Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 937
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi formali dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, così come la cartella, ha un contenuto predeterminato e vincolato dalla legge, redatto secondo dati sintetici richiesti dai provvedimenti ministeriali. Le cartelle sottese sono state regolarmente notificate e non essendo state impugnate sono divenute irretrattabili.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione, essendo state regolarmente notificate e non impugnate, sono divenute irretrattabili, impedendo di far valere fatti estintivi precedenti la loro emissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 937
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 937
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo