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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6449/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003818459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003818459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente, con ricorso notificato in data 05/09/2024 conveniva in giudizio
ADER chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr 03420249003818459000 con riferimento alle cartelle di pagamento nr 03420140018254515000 e nr 03420150010620410000 il tutto con il favore di spese e compensi.
Sostiene il ricorrente che il predetto avviso di intimazione al pagamento è carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e pertanto inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli. In particolare, l'intimazione impugnata sarebbe passibile di declaratoria di nullità in quanto priva degli elementi essenziali.
Nel merito si eccepisce la intervenuta prescrizione del credito. L'ADER si costituisce con memoria in atti e precisa che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e non opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno Ricorrente solleva una serie di contestazioni inerenti al contenuto dell'Intimazione opposta, le quali si rivelano palesemente infondate, posto che,
l'intimazione di pagamento, così come la Cartella, hanno un contenuto predeterminato e vincolato, disposto ex lege. Tale atto viene, infatti, redatto secondo i dati sintetici richiesti dai provvedimenti regolamentari e ministeriali che approvano i modelli dell'intimazione di pagamento.
Nondimeno diversamente da quanto asserito le cartelle di cui trattasi sono state regolarmente notificate e di ciò è evidenza documentale riscontrabile agli atti.
Pertanto appare assolutamente priva di fondamento ogni contestazione in merito alla nullità dell'Intimazione per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento che non essendo mai state oggetto di tempestiva impugnazione sono divenute ormai irretrattabiki e non è possibile far valere eventuali fatti estintivi precedenti la loro emissione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza così dispone:
- Dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in
€ 500,00 ( cinquecento) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiarato antistatario.
cosi deciso in Cosenza il 17/12/2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6449/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003818459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003818459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente, con ricorso notificato in data 05/09/2024 conveniva in giudizio
ADER chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr 03420249003818459000 con riferimento alle cartelle di pagamento nr 03420140018254515000 e nr 03420150010620410000 il tutto con il favore di spese e compensi.
Sostiene il ricorrente che il predetto avviso di intimazione al pagamento è carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e pertanto inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli. In particolare, l'intimazione impugnata sarebbe passibile di declaratoria di nullità in quanto priva degli elementi essenziali.
Nel merito si eccepisce la intervenuta prescrizione del credito. L'ADER si costituisce con memoria in atti e precisa che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e non opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno Ricorrente solleva una serie di contestazioni inerenti al contenuto dell'Intimazione opposta, le quali si rivelano palesemente infondate, posto che,
l'intimazione di pagamento, così come la Cartella, hanno un contenuto predeterminato e vincolato, disposto ex lege. Tale atto viene, infatti, redatto secondo i dati sintetici richiesti dai provvedimenti regolamentari e ministeriali che approvano i modelli dell'intimazione di pagamento.
Nondimeno diversamente da quanto asserito le cartelle di cui trattasi sono state regolarmente notificate e di ciò è evidenza documentale riscontrabile agli atti.
Pertanto appare assolutamente priva di fondamento ogni contestazione in merito alla nullità dell'Intimazione per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento che non essendo mai state oggetto di tempestiva impugnazione sono divenute ormai irretrattabiki e non è possibile far valere eventuali fatti estintivi precedenti la loro emissione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza così dispone:
- Dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in
€ 500,00 ( cinquecento) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiarato antistatario.
cosi deciso in Cosenza il 17/12/2025