaminare i motivi di opposizione.
Tale doglianza è fondata.
Innanzitutto, osserva il Tribunale che dalla motivazione della impugnata sentenza si evince che la ragione del rigetto dell'opposizione sia stata rinvenuta in via prioritaria nel valore probatorio stesso del verbale redatto da un pubblico ufficiale, che essendo un atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, argomentando anche circa la mancanza di dichiarazioni da parte del trasgressore al momento della contestazione dell'infrazione.
Orbene, premesso che le norme del C.d.S. prevedono solo una facoltà del trasgressore di rendere dichiarazioni e solo se il trasgressore rappresenta la necessità di fornire chiarimenti può ritenersi che le Forze dell'ordine siano tenute a riportare a verbale le dichiarazioni rese.
In merito al valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza
e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. Cass. civ. n. 1106/2022). Occorre sempre tenere in considerazione che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste attrice: “spetta quindi ad essa, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi”. (Cass. 927/2010;5277/2007).
Inoltre, va tenuto in considerazione anche che la Corte di Cassazione ha altresì sostenuto che “ … il rilievo secondo cui l'accertamento della violazione dell'art. 141
C.d.S., che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al giudizio discrezionale dell'agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale – per un generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, che, in materia di violazioni del codice della strada, si sostanzia anche nel particolare contenuto della contestazione e del relativo verbale (artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 383 reg. C.d.S.) – le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo su di esse nonché del loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata …” (cfr. Cass. civ. n. 13264/2014).
Orbene, preme sottolineare in primo luogo come l'art. 141 Codice della Strada non sanzioni il superamento di un determinato limite, ma il non avere tenuto una velocità adeguata alle caratteristiche, stato e carico del veicolo utilizzato e alle condizioni concrete esistenti sulla strada. Al riguardo, si è più volte affermato in giurisprudenza che, nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilirsi se questa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico al momento presente e può, dunque, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza che risulti necessario un preciso accertamento sulla oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma rilievo decisivo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti in via generale dal
Codice della strada (così si è espressa Cass. civ. Sez. I 12.10.2004, n. 20173; vedasi anche Cass. civ. Sez. III 01.06.1994, n. 5305, Cass. civ. Sez. III 14.03.2013, n. 6559 e
Cass. civ. Sez. VI-III ordinanza 13.04.2017, n. 9646).
Nel caso che ci occupa, nel verbale di accertamento in atti, in merito all'infrazione riscontrata dagli agenti, si legge che “il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di controllare adeguatamente la velocità in un tratto di strada con scarsa visibilità perché in ore notturne, in curva ed in prossimità di rotonda”.
Ebbene, sulla scorta dei sopracitati principi di diritto, questo Tribunale ritiene di non condividere il percorso argomentativo con cui il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione.
Difatti, dal tenore del verbale – di cui l'opponente contestava anche la data – non può ritenersi provata l'avvenuta violazione dell'art. 141 C.d.S. in quanto la contestazione in esso riportata appare generica e priva di idonee indicazioni in merito agli elementi di fatto da cui veniva desunta la violazione.
Ed, infatti, risulta oggetto di mera osservazione la circostanza della presenza di una curva, ma è del tutto legata ad un aspetto percettivo la scarsa visibilità del luogo per l'orario con conseguente assenza di fede privilegiata rispetto a tale accertamento.
La velocità eccessiva non risulta desunta da elementi obiettivi quali danni, tracce di frenata, stato del traffico e la mancata costituzione dell'opposta in primo grado ha escluso che la stessa fornisse ulteriori prove sul punto.
Pertanto, dalle considerazioni svolte ne consegue la riforma della sentenza del Giudice di prime cure con annullamento del verbale di contestazione n. 148149937 del
18.05.2021 elevato dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Buonabitacolo.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
Posto che sull'interpretazione dell'art.141 CDS vi sono stati nel tempo orientamenti diversi, si ritiene che sussista l'opportunità di procedere alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 209/2022 del Giudice di Pace di Sala Consilina, annulla il verbale di contestazione n. 148149937 del
18.05.2021 elevato dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di
Buonabitacolo;
• Compensa le spese di lite.
Lagonegro, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco