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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2879/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2879/2021, promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cei, dall'Avv. Matteo Orlandini e dall'Avv. Silvia Carli
- attrice opponente
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Guerriero e dall'Avv. Francesca Reggianini
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 30/5/2025, “- in via principale - revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in atto di citazione;
in via subordinata - accertare e dichiarare che l'opponente Parte_1 ha liquidato in favore di la somma di € 26.114,09 e che parte del
[...] Parte_2 fatturato azionato con il decreto ingiuntivo opposto pari ad € 14.694,39 non è mai pervenuto all'opponente né l'opposta ha dato Parte_1 Parte_2 dimostrazione dell'effettivo e corretto invio del fatturato in questione e per l'effetto ridurre
l'ammontare del capitale ingiunto ed escludere il pagamento delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi, sia legali che ex D. Lgs. n. 231/2002, nonché delle spese legali liquidate in decreto. In
1 ogni caso con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M.
n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar
Emilia Romagna n. 3/2016)”; per la convenuta opposta: come da note scritte del 3/6/2025, “respingere l'opposizione in quanto illegittima e infondata così confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, preso atto dell'intervenuto pagamento nelle more del presente giudizio della somma di € 23.370,09, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, per i Parte_3 titoli e le causali di cui in atti, al pagamento in favore della della somma di Parte_2
€. 103.993,57, oltre agli interessi moratori ex d. Lgs 231/2002 sulla somma di € 44.840,76 a far tempo dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo e agli interessi al tasso legale di cui all'art.
1284, IV comma, c.c. sulla somma di € 82.552,90 dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre le spese della fase monitoria. Con vittoria di spese del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (di seguito Parte_1
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2021, emesso dal Tribunale Pt_3 di Pisa in data 3/5/2021 e notificatole in data 3/6/2021, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma di € 127.363,66, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio. Tale importo è stato richiesto in forza delle fatture emesse, tra il mese di ottobre 2008 e il mese di settembre 2020, a titolo di corrispettivo per il noleggio di analizzatori e la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio, per un ammontare complessivo di € 44.810,76, nonché delle note di debito emesse, tra il mese di ottobre 2010 e il mese di ottobre 2020, a titolo di interessi moratori maturati a seguito dei ritardi nei pagamenti della debitrice relativi ad altre e distinte forniture, per un importo complessivo di € 82.552,90.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito: i) l'inesistenza del credito vantato da controparte e fondato su fatture di provenienza unilaterale;
ii) l'avvenuto pagamento parziale del credito azionato in via monitoria per l'importo di € 2.744,00, effettuato in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, mediante ordinativi n. 601327 del 26/5/2016 e n. 29328 del
22/11/2017 (docc. 3 e 4, fascicolo di parte attrice), nonché per l'importo di € 225,00, in data successiva all'emissione del provvedimento monitorio, ma precedente alla relativa notifica, mediante 2 ordinativo n. 19210 del 21/5/2021 (doc. 5); iii) la mancata comunicazione delle fatture n.
215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n.
207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014, per un importo complessivo di € 14.694,39; iv)
l'erroneità del calcolo degli interessi richiesti con le note di debito, in quanto la natura “querable” dell'obbligazione rendeva necessaria la previa costituzione in mora del debitore.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito ), chiedendo il rigetto Controparte_1 Pt_2 dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la convenuta ha dedotto: i) l'avvenuto pagamento parziale del credito da parte dell'opponente, per l'importo complessivo di € 23.370,09, precisando che solo il versamento di €
225,00 risultava effettuato in data antecedente alla notifica del provvedimento monitorio e contestando, invece, l'effettivo pagamento della somma di € 2.744,00; iii) l'avvenuta trasmissione all' delle fatture contestate (n. 215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, Pt_3
n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014) e, in ogni caso, la consegna della merce e l'invio delle PEC del 20/3/2017 e del 5/7/2017, nonché delle raccomandate a.r. del 7/8/2017 e del 10/6/2020 (docc. 5, 6, 7 e 8, fascicolo monitorio), nelle quali erano puntualmente elencate tutte le fatture insolute;
iv) l'infondatezza della tesi attorea circa la natura
“querable” dell'obbligazione, superata dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2002, che ha introdotto una disciplina speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
1.3. All'esito della prima udienza di comparizione del 20/1/2022, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha rigettato le istanze di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e di concessione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. avanzate dall'opposta.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4/6/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e allo scadere ha pronunciato la presente sentenza.
**********
2. In diritto
L'opposizione è fondata solo in parte e deve pertanto essere accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
2.1. Risulta documentalmente provata l'esistenza del credito di € 44.810,76 vantato dalla creditrice opposta (attrice in senso sostanziale), a titolo di corrispettivo per la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio e di canoni di locazione e assistenza tecnica delle apparecchiature diagnostiche concesse in locazione all' Pt_3
3 Invero, l'opposta ha depositato, a dimostrazione della fornitura della merce, gli ordini di acquisto e i relativi documenti di trasporto (doc. 6, fascicolo di parte opposta); mentre, con riferimento al noleggio degli analizzatori, ha prodotto i contratti di locazione e di assistenza tecnica (docc. 9-13).
Quanto ai documenti di trasporto, giova rilevare che, sebbene solo alcuni di essi rechino la sottoscrizione del destinatario, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che i DDT privi di sottoscrizione costituiscono comunque “elementi indiziari idonei a fondare positivamente
l'avvenuta consegna se adeguatamente supportati nell'ambito di un contesto complessivo utile per sorreggere un ragionamento presuntivo in tal senso” (cfr. Cass. civ. n. 23695/2025).
Nella specie, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell'opponente in ordine alla documentazione prodotta, nonché in assenza di rilievi formulati nel corso del rapporto contrattuale inter partes circa l'effettiva ricezione della merce, il complesso documentale versato in atti integra un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a comprovare l'effettiva esistenza del credito vantato dall'opposta con riferimento alla fornitura della merce.
Per quanto concerne, invece, le fatture n. 206437/2011, n. 212785/2011, n. 212786/2011, n.
208198/2012 e n. 210128/2012, relative ai canoni di locazione e di assistenza tecnica di canoni delle apparecchiature diagnostiche, deve osservarsi che, a fronte della documentazione contrattuale prodotta da parte opposta, l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica, né in ordine all'esistenza dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, né con riguardo alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali (Cass. civ. n. 31837/2021); parimenti, non ha allegato né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata, come invece era suo onere (Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001).
2.2. Di contro, non assume rilievo, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito, la contestazione dell'opponente in merito alla mancata trasmissione delle fatture n. 215556/2010, n.
203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n.
208659/2014, n. 208663/2014.
Tale censura, infatti, non incide sulla sussistenza del credito, bensì attiene alla sua esigibilità, la quale resta sospesa sino al momento in cui la debitrice ne abbia avuto effettiva conoscenza e può dunque rilevare unicamente ai fini della decorrenza degli interessi moratori.
Ne consegue che, in difetto di prova nel presente giudizio della preventiva comunicazione delle fatture da parte della creditrice, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 (come si vedrà infra), deve essere individuato non già nella data di scadenza delle singole fatture, bensì nella data del 20/3/2017, ossia dalla comunicazione a mezzo PEC con la quale la società ha trasmesso all' l'elenco completo delle fatture Pt_2 Pt_3 insolute (doc. 4, fascicolo monitorio).
4 2.3. È poi documentalmente provato, e peraltro riconosciuto dalla stessa parte opposta, che, nelle more del procedimento l'opponente ha provveduto a pagare l'importo complessivo di € 23.370,09, in relazione alle fatture di cui all'elenco di pp. 1 e 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. Su tali somme, tuttavia, permane l'obbligazione accessoria relativa agli interessi moratori, dovuti ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 (come si vedrà infra), dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, atteso il ritardo nel relativo pagamento.
Quanto all'importo di € 2.744,00, pacifico che tale somma sia stata effettivamente versata dall'opponente, le parti non concordano in merito all'imputazione del pagamento: ha dedotto Pt_3 di aver indicato “la corretta e precisa imputazione del pagamento” nell'ordinativo n. 29328 del
22/11/2017, ove “la causale contiene l'indicazione dei riferimenti (numero e data) di ciascuna fattura oggetto di pagamento” (cfr. p. 1, memoria di replica), mentre ha sostenuto l'assenza di Pt_2 qualsiasi imputazione da parte della debitrice, procedendo quindi ad attribuire la somma ad altre fatture insolute e più risalenti.
Orbene, dalla lettura dell'ordinativo n. 29328 del 22/11/2017 (doc. 4, fascicolo di parte opponente), emerge che ha effettivamente imputato il pagamento alle seguenti fatture: Pt_3
- € 686,00 – fattura 16/E07313 del 20/12/2016;
- € 686,00 – fattura E02337 del 18/04/2016;
- € 686,00 – fattura E05061 5/11/2015;
- € 686,00 – fattura E05496 25/11/2015.
Tuttavia, tra queste fatture, solo la n. 7313 del 20/12/2016 risulta ricompresa nell'oggetto della domanda monitoria, con la conseguenza che solo la somma di € 686,00 potrà essere scomputata dall'importo complessivo richiesto in questa sede.
In definitiva, dunque, risulta documentalmente accertato che ha provveduto al pagamento Pt_3 dell'importo complessivo di € 24.056,09, con la conseguenza che il credito residuo vantato dalla società opposta ammonta ad € 20.754,67, oltre interessi moratori da calcolarsi al saggio previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 (come si vedrà infra).
Tali interessi dovranno essere calcolati, con riferimento alle fatture n. 215556/2010, n. 203780/2011,
n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n. 208659/2014,
n. 208663/2014, a decorrere dalla data della PEC del 20/3/2017, e, per le restanti fatture, dalla rispettiva data di scadenza.
2.4. Venendo poi alla questione della dedotta natura “querable” delle obbligazioni in esame, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 62, co. 11, D.l. n. 1/2012, e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. d), D.lgs. n. 192/2012, recante disciplina speciale di
5 attuazione del diritto dell'Unione Europea, è inequivoco nel disporre che gli interessi moratori de quibus decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (determinato secondo le regole dei successivi commi dello stesso articolo).
Tale cogente disciplina si applica necessariamente anche alla Pubblica Amministrazione, come chiariscono ulteriormente sia il comma 4 dello stesso articolo, secondo cui “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”, sia il comma 5, lett. b), che prevede che “I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati (…) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità hanno confermato la correttezza di questa impostazione, laddove hanno affermato che in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti
(Cass. civ. n. 28413/2024; Cass. civ. n. 7160/2024; Cass. civ. n. 14911/2019).
Nelle parole della Corte, infatti, “L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui
l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gl'interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, trova anch'essa conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che, in quanto manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche
Amministrazioni, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione «prestazione di servizi», adottata dall'art. 2 del d.lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (cfr. Cass. civ. n. 23477/2024; conforme Cass. Civ. n. 1217/2025).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie in esame, deve ritenersi infondato l'unico motivo di opposizione proposto dall' con riferimento alla somma di € Pt_3
6 82.552,90; ne consegue il rigetto dell'opposizione sotto tale profilo e il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo suddetto, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c., decorrenti dal dì della domanda giudiziale (data del deposito del ricorso monitorio).
2.5. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione proposta da parte di deve essere Pt_3 parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato;
l'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento, in favore di della minor somma di € 20.754,67, a Pt_2 titolo di corrispettivo per il noleggio di analizzatori e la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, da calcolarsi, con riferimento alle fatture n.
215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n.
207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014, a decorrere dalla data della PEC del 20/3/2017, e, per le restanti fatture, dalla rispettiva data di scadenza, e della somma di € 82.552,90, a titolo di interessi moratori maturati a seguito dei ritardi nei pagamenti relativi ad altre e distinte forniture, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.p.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
3. Spese
3.1. Stante la minima rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto e tenuto conto che i pagamenti di sono intervenuti prevalentemente in data successiva alla notifica del decreto Pt_3 ingiuntivo opposto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, riferiti allo scaglione del decisum (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con applicazione di valori intermedi tra i minimi e i medi, tenuto conto della concreta attività difensiva espletata a fronte di un'istruttoria prettamente documentale.
3.2. Le spese del monitorio sono poste in capo a parte opponente. Del resto, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 648/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 3/5/2021;
- condanna , nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere a nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 20.754,67, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002, da calcolarsi, con riferimento alle fatture n. 215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011,
n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014,
a decorrere dalla data della PEC del 20/3/2017, e, per le restanti fatture, dalla rispettiva data di scadenza, e la somma di € 82.552,90, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.p.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo;
- condanna , nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rifondere a nella persona del suo legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, la somma di € 10.577,50 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di . Parte_1
Pisa, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2879/2021, promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cei, dall'Avv. Matteo Orlandini e dall'Avv. Silvia Carli
- attrice opponente
contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Guerriero e dall'Avv. Francesca Reggianini
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 30/5/2025, “- in via principale - revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in atto di citazione;
in via subordinata - accertare e dichiarare che l'opponente Parte_1 ha liquidato in favore di la somma di € 26.114,09 e che parte del
[...] Parte_2 fatturato azionato con il decreto ingiuntivo opposto pari ad € 14.694,39 non è mai pervenuto all'opponente né l'opposta ha dato Parte_1 Parte_2 dimostrazione dell'effettivo e corretto invio del fatturato in questione e per l'effetto ridurre
l'ammontare del capitale ingiunto ed escludere il pagamento delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi, sia legali che ex D. Lgs. n. 231/2002, nonché delle spese legali liquidate in decreto. In
1 ogni caso con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M.
n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar
Emilia Romagna n. 3/2016)”; per la convenuta opposta: come da note scritte del 3/6/2025, “respingere l'opposizione in quanto illegittima e infondata così confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, preso atto dell'intervenuto pagamento nelle more del presente giudizio della somma di € 23.370,09, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, per i Parte_3 titoli e le causali di cui in atti, al pagamento in favore della della somma di Parte_2
€. 103.993,57, oltre agli interessi moratori ex d. Lgs 231/2002 sulla somma di € 44.840,76 a far tempo dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo e agli interessi al tasso legale di cui all'art.
1284, IV comma, c.c. sulla somma di € 82.552,90 dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre le spese della fase monitoria. Con vittoria di spese del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (di seguito Parte_1
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2021, emesso dal Tribunale Pt_3 di Pisa in data 3/5/2021 e notificatole in data 3/6/2021, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma di € 127.363,66, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio. Tale importo è stato richiesto in forza delle fatture emesse, tra il mese di ottobre 2008 e il mese di settembre 2020, a titolo di corrispettivo per il noleggio di analizzatori e la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio, per un ammontare complessivo di € 44.810,76, nonché delle note di debito emesse, tra il mese di ottobre 2010 e il mese di ottobre 2020, a titolo di interessi moratori maturati a seguito dei ritardi nei pagamenti della debitrice relativi ad altre e distinte forniture, per un importo complessivo di € 82.552,90.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito: i) l'inesistenza del credito vantato da controparte e fondato su fatture di provenienza unilaterale;
ii) l'avvenuto pagamento parziale del credito azionato in via monitoria per l'importo di € 2.744,00, effettuato in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, mediante ordinativi n. 601327 del 26/5/2016 e n. 29328 del
22/11/2017 (docc. 3 e 4, fascicolo di parte attrice), nonché per l'importo di € 225,00, in data successiva all'emissione del provvedimento monitorio, ma precedente alla relativa notifica, mediante 2 ordinativo n. 19210 del 21/5/2021 (doc. 5); iii) la mancata comunicazione delle fatture n.
215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n.
207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014, per un importo complessivo di € 14.694,39; iv)
l'erroneità del calcolo degli interessi richiesti con le note di debito, in quanto la natura “querable” dell'obbligazione rendeva necessaria la previa costituzione in mora del debitore.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito ), chiedendo il rigetto Controparte_1 Pt_2 dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la convenuta ha dedotto: i) l'avvenuto pagamento parziale del credito da parte dell'opponente, per l'importo complessivo di € 23.370,09, precisando che solo il versamento di €
225,00 risultava effettuato in data antecedente alla notifica del provvedimento monitorio e contestando, invece, l'effettivo pagamento della somma di € 2.744,00; iii) l'avvenuta trasmissione all' delle fatture contestate (n. 215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, Pt_3
n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014) e, in ogni caso, la consegna della merce e l'invio delle PEC del 20/3/2017 e del 5/7/2017, nonché delle raccomandate a.r. del 7/8/2017 e del 10/6/2020 (docc. 5, 6, 7 e 8, fascicolo monitorio), nelle quali erano puntualmente elencate tutte le fatture insolute;
iv) l'infondatezza della tesi attorea circa la natura
“querable” dell'obbligazione, superata dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2002, che ha introdotto una disciplina speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
1.3. All'esito della prima udienza di comparizione del 20/1/2022, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha rigettato le istanze di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e di concessione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. avanzate dall'opposta.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4/6/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e allo scadere ha pronunciato la presente sentenza.
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2. In diritto
L'opposizione è fondata solo in parte e deve pertanto essere accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
2.1. Risulta documentalmente provata l'esistenza del credito di € 44.810,76 vantato dalla creditrice opposta (attrice in senso sostanziale), a titolo di corrispettivo per la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio e di canoni di locazione e assistenza tecnica delle apparecchiature diagnostiche concesse in locazione all' Pt_3
3 Invero, l'opposta ha depositato, a dimostrazione della fornitura della merce, gli ordini di acquisto e i relativi documenti di trasporto (doc. 6, fascicolo di parte opposta); mentre, con riferimento al noleggio degli analizzatori, ha prodotto i contratti di locazione e di assistenza tecnica (docc. 9-13).
Quanto ai documenti di trasporto, giova rilevare che, sebbene solo alcuni di essi rechino la sottoscrizione del destinatario, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che i DDT privi di sottoscrizione costituiscono comunque “elementi indiziari idonei a fondare positivamente
l'avvenuta consegna se adeguatamente supportati nell'ambito di un contesto complessivo utile per sorreggere un ragionamento presuntivo in tal senso” (cfr. Cass. civ. n. 23695/2025).
Nella specie, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell'opponente in ordine alla documentazione prodotta, nonché in assenza di rilievi formulati nel corso del rapporto contrattuale inter partes circa l'effettiva ricezione della merce, il complesso documentale versato in atti integra un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a comprovare l'effettiva esistenza del credito vantato dall'opposta con riferimento alla fornitura della merce.
Per quanto concerne, invece, le fatture n. 206437/2011, n. 212785/2011, n. 212786/2011, n.
208198/2012 e n. 210128/2012, relative ai canoni di locazione e di assistenza tecnica di canoni delle apparecchiature diagnostiche, deve osservarsi che, a fronte della documentazione contrattuale prodotta da parte opposta, l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica, né in ordine all'esistenza dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, né con riguardo alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali (Cass. civ. n. 31837/2021); parimenti, non ha allegato né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata, come invece era suo onere (Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001).
2.2. Di contro, non assume rilievo, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito, la contestazione dell'opponente in merito alla mancata trasmissione delle fatture n. 215556/2010, n.
203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n.
208659/2014, n. 208663/2014.
Tale censura, infatti, non incide sulla sussistenza del credito, bensì attiene alla sua esigibilità, la quale resta sospesa sino al momento in cui la debitrice ne abbia avuto effettiva conoscenza e può dunque rilevare unicamente ai fini della decorrenza degli interessi moratori.
Ne consegue che, in difetto di prova nel presente giudizio della preventiva comunicazione delle fatture da parte della creditrice, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 (come si vedrà infra), deve essere individuato non già nella data di scadenza delle singole fatture, bensì nella data del 20/3/2017, ossia dalla comunicazione a mezzo PEC con la quale la società ha trasmesso all' l'elenco completo delle fatture Pt_2 Pt_3 insolute (doc. 4, fascicolo monitorio).
4 2.3. È poi documentalmente provato, e peraltro riconosciuto dalla stessa parte opposta, che, nelle more del procedimento l'opponente ha provveduto a pagare l'importo complessivo di € 23.370,09, in relazione alle fatture di cui all'elenco di pp. 1 e 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. Su tali somme, tuttavia, permane l'obbligazione accessoria relativa agli interessi moratori, dovuti ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 (come si vedrà infra), dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, atteso il ritardo nel relativo pagamento.
Quanto all'importo di € 2.744,00, pacifico che tale somma sia stata effettivamente versata dall'opponente, le parti non concordano in merito all'imputazione del pagamento: ha dedotto Pt_3 di aver indicato “la corretta e precisa imputazione del pagamento” nell'ordinativo n. 29328 del
22/11/2017, ove “la causale contiene l'indicazione dei riferimenti (numero e data) di ciascuna fattura oggetto di pagamento” (cfr. p. 1, memoria di replica), mentre ha sostenuto l'assenza di Pt_2 qualsiasi imputazione da parte della debitrice, procedendo quindi ad attribuire la somma ad altre fatture insolute e più risalenti.
Orbene, dalla lettura dell'ordinativo n. 29328 del 22/11/2017 (doc. 4, fascicolo di parte opponente), emerge che ha effettivamente imputato il pagamento alle seguenti fatture: Pt_3
- € 686,00 – fattura 16/E07313 del 20/12/2016;
- € 686,00 – fattura E02337 del 18/04/2016;
- € 686,00 – fattura E05061 5/11/2015;
- € 686,00 – fattura E05496 25/11/2015.
Tuttavia, tra queste fatture, solo la n. 7313 del 20/12/2016 risulta ricompresa nell'oggetto della domanda monitoria, con la conseguenza che solo la somma di € 686,00 potrà essere scomputata dall'importo complessivo richiesto in questa sede.
In definitiva, dunque, risulta documentalmente accertato che ha provveduto al pagamento Pt_3 dell'importo complessivo di € 24.056,09, con la conseguenza che il credito residuo vantato dalla società opposta ammonta ad € 20.754,67, oltre interessi moratori da calcolarsi al saggio previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 (come si vedrà infra).
Tali interessi dovranno essere calcolati, con riferimento alle fatture n. 215556/2010, n. 203780/2011,
n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n. 208659/2014,
n. 208663/2014, a decorrere dalla data della PEC del 20/3/2017, e, per le restanti fatture, dalla rispettiva data di scadenza.
2.4. Venendo poi alla questione della dedotta natura “querable” delle obbligazioni in esame, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 62, co. 11, D.l. n. 1/2012, e successivamente sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. d), D.lgs. n. 192/2012, recante disciplina speciale di
5 attuazione del diritto dell'Unione Europea, è inequivoco nel disporre che gli interessi moratori de quibus decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (determinato secondo le regole dei successivi commi dello stesso articolo).
Tale cogente disciplina si applica necessariamente anche alla Pubblica Amministrazione, come chiariscono ulteriormente sia il comma 4 dello stesso articolo, secondo cui “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”, sia il comma 5, lett. b), che prevede che “I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati (…) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità hanno confermato la correttezza di questa impostazione, laddove hanno affermato che in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti
(Cass. civ. n. 28413/2024; Cass. civ. n. 7160/2024; Cass. civ. n. 14911/2019).
Nelle parole della Corte, infatti, “L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui
l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 comporta anche l'operatività della disposizione di cui all'art. 4, secondo cui gl'interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, trova anch'essa conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che, in quanto manifestazione di un'evoluzione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e Pubbliche
Amministrazioni, tale disciplina è applicabile a tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione «prestazione di servizi», adottata dall'art. 2 del d.lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (cfr. Cass. civ. n. 23477/2024; conforme Cass. Civ. n. 1217/2025).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie in esame, deve ritenersi infondato l'unico motivo di opposizione proposto dall' con riferimento alla somma di € Pt_3
6 82.552,90; ne consegue il rigetto dell'opposizione sotto tale profilo e il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo suddetto, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c., decorrenti dal dì della domanda giudiziale (data del deposito del ricorso monitorio).
2.5. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione proposta da parte di deve essere Pt_3 parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato;
l'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento, in favore di della minor somma di € 20.754,67, a Pt_2 titolo di corrispettivo per il noleggio di analizzatori e la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, da calcolarsi, con riferimento alle fatture n.
215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011, n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n.
207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014, a decorrere dalla data della PEC del 20/3/2017, e, per le restanti fatture, dalla rispettiva data di scadenza, e della somma di € 82.552,90, a titolo di interessi moratori maturati a seguito dei ritardi nei pagamenti relativi ad altre e distinte forniture, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.p.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
3. Spese
3.1. Stante la minima rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto e tenuto conto che i pagamenti di sono intervenuti prevalentemente in data successiva alla notifica del decreto Pt_3 ingiuntivo opposto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, riferiti allo scaglione del decisum (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con applicazione di valori intermedi tra i minimi e i medi, tenuto conto della concreta attività difensiva espletata a fronte di un'istruttoria prettamente documentale.
3.2. Le spese del monitorio sono poste in capo a parte opponente. Del resto, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 648/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 3/5/2021;
- condanna , nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere a nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 20.754,67, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002, da calcolarsi, con riferimento alle fatture n. 215556/2010, n. 203780/2011, n. 203935/2011,
n. 209885/2013, n. 209887/2013, n. 203583/2014, n. 207981/2014, n. 208659/2014, n. 208663/2014,
a decorrere dalla data della PEC del 20/3/2017, e, per le restanti fatture, dalla rispettiva data di scadenza, e la somma di € 82.552,90, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.p.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo;
- condanna , nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rifondere a nella persona del suo legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, la somma di € 10.577,50 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di . Parte_1
Pisa, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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