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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/06/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2362/2018
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
PASQUALE -attore- CP_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Groccia e Andrea Della Croce
Contro
-convenuta- Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Castagna
E contro e -convenuti- CP_3 CP_4
Rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Damian
Conclusioni
Per parte attrice: “Vorrà l' Ill.mo Tribunale della Spezia, adversis rejectis,
ACCERTARE la responsabilità totale del Sig. nella produzione dell'evento CP_3
dannoso e DICHIARARE responsabile dei danni per cui è causa il Sig. e la Sig.ra CP_3
Conseguentemente CONDANNARE ai sensi del Cod. Ass. e/o per ogni altra CP_4
causale e/o norma di legge meglio vista il Sig. la Sig.ra e la CP_3 CP_4
Controparte_5
, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, detratti gli
[...]
acconti già corrisposti e la rendita così come revisionata debitamente capitalizzata alle date di CP_6
corresponsione, al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, subiti dal Sig. , Parte_1
facendo particolare riferimento a mero titolo indicativo e non esaustivo al danno biologico, al danno morale, al danno esistenziale, al c.d. danno da personalizzazione, al danno non patrimoniale, al danno patrimoniale, al danno da c.d. perdita di chance alle spese mediche, alle spese legali stragiudiziali subiti dall'odierno ricorrente, etc., il tutto nella misura emersa al termine della espletata istruttoria, o, se del caso da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto con importi da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di onorari e di spese, comprese quelle di CTU e CTP con sentenza esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Nel merito si chiede di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della al risarcimento del CP danno, si chiede che vengano detratte le somme già corrisposte sia al ricorrente nella misura di €
186.344,00 (di cui € 11.344,00 a titolo di spese legali) che all' nella misura di € 170.000,00; CP_6
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti CP_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, limitare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig Pt_1
in seguito al sinistro del 01.03.2015 a quanto dovuto e secondo giustizia e per l'effetto
[...] condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt a tenere indenni la signora ed il sig da tutti i danni CP_4 CP_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura che verrà accertata dal Giudice”. FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti della Controparte_2
( di seguito solo ) e di e il primo quale
[...] CP CP_3 CP_4
conducente e la seconda quale proprietaria del veicolo assicurato, invocando la responsabilità del conducente Sig. in ordine al sinistro stradale avvenuto in data 1.03.2015. L'attore CP_3
chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Chiedeva in particolare, avuto riguardo al danno non patrimoniale, che fosse applicata la massima personalizzazione prevista dalle cd Tabelle di Milano, il riconoscimento della perdita di chance in conseguenza dell'impossibilità di continuare ad esercitare la propria attività di pizzaiolo, pur svolgendo comunque attività di ristorazione ed altresì il danno patrimoniale derivante dalla riduzione della propria capacità reddituale. Riconosceva di avere ricevuto, in fase stragiudiziale, la somma di € 56.344,00 di cui € 6344,00 per spese e successivamente la somma di € 130.000,00 quale ulteriore acconto in data 20/7/2016 ( di cui € 5000,00 ) per spese e di percepire una rendita erogata dall' . CP_6
Si costituiva la non contestando che il sinistro fosse avvenuto per fatto e colpa esclusivi di CP
. La Compagnia assicurativa confermava di avere corrisposto al danneggiato la CP_3
somma complessiva di € 186.344,00, di cui € 11.344,00 per spese legali ed € 170.000,00 direttamente all' a titolo transattivo onde evitare futura surroga da parte dell'Ente. CP_6
La difesa dell' sosteneva che non fosse dovuta alcuna personalizzazione e neppure danno CP
patrimoniale reddituale o da perdita di chance.
Si costituivano i convenuti e non contestando la dinamica del sinistro. Chiedevano CP_3 CP_4
di non applicare la richiesta personalizzazione e di rigettare la domanda relativa al danno da perdita di capacità reddituale, proponevano domanda di manleva nei confronti della . CP
Come indicato ai punti che precedono, è accertata la dinamica del sinistro ed in particolare che il alla guida dell'autovettura di proprietà della assicurata dalla compagnia , CP_3 CP_4 CP
abbia tamponato la moto di proprietà e condotta dallo , facendolo cadere al suolo, Pt_1
passandogli sopra con le ruote anteriori e posteriori senza frenare ed allontanarsi, per poi essere fermato da alcune persone che avevano assistito al fatto.
Irrilevante al fine della dinamica del sinistro ed in ordine agli aspetti risarcitori, che il sia CP_3
stato assolto in sede penale in quanto non imputabile.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU medico legale sulla persona del danneggiato. Il CTU, con metodo e conclusioni che sono condivise e fatte proprie da questo giudicante, nel proprio elaborato peritale da intendersi qui integralmente richiamato, ha accertato quanto segue:
“Dall'anamnesi, dalla documentazione esaminata e dall'esame clinico eseguito risulta che il Sig.
riportava in data 01.03.15 a seguito di incidente stradale: Parte_1
- trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali;
- trauma cervicale con frattura del processo trasverso destro di C7;
- trauma misto della spalla sinistra con
· lussazione della gleno-omerale;
· ferita penetrante ascellare con lesione dell'arteria ascellare e della vena succlavia;
· sofferenza del plesso brachiale superiore sinistro;
· lesione complessa della cuffia dei rotatori;
- trauma misto della spalla destra con lesione complessa della cuffia dei rotatori;
- trauma toracico con:
· frattura bilaterale della 1° costa a livello dell'articolazione costo sternale, con, a sinistra, lussazione condro sternale;
· frattura dell'arco posteriore della 3° e della 4° costa a destra;
· frattura dell'arco posteriore della 5° costa a sinistra;
· versamento pleurico;
- trauma di bacino con:
· frattura delle branche ileo e ischio pubiche bilateralmente;
· frattura dell'ala sacrale sinistra;
· diastasi della sinfisi pubica;
· laparocele post-traumatico a destra;
- frattura della colonna anteriore e posteriore dell'acetabolo destro;
- frattura della diafisi femorale destra.
Compatibili le lesioni riportate con la dinamica dell'evento per caduta a terra da motoscooter conseguente a collisione autoveicolare, dotato di idonea forza efficiente…
- il periodo di inabilità temporanea conseguente all'evento de quo è da ritenersi compreso in giorni
310 di cui giorni 90 di I.T.A., giorni 100 di I.T.P. al 75 %, giorni 120 di I.T.P. al 50 %;
- non sono stati riferiti in anamnesi pregressi di natura traumatica o degenerativa nè sono stati rilevati al presente collaudo medico legale;
- sono residuati postumi di natura permanente, precedentemente descritti, da ritenersi stabilizzati e quindi non suscettibili di prevedibili miglioramenti o peggioramenti, attenenti al danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica valutabili complessivamente nella misura intorno al 50 % (cinquanta);
- le menomazioni residuate si ritiene abbiano inciso in modo significativo sulla specifica attività lavorativa di pizzaiolo, precedentemente svolta e interrotta successivamente all'evento traumatico, mentre esplicano una modesta incidenza negativa sull'attività di ristoratore attualmente svolta;
- congrue le spese sanitarie documentate in atti per: ticket sanitari (visite ortopediche, visite chirurgiche, visita angiologica, visite fisiatriche, indagini strumentali, esami di laboratorio, elettromiografia) complessivi Euro 1.057,73; n.10 sedute di fkt e tecarterapia per spalla sx Euro
402,00; n.9 prestazioni fisioterapiche Euro 317,00; Rm spalle Euro 560,00; eco spalle Euro
125,00; visita pneumologica Dr. Euro 80,00; visita chirurgica Dr. Euro 252,00; visita Per_1 Per_2
neurologica Dr. Euro 120,00; visita ortopedica Dr. Euro 250,00; visita ortopedica Per_3 Per_4
Dr. Euro 152,00; visita ortopedica Dr. Euro 150,00; visita specialistica e relazione Per_5 Per_6
medico legale Dr. Euro 1.220,00; complessivi Euro Per_7 Organizzazione_1
2.446,08; Assistenza chirurgica complessivi Euro 704,00; Anestesia per intervento chirurgico
Dr. Euro 502,00; Intervento chirurgico Dr. Euro 2.502,00; Ricovero per Persona_8 Per_5
Intervento chirurgico spalla Euro 2.976,80; visita fisiatrica e relazione Dr. Euro 152,00; Per_9
affitto attrezzatura per riabilitazione (dal 14.04.15 al 10.05.15) Euro 228,00; carrozzina + cuscino antidecubito Euro 290,00; stampelle Euro 20,00, tutore spalla Euro 85,00; farmaci e dispositivi medici complessivi Euro 273,97; studio medico Euro 120,00”.
Le spese mediche documentate e riconosciute, quali congrue e pertinenti ammontano pertanto a complessivi € 14.985,58.
Sulla quantificazione del danno.
DANNO NON PATRIMONIALE
Al fine della liquidazione di tale danno occorre fare riferimento alle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
Nel caso di specie si ritiene congruo il valore pari ad € 99,00 quale punto base per l'invalidità temporanea, si ritiene invece applicabile la personalizzazione massima avuto riguardo al solo danno biologico, onde evitare duplicazione di poste risarcibili. Il Sig. infatti, a seguito del sinistro, Pt_1
non ha più potuto svolgere l'attività di pizzaiolo, né potrà intraprenderla in futuro, pur costituendo questo un suo desiderio, ciò costituisce valido elemento al fine di differenziare l'esito della lesione per il Sig rispetto ad altri soggetti della medesima età ed a parità di danno subito. Si deve Pt_1
altresì valorizzare la riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica subita dal danneggiato che rende più gravosa la particolare attività di ristoratore svolta nel quotidiano dal Sig. . Pt_1
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 42 anni
Percentuale di invalidità permanente: 50%
Punto per danno biologico € 6368,43
Incremento per sofferenza soggettiva ( + 50% ) € 3184,22
Punto per danno non patrimoniale € 9552,65
Così per un totale di € 379.718,00
Con personalizzazione pari al 25% del danno biologico, così per complessivi € 443.004,00
Punto base per ITT € 99,00
ITT giorni 90 € 8910,00
ITP al 75% giorni 100 € 7425,00
ITP al 50% giorni 220 € 10.890,00
Così per un totale di € 27.225,00
Il danno non patrimoniale riconosciuto è pertanto pari ad € 470.229,00
DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Preliminarmente occorre concordare con quanto eccepito dalla difesa della convenuta in CP merito alla necessità di scindere le vicende societarie della ”, che Parte_2
non è parte di questo giudizio, da quelle personali del Sig. , che ha formulato la domanda di Pt_1
risarcimento in proprio e che in ogni caso non ha neppure documentato di avere subito un danno in qualità di socio, poiché non dimostrata la necessità dell'assunzione di tre dipendenti in sua sostituzione, considerato che il danneggiato svolgeva l'attività di pizzaiolo.
Per quanto concerne la domanda svolta dal Sig. in proprio, si ritiene che l'impossibilità di Pt_1 svolgere in futuro l'attività di pizzaiolo, aprendo una propria pizzeria, pur essendo una sua aspirazione ( peraltro valorizzata quale “personalizzazione” ), non possa dare luogo ad un risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, in assenza di dimostrazione della circostanza che tale intenzione fosse invero in fase attuativa e quindi concretamente acquisita al patrimonio del danneggiato.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
INCAPACITA' SPECIFICA AL LAVORO E DANNO REDDITUALE
La CTU ha stabilito l'impossibilità per il Sig. di svolgere in futuro l'attività di pizzaiolo, ha Pt_1 altresì stabilito che, in relazione all'attuale attività di ristoratore, il danno subito incida in misura modesta, corrispondente alla riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica.
Si deve a tale proposito osservare che parte attrice non ha in alcun modo documentato come tale riduzione della capacità lavorativa specifica nelle misura di 1/3 abbia inciso sul reddito concretamente percepito dal Sig. , in quanto non ha provveduto al deposito delle Pt_1
dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi al sinistro al fine di effettuare il relativo accertamento.
Si deve altresì osservare che l' ha pacificamente riconosciuto in favore dell'attore una rendita CP_6 il cui valore capitale è pari a complessivi € 304.587,90 di cui € 156.334,61 per danno biologico ed
€ 139.330,17 per danno patrimoniale ( si veda documentazione agli atti ), si ritiene in particolare che tale ultimo importo appaia in ogni caso ampiamente satisfattivo delle conseguenze derivanti dall'incapacità lavorativa specifica.
La domanda è pertanto anche sotto questo aspetto da rigettare, perché il suo accoglimento determinerebbe la duplicazione di poste risarcitorie.
E' circostanza pacifica e documentata che il Sig. abbia ricevuto da parte di Pt_1 CP
l'importo complessivo di € 175.000,00 a titolo di danno biologico e di € 11.344,00 per spese.
La circostanza che abbia corrisposto € 170.000,00 a favore dell' in via conciliativa CP CP_6
non ha invece alcun rilievo nel presente giudizio, riguardando infatti il diverso accordo raggiunto al fine di escludere il futuro esercizio del diritto di surroga da parte dell' . CP_8
Alla luce di quanto esposto devono essere riconosciuti in favore di i seguenti Parte_1
importi:
€ 470.229,00 per danno non patrimoniale
€ 14.985,58 per danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche Al fine di effettuare il calcolo differenziale delle somme ancora dovute a e poiché Parte_1
sono stati corrisposti acconti dovrà seguirsi il seguente criterio:
Dalle somme capitali come sopra quantificate andranno detratte le somme già corrisposte da pari a complessivi € 175.000,00 in sede stragiudiziale trattenute in acconto da parte attrice. CP
Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
- dall'importo così ottenuto dovrà essere detratta la rendita riconosciuta dall' a titolo di danno CP_6 biologico, capitalizzata nella somma di €. 156.334,21, come da conteggio allegato e da devalutarsi alla data del sinistro.
Alla luce di quanto esposto i convenuti dovranno quindi essere condannati in solido al pagamento delle somme così riconosciute in favore di . Parte_3
Stante la mancata contestazione in merito alla sussistenza ed all'operatività della polizza deve essere accolta la domanda di manleva proposta dai convenuti e nei confronti della CP_3 CP_4
Compagnia Assicurativa.
Si ritiene che per l'attività prestata dal legale in fase stragiudiziale, che ha portato al riconoscimento di parte delle somme a titolo di acconto, possa essere riconosciuto l'importo complessivo di €
4320,00 per compenso professionale liquidato sulla base dei parametri vigenti all'epoca della prestazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi in relazione agli importi effettivamente liquidati, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico delle parti convenute in solido. Deve altresì essere riconosciuta la minor somma di € 300,00 oltre accessori, per l'assistenza tecnica fornita dal Consulente di parte attrice nel presente giudizio, in tale misura ritenuta congrua, dovendosi considerare che sono stati già ricompresi nelle spese gli importi dovuti per la relazione medica in fase stragiudiziale. Dalle somme che saranno liquidate per spese legali dovrà essere detratto l'importo complessivo di €
11.344,00 corrisposto da in fase stragiudiziale. CP
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica,
1) accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso CP_3
in data 1 marzo 2015;
2) liquida il danno complessivo risarcibile patito da a seguito del predetto Parte_1 sinistro nella somma capitale di € 470.229,00 per danno non patrimoniale e di € 14.985,58 per spese mediche;
3) condanna i convenuti , , CP_3 CP_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_9 Pt_1
della differenza tra la somma per danno non patrimoniale di cui al precedente punto 2
[...]
(da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice e dall' (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da CP_6 applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza e della somma di € 14.985,58 per spese oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
4) condanna i predetti convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese della fase stragiudiziale, pari ad € 4320,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge;
5) condanna i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 804,10 spese, € 300,00 per spese di CTp, oltre spese generali, IVA e CPA, con spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti;
6) da tali importi dovrà essere detratto l'acconto di € 11.344,00 versato da
[...]
; Controparte_9
7) deve essere condannata a Controparte_9
mantenere indenne e dal pagamento di qualsiasi somma CP_3 CP_4
derivante dalla presente sentenza.
La Spezia, 7/6/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2362/2018
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
PASQUALE -attore- CP_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Groccia e Andrea Della Croce
Contro
-convenuta- Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Castagna
E contro e -convenuti- CP_3 CP_4
Rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Damian
Conclusioni
Per parte attrice: “Vorrà l' Ill.mo Tribunale della Spezia, adversis rejectis,
ACCERTARE la responsabilità totale del Sig. nella produzione dell'evento CP_3
dannoso e DICHIARARE responsabile dei danni per cui è causa il Sig. e la Sig.ra CP_3
Conseguentemente CONDANNARE ai sensi del Cod. Ass. e/o per ogni altra CP_4
causale e/o norma di legge meglio vista il Sig. la Sig.ra e la CP_3 CP_4
Controparte_5
, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, detratti gli
[...]
acconti già corrisposti e la rendita così come revisionata debitamente capitalizzata alle date di CP_6
corresponsione, al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, subiti dal Sig. , Parte_1
facendo particolare riferimento a mero titolo indicativo e non esaustivo al danno biologico, al danno morale, al danno esistenziale, al c.d. danno da personalizzazione, al danno non patrimoniale, al danno patrimoniale, al danno da c.d. perdita di chance alle spese mediche, alle spese legali stragiudiziali subiti dall'odierno ricorrente, etc., il tutto nella misura emersa al termine della espletata istruttoria, o, se del caso da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto con importi da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di onorari e di spese, comprese quelle di CTU e CTP con sentenza esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Nel merito si chiede di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della al risarcimento del CP danno, si chiede che vengano detratte le somme già corrisposte sia al ricorrente nella misura di €
186.344,00 (di cui € 11.344,00 a titolo di spese legali) che all' nella misura di € 170.000,00; CP_6
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti CP_7
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, limitare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig Pt_1
in seguito al sinistro del 01.03.2015 a quanto dovuto e secondo giustizia e per l'effetto
[...] condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt a tenere indenni la signora ed il sig da tutti i danni CP_4 CP_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura che verrà accertata dal Giudice”. FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti della Controparte_2
( di seguito solo ) e di e il primo quale
[...] CP CP_3 CP_4
conducente e la seconda quale proprietaria del veicolo assicurato, invocando la responsabilità del conducente Sig. in ordine al sinistro stradale avvenuto in data 1.03.2015. L'attore CP_3
chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Chiedeva in particolare, avuto riguardo al danno non patrimoniale, che fosse applicata la massima personalizzazione prevista dalle cd Tabelle di Milano, il riconoscimento della perdita di chance in conseguenza dell'impossibilità di continuare ad esercitare la propria attività di pizzaiolo, pur svolgendo comunque attività di ristorazione ed altresì il danno patrimoniale derivante dalla riduzione della propria capacità reddituale. Riconosceva di avere ricevuto, in fase stragiudiziale, la somma di € 56.344,00 di cui € 6344,00 per spese e successivamente la somma di € 130.000,00 quale ulteriore acconto in data 20/7/2016 ( di cui € 5000,00 ) per spese e di percepire una rendita erogata dall' . CP_6
Si costituiva la non contestando che il sinistro fosse avvenuto per fatto e colpa esclusivi di CP
. La Compagnia assicurativa confermava di avere corrisposto al danneggiato la CP_3
somma complessiva di € 186.344,00, di cui € 11.344,00 per spese legali ed € 170.000,00 direttamente all' a titolo transattivo onde evitare futura surroga da parte dell'Ente. CP_6
La difesa dell' sosteneva che non fosse dovuta alcuna personalizzazione e neppure danno CP
patrimoniale reddituale o da perdita di chance.
Si costituivano i convenuti e non contestando la dinamica del sinistro. Chiedevano CP_3 CP_4
di non applicare la richiesta personalizzazione e di rigettare la domanda relativa al danno da perdita di capacità reddituale, proponevano domanda di manleva nei confronti della . CP
Come indicato ai punti che precedono, è accertata la dinamica del sinistro ed in particolare che il alla guida dell'autovettura di proprietà della assicurata dalla compagnia , CP_3 CP_4 CP
abbia tamponato la moto di proprietà e condotta dallo , facendolo cadere al suolo, Pt_1
passandogli sopra con le ruote anteriori e posteriori senza frenare ed allontanarsi, per poi essere fermato da alcune persone che avevano assistito al fatto.
Irrilevante al fine della dinamica del sinistro ed in ordine agli aspetti risarcitori, che il sia CP_3
stato assolto in sede penale in quanto non imputabile.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU medico legale sulla persona del danneggiato. Il CTU, con metodo e conclusioni che sono condivise e fatte proprie da questo giudicante, nel proprio elaborato peritale da intendersi qui integralmente richiamato, ha accertato quanto segue:
“Dall'anamnesi, dalla documentazione esaminata e dall'esame clinico eseguito risulta che il Sig.
riportava in data 01.03.15 a seguito di incidente stradale: Parte_1
- trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali;
- trauma cervicale con frattura del processo trasverso destro di C7;
- trauma misto della spalla sinistra con
· lussazione della gleno-omerale;
· ferita penetrante ascellare con lesione dell'arteria ascellare e della vena succlavia;
· sofferenza del plesso brachiale superiore sinistro;
· lesione complessa della cuffia dei rotatori;
- trauma misto della spalla destra con lesione complessa della cuffia dei rotatori;
- trauma toracico con:
· frattura bilaterale della 1° costa a livello dell'articolazione costo sternale, con, a sinistra, lussazione condro sternale;
· frattura dell'arco posteriore della 3° e della 4° costa a destra;
· frattura dell'arco posteriore della 5° costa a sinistra;
· versamento pleurico;
- trauma di bacino con:
· frattura delle branche ileo e ischio pubiche bilateralmente;
· frattura dell'ala sacrale sinistra;
· diastasi della sinfisi pubica;
· laparocele post-traumatico a destra;
- frattura della colonna anteriore e posteriore dell'acetabolo destro;
- frattura della diafisi femorale destra.
Compatibili le lesioni riportate con la dinamica dell'evento per caduta a terra da motoscooter conseguente a collisione autoveicolare, dotato di idonea forza efficiente…
- il periodo di inabilità temporanea conseguente all'evento de quo è da ritenersi compreso in giorni
310 di cui giorni 90 di I.T.A., giorni 100 di I.T.P. al 75 %, giorni 120 di I.T.P. al 50 %;
- non sono stati riferiti in anamnesi pregressi di natura traumatica o degenerativa nè sono stati rilevati al presente collaudo medico legale;
- sono residuati postumi di natura permanente, precedentemente descritti, da ritenersi stabilizzati e quindi non suscettibili di prevedibili miglioramenti o peggioramenti, attenenti al danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica valutabili complessivamente nella misura intorno al 50 % (cinquanta);
- le menomazioni residuate si ritiene abbiano inciso in modo significativo sulla specifica attività lavorativa di pizzaiolo, precedentemente svolta e interrotta successivamente all'evento traumatico, mentre esplicano una modesta incidenza negativa sull'attività di ristoratore attualmente svolta;
- congrue le spese sanitarie documentate in atti per: ticket sanitari (visite ortopediche, visite chirurgiche, visita angiologica, visite fisiatriche, indagini strumentali, esami di laboratorio, elettromiografia) complessivi Euro 1.057,73; n.10 sedute di fkt e tecarterapia per spalla sx Euro
402,00; n.9 prestazioni fisioterapiche Euro 317,00; Rm spalle Euro 560,00; eco spalle Euro
125,00; visita pneumologica Dr. Euro 80,00; visita chirurgica Dr. Euro 252,00; visita Per_1 Per_2
neurologica Dr. Euro 120,00; visita ortopedica Dr. Euro 250,00; visita ortopedica Per_3 Per_4
Dr. Euro 152,00; visita ortopedica Dr. Euro 150,00; visita specialistica e relazione Per_5 Per_6
medico legale Dr. Euro 1.220,00; complessivi Euro Per_7 Organizzazione_1
2.446,08; Assistenza chirurgica complessivi Euro 704,00; Anestesia per intervento chirurgico
Dr. Euro 502,00; Intervento chirurgico Dr. Euro 2.502,00; Ricovero per Persona_8 Per_5
Intervento chirurgico spalla Euro 2.976,80; visita fisiatrica e relazione Dr. Euro 152,00; Per_9
affitto attrezzatura per riabilitazione (dal 14.04.15 al 10.05.15) Euro 228,00; carrozzina + cuscino antidecubito Euro 290,00; stampelle Euro 20,00, tutore spalla Euro 85,00; farmaci e dispositivi medici complessivi Euro 273,97; studio medico Euro 120,00”.
Le spese mediche documentate e riconosciute, quali congrue e pertinenti ammontano pertanto a complessivi € 14.985,58.
Sulla quantificazione del danno.
DANNO NON PATRIMONIALE
Al fine della liquidazione di tale danno occorre fare riferimento alle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
Nel caso di specie si ritiene congruo il valore pari ad € 99,00 quale punto base per l'invalidità temporanea, si ritiene invece applicabile la personalizzazione massima avuto riguardo al solo danno biologico, onde evitare duplicazione di poste risarcibili. Il Sig. infatti, a seguito del sinistro, Pt_1
non ha più potuto svolgere l'attività di pizzaiolo, né potrà intraprenderla in futuro, pur costituendo questo un suo desiderio, ciò costituisce valido elemento al fine di differenziare l'esito della lesione per il Sig rispetto ad altri soggetti della medesima età ed a parità di danno subito. Si deve Pt_1
altresì valorizzare la riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica subita dal danneggiato che rende più gravosa la particolare attività di ristoratore svolta nel quotidiano dal Sig. . Pt_1
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 42 anni
Percentuale di invalidità permanente: 50%
Punto per danno biologico € 6368,43
Incremento per sofferenza soggettiva ( + 50% ) € 3184,22
Punto per danno non patrimoniale € 9552,65
Così per un totale di € 379.718,00
Con personalizzazione pari al 25% del danno biologico, così per complessivi € 443.004,00
Punto base per ITT € 99,00
ITT giorni 90 € 8910,00
ITP al 75% giorni 100 € 7425,00
ITP al 50% giorni 220 € 10.890,00
Così per un totale di € 27.225,00
Il danno non patrimoniale riconosciuto è pertanto pari ad € 470.229,00
DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Preliminarmente occorre concordare con quanto eccepito dalla difesa della convenuta in CP merito alla necessità di scindere le vicende societarie della ”, che Parte_2
non è parte di questo giudizio, da quelle personali del Sig. , che ha formulato la domanda di Pt_1
risarcimento in proprio e che in ogni caso non ha neppure documentato di avere subito un danno in qualità di socio, poiché non dimostrata la necessità dell'assunzione di tre dipendenti in sua sostituzione, considerato che il danneggiato svolgeva l'attività di pizzaiolo.
Per quanto concerne la domanda svolta dal Sig. in proprio, si ritiene che l'impossibilità di Pt_1 svolgere in futuro l'attività di pizzaiolo, aprendo una propria pizzeria, pur essendo una sua aspirazione ( peraltro valorizzata quale “personalizzazione” ), non possa dare luogo ad un risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, in assenza di dimostrazione della circostanza che tale intenzione fosse invero in fase attuativa e quindi concretamente acquisita al patrimonio del danneggiato.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
INCAPACITA' SPECIFICA AL LAVORO E DANNO REDDITUALE
La CTU ha stabilito l'impossibilità per il Sig. di svolgere in futuro l'attività di pizzaiolo, ha Pt_1 altresì stabilito che, in relazione all'attuale attività di ristoratore, il danno subito incida in misura modesta, corrispondente alla riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica.
Si deve a tale proposito osservare che parte attrice non ha in alcun modo documentato come tale riduzione della capacità lavorativa specifica nelle misura di 1/3 abbia inciso sul reddito concretamente percepito dal Sig. , in quanto non ha provveduto al deposito delle Pt_1
dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi al sinistro al fine di effettuare il relativo accertamento.
Si deve altresì osservare che l' ha pacificamente riconosciuto in favore dell'attore una rendita CP_6 il cui valore capitale è pari a complessivi € 304.587,90 di cui € 156.334,61 per danno biologico ed
€ 139.330,17 per danno patrimoniale ( si veda documentazione agli atti ), si ritiene in particolare che tale ultimo importo appaia in ogni caso ampiamente satisfattivo delle conseguenze derivanti dall'incapacità lavorativa specifica.
La domanda è pertanto anche sotto questo aspetto da rigettare, perché il suo accoglimento determinerebbe la duplicazione di poste risarcitorie.
E' circostanza pacifica e documentata che il Sig. abbia ricevuto da parte di Pt_1 CP
l'importo complessivo di € 175.000,00 a titolo di danno biologico e di € 11.344,00 per spese.
La circostanza che abbia corrisposto € 170.000,00 a favore dell' in via conciliativa CP CP_6
non ha invece alcun rilievo nel presente giudizio, riguardando infatti il diverso accordo raggiunto al fine di escludere il futuro esercizio del diritto di surroga da parte dell' . CP_8
Alla luce di quanto esposto devono essere riconosciuti in favore di i seguenti Parte_1
importi:
€ 470.229,00 per danno non patrimoniale
€ 14.985,58 per danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche Al fine di effettuare il calcolo differenziale delle somme ancora dovute a e poiché Parte_1
sono stati corrisposti acconti dovrà seguirsi il seguente criterio:
Dalle somme capitali come sopra quantificate andranno detratte le somme già corrisposte da pari a complessivi € 175.000,00 in sede stragiudiziale trattenute in acconto da parte attrice. CP
Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9950 del 20/04/2017, per cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
- dall'importo così ottenuto dovrà essere detratta la rendita riconosciuta dall' a titolo di danno CP_6 biologico, capitalizzata nella somma di €. 156.334,21, come da conteggio allegato e da devalutarsi alla data del sinistro.
Alla luce di quanto esposto i convenuti dovranno quindi essere condannati in solido al pagamento delle somme così riconosciute in favore di . Parte_3
Stante la mancata contestazione in merito alla sussistenza ed all'operatività della polizza deve essere accolta la domanda di manleva proposta dai convenuti e nei confronti della CP_3 CP_4
Compagnia Assicurativa.
Si ritiene che per l'attività prestata dal legale in fase stragiudiziale, che ha portato al riconoscimento di parte delle somme a titolo di acconto, possa essere riconosciuto l'importo complessivo di €
4320,00 per compenso professionale liquidato sulla base dei parametri vigenti all'epoca della prestazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi in relazione agli importi effettivamente liquidati, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico delle parti convenute in solido. Deve altresì essere riconosciuta la minor somma di € 300,00 oltre accessori, per l'assistenza tecnica fornita dal Consulente di parte attrice nel presente giudizio, in tale misura ritenuta congrua, dovendosi considerare che sono stati già ricompresi nelle spese gli importi dovuti per la relazione medica in fase stragiudiziale. Dalle somme che saranno liquidate per spese legali dovrà essere detratto l'importo complessivo di €
11.344,00 corrisposto da in fase stragiudiziale. CP
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica,
1) accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso CP_3
in data 1 marzo 2015;
2) liquida il danno complessivo risarcibile patito da a seguito del predetto Parte_1 sinistro nella somma capitale di € 470.229,00 per danno non patrimoniale e di € 14.985,58 per spese mediche;
3) condanna i convenuti , , CP_3 CP_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_9 Pt_1
della differenza tra la somma per danno non patrimoniale di cui al precedente punto 2
[...]
(da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice e dall' (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da CP_6 applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza e della somma di € 14.985,58 per spese oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
4) condanna i predetti convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese della fase stragiudiziale, pari ad € 4320,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge;
5) condanna i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 804,10 spese, € 300,00 per spese di CTp, oltre spese generali, IVA e CPA, con spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti;
6) da tali importi dovrà essere detratto l'acconto di € 11.344,00 versato da
[...]
; Controparte_9
7) deve essere condannata a Controparte_9
mantenere indenne e dal pagamento di qualsiasi somma CP_3 CP_4
derivante dalla presente sentenza.
La Spezia, 7/6/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi