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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore P.VA Parte_1
, con sede in Roma, Via Ettore Franceschini n.73, rappresentata e difesa, P.VA_1
giusta procura in atti dall'Avv. Pietro Laffranco presso lo studio del quale, in Perugia,
Via delle Prome n.20, elegge domicilio
APPELLANTE
E
(C.Fisc. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Sant'Arsenio (SA) alla Via Foce, 79 presso e nello studio dell'avv. Carmine
Viglione che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 221/2017 depositata in data 31.05.2017 del
Giudice di Pace di Polla
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2015 il Sig. conveniva Controparte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Polla, il , in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., chiedendo di: “condannare la società convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., ex art. 1223 c.c. al risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento contrattuale e pertanto, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di Euro
2.785,9 (…) ovvero alla maggiore o minore somma che verrà a determinarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU se l'Ill.mo Giudicante ne ritenesse necessaria la nomina, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, Parte_1
in conseguenza del suo inadempimento contrattuale e della condotta dolosa, che si quantificano prudenzialmente nella somma di Euro 2.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che il G.d.P riterrà congrua anche in via equitativa;
condannare la convenuta alla refusione delle spese di causa nonché dei compensi legali al sottoscritto procuratore e difensore il quale se ne dichiara antistatario”.
L'odierna appellante si difendeva nel giudizio di primo grado sostenendo che tutte le attività dalle quali sarebbe scaturito il lamentato danno a carico del Sig. , CP_1
dovessero essere ricondotte all'operato della Sig.ra ex collaboratrice della CP_2
odierna appellante sino al 26.02.2012 e quindi in un periodo antecedente a quello relativo ai fatti di cui è causa.
Con sentenza depositata in data 31.05.2017 n. 221/2017, il Giudice di Pace di Polla accoglieva la domanda attorea, condannando il , al pagamento della somma Pt_1
di € 2.780,02 oltre interessi legali spese processuali e compenso professionale. Avverso la predetta sentenza il , propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
- difetto di legittimazione passiva in quanto l'utente lamentava come una volta depositato il modello 730/2011, per l'anno di imposta 2010, il contribuente risultava beneficiario di un rimborso pari ad €2.446,00, regolarmente versato in busta paga, ma che il 7.10.2013, quindi in un periodo successivo a quello in cui erano in essere rapporti tra la e il l'odierno appellato era destinatario di un avviso di CP_2 Pt_1
verifica da parte dell' che richiedeva l'esibizione della Controparte_3
documentazione giustificativa della dichiarazione 2011 che veniva consegnato alla
Sig.ra responsabile del centro di raccolta locale, la quale si impegnava a CP_2
recarsi all' per esibire i documenti richiesti e risolvere il problema Controparte_3
e che il 5.12.2013 l' notificava al contribuente avviso di rettifica con cui si era CP_3
proceduta alla variazione dei dati della dichiarazione con riliquidazione delle imposte.
– che come si evince delle date elencate, tutte le comunicazioni fatte al centro di raccolta e le rassicurazioni avute dalla Sig.ra si riferiscono al periodo in cui la CP_2
collaborazione con era già terminata e non vi erano più rapporti con la Parte_1
stessa;
- che anche a voler presumere che vi fosse stato un errore (di cui non vi è alcuna prova) nella dichiarazione fatta dal CAF, predisposta comunque sulla base della documentazione presentata dal contribuente, lo stesso non è stato messo nelle condizioni di poter verificare l'esistenza o meno di tale errore, di venire a conoscenza degli avvisi inoltrati dall' , di poter tutelare il contribuente;
Controparte_3
- che i CAF non hanno l'obbligo di conservare la documentazione presentata per la compilazione delle dichiarazioni e che di questa doglianza il Giudice di Pace nella sentenza impugnata e negli atti di causa non ha fatto alcuna menzione;
-che il contribuente non si è mai attivato per accertare l'adempimento dell'intermediario, attendendo fino alla notifica della cartella di pagamento;
- che, se il cliente avesse adempiuto al proprio obbligo di vigilanza, si sarebbe subito reso conto del presunto errore, oggi imputato al CAF, ponendovi rimedio anche attraverso una rettifica dei dati forniti, evitando così l'applicazione di sanzioni e interessi;
- che la sentenza è completamente carente di motivazione.
Per tutte queste ragioni ha concluso chiedendo di rigettare la domanda del sig. CP_1
per i motivi di cui in premessa e, in ogni caso, - accertare e dichiarare che
[...] alcuna responsabilità può essere imputata al per tutti i motivi di cui Parte_1
in premessa, con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Con comparsa del 18.5.2018 si è costituito l'appellato il quale ha rappresentato che in occasione della scadenza relativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
provvedeva a fornire al Centro locale di raccolta di Polla, tutta CP_1 Pt_1
la documentazione (mod. CUD. in originale) nonché le relative ed utili informazioni necessaria alla compilazione del modello 730.
Dopo la compilazione del modello, in data 31/05/2011, il procedeva alla Pt_1
trasmissione della dichiarazione dei redditi, per il tramite del proprio Responsabile
Assistenza Fiscale, (cfr. All. n. 1 fascicolo di primo grado – cassetto Per_1
fiscale mod. 730/2011). Per l'anno d'imposta 2010 il risultava beneficiario CP_1
del rimborso fiscale, pari ad Euro 2.446,00, (cfr. mod. 730/2011), importo che veniva corrisposto all'appellato mediante versamento in busta paga.
In data 7/10/2013 l'appellato era destinatario dell'avviso di verifica con cui l'
[...]
di Sala Consilina, competente per territorio, richiedeva l'esibizione della CP_3
documentazione giustificativa della dichiarazione 2011, al fine delle verifiche sulla correttezza dei dati in essa riportati.
L'avviso veniva prontamente portato a conoscenza del responsabile del centro di raccolta locale che, dopo essersi fatto consegnare l'originale dell'avviso, rassicurava il che avrebbe provveduto alla risoluzione del problema mediante l'esibizione CP_1
della documentazione giustificativa. Così non era, tanto che con provvedimento del
5/12/2013 l' , a seguito di controllo formale della dichiarazione, Controparte_3
notificava al l'avviso di rettifica con cui si era proceduto d'autorità alla CP_1
variazione dei dati indicati in dichiarazione ed alla riliquidazione delle imposte dovute per l'anno 2010. Anche l'avviso di rettifica veniva consegnato al centro locale di raccolta del ed anche in tale occasione il referente, persuadendo l'attore Pt_1
che trattavasi di errore e che avrebbe risolto il tutto recandosi presso l' CP_3
di Sala Consilina, ma che in data 04/11/2014 il sig. era destinatario
[...] CP_1
della notifica della cartella di pagamento N.10020140033643366000, recante l'intimazione al pagamento della somma di Euro 8.478,90 comprensiva delle somme relative a Tributi inevasi per l'anno 2010 e delle sanzioni ed interessi, giusta iscrizione a ruolo dell' (Nr. Ruolo 0250415/2014, visto del 17/06/2014). Controparte_3
Allegava che , dunque, si rivolgeva ad un esperto contabile per la CP_1
verificazione attenta delle dichiarazioni contenute nel modello 730/2011 e della correttezza dei dati inseriti, anche in virtù della documentazione esibita all'epoca della compilazione ed, all'esito del controllo, apprendeva delle palesi e grossolane manipolazioni poste in essere durante la compilazione e consistenti tanto nelle incongruenze tra le ritenute riportate nel mod. CUD/2011 (Euro 1.733,71), come operate dal datore di lavoro, con quelle riportate in mod. 730/2011 (Euro 2.934,00), quanto nelle ingiustificate ulteriori detrazioni riportate autonomamente dal CAF, come spese mediche per Euro 2.871,00, in assenza assoluta di ogni documentazione giustificativa.
Per tutte queste ragioni lo stesso ha dedotto:
-l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.;
- che Il è l'unico legittimato passivo del presente giudizio in virtù del Pt_1
rapporto d'opera venuto ad instaurarsi con il in occasione della compilazione CP_1
e trasmissione del Mod. 730/2011 con apposizione del proprio visto di conformità;
-che a nulla rileva che per la raccolta della documentazione utile alla compilazione delle dichiarazioni l'appellante, la cui sede centrale trovasi in Roma, si sia servito di un proprio ausiliario addetto al centro locale;
-che l'appellante risponde per i fatti dei suoi ausiliari, che entrambi i soggetti risultano,
e risultavano, operare per conto del ebitore della prestazione ai sensi Parte_1
dell'art. 1218 c.c. e ss. e per le loro azioni colpose o dolose ne risponde l'appellante ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- che comunque vi era l'impossibilità oggettiva per il CAF di poter tutelare il CP_1
in quanto la dichiarazione compilata dal centro di assistenza riportava dati errati rispetto alla documentazione fiscale consegnata dal contribuente che mai avrebbero potuto determinare un provvedimento di annullamento o rettifica della determinazione accertativa da parte dell' , v'è da dire, ulteriormente, che i CAF Controparte_3
mantengono con l' un collegamento diretto tanto che le Controparte_3
“verifiche”, gli “accertamenti” e le “contestazioni” oltre che al contribuente vengono comunicate anticipatamente al Centro di Assistenza Fiscale tanto da permettergli di provvedere autonomamente alle richieste del Fisco;
-che alcuna colpa può essere attribuita al contribuente;
- che alcun difetto di motivazione è presente nella sentenza di primo grado che condividendo in maniera integrale quanto riportato nella CTU redatta dal Dott.
ne fa propri i presupposti e le conclusioni giungendo, pertanto, Per_2
all'affermazione di responsabilità in capo al . Pt_1
Per tutte queste ragioni ha chiesto che venisse confermata la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
Il procedimento subiva numerosi rinvii per carico di Ruolo e con ordinanza del
19.2.2025, mutata la persona fisica del Giudicante veniva rimesso in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. a cui seguiva il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art.342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
In particolare, in tale appello è individuato in modo sufficientemente chiaro il
"quantum appellatum", risultando così circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono. Inoltre, risultano formulate, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. ord. n.21336/2017; Cass. S.U. n.27199/2017).
Nel caso di specie, da un'attenta lettura della decisione impugnata, emerge con chiarezza che le ragioni giuridiche e di fatto poste a sostegno della stessa, siano attribuibili al giudice, offrendo adeguata, ancorché succinta, motivazione del convincimento espresso circa l'idoneità degli argomenti offerti dall'attore sulla base della consulenza espletata.
Pertanto, si ritiene non accoglibile il motivo di impugnazione per omessa motivazione.
Nel merito, si osserva che parte attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno asseritamente causato dall'inesatto adempimento della prestazione professionale Parte_ assunta dal Centro e che, conseguentemente, in punto riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento all'art. 1218 c.c., norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del
2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Orbene, non vi è contestazione alcuna sul punto e risulta documentalmente provato che l'invio e trasmissione del Mod. 730/2011 con apposizione del proprio visto di conformità sia stato effettuato dalla parte appellante.
Ciò premesso, l'attività in concreto prestata dal Caf in favore dell'attrice va inquadrata nel rapporto contrattuale di mandato, nel cui ambito il mandatario è tenuto ad eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), diligenza da valutarsi anche con riferimento alla qualità tecnica del soggetto (in questo caso un ente deputato ad una specifica funzione di assistenza in materia fiscale).
Ebbene, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata Parte istruttoria in primo grado, ritiene questo Giudice che l'operato del convenuto sia certamente censurabile sotto il profilo della diligenza. L'appellato indicava in primo grado i numerosi errori nella compilazione della Parte_ documentazione da parte del in particolare incongruenze e ingiustificate detrazioni per spese mediche mai allegate.
Dalla CTU non emerge un errore nella valutazione della documentazione, ma il vero e proprio inserimento di dati mai forniti dal contribuente.
E, in particolare vengono indicate ritenute maggiori da quelle indicate dal contribuente e vengono indicate spese sanitarie inesistenti perché mai allegate.
Per tale ragione il consulente ha ritenuto un danno al contribuente quantificabile nella sanzione subita.
Rispetto a tale ricostruzione, alcuna situazione di colpa o negligenza può essere ravvisata in capo al contribuente che deposita la propria documentazione e si affida ad un soggetto esperto per la presentazione della dichiarazione.
Si aggiunga che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività omessa, che avrebbe dovuto essere diligentemente eseguita (cfr. Cass. n. 9917/2010); nella specie, tale valutazione, sulla scorta degli elementi in atti, può essere effettuata, risultando adeguatamente comprovate, da un lato, le maggiori imposte dovute a seguito delle verifiche effettuate, con le conseguenti sanzioni applicate e i relativi interessi dovuti, e, dall'altro, la riconducibilità eziologica dei danni de quibus agli errori della società convenute, da considerarsi in ogni caso responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'operato dei soggetti dei quali si sia avvalsa e dei danni da essi arrecati.
Parte appellante sostiene un difetto di legittimazione rispetto alla domanda proposta essendosi il contribuente successivamente rivolto ad un Centro di Raccolta che non risultava più collegato al CAF dal 2012.
Sul punto va chiarito e che l'istituto della legittimazione ad processum, o ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e presuppone la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio ed il titolare del diritto azionato. L'istituto comporta pertanto – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del
1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).
Differente è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio “che si riferisce, invece, al merito della causa perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”; ne deriva che, “a differenza della legitimatio ad causam,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio comporta un accertamento -e, dunque, una pronuncia- nel merito, per quanto anch'essa (id est
l'accertamento della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio) possa essere operata d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Appello Potenza, 09/08/2023, ud. 24/07/2023, dep. 09/08/2023, n.434).”
Orbene, posto che il difetto dedotto dall'appellante attiene, quindi, alla titolarità passiva della richiesta risarcitoria, la stessa si ritiene sussistente posto che la dichiarazione è stata affidata alla parte appellante e a nulla rileva il fatto che dopo la comunicazione dell' il contribuente si sia rivolto al Centro di Raccolta con cui si Controparte_3
era interrotta la collaborazione tenuto conto che non vi è prova che la circostanza sia mai stata resa nota al . CP_1
Inoltre, merita di essere richiamata la normativa dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.M.
Parte_ n.164/1999 che sancisce una responsabilità concorrente di a prescindere dalla Parte_ ripartizione interna delle attività del estendendo detta norma la responsabilità per le attività dalla stessa demandate alle società di servizi a essa strumentali. Rileva, inoltre, anche la previsione dell'art. 12, comma 2, D.M. n. 164/1999 (Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui all'art. 11, comma 1, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF).
A fronte di ciò, parte appellane, avrebbe al più potuto chiamare in causa il terzo per far valere la sua responsabilità ed agire eventualmente in rivalsa.
Giova, inoltre, precisare che stante i palesi errori commessi dall'appellante nello svolgimento della compilazione, non vi è alcuna prova che, se anche il contribuente si fosse rivolto correttamente ed immediatamente allo stesso, questi avrebbe risolto la problematica evitando la relativa sanzione.
Pertanto, la sentenza oggetto di appello deve essere confermata e l'appello rigettato.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 221/2017 depositata in data 31.05.2017 del Giudice di Pace di Polla;
• Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Carmine Viglione, quale procuratore dichiaratosi antistatario di parte appellata nella misura pari ad euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., VA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 30 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore P.VA Parte_1
, con sede in Roma, Via Ettore Franceschini n.73, rappresentata e difesa, P.VA_1
giusta procura in atti dall'Avv. Pietro Laffranco presso lo studio del quale, in Perugia,
Via delle Prome n.20, elegge domicilio
APPELLANTE
E
(C.Fisc. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Sant'Arsenio (SA) alla Via Foce, 79 presso e nello studio dell'avv. Carmine
Viglione che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 221/2017 depositata in data 31.05.2017 del
Giudice di Pace di Polla
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2015 il Sig. conveniva Controparte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Polla, il , in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., chiedendo di: “condannare la società convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., ex art. 1223 c.c. al risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento contrattuale e pertanto, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di Euro
2.785,9 (…) ovvero alla maggiore o minore somma che verrà a determinarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU se l'Ill.mo Giudicante ne ritenesse necessaria la nomina, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, Parte_1
in conseguenza del suo inadempimento contrattuale e della condotta dolosa, che si quantificano prudenzialmente nella somma di Euro 2.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che il G.d.P riterrà congrua anche in via equitativa;
condannare la convenuta alla refusione delle spese di causa nonché dei compensi legali al sottoscritto procuratore e difensore il quale se ne dichiara antistatario”.
L'odierna appellante si difendeva nel giudizio di primo grado sostenendo che tutte le attività dalle quali sarebbe scaturito il lamentato danno a carico del Sig. , CP_1
dovessero essere ricondotte all'operato della Sig.ra ex collaboratrice della CP_2
odierna appellante sino al 26.02.2012 e quindi in un periodo antecedente a quello relativo ai fatti di cui è causa.
Con sentenza depositata in data 31.05.2017 n. 221/2017, il Giudice di Pace di Polla accoglieva la domanda attorea, condannando il , al pagamento della somma Pt_1
di € 2.780,02 oltre interessi legali spese processuali e compenso professionale. Avverso la predetta sentenza il , propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
- difetto di legittimazione passiva in quanto l'utente lamentava come una volta depositato il modello 730/2011, per l'anno di imposta 2010, il contribuente risultava beneficiario di un rimborso pari ad €2.446,00, regolarmente versato in busta paga, ma che il 7.10.2013, quindi in un periodo successivo a quello in cui erano in essere rapporti tra la e il l'odierno appellato era destinatario di un avviso di CP_2 Pt_1
verifica da parte dell' che richiedeva l'esibizione della Controparte_3
documentazione giustificativa della dichiarazione 2011 che veniva consegnato alla
Sig.ra responsabile del centro di raccolta locale, la quale si impegnava a CP_2
recarsi all' per esibire i documenti richiesti e risolvere il problema Controparte_3
e che il 5.12.2013 l' notificava al contribuente avviso di rettifica con cui si era CP_3
proceduta alla variazione dei dati della dichiarazione con riliquidazione delle imposte.
– che come si evince delle date elencate, tutte le comunicazioni fatte al centro di raccolta e le rassicurazioni avute dalla Sig.ra si riferiscono al periodo in cui la CP_2
collaborazione con era già terminata e non vi erano più rapporti con la Parte_1
stessa;
- che anche a voler presumere che vi fosse stato un errore (di cui non vi è alcuna prova) nella dichiarazione fatta dal CAF, predisposta comunque sulla base della documentazione presentata dal contribuente, lo stesso non è stato messo nelle condizioni di poter verificare l'esistenza o meno di tale errore, di venire a conoscenza degli avvisi inoltrati dall' , di poter tutelare il contribuente;
Controparte_3
- che i CAF non hanno l'obbligo di conservare la documentazione presentata per la compilazione delle dichiarazioni e che di questa doglianza il Giudice di Pace nella sentenza impugnata e negli atti di causa non ha fatto alcuna menzione;
-che il contribuente non si è mai attivato per accertare l'adempimento dell'intermediario, attendendo fino alla notifica della cartella di pagamento;
- che, se il cliente avesse adempiuto al proprio obbligo di vigilanza, si sarebbe subito reso conto del presunto errore, oggi imputato al CAF, ponendovi rimedio anche attraverso una rettifica dei dati forniti, evitando così l'applicazione di sanzioni e interessi;
- che la sentenza è completamente carente di motivazione.
Per tutte queste ragioni ha concluso chiedendo di rigettare la domanda del sig. CP_1
per i motivi di cui in premessa e, in ogni caso, - accertare e dichiarare che
[...] alcuna responsabilità può essere imputata al per tutti i motivi di cui Parte_1
in premessa, con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Con comparsa del 18.5.2018 si è costituito l'appellato il quale ha rappresentato che in occasione della scadenza relativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
provvedeva a fornire al Centro locale di raccolta di Polla, tutta CP_1 Pt_1
la documentazione (mod. CUD. in originale) nonché le relative ed utili informazioni necessaria alla compilazione del modello 730.
Dopo la compilazione del modello, in data 31/05/2011, il procedeva alla Pt_1
trasmissione della dichiarazione dei redditi, per il tramite del proprio Responsabile
Assistenza Fiscale, (cfr. All. n. 1 fascicolo di primo grado – cassetto Per_1
fiscale mod. 730/2011). Per l'anno d'imposta 2010 il risultava beneficiario CP_1
del rimborso fiscale, pari ad Euro 2.446,00, (cfr. mod. 730/2011), importo che veniva corrisposto all'appellato mediante versamento in busta paga.
In data 7/10/2013 l'appellato era destinatario dell'avviso di verifica con cui l'
[...]
di Sala Consilina, competente per territorio, richiedeva l'esibizione della CP_3
documentazione giustificativa della dichiarazione 2011, al fine delle verifiche sulla correttezza dei dati in essa riportati.
L'avviso veniva prontamente portato a conoscenza del responsabile del centro di raccolta locale che, dopo essersi fatto consegnare l'originale dell'avviso, rassicurava il che avrebbe provveduto alla risoluzione del problema mediante l'esibizione CP_1
della documentazione giustificativa. Così non era, tanto che con provvedimento del
5/12/2013 l' , a seguito di controllo formale della dichiarazione, Controparte_3
notificava al l'avviso di rettifica con cui si era proceduto d'autorità alla CP_1
variazione dei dati indicati in dichiarazione ed alla riliquidazione delle imposte dovute per l'anno 2010. Anche l'avviso di rettifica veniva consegnato al centro locale di raccolta del ed anche in tale occasione il referente, persuadendo l'attore Pt_1
che trattavasi di errore e che avrebbe risolto il tutto recandosi presso l' CP_3
di Sala Consilina, ma che in data 04/11/2014 il sig. era destinatario
[...] CP_1
della notifica della cartella di pagamento N.10020140033643366000, recante l'intimazione al pagamento della somma di Euro 8.478,90 comprensiva delle somme relative a Tributi inevasi per l'anno 2010 e delle sanzioni ed interessi, giusta iscrizione a ruolo dell' (Nr. Ruolo 0250415/2014, visto del 17/06/2014). Controparte_3
Allegava che , dunque, si rivolgeva ad un esperto contabile per la CP_1
verificazione attenta delle dichiarazioni contenute nel modello 730/2011 e della correttezza dei dati inseriti, anche in virtù della documentazione esibita all'epoca della compilazione ed, all'esito del controllo, apprendeva delle palesi e grossolane manipolazioni poste in essere durante la compilazione e consistenti tanto nelle incongruenze tra le ritenute riportate nel mod. CUD/2011 (Euro 1.733,71), come operate dal datore di lavoro, con quelle riportate in mod. 730/2011 (Euro 2.934,00), quanto nelle ingiustificate ulteriori detrazioni riportate autonomamente dal CAF, come spese mediche per Euro 2.871,00, in assenza assoluta di ogni documentazione giustificativa.
Per tutte queste ragioni lo stesso ha dedotto:
-l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.;
- che Il è l'unico legittimato passivo del presente giudizio in virtù del Pt_1
rapporto d'opera venuto ad instaurarsi con il in occasione della compilazione CP_1
e trasmissione del Mod. 730/2011 con apposizione del proprio visto di conformità;
-che a nulla rileva che per la raccolta della documentazione utile alla compilazione delle dichiarazioni l'appellante, la cui sede centrale trovasi in Roma, si sia servito di un proprio ausiliario addetto al centro locale;
-che l'appellante risponde per i fatti dei suoi ausiliari, che entrambi i soggetti risultano,
e risultavano, operare per conto del ebitore della prestazione ai sensi Parte_1
dell'art. 1218 c.c. e ss. e per le loro azioni colpose o dolose ne risponde l'appellante ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- che comunque vi era l'impossibilità oggettiva per il CAF di poter tutelare il CP_1
in quanto la dichiarazione compilata dal centro di assistenza riportava dati errati rispetto alla documentazione fiscale consegnata dal contribuente che mai avrebbero potuto determinare un provvedimento di annullamento o rettifica della determinazione accertativa da parte dell' , v'è da dire, ulteriormente, che i CAF Controparte_3
mantengono con l' un collegamento diretto tanto che le Controparte_3
“verifiche”, gli “accertamenti” e le “contestazioni” oltre che al contribuente vengono comunicate anticipatamente al Centro di Assistenza Fiscale tanto da permettergli di provvedere autonomamente alle richieste del Fisco;
-che alcuna colpa può essere attribuita al contribuente;
- che alcun difetto di motivazione è presente nella sentenza di primo grado che condividendo in maniera integrale quanto riportato nella CTU redatta dal Dott.
ne fa propri i presupposti e le conclusioni giungendo, pertanto, Per_2
all'affermazione di responsabilità in capo al . Pt_1
Per tutte queste ragioni ha chiesto che venisse confermata la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
Il procedimento subiva numerosi rinvii per carico di Ruolo e con ordinanza del
19.2.2025, mutata la persona fisica del Giudicante veniva rimesso in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. a cui seguiva il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art.342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
In particolare, in tale appello è individuato in modo sufficientemente chiaro il
"quantum appellatum", risultando così circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono. Inoltre, risultano formulate, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. ord. n.21336/2017; Cass. S.U. n.27199/2017).
Nel caso di specie, da un'attenta lettura della decisione impugnata, emerge con chiarezza che le ragioni giuridiche e di fatto poste a sostegno della stessa, siano attribuibili al giudice, offrendo adeguata, ancorché succinta, motivazione del convincimento espresso circa l'idoneità degli argomenti offerti dall'attore sulla base della consulenza espletata.
Pertanto, si ritiene non accoglibile il motivo di impugnazione per omessa motivazione.
Nel merito, si osserva che parte attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno asseritamente causato dall'inesatto adempimento della prestazione professionale Parte_ assunta dal Centro e che, conseguentemente, in punto riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento all'art. 1218 c.c., norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del
2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Orbene, non vi è contestazione alcuna sul punto e risulta documentalmente provato che l'invio e trasmissione del Mod. 730/2011 con apposizione del proprio visto di conformità sia stato effettuato dalla parte appellante.
Ciò premesso, l'attività in concreto prestata dal Caf in favore dell'attrice va inquadrata nel rapporto contrattuale di mandato, nel cui ambito il mandatario è tenuto ad eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), diligenza da valutarsi anche con riferimento alla qualità tecnica del soggetto (in questo caso un ente deputato ad una specifica funzione di assistenza in materia fiscale).
Ebbene, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata Parte istruttoria in primo grado, ritiene questo Giudice che l'operato del convenuto sia certamente censurabile sotto il profilo della diligenza. L'appellato indicava in primo grado i numerosi errori nella compilazione della Parte_ documentazione da parte del in particolare incongruenze e ingiustificate detrazioni per spese mediche mai allegate.
Dalla CTU non emerge un errore nella valutazione della documentazione, ma il vero e proprio inserimento di dati mai forniti dal contribuente.
E, in particolare vengono indicate ritenute maggiori da quelle indicate dal contribuente e vengono indicate spese sanitarie inesistenti perché mai allegate.
Per tale ragione il consulente ha ritenuto un danno al contribuente quantificabile nella sanzione subita.
Rispetto a tale ricostruzione, alcuna situazione di colpa o negligenza può essere ravvisata in capo al contribuente che deposita la propria documentazione e si affida ad un soggetto esperto per la presentazione della dichiarazione.
Si aggiunga che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività omessa, che avrebbe dovuto essere diligentemente eseguita (cfr. Cass. n. 9917/2010); nella specie, tale valutazione, sulla scorta degli elementi in atti, può essere effettuata, risultando adeguatamente comprovate, da un lato, le maggiori imposte dovute a seguito delle verifiche effettuate, con le conseguenti sanzioni applicate e i relativi interessi dovuti, e, dall'altro, la riconducibilità eziologica dei danni de quibus agli errori della società convenute, da considerarsi in ogni caso responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'operato dei soggetti dei quali si sia avvalsa e dei danni da essi arrecati.
Parte appellante sostiene un difetto di legittimazione rispetto alla domanda proposta essendosi il contribuente successivamente rivolto ad un Centro di Raccolta che non risultava più collegato al CAF dal 2012.
Sul punto va chiarito e che l'istituto della legittimazione ad processum, o ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e presuppone la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio ed il titolare del diritto azionato. L'istituto comporta pertanto – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del
1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).
Differente è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio “che si riferisce, invece, al merito della causa perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”; ne deriva che, “a differenza della legitimatio ad causam,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio comporta un accertamento -e, dunque, una pronuncia- nel merito, per quanto anch'essa (id est
l'accertamento della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio) possa essere operata d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Appello Potenza, 09/08/2023, ud. 24/07/2023, dep. 09/08/2023, n.434).”
Orbene, posto che il difetto dedotto dall'appellante attiene, quindi, alla titolarità passiva della richiesta risarcitoria, la stessa si ritiene sussistente posto che la dichiarazione è stata affidata alla parte appellante e a nulla rileva il fatto che dopo la comunicazione dell' il contribuente si sia rivolto al Centro di Raccolta con cui si Controparte_3
era interrotta la collaborazione tenuto conto che non vi è prova che la circostanza sia mai stata resa nota al . CP_1
Inoltre, merita di essere richiamata la normativa dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.M.
Parte_ n.164/1999 che sancisce una responsabilità concorrente di a prescindere dalla Parte_ ripartizione interna delle attività del estendendo detta norma la responsabilità per le attività dalla stessa demandate alle società di servizi a essa strumentali. Rileva, inoltre, anche la previsione dell'art. 12, comma 2, D.M. n. 164/1999 (Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui all'art. 11, comma 1, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF).
A fronte di ciò, parte appellane, avrebbe al più potuto chiamare in causa il terzo per far valere la sua responsabilità ed agire eventualmente in rivalsa.
Giova, inoltre, precisare che stante i palesi errori commessi dall'appellante nello svolgimento della compilazione, non vi è alcuna prova che, se anche il contribuente si fosse rivolto correttamente ed immediatamente allo stesso, questi avrebbe risolto la problematica evitando la relativa sanzione.
Pertanto, la sentenza oggetto di appello deve essere confermata e l'appello rigettato.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 221/2017 depositata in data 31.05.2017 del Giudice di Pace di Polla;
• Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Carmine Viglione, quale procuratore dichiaratosi antistatario di parte appellata nella misura pari ad euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., VA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 30 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco