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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34590/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TARDELLA CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO, 15 ROMA, presso il difensore parte attrice opponente contro
C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO e dell'avv. SCOFONE LORENZO P.IVA_2
( ); elettivamente domiciliato in Via P. Sottocorno 52 MILANO, presso il C.F._1
difensore avv. BARILE RUGGERO
parte convenuta opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
preliminarmente, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione dei
procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Grosseto (Proc. n. 59/2005-sub 1 R.G.EI.) ed alla Corte
di Appello di Firenze (n. 1739/2022 R.G.);
nel merito,
1) in via principale, accertati i fatti per cui è causa e accertata la inesistenza di alcuna inadempienza
della nei confronti della Provincia di Grosseto e/o che il fideiussore Parte_1
non ha effettuato e/o coltivato in ogni sede competente nei confronti della Provincia di Grosseto le
eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di quanto ampiamente
documentato dalla con la suddetta pec del 10-15/09/2020, con Parte_1
conseguente inesistenza di alcuna ragione di credito dell'opposta nei confronti della opponente,
revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiararlo privo di alcuna efficacia per le
ragioni sopra meglio descritte;
2) in via subordinata, accertati i fatti per cui è causa, accertato che il fideiussore non ha effettuato e/o
coltivato in ogni sede competente nei confronti della Provincia di Grosseto le eccezioni riconosciute
dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di quanto documentato dalla Parte_1
con la suddetta pec del 10- 15/09/2020, così cagionandole un danno pari alla somma
[...]
oggetto della ingiunzione di pagamento, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un preteso credito
in favore della parte opposta, disporre la compensazione integrale delle poste di dare e avere fra le
parti, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarandolo privo di alcuna
efficacia per le ragioni sopra meglio descritte;
pagina 2 di 8 3) con vittoria di spese del presente giudizio, oltre maggiorazione, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Per parte opposta:
in via principale:
respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il
decreto stesso;
in ogni caso:
dichiari tenuto e condanni con la miglior formula , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte_2
la somma ingiunta di € 1.410.611,44 oltre agli interessi liquidati in
[...]
decreto (legali dalla data del pagamento al deposito del ricorso, e di mora ex art. 1284 IV comma c.c.
dal deposito del ricorso sino al soddisfo);
con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
Controparte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10214/2024 emesso nei
[...]
suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 1.410.611,44, era riferita al regresso esercitato dalla garante, a seguito di escussione di polizza fideiussoria;
- che, infatti, aveva rilasciato nell'interesse dell'opponente e a beneficio della CP_2 Parte_3
una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
pagina 3 di 8 per lo smaltimento di rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione Parte_1
finale dell'area interessata dall'impianto sito in loc. Fenice Capanne Massa Marittima;
- che la fideiussione era stata escussa dalla Provincia di Grosseto in difetto dei suoi presupposti,
considerato come l'opponente già dal 2018 aveva provveduto a rimuovere dal proprio impianto i rifiuti e i macchinari ivi presenti, come da fatture rilasciate dalle imprese a ciò incaricate;
- che la violando i propri obblighi di collaborazione discendenti dalla stipula della CP_2
polizza, aveva omesso di eccepire tale adempimento, nonostante la documentazione tempestivamente trasmessa dall'opponente;
- che, pertanto, nulla era dovuto dalla opponente e, in subordine, la era responsabile del CP_2
danno procurato alla per non avere tempestivamente eccepito l'adempimento alla Parte_1
, danno da quantificarsi nella somma oggi ingiunta. Parte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e, in particolare, precisando di avere prodotto la documentazione trasmessa dall'opponente nel giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Grosseto dalla stessa proposto nei Confronti della
, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima; che, Parte_3
tuttavia, il giudice adito aveva rigettato l'opposizione, fra l'altro precisando come la documentazione in questione fosse irrilevante, stante la natura autonoma della garanzia;
che in detto giudizio era stata convenuta anche la quale aveva preferito rimanere contumace. Parte_1
Senza che fossero avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Va, infatti, rilevato come la garanzia oggetto di escussione, al di là della terminologia utilizzata dalle parti, vada senz'altro inquadrata nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, non potendosi differentemente conciliare il carattere accessorio della fideiussione con la previsione dell'esclusione del potere per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto sottostante intercorso tra il questi e il soggetto garantito.
In questi termini si è posta a chiarimento definitivo la pronuncia delle sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 3947/2010), la quale, fra l'altro, ha proprio precisato come uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia sia costituito proprio dallo sganciamento di esso rispetto al rapporto sottostante garantito, il tutto per effetto della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione alcuna ricollegata al rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore, che dichiara di escutere la garanzia.
La conseguenza che discende da tale inquadramento giuridico è, quindi, che, a fronte di un contratto autonomo di garanzia, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) sia rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis
seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta.
L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira infatti a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
pagina 5 di 8 Ciò è quanto l'odierna opposta ha fatto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa promosso avanti il Tribunale di Grosseto, nell'intento di ottenere la revoca del provvedimento monitorio ottenuto nei suoi confronti dalla Provincia di Grosseto.
Sennonché il giudice adito ha ritenuto tali contestazioni non concretare i presupposti della exceptio
doli, tanto che ha espressamente qualificato come irrilevanti le contestazioni mosse, proprio in ragione del carattere autonomo della garanzia prestata.
A seguito, quindi, della sentenza di rigetto dell'opposizione proposta da quest'ultima ha dovuto CP_2
procedere al pagamento della somma oggetto di garanzia.
Il carattere autonomo della garanzia si riflette anche nella successiva azione di regresso, esercitata in via monitoria da con il ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto, con l'effetto che le CP_2
contestazioni già all'epoca sollevate, riguardanti il rapporto sottostante garantito, non possano essere efficacemente fatte valere nella presente sede per paralizzare la pretesa creditoria oggi in esame.
La contestazione oggi reiterata dall'opponente, diretta a dimostrare come non ci fosse stato un suo inadempimento, si configura quindi come una questione (la cui fondatezza ovviamente resta da vagliare e non può essere oggetto del presente giudizio, che verte esclusivamente in ordine all'azione di regresso del garante) che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non può avere rilevanza ai fini del paralizzare l'escussione della garanzia, nè, una volta effettuato il pagamento di essa, al fine di escludere l'azione di regresso, sul presupposto che il garante non avrebbe dovuto dare corso al pagamento richiesto.
Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo ha come causa concreta proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata pagina 6 di 8 esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Tali considerazioni, quindi, non solo escludono la infondatezza della pretesa monitoria, ma privano di fondamento anche la contestazione mossa in via subordinata di inadempimento del garante e conseguente obbligo di questi al risarcimento del danno, da parametrarsi all'importo preteso in regresso.
Sul punto, in particolare, va esclusa qualsiasi fondatezza al rilievo mosso in ordine alla mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Grosseto, se non altro in quanto in tale giudizio era parte anche l'odierna opponente, la quale, pur avendo scelto di rimanere contumace, ben avrebbe potuto impugnare la decisione ad essa sfavorevole.
Del tutto irrilevanti, infine, sono le contestazioni mosse in corso di giudizio, fondate su una asserita nullità della compravendita del sito industriale, considerato come le stesse in ogni caso non comporterebbero una derivata nullità della garanzia, prestata con riferimento a un impegno assunto dall'opponente nei confronti della , rispetto al quale l'acquisto della proprietà del Parte_3
sito non si pone come un antecedente giuridico indefettibile, tale da legittimare un asserito collegamento negoziale.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame è infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 14.950,00, oltre i.v.a e c.p.a., di cui euro 1.950,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
pagina 7 di 8 ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 10214/2024 emesso dal Tribunale
[...]
di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
14.950,00, oltre i.v.a e c.p.a., di cui euro 1.950,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 27 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34590/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TARDELLA CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO, 15 ROMA, presso il difensore parte attrice opponente contro
C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO e dell'avv. SCOFONE LORENZO P.IVA_2
( ); elettivamente domiciliato in Via P. Sottocorno 52 MILANO, presso il C.F._1
difensore avv. BARILE RUGGERO
parte convenuta opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
preliminarmente, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione dei
procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Grosseto (Proc. n. 59/2005-sub 1 R.G.EI.) ed alla Corte
di Appello di Firenze (n. 1739/2022 R.G.);
nel merito,
1) in via principale, accertati i fatti per cui è causa e accertata la inesistenza di alcuna inadempienza
della nei confronti della Provincia di Grosseto e/o che il fideiussore Parte_1
non ha effettuato e/o coltivato in ogni sede competente nei confronti della Provincia di Grosseto le
eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di quanto ampiamente
documentato dalla con la suddetta pec del 10-15/09/2020, con Parte_1
conseguente inesistenza di alcuna ragione di credito dell'opposta nei confronti della opponente,
revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiararlo privo di alcuna efficacia per le
ragioni sopra meglio descritte;
2) in via subordinata, accertati i fatti per cui è causa, accertato che il fideiussore non ha effettuato e/o
coltivato in ogni sede competente nei confronti della Provincia di Grosseto le eccezioni riconosciute
dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di quanto documentato dalla Parte_1
con la suddetta pec del 10- 15/09/2020, così cagionandole un danno pari alla somma
[...]
oggetto della ingiunzione di pagamento, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un preteso credito
in favore della parte opposta, disporre la compensazione integrale delle poste di dare e avere fra le
parti, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarandolo privo di alcuna
efficacia per le ragioni sopra meglio descritte;
pagina 2 di 8 3) con vittoria di spese del presente giudizio, oltre maggiorazione, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Per parte opposta:
in via principale:
respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il
decreto stesso;
in ogni caso:
dichiari tenuto e condanni con la miglior formula , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte_2
la somma ingiunta di € 1.410.611,44 oltre agli interessi liquidati in
[...]
decreto (legali dalla data del pagamento al deposito del ricorso, e di mora ex art. 1284 IV comma c.c.
dal deposito del ricorso sino al soddisfo);
con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
Controparte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10214/2024 emesso nei
[...]
suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 1.410.611,44, era riferita al regresso esercitato dalla garante, a seguito di escussione di polizza fideiussoria;
- che, infatti, aveva rilasciato nell'interesse dell'opponente e a beneficio della CP_2 Parte_3
una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
pagina 3 di 8 per lo smaltimento di rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione Parte_1
finale dell'area interessata dall'impianto sito in loc. Fenice Capanne Massa Marittima;
- che la fideiussione era stata escussa dalla Provincia di Grosseto in difetto dei suoi presupposti,
considerato come l'opponente già dal 2018 aveva provveduto a rimuovere dal proprio impianto i rifiuti e i macchinari ivi presenti, come da fatture rilasciate dalle imprese a ciò incaricate;
- che la violando i propri obblighi di collaborazione discendenti dalla stipula della CP_2
polizza, aveva omesso di eccepire tale adempimento, nonostante la documentazione tempestivamente trasmessa dall'opponente;
- che, pertanto, nulla era dovuto dalla opponente e, in subordine, la era responsabile del CP_2
danno procurato alla per non avere tempestivamente eccepito l'adempimento alla Parte_1
, danno da quantificarsi nella somma oggi ingiunta. Parte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e, in particolare, precisando di avere prodotto la documentazione trasmessa dall'opponente nel giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Grosseto dalla stessa proposto nei Confronti della
, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima; che, Parte_3
tuttavia, il giudice adito aveva rigettato l'opposizione, fra l'altro precisando come la documentazione in questione fosse irrilevante, stante la natura autonoma della garanzia;
che in detto giudizio era stata convenuta anche la quale aveva preferito rimanere contumace. Parte_1
Senza che fossero avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Va, infatti, rilevato come la garanzia oggetto di escussione, al di là della terminologia utilizzata dalle parti, vada senz'altro inquadrata nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, non potendosi differentemente conciliare il carattere accessorio della fideiussione con la previsione dell'esclusione del potere per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto sottostante intercorso tra il questi e il soggetto garantito.
In questi termini si è posta a chiarimento definitivo la pronuncia delle sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 3947/2010), la quale, fra l'altro, ha proprio precisato come uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia sia costituito proprio dallo sganciamento di esso rispetto al rapporto sottostante garantito, il tutto per effetto della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione alcuna ricollegata al rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore, che dichiara di escutere la garanzia.
La conseguenza che discende da tale inquadramento giuridico è, quindi, che, a fronte di un contratto autonomo di garanzia, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) sia rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis
seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta.
L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira infatti a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
pagina 5 di 8 Ciò è quanto l'odierna opposta ha fatto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa promosso avanti il Tribunale di Grosseto, nell'intento di ottenere la revoca del provvedimento monitorio ottenuto nei suoi confronti dalla Provincia di Grosseto.
Sennonché il giudice adito ha ritenuto tali contestazioni non concretare i presupposti della exceptio
doli, tanto che ha espressamente qualificato come irrilevanti le contestazioni mosse, proprio in ragione del carattere autonomo della garanzia prestata.
A seguito, quindi, della sentenza di rigetto dell'opposizione proposta da quest'ultima ha dovuto CP_2
procedere al pagamento della somma oggetto di garanzia.
Il carattere autonomo della garanzia si riflette anche nella successiva azione di regresso, esercitata in via monitoria da con il ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto, con l'effetto che le CP_2
contestazioni già all'epoca sollevate, riguardanti il rapporto sottostante garantito, non possano essere efficacemente fatte valere nella presente sede per paralizzare la pretesa creditoria oggi in esame.
La contestazione oggi reiterata dall'opponente, diretta a dimostrare come non ci fosse stato un suo inadempimento, si configura quindi come una questione (la cui fondatezza ovviamente resta da vagliare e non può essere oggetto del presente giudizio, che verte esclusivamente in ordine all'azione di regresso del garante) che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non può avere rilevanza ai fini del paralizzare l'escussione della garanzia, nè, una volta effettuato il pagamento di essa, al fine di escludere l'azione di regresso, sul presupposto che il garante non avrebbe dovuto dare corso al pagamento richiesto.
Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo ha come causa concreta proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata pagina 6 di 8 esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Tali considerazioni, quindi, non solo escludono la infondatezza della pretesa monitoria, ma privano di fondamento anche la contestazione mossa in via subordinata di inadempimento del garante e conseguente obbligo di questi al risarcimento del danno, da parametrarsi all'importo preteso in regresso.
Sul punto, in particolare, va esclusa qualsiasi fondatezza al rilievo mosso in ordine alla mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Grosseto, se non altro in quanto in tale giudizio era parte anche l'odierna opponente, la quale, pur avendo scelto di rimanere contumace, ben avrebbe potuto impugnare la decisione ad essa sfavorevole.
Del tutto irrilevanti, infine, sono le contestazioni mosse in corso di giudizio, fondate su una asserita nullità della compravendita del sito industriale, considerato come le stesse in ogni caso non comporterebbero una derivata nullità della garanzia, prestata con riferimento a un impegno assunto dall'opponente nei confronti della , rispetto al quale l'acquisto della proprietà del Parte_3
sito non si pone come un antecedente giuridico indefettibile, tale da legittimare un asserito collegamento negoziale.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame è infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 14.950,00, oltre i.v.a e c.p.a., di cui euro 1.950,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
pagina 7 di 8 ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 10214/2024 emesso dal Tribunale
[...]
di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
14.950,00, oltre i.v.a e c.p.a., di cui euro 1.950,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 27 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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