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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 710/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Polisena Filippo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma del Per_1
22/03/2024 – rep. n. 37875 e racc. n. 7313 -, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 4 febbraio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 proponeva opposizione avverso le Parte_1
ordinanze-ingiunzioni, notificate il 13 novembre 2024, nn. 0I – 002692592, relativa all'atto di accertamento INPS 0690.10/04/2018.0031789 del 10.04.2018 riferito all'anno 2013, e 0I –
002692586, relativa ad atto di accertamento INPS 0690.10/04/2018.0031638 del 10.04.2018 riferito all'anno 2012, entrambe per asserite violazioni di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Contestava la legittimità dell'atto opposto per mancata notifica dell'accertamento presupposto e, anche a voler ritenere integrata la notifica il 10 aprile 2018, per decadenza dal potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Si doleva altresì dell'omessa motivazione in ordine alla determinazione in concreto della sanzione.
Insisteva nell'annullamento delle citate ordinanze-ingiunzioni.
Con memoria depositata il 24 gennaio 2025 si costituiva l'I.N.P.S. domandando la cessazione della materia del contendere, essendo state annullate in via di autotutela le ordinanze-ingiunzioni nn.
OI-002692586 e OI-002692592, con compensazione delle spese in ragione dell'acquiescenza all'orientamento del Tribunale.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 4 febbraio 2025, in cui il ricorrente si è associato alla cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese, e viene decisa, all'esito della camera di consiglio, con lettura di sentenza corredata da dispositivo e motivi della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In aderenza alle concordi richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervento annullamento, in via amministrativa, delle ordinanze- ingiunzioni opposte nn. OI-002692586 e OI-00269259201 e della soddisfazione della pretesa del ricorrente.
Quanto alle spese, in applicazione del criterio di soccombenza virtuale, va rilevato da un canto che l'ente previdenziale non ha documentato alcun adempimento notificatorio dell'atto prodromico alle ordinanze-ingiunzioni – invero la produzione della ricevuta di ritorno riferibile ad una notifica dell'8 maggio 2018 non riporta alcun riferimento all'atto di accertamento incidente nel presente giudizio -, incorrendo nella decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, a nulla incidendo orientamenti giurisprudenziali relativi al calcolo del dies a quo di decorrenza per la notifica dell'atto di accertamento, e dall'altro che l'I.N.P.S. ha agito in senso conforme alla domanda del ricorrente senza indugio.
Alla luce del corretto comportamento processuale si reputa equo compensare per un terzo le spese e disporre, per la restante parte, la condanna dell'I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura previdenziale della controversia ed al suo valore, a favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per un terzo le spese e condanna l'I.N.P.S. alla rifusione a dei restanti due Parte_1 terzi di spese di lite, liquidati già ridotti in complessivi € 1.288,00, di cui € 43,00 per spese di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan