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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2024, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2162/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2162/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. NESPOLI ANTONIO con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio sito in ANDRIA VIA FOGGIA 18
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. ROMANO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA VIA ELIA RAINUSSO 130
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA n.
1432/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
22.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 1423/2021 resa dal Tribunale di Modena, reiectis adversiis, così provvedere:
a) rigettare la pretesa creditoria della nei confronti della società Controparte_1
, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2973/2018 del 20/09/2018 Parte_1
(R.G. n. 6752/2018) emesso dal Tribunale di Modena nei confronti della società opponente, odierna appellante;
b) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della Controparte_1 con riferimento al malfunzionamento di tutto l'impianto fornito ed, in particolare, del compressore modello IODM 70-2-40M fornito ed installato dalla stessa società presso la stazione di servizio di rifornimento di proprietà della ubicata in Andria alla Parte_1 via Vecchia Barletta n. 204, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante sig. alla sostituzione del predetto compressore Controparte_2 modello IODM 70-2-40M e del compressore di aria, con altri di pari valore ed importo, il tutto a cura e spese della ovvero, in subordine, condannare quest'ultima Controparte_1
a pagare in favore della società una somma di denaro pari al valore Parte_1 commerciale delle predette apparecchiature, nonché una ulteriore somma a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti a causa del precario e limitato utilizzo dell'impianto di Con fornitura del nel corso di diversi mesi e per tutti i disagi subiti, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, così come accertato nel corso del giudizio di primo grado a seguito della espletata C.T.U.;
c) porre a carico esclusivo della le competenze così come liquidate in Controparte_1 favore del ctu ing. ; CP_4
d) con vittoria di spese competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Per l'appellato: “respingere ogni contraria istanza, eccezione e difesa di controparte;
respingere l'appello proposto da parte avversa e confermare la decisione del Giudice di
Primo Grado;
condannare la controparte al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio;
Cont condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 tenendo espressamente in considerazione che il comportamento processuale di non è conforme al Parte_1 generale principio di buona fede e correttezza”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1432 del 21 ottobre 2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2973 emesso dal medesimo tribunale in data 20 settembre 2018 con cui era stato ingiunto all'opponente (nel prosieguo anche solo ) di pagare ad Parte_1 Pt_1 CP_1 (nel prosieguo anche solo ) l'importo di € 48.656,23 in virtù di fatture allegate
[...] CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo per l'acquisto di prodotti industriali specificamente indicati.
1.
aveva fornito e installato a un compressore di gas metano presso la CP_1 Pt_1 stazione di rifornimento dell'odierna appellante. si opponeva lamentando vizi del bene Pt_1 venduto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Tuttavia, il primo giudice rigettava l'opposizione per tardività della denunzia dei vizi oltre otto giorni dalla scoperta.
Motivava il primo giudice che dagli atti emergeva che il compressore era stato “avviato da parte di
” il 9 marzo 2018 e che la prima denuncia scritta risaliva al 14 giugno 2018, seguita CP_1 poi da una successiva del 27 luglio 2018 e che in entrambe le denunzie si evidenziava la presenza di vizi palesi, in quanto affermava che “il compressore dell'aria si è inchiodato dopo 20 Pt_1 giorni di lavoro” e che “il compressore fa olio da tutte le parti dopo solo 20 giorni di lavoro”. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta ctu al fine di verificare i vizi e determinare gli eventuali costi del ripristino. Il perito nominato accertava il malfunzionamento e stimava gli oneri di ripristino in 6.550,68 euro. Successivamente, veniva disposta integrazione della ctu per rispondere a ulteriori chiarimenti. Veniva quantificato un ulteriore importo tra i 2.000 e 2.500 euro per la riduzione delle vibrazioni rilevate all'impianto. Il giudice di prime cure, pertanto, accertato il decorso del termine di 8 giorni per la denunzia del vizio, confermava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1 2.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15 novembre 2021 appellava innanzi Pt_1
a questa Corte la predetta sentenza formulando un motivo, suddiviso in più profili.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 28.2.2022 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
3.
Con l'unico motivo, formula più doglianze: Pt_1
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1495 e 1512 cc e 112 cpc per violazione del principio di ultrapetizione
- Violazione dell'art. 115 cpc
- Difetto di motivazione
Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il numeroso materiale probatorio fornito da da cui risulta che il complesso impianto messo in funzione da in data Pt_1 CP_1
9 marzo 2018, già dai primi giorni presentava numerosi problemi di malfunzionamento. A seguito di messaggi whatsapp e telefonate, incaricava di intervenire per la CP_1 CP_6 risoluzione delle problematiche denunciate da , in particolare il compressore Pt_1 presentava un consumo anomalo di olio.
Tali interventi riparativi si susseguivano per ben 8 volte tra il 16 marzo 2018 e il 29 maggio 2018 presso come risulta dai documenti della stessa (doc. 8 – opposizione a d.i.). Pt_1
Il giudice di prime cure, osserva l'appellante, si è limitato a prendere in considerazione la data di avvio dell'impianto (9 marzo 2018) e la denuncia via mail (14 giugno 2018), come se in tale arco temporale nulla fosse accaduto;
peraltro, gli interventi riparativi non sono mai stati risolutivi, come accertato dal ctu che ha quantificato in 9.050,68 euro l'importo per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
aggiunge di aver dovuto provvedere a sostituire il compressore con “uno di fortuna” Pt_1 nell'attesa che provvedesse a consegnare un nuovo compressore funzionante, ma CP_1 ciò non avveniva.
L'appellante ritiene che il termine di decadenza degli 8 giorni non possa essere applicato. Innanzitutto, perché la decadenza ex art. 1495 cc non è mai stata invocata dalla controparte.
Pertanto, la pronuncia è ultra petita;
In secondo luogo, gli interventi riparatori eseguiti dalla su incarico di valgono a tutti gli effetti quale riconoscimento del vizio. CP_6 CP_1
Alla luce di quanto premesso, ribadisce il grave inadempimento di e Pt_1 CP_1 avvalendosi dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 cc chiede la revoca del decreto ingiuntivo e reitera la domanda riconvenzionale già svolta in primo grado di sostituzione del compressore o, in subordine, di condanna a pagare somma di denaro equivalente, oltre al risarcimento del danno derivante dal limitato e precario utilizzo dell'impianto e dai disagi subiti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Deduce in particolare di aver pagato complessivamente ad 131.650,00 euro per un CP_1 compressore non funzionante e di aver prodotto in primo grado copia di proposta commerciale per acquisto di impianto con caratteristiche simili, nonché nel giudizio di appello fattura dell'impianto effettivamente acquistato per un importo di 115.900,00 euro (doc.
1 - atto di appello).
4.
si costituisce, nuovamente contestando il proprio inadempimento e nuovamente CP_1 eccependo che le problematiche dell'impianto erano dipese da circostanze indipendenti dalla fornitura;
contestava ogni pretesa restitutoria/risarcitoria e in particolare la pretesa di sostituzione del compressore, peraltro già unilateralmente sostituito da come da produzione, inammissibile Pt_1 in appello, della fattura di acquisto;
contestava peraltro che il nuovo compressore fosse in sostituzione del precedente;
contestava inoltre che gli interventi posti in essere tra il 16 marzo 2018 e il 29 maggio
2018 valessero come riconoscimento vizi, perché originati dalla presenza di acqua e umidità nelle tubature del gas;
sosteneva che la denuncia dei vizi avvenuta formalmente solo in data 27 luglio 2018 era tardiva ex art. 1512 c.c.
5.
L'azione promossa da , benché non qualificata giuridicamente, faceva riferimento a vizi e Pt_1 difetti di funzionamento dell'impianto oggetto di compravendita (compressore di gas metano presso stazione di rifornimento per autotrazione) adducendo l'inadempimento del venditore e il mancato pagamento del residuo prezzo in virtù di eccezione inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460
c.c.; chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto ottenuto da per il residuo prezzo CP_1 dell'impianto, la sostituzione del compressore o in subordine “una somma di denaro pari al valore commerciale delle predette apparecchiature” oltre al risarcimento per i disagi subiti.
Parte opposta contestava ogni pretesa di , sostenendo che i pretesi malfunzionamenti erano Pt_1 dovuti a causa estranee (presenza di acqua e umidità nelle tubazioni del gestore della rete gas) come emerso negli interventi di ripristino e che era stato sostituito il compressore dell'aria; contestava pertanto il proprio inadempimento eccependo la decadenza del compratore dalla garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. e comunque la prescrizione della relativa azione di garanzia;
contestava la pretesa di sostituzione dell'impianto e la prova di alcun danno risarcibile.
Dunque, è corretta la qualificazione giuridica dell'azione promossa dal compratore ex art. 1495 c.c. per i vizi e difetti occulti della cosa compravenduta. Non rileva che il venditore avesse prestato aggiuntiva garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., che consiste in garanzia di fonte contrattuale, e non legale, autonoma e indipendente dalla ordinaria responsabilità del venditore ex art. 1495 c.c. e seguenti.
Così qualificata l'azione promossa dall'opponente in primo grado, è irrilevante che la parte venditrice non avesse eccepito la decadenza dalla relativa azione, poiché a termini dell'art. 1495/2° co. c.c. la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, laddove nella fattispecie è pacifico che sia intervenuta più volte nella immediatezza della messa in CP_1 funzione dell'impianto (nel marzo 2018) per risolvere le problematiche di malfunzionamento, altresì sostituendo il compressore dell'aria.
La presenza di vizi e difetti dell'impianto è stata confermata in sede di CTU espletata in primo grado che ha quantificato i costi di ripristino in € 6.550,68 per la sostituzione dei componenti difettosi riscontrati nell'impianto (aff. 16 e ss. della relazione tecnica). Il CTU non ha invece riscontrato difformità delle vibrazioni prodotte dall'impianto rispetto alla normativa europea di riferimento (cfr. relazione aff. 14 e ss.), cosicché l'ulteriore considerazione sollecitata dalla richiesta di chiarimenti
(cfr. relazione integrativa, aff. 6) secondo la quale per ridurre ulteriormente le vibrazioni viene suggerita l'introduzione di un motoriduttore con un costo di circa € 2.000/2.500 non consiste in variazione in aumento dei costi di ripristino dell'impianto per la eliminazione dei vizi riscontrati;
va dunque confermata la quantificazione dei costi di ripristino nella misura predetta di € 6.550,68.
Parte opponente per contro non ha provato la riferibilità dei vizi e difetti a causa estranea all'impianto, quale la presenza di acqua e umidità nelle condotte del gestore della rete gas.
In definitiva, va accolta la domanda di di pagamento di una somma di denaro per le Pt_1 apparecchiature difettose, da qualificarsi come domanda di riduzione del prezzo dell'impianto ex art. 1492 c.c., cosicché revocato il decreto ingiuntivo opposto;
nondimeno, medesima va Pt_1 condannata a pagare il residuo prezzo decurtato dell'importo predetto necessario alla eliminazione dei vizi, e così per la somma di € 42.605,55 (€ 48.656,23 – 6.050,68) oltre interessi nella misura legale dalla domanda (notifica del decreto ingiuntivo in data 26 settembre 2018) all'effettivo soddisfo. Con riferimento all'ulteriore domanda risarcitoria relativa ai danni subiti per il limitato utilizzo dell'impianto di fornitura di gas, si è limitata a una prospettazione priva di supporto Pt_1 probatorio. La doglianza non può essere accolta per assoluta genericità: incombeva sull'odierna appellante fornire elementi che dimostrassero la perdita di occasioni di guadagno dipesa dai malfunzionamenti. Va esclusa l'operatività di qualsivoglia presunzione di danno. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria.
6.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che giustifica una parziale compensazione delle spese nella misura del 30%, con obbligo dell'appellante di rimborso Pt_1 in favore dell'appellata del restante 70% delle spese dei due gradi di giudizio, come da liquidazione in dispositivo (comprensiva del 70% delle spese di CTU) secondo i criteri e parametri di cui di cui a
D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori minimi delle relative tabelle per lo scaglione di valore fino a € 52.000, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.; le spese di CTU sono da porti definitivamente a carico delle parti in pari percentuale, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di con atto di appello notificato in data 15 Parte_1 Controparte_1 novembre 2021, così provvede:
ACCOGLIE l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 1432 resa dal Tribunale di
Modena in data 21 ottobre 2021
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2973 emesso dal Tribunale di Modena in data 20 settembre 2018;
CONDANNA in persona del l.r.p.t. a pagare € 42.605,55 in favore di Parte_1 CP_1
oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
[...]
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Parte_1 CP_1 in persona del l.r.p.t. del 70% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per
[...] spese (comprensive di € 1.995,00 per spese di CTU) compenso di avvocato in € 2.666,30 per il primo grado di giudizio ed in €3.497,20 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
PONE definitivamente a carico di in persona del l.r.p.t. il 70% delle spese di CTU Parte_1 ed il 30% a carico di in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 24.9.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2162/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. NESPOLI ANTONIO con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio sito in ANDRIA VIA FOGGIA 18
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. ROMANO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA VIA ELIA RAINUSSO 130
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA n.
1432/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
22.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 1423/2021 resa dal Tribunale di Modena, reiectis adversiis, così provvedere:
a) rigettare la pretesa creditoria della nei confronti della società Controparte_1
, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2973/2018 del 20/09/2018 Parte_1
(R.G. n. 6752/2018) emesso dal Tribunale di Modena nei confronti della società opponente, odierna appellante;
b) previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della Controparte_1 con riferimento al malfunzionamento di tutto l'impianto fornito ed, in particolare, del compressore modello IODM 70-2-40M fornito ed installato dalla stessa società presso la stazione di servizio di rifornimento di proprietà della ubicata in Andria alla Parte_1 via Vecchia Barletta n. 204, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante sig. alla sostituzione del predetto compressore Controparte_2 modello IODM 70-2-40M e del compressore di aria, con altri di pari valore ed importo, il tutto a cura e spese della ovvero, in subordine, condannare quest'ultima Controparte_1
a pagare in favore della società una somma di denaro pari al valore Parte_1 commerciale delle predette apparecchiature, nonché una ulteriore somma a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti a causa del precario e limitato utilizzo dell'impianto di Con fornitura del nel corso di diversi mesi e per tutti i disagi subiti, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, così come accertato nel corso del giudizio di primo grado a seguito della espletata C.T.U.;
c) porre a carico esclusivo della le competenze così come liquidate in Controparte_1 favore del ctu ing. ; CP_4
d) con vittoria di spese competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Per l'appellato: “respingere ogni contraria istanza, eccezione e difesa di controparte;
respingere l'appello proposto da parte avversa e confermare la decisione del Giudice di
Primo Grado;
condannare la controparte al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio;
Cont condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 tenendo espressamente in considerazione che il comportamento processuale di non è conforme al Parte_1 generale principio di buona fede e correttezza”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1432 del 21 ottobre 2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2973 emesso dal medesimo tribunale in data 20 settembre 2018 con cui era stato ingiunto all'opponente (nel prosieguo anche solo ) di pagare ad Parte_1 Pt_1 CP_1 (nel prosieguo anche solo ) l'importo di € 48.656,23 in virtù di fatture allegate
[...] CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo per l'acquisto di prodotti industriali specificamente indicati.
1.
aveva fornito e installato a un compressore di gas metano presso la CP_1 Pt_1 stazione di rifornimento dell'odierna appellante. si opponeva lamentando vizi del bene Pt_1 venduto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Tuttavia, il primo giudice rigettava l'opposizione per tardività della denunzia dei vizi oltre otto giorni dalla scoperta.
Motivava il primo giudice che dagli atti emergeva che il compressore era stato “avviato da parte di
” il 9 marzo 2018 e che la prima denuncia scritta risaliva al 14 giugno 2018, seguita CP_1 poi da una successiva del 27 luglio 2018 e che in entrambe le denunzie si evidenziava la presenza di vizi palesi, in quanto affermava che “il compressore dell'aria si è inchiodato dopo 20 Pt_1 giorni di lavoro” e che “il compressore fa olio da tutte le parti dopo solo 20 giorni di lavoro”. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta ctu al fine di verificare i vizi e determinare gli eventuali costi del ripristino. Il perito nominato accertava il malfunzionamento e stimava gli oneri di ripristino in 6.550,68 euro. Successivamente, veniva disposta integrazione della ctu per rispondere a ulteriori chiarimenti. Veniva quantificato un ulteriore importo tra i 2.000 e 2.500 euro per la riduzione delle vibrazioni rilevate all'impianto. Il giudice di prime cure, pertanto, accertato il decorso del termine di 8 giorni per la denunzia del vizio, confermava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1 2.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15 novembre 2021 appellava innanzi Pt_1
a questa Corte la predetta sentenza formulando un motivo, suddiviso in più profili.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 28.2.2022 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
3.
Con l'unico motivo, formula più doglianze: Pt_1
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1495 e 1512 cc e 112 cpc per violazione del principio di ultrapetizione
- Violazione dell'art. 115 cpc
- Difetto di motivazione
Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il numeroso materiale probatorio fornito da da cui risulta che il complesso impianto messo in funzione da in data Pt_1 CP_1
9 marzo 2018, già dai primi giorni presentava numerosi problemi di malfunzionamento. A seguito di messaggi whatsapp e telefonate, incaricava di intervenire per la CP_1 CP_6 risoluzione delle problematiche denunciate da , in particolare il compressore Pt_1 presentava un consumo anomalo di olio.
Tali interventi riparativi si susseguivano per ben 8 volte tra il 16 marzo 2018 e il 29 maggio 2018 presso come risulta dai documenti della stessa (doc. 8 – opposizione a d.i.). Pt_1
Il giudice di prime cure, osserva l'appellante, si è limitato a prendere in considerazione la data di avvio dell'impianto (9 marzo 2018) e la denuncia via mail (14 giugno 2018), come se in tale arco temporale nulla fosse accaduto;
peraltro, gli interventi riparativi non sono mai stati risolutivi, come accertato dal ctu che ha quantificato in 9.050,68 euro l'importo per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
aggiunge di aver dovuto provvedere a sostituire il compressore con “uno di fortuna” Pt_1 nell'attesa che provvedesse a consegnare un nuovo compressore funzionante, ma CP_1 ciò non avveniva.
L'appellante ritiene che il termine di decadenza degli 8 giorni non possa essere applicato. Innanzitutto, perché la decadenza ex art. 1495 cc non è mai stata invocata dalla controparte.
Pertanto, la pronuncia è ultra petita;
In secondo luogo, gli interventi riparatori eseguiti dalla su incarico di valgono a tutti gli effetti quale riconoscimento del vizio. CP_6 CP_1
Alla luce di quanto premesso, ribadisce il grave inadempimento di e Pt_1 CP_1 avvalendosi dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 cc chiede la revoca del decreto ingiuntivo e reitera la domanda riconvenzionale già svolta in primo grado di sostituzione del compressore o, in subordine, di condanna a pagare somma di denaro equivalente, oltre al risarcimento del danno derivante dal limitato e precario utilizzo dell'impianto e dai disagi subiti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Deduce in particolare di aver pagato complessivamente ad 131.650,00 euro per un CP_1 compressore non funzionante e di aver prodotto in primo grado copia di proposta commerciale per acquisto di impianto con caratteristiche simili, nonché nel giudizio di appello fattura dell'impianto effettivamente acquistato per un importo di 115.900,00 euro (doc.
1 - atto di appello).
4.
si costituisce, nuovamente contestando il proprio inadempimento e nuovamente CP_1 eccependo che le problematiche dell'impianto erano dipese da circostanze indipendenti dalla fornitura;
contestava ogni pretesa restitutoria/risarcitoria e in particolare la pretesa di sostituzione del compressore, peraltro già unilateralmente sostituito da come da produzione, inammissibile Pt_1 in appello, della fattura di acquisto;
contestava peraltro che il nuovo compressore fosse in sostituzione del precedente;
contestava inoltre che gli interventi posti in essere tra il 16 marzo 2018 e il 29 maggio
2018 valessero come riconoscimento vizi, perché originati dalla presenza di acqua e umidità nelle tubature del gas;
sosteneva che la denuncia dei vizi avvenuta formalmente solo in data 27 luglio 2018 era tardiva ex art. 1512 c.c.
5.
L'azione promossa da , benché non qualificata giuridicamente, faceva riferimento a vizi e Pt_1 difetti di funzionamento dell'impianto oggetto di compravendita (compressore di gas metano presso stazione di rifornimento per autotrazione) adducendo l'inadempimento del venditore e il mancato pagamento del residuo prezzo in virtù di eccezione inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460
c.c.; chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto ottenuto da per il residuo prezzo CP_1 dell'impianto, la sostituzione del compressore o in subordine “una somma di denaro pari al valore commerciale delle predette apparecchiature” oltre al risarcimento per i disagi subiti.
Parte opposta contestava ogni pretesa di , sostenendo che i pretesi malfunzionamenti erano Pt_1 dovuti a causa estranee (presenza di acqua e umidità nelle tubazioni del gestore della rete gas) come emerso negli interventi di ripristino e che era stato sostituito il compressore dell'aria; contestava pertanto il proprio inadempimento eccependo la decadenza del compratore dalla garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. e comunque la prescrizione della relativa azione di garanzia;
contestava la pretesa di sostituzione dell'impianto e la prova di alcun danno risarcibile.
Dunque, è corretta la qualificazione giuridica dell'azione promossa dal compratore ex art. 1495 c.c. per i vizi e difetti occulti della cosa compravenduta. Non rileva che il venditore avesse prestato aggiuntiva garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., che consiste in garanzia di fonte contrattuale, e non legale, autonoma e indipendente dalla ordinaria responsabilità del venditore ex art. 1495 c.c. e seguenti.
Così qualificata l'azione promossa dall'opponente in primo grado, è irrilevante che la parte venditrice non avesse eccepito la decadenza dalla relativa azione, poiché a termini dell'art. 1495/2° co. c.c. la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, laddove nella fattispecie è pacifico che sia intervenuta più volte nella immediatezza della messa in CP_1 funzione dell'impianto (nel marzo 2018) per risolvere le problematiche di malfunzionamento, altresì sostituendo il compressore dell'aria.
La presenza di vizi e difetti dell'impianto è stata confermata in sede di CTU espletata in primo grado che ha quantificato i costi di ripristino in € 6.550,68 per la sostituzione dei componenti difettosi riscontrati nell'impianto (aff. 16 e ss. della relazione tecnica). Il CTU non ha invece riscontrato difformità delle vibrazioni prodotte dall'impianto rispetto alla normativa europea di riferimento (cfr. relazione aff. 14 e ss.), cosicché l'ulteriore considerazione sollecitata dalla richiesta di chiarimenti
(cfr. relazione integrativa, aff. 6) secondo la quale per ridurre ulteriormente le vibrazioni viene suggerita l'introduzione di un motoriduttore con un costo di circa € 2.000/2.500 non consiste in variazione in aumento dei costi di ripristino dell'impianto per la eliminazione dei vizi riscontrati;
va dunque confermata la quantificazione dei costi di ripristino nella misura predetta di € 6.550,68.
Parte opponente per contro non ha provato la riferibilità dei vizi e difetti a causa estranea all'impianto, quale la presenza di acqua e umidità nelle condotte del gestore della rete gas.
In definitiva, va accolta la domanda di di pagamento di una somma di denaro per le Pt_1 apparecchiature difettose, da qualificarsi come domanda di riduzione del prezzo dell'impianto ex art. 1492 c.c., cosicché revocato il decreto ingiuntivo opposto;
nondimeno, medesima va Pt_1 condannata a pagare il residuo prezzo decurtato dell'importo predetto necessario alla eliminazione dei vizi, e così per la somma di € 42.605,55 (€ 48.656,23 – 6.050,68) oltre interessi nella misura legale dalla domanda (notifica del decreto ingiuntivo in data 26 settembre 2018) all'effettivo soddisfo. Con riferimento all'ulteriore domanda risarcitoria relativa ai danni subiti per il limitato utilizzo dell'impianto di fornitura di gas, si è limitata a una prospettazione priva di supporto Pt_1 probatorio. La doglianza non può essere accolta per assoluta genericità: incombeva sull'odierna appellante fornire elementi che dimostrassero la perdita di occasioni di guadagno dipesa dai malfunzionamenti. Va esclusa l'operatività di qualsivoglia presunzione di danno. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria.
6.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che giustifica una parziale compensazione delle spese nella misura del 30%, con obbligo dell'appellante di rimborso Pt_1 in favore dell'appellata del restante 70% delle spese dei due gradi di giudizio, come da liquidazione in dispositivo (comprensiva del 70% delle spese di CTU) secondo i criteri e parametri di cui di cui a
D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori minimi delle relative tabelle per lo scaglione di valore fino a € 52.000, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.; le spese di CTU sono da porti definitivamente a carico delle parti in pari percentuale, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di con atto di appello notificato in data 15 Parte_1 Controparte_1 novembre 2021, così provvede:
ACCOGLIE l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 1432 resa dal Tribunale di
Modena in data 21 ottobre 2021
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2973 emesso dal Tribunale di Modena in data 20 settembre 2018;
CONDANNA in persona del l.r.p.t. a pagare € 42.605,55 in favore di Parte_1 CP_1
oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
[...]
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Parte_1 CP_1 in persona del l.r.p.t. del 70% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per
[...] spese (comprensive di € 1.995,00 per spese di CTU) compenso di avvocato in € 2.666,30 per il primo grado di giudizio ed in €3.497,20 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
PONE definitivamente a carico di in persona del l.r.p.t. il 70% delle spese di CTU Parte_1 ed il 30% a carico di in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 24.9.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina