Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 246/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 30/01/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte_1
Controparte_1
; Controparte_2
tutti rappresentati e difesi da: avv. DI MARCO GIAMPAOLO, elettivamente domiciliati come in atti;
-appellanti-
e
, rappresentato e Controparte_3
difeso da: avv.ti GAMBINO ARMANDO, DEL SORDO ROBERTA e GRAPPONE
CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
, rappresentato e Controparte_4 difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui
-appellati-
, non Controparte_5
costituito in giudizio;
- appellato contumace -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 156/2024 del 24/04/2024, emessa dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29/05/2024 la la Parte_1 Controparte_1
ed hanno impugnato la sentenza indicata in oggetto,
[...] Controparte_2
pronunciata il 24/04/2024, depositata in pari data e notificata il 29/04/2024, con la quale era Con stato dichiarato inammissibile, nei confronti dell' odierno appellato, e respinto nei confronti dell' e dell' , il ricorso per accertamento negativo, proposto il CP_7 CP_5
15/06/2023, con il quale gli odierni appellanti chiedevano dichiararsi la nullità dei verbali di Con accertamento ispettivo dell' di Chieti-Pescara nn. 25743 e 25744 del 22/07/2022 e 25773
e 25777 del 25/07/2022, con i quali gli ispettori procedenti avevano ritenuto non genuino il contratto di appalto di servizi di trasporto e di logistica di magazzino stipulato tra la e la in data 16/02/2018, e delle diffide Parte_1 Controparte_8
Con accertative ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004 emesse dall' e delle diffide conseguentemente emesse dall' e dall' per il pagamento dei relativi crediti dei lavoratori interessati e CP_3 CP_5 dei contributi previdenziali e premi assicurativi, ed accertarsi l'insussistenza di obbligazioni contributive od assicurative.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: Con l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell' di Chieti-Pescara non essendo il verbale di accertamento ispettivo autonomamente impugnabile dinanzi l'a.g.o., attesa la sua natura di atto meramente procedimentale;
l'infondatezza delle domande proposte nei confronti dell' e dell' , non essendo CP_3 CP_5
rilevante che il contratto di appalto per cui è causa fosse stato certificato ex artt. 76 segg.
d.lgs. n. 276/2003, in quanto l'ente certificatore non era dotato di validi poteri Pt_2
certificativi poiché non costituito da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nei relativi settori di attività, e comunque era stato costituito da associazioni di categoria dei settori ceramica, vetro, chimici ed affini, abrasivi, plastica e gomma e concia, del tutto differenti da quello dei traporti, oggetto dell'appalto certificato;
inoltre, in fatto era risultato che l'appaltatrice era priva di beni aziendali ed aveva acquisito gli CP_8
automezzi necessari per i trasporti in comodato dalla e si era limitata Controparte_1 all'assunzione dei lavoratori impiegati nell'appalto -i quali erano in precedenza dipendenti della ed erano stati invitati da a dimettersi Controparte_1 Controparte_2
per essere riassunti dalla cooperativa- ed alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, mentre l'organizzazione del lavoro era gestita esclusivamente dal predetto il quale CP_2
impartiva le direttive di lavoro a tutte le maestranze occupate, fossero esse alle dipendenze della società M&G Co. Service s.r.l. ovvero delle imprese del gruppo svolgendo, in CP_2
tal modo, un ruolo datoriale esclusivo, con conseguente non genuinità dell'appalto; la sussistenza delle omissioni contributive ed assicurative rilevate dall'Ispettorato del Lavoro CP_ procedente, avendo la rasmesso all' per gli anni 2018, 2019 e 2020, modelli CP_8
Uniemens recanti sistematicamente per tutti i lavoratori una denuncia degli imponibili previdenziali di molto inferiori a quelli registrati sui cedolini paga, ciò che aveva determinato un calcolo dei contributi e dei premi assicurativi da versare agli Istituti di gran lunga inferiore al dovuto.
Gli appellanti, nei motivi articolati, hanno dedotto:
1. insufficienza, incongruità ed erroneità della motivazione in riferimento alla ritenuta inammissibilità per carenza di interesse ad agire delle domande proposte contro l'
[...]
, poiché i verbali di accertamento ispettivo e le diffide accertative Controparte_4
hanno carattere lesivo immediato, concreto ed attuale, della sfera soggettiva dei destinatari degli obblighi in essi sanciti, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la domanda proposta era pienamente ammissibile poiché rivolta ad accertare l'inesistenza del rapporto sostanziale per come configurato dalla controparte e sussisteva un interesse diretto, concreto ed attuale ad un'azione di accertamento negativo delle relative pretese creditorie;
2. motivazione inadeguata e carente con riferimento al merito della pretesa creditoria, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la certificazione del contratto di appalto, rilasciata dall' doveva essere impugnata presso il competente TAR ed in Pt_2 difetto la validità dell'appalto non era sindacabile;
3. motivazione inadeguata e carente, con riferimento alla presunta esistenza di un contratto di somministrazione illecita di manodopera, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'appalto era valido ed efficace perché certificato dall' le Pt_2
Con testimonianze rese dai testi addotti dall' e dall' non erano risolutive in quanto non CP_3
avevano ricostruito in maniera certa ed incontrovertibile che si trattava di appalto non genuino.
Gli appellanti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva di essa, l'accoglimento delle domanda proposte in primo grado.
L' e l' si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_9 CP_3
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi. L' ha inoltre dedotto che il credito contributivo di cui al CP_3
verbale ispettivo n. 25777 del 25/07/2022 era stato oggetto di recupero mediante esecuzione esattoriale con la formazione dell'avviso di addebito n. 332-2023-00002325-45 del CP_3
24/05/2023, notificato alla via PEC in data 31/05/2023, non opposto Controparte_1 nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 con conseguente irretrattabilità della pretesa contributiva.
L' non si è costituito in giudizio. CP_5
Instauratosi il contraddittorio tra le parti costituite, respinta l'istanza di sospensiva, in data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , non costituitosi nonostante CP_5 regolare notifica dell'atto introduttivo, eseguita a mezzo PEC come da atti prodotti dagli appellanti.
2. L'appello è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile, per le seguenti considerazioni.
3. Quanto al primo motivo, in giurisprudenza è pacifico quanto segue.
3.1. Da un lato, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità o sindacabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. L. n. 32886 del 19/12/2018 rv. 651987 – 01, e i precedenti ivi richiamati, nonché le numerose pronunce conformi, tra cui, da ultimo, Cass.
Sez. L. n. 7211 del 310/1/2024-18/03/2024).
3.2. Dall'altro, la diffida accertativa, pur dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 12 c. 3 d.lgs. n.
124/2004, dà luogo, quando non sia seguita dall'accordo conciliativo auspicato dalla legge, ad un accertamento tecnico amministrativo con efficacia di titolo esecutivo, la cui natura di atto amministrativo formatosi in assenza di contraddittorio e senza che l'ingiunto abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria esclude la possibilità stessa di ravvisare preclusioni analoghe a quella del giudicato, sicché la debenza delle differenze retributive oggetto di diffida resta in ogni caso pienamente sindacabile nel merito in sede giudiziale.
3.3. Pertanto, essendo la diffida accertativa autonomamente impugnabile esclusivamente in via amministrativa nei modi di cui all'art. 12 c. 4 d.lgs. n. 124/2004, ma non essendone prevista un'autonoma impugnabilità avanti l'a.g., il datore di lavoro ingiunto, qualora il lavoratore interessato azioni la diffida, potrà far valere le proprie ragioni circa il merito della pretesa della controparte in sede di opposizione a precetto, ed il lavoratore potrà nella stessa sede chiedere l'accertamento giudiziale della fondatezza dei crediti risultanti dalla diffida [cfr.
Cass. Sez. L. n. 23744 del 25/01/2022-29/07/2022, nonché già la prevalente giurisprudenza di merito: cfr. ad es. Corte Appello Firenze sez. L. 05/04/2012 (ud. 20/03/2012) n. 387; Corte
Appello Torino sez. L. 24/11/2017 (ud. 07/11/2017, dep. 24/11/2017) n. 914, tutte in Banca
Dati De Jure].
3.4. Gli eventuali vizi del procedimento amministrativo di formazione della diffida o di motivazione del provvedimento, o l'insussistenza nel merito dei crediti retributivi amministrativamente accertati, non possono quindi essere oggetto di autonoma azione verso l' procedente, non prevista dalla legge appunto perché si tratta di atto inidoneo alla CP_6
formazione di preclusioni di alcun genere, ma la sussistenza dei crediti può essere in ogni caso contestata dal datore di lavoro ingiunto nei confronti del lavoratore interessato, qualora quest'ultimo azioni la diffida.
3.5. Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha dichiarato inammissibili le domande proposte verso l' odierno appellato, ritenendo -con adeguata motivazione conforme ai CP_6
richiamati principi giurisprudenziali- la non configurabilità di azioni impugnatorie o di accertamento negativo verso l' odierno appellato. CP_4
3.6. A fronte di detta motivazione, peraltro, gli appellanti hanno solo genericamente dedotto che l'azione di accertamento negativo proposta era ammissibile poiché rivolta ad accertare l'inesistenza del rapporto sostanziale per come configurato dalla controparte, senza in alcun modo confrontarsi né con la motivazione dell'impugnata sentenza né con i principi giurisprudenziali di riferimento, sicché il motivo, per come proposto, è con evidenza inammissibile per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez.
U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01), o comunque manifestamente infondato.
4. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte, in conformità a quanto già deciso in fattispecie in tutto analoga (cfr. sentenza n. 79/2023), che la validità della certificazione dei contratti di lavoro e la conseguente produzione degli effetti ex art. 75 segg. d.lgs. n. 276/2003 presuppone che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità sia espressione di una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore di attività corrispondente all'oggetto del contratto.
4.1. Difatti, ex art. 2 lett h) d.lgs. n. 276/2003, gli enti bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
4.2. Pertanto, da tali riferimenti normativi alle attività e funzioni assegnate dalla legge o dai
CCNL di riferimento, nonché alla regolazione del mercato del lavoro (in specie quanto all'occupazione di qualità, ed all'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro) si evince chiaramente che la maggiore rappresentatività comparativa va rapportata ai settori di attività lavorative regolati dai CCNL stipulati, recepiti o applicati dalle oo.ss. costituenti l'ente bilaterale, e, di conseguenza, che la legittimazione di tali enti ad esercitare le proprie funzioni è limitata al mercato del lavoro, alla sicurezza sul lavoro ed alla certificazione dei contratti di lavoro del settore di riferimento.
4.3. Inoltre, va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, la prova della comparativamente maggiore rappresentatività sindacale, in caso di contestazione sull'applicabilità della contrattazione collettiva e dei suoi effetti ai fini previdenziali, grava sul datore di lavoro interessato (cfr. Cass. Sez. L. n. 7781 del 16/04/2015 rv. 635298 - 01), sicché
l'onere della prova della legittimazione di un ente bilaterale a certificare validamente contratti o rapporti di lavoro grava sul datore di lavoro che voglia avvalersi degli effetti della certificazione ex artt. 79 segg. d.lgs. n. 276/2003.
4.4. Con riferimento alla fattispecie, osserva la Corte che il contratto di appalto del
16/02/2018 per cui è causa è stato stipulato dall'odierna appellante , Parte_1 esercente attività di autotrasporto conto terzi con sede in San Salvo come risulta in atti, con la e ha ad oggetto i servizi di trasporti e logistica di magazzino, sicché si tratta di CP_8 appalto cd. endoaziendale, in quanto attinente all'affidamento ad imprenditore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente.
4.5. Il contratto risulta certificato ex art. 79 d.lgs. n. 276/2003 in data 16/04/2018 da una
Commissione di certificazione unitaria costituita presso l'Ente paritetico bilaterale ENBLI di
Roma, in base a convenzione tra gli enti bilaterali EFEI, ENBLI, ENBLIA, ENBLIS,
ENBLIC, ENBUP, ENBIVISI, EBIAGRI, EBSAP, EB1TUR.
4.6. L isulta costituito in base alle previsioni dei CCNL dei settori ceramica, vetro, Pt_2 chimici ed affini, abrasivi, plastica e gomma e concia, tra l'o.s. dei lavoratori e CP_10 le oo.ss. datoriali CE e CE IC (cfr. convenzione con l' – cfr. doc. 11 CP_3
primo grado). CP_3
4.7. La predetta CE non è compresa nell'elenco delle oo.ss. datoriali comparativamente più rappresentative di cui al d.M. Lavoro del 04/07/2014-15/07/2014 in atti.
4.8. Gli altri enti bilaterali convenzionati con l' isultano costituiti nei settori turismo, Pt_2
sanità privata, edilizia, vigilanza e sicurezza, agricoltura, pesca (cfr. doc. 15 primo CP_3
grado e la citata sentenza n. 79/2023).
4.9. A fronte di tali risultanze, gli odierni appellati non hanno fornito alcun elemento fattuale dal quale potersi evincere il grado di rappresentatività delle oo.ss. costituenti l' gli Pt_2
altri enti bilaterali ad esso convenzionati nel settore dei trasporti.
4.10. In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, ed in base ai criteri valutativi della rappresentatività sindacale enucleati dalla costante giurisprudenza al riguardo
(consistenza numerica ed associativa, significativa presenza territoriale sul piano nazionale e non localizzata soltanto in una determinata area geografica, entità dell'attività sindacale – cfr.
Cass. Sez. L. nn. 7622 del 10/07/1991 rv. 473040 – 01 e 9027 del 22/08/1991 rv. 473608 -
01), è quindi evidente che l' sia stato costituito da oo.ss. prive di qualsiasi Pt_2
rappresentatività sindacale nel settore della logistica e dei trasporti, ramo di attività in cui le s.r.l. odierne appellanti operano, ed a cui attiene l'oggetto del contratto di appalto per cui è causa.
4.11. L eve quindi ritenersi privo di legittimazione alla certificazione di contratti di Pt_2 lavoro per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 2 d.lgs. n. 276/03, sicché l'atto di certificazione di detto contratto di appalto, adottato dall' deve ritenersi del tutto Pt_2 inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 79 d.lgs. n. 276/2003.
4.12. Le questioni di validità del contratto di appalto stesso possono quindi essere dedotte in giudizio senza necessità per la parte interessata di proporre il procedimento ex art. 80 d.lgs. n.
276/2003 cit., come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza.
5. Quanto al terzo motivo, va considerato che, come pacifico in giurisprudenza, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento dell'irregolarità della somministrazione o dell'appalto o della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'invalidità della somministrazione, dell'appalto, o dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 17705 del 02/07/2019 rv. 654478 – 01, 13013 del 15/05/2019 rv. 653956 – 01 e n.
31144 del 28/11/2019 rv. 655905 - 01).
5.1. Inoltre, come parimenti, pacifico, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché sussista il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, cioè purché esso costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la realizzazione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore, laddove, in riferimento agli appalti endoaziendali (quale quello per cui si procede), ricorre fattispecie di illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro qualora le prestazioni lavorative non vengano rese nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, non siano finalizzate ad un autonomo risultato produttivo e, nella concreta esecuzione del contratto, l'appaltatore non sia dotato di reale autonomia gestionale esplicata in una conduzione aziendale con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, con assunzione di effettivo rischio economico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27213 del
26/10/2018 rv. 651206 - 01; 30694 del 27/11/2018 rv. 651753 – 01; 15557 del 10/06/2019 rv.
654146 - 01), restando irrilevante che manchi, in capo al formale committente, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 12551 del
25/06/2020 rv. 658115 - 01).
5.2. Ciò posto, osserva la Corte che l'impugnata sentenza -pur a fronte della genericità dei motivi di ricorso in primo grado, ove gli odierni appellanti avevano meramente sostenuto la legittimità del contratto di appalto sopra citato e degli altri due oggetto di causa, successivamente stipulati tra le s.r.l. appellanti e la e la ha CP_8 CP_11
esaminato, con specifica ed articolata motivazione (cfr. pagg. da 13 a 24), tutte le questioni rilevanti al riguardo in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, richiamando la giurisprudenza in tema di differenza tra somministrazione di lavoro ed appalto e ritenendo accertato, sia in base alle risultanze dei verbali ispettivi in atti, non contestate dai ricorrenti, sia in base a quanto riferito dai testi escussi, che: già titolare Controparte_2 dell'omonima ditta individuale di autotrasporti, all'epoca dei fatti era amministratore unico della (società attiva ma non operativa, avendo ceduto in data Controparte_1
16/01/2018 il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di autotrasporto merci in conto terzi in favore della attiva ed operante), esercitava di fatto poteri Parte_1
dirigistici ed influenti sulle vicende societarie anche della Parte_1
formalmente amministrata da suo figlio, ed era anche dipendente della M&G Co. Service s.r.l. in qualità di autista dal 10/03/2018 al 29/02/2020; i lavoratori impiegati negli appalti per cui è causa, assunti alle dipendenze dell'appaltatrice M&G Co. Service s.r.l., avevano prestato attività di lavoro già alle dipendenze della ditta individuale , per Controparte_2
essere poi assunti alle dipendenze della poi della M&G Co. Service Controparte_1
s.r.l., successivamente della e della;
gli Controparte_12 Parte_1 automezzi impiegati nell'appalto erano stati ceduti in comodato dalla alla Controparte_1
la M&G Co. Service s.r.l., avente come oggetto sociale, in via prevalente, la CP_8
prestazione di servizi a favore sia delle aziende che dei privati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo servizi di consulenza aziendale, strategica e organizzativa, non svolgeva abitualmente una attività riconducibile direttamente o indirettamente all'autotrasporto merci in conto terzi, ma si proponeva sul mercato con servizi vari di assistenza e consulenza, ed aveva proceduto alla assunzione delle maestranze ed all'acquisizione in comodato degli automezzi nell'imminenza dell'appalto; di fatto i dipendenti dell'appaltatrice avevano operato esclusivamente in base alle direttive del stesso, il quale impartiva le direttive di CP_2
lavoro a tutte le maestranze occupate, fossero esse alle dipendenze della M&G Co. Service
s.r.l. ovvero alle dipendenze delle imprese del gruppo svolgendo, in tal modo, un CP_2
CP_ ruolo datoriale esclusivo;
la M&G Co. Service s.r.l. ha trasmesso all' per gli anni 2018-
2019-2020, modelli Uniemens recanti sistematicamente per tutti i lavoratori una denuncia degli imponibili previdenziali di molto inferiori a quelli registrati sui cedolini paga, con conseguente versamento contributivo inferiore al dovuto;
ai dipendenti non erano stati corrisposti gli emolumenti dovuti per le festività godute (con alcune eccezioni riferite a qualche singola voce retributiva corrisposta), né interamente le mensilità aggiuntive, e non è stato corrisposto, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto;
tutti tali elementi di fatto dimostravano la sussistenza di un cd. “pseudo-appalto”, attesa l'assenza di qualsivoglia potere organizzativo, gestionale e direttivo della prestazione lavorativa, nonché di autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'impresa e di assunzione di rischio imprenditoriale autonomo in capo alle appaltatrici, preposte ad una mera gestione amministrativa del personale, limitatamente al pagamento delle retribuzioni ed alla corresponsione delle buste paga, mentre gli effettivi poteri direttivi, gestionali e organizzativi erano interamente riconducibili alle società del gruppo CP_2
5.3. A fronte di tale motivazione, gli appellanti si sono limitati a reiterare le medesime generiche deduzioni già svolte in primo grado e già esaminate e vagliate nell'impugnata sentenza, sostenendo meramente (cfr. pag. 9 del ricorso in appello) che: “il contratto di appalto del quale gli agenti ispettivi hanno accertato l'illiceità era ed è del tutto valido ed efficace come comprovato dalla Commissione di Certificazione istituita presso l'Ente
Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma”, e che “le testimonianze rese dai testi offerti da controparte, ossia da parte dell'Istituto previdenziale, non risultino essere risolutive in quanto non hanno avuto modo di ricostruire in via certa ed incontrovertibile l'opposta versione dei fatti, che trattavasi appunto di appalto non genuino”.
5.4. Il motivo, pertanto, non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione e non confuta o contrasta, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, sicché, con evidenza, è inammissibile per difetto di specificità in violazione degli artt.
342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01).
6. L'appello va pertanto rigettato.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 156/2024 in data 24/04/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore dell' e dell' appellati delle spese del presente grado del giudizio, CP_4 CP_3
liquidate per ciascuna parte in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge quanto alla difesa dell' ; nulla per le spese quanto alla posizione dell' ; CP_3 CP_5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 30/01/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -