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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR TI Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Veronica Maiorano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Veronica Maiorano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 15.06.2002, nel Comune di Cologno Monzese (MI), con atto N. 52 parte 2 serie A - anno 2002 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese.
2. Ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
E OMOLOGARE
LE SEGUENTI CONDIZIONI
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse (a mero titolo esemplificativo: istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte sempre di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della signora , ed ivi Per_1 Parte_2 stabilirà la sua residenza anagrafica;
6. il diritto di visita paterno verrà esercitato dal Sig. , come segue: a) 2 (due) giorni alla
Pt_1 settimana con pernottamento (coincidenti con i riposi lavorativi del sig. ), oltre a 2 (due)
Pt_1 pomeriggi (ritiro a scuola) e cena, con accompagnamento presso la mamma entro le ore 21.00; b) una volta ogni due mesi circa (8 settimane), 3 (tre) giorni consecutivi con pernottamento (sempre in concomitanza con i riposi lavorativi del sig. . I riposi verranno comunicati preventivamente
Pt_1 dal Sig. alla Sig.ra con cadenza trimestrale. Nel caso in cui vi fossero delle modifiche
Pt_1 CP_1 alle turnazioni del Sig. ovvero nel caso in cui la Signora dovesse cambiare
Pt_1 CP_1 lavoro/orari, le parti potranno modificare in autonomia -mediante accordo scritto- l'attuale assetto, arrivando altresì ad attuare e formalizzare un collocamento paritario puro del minore.
7. il Sig. verserà a titolo di mantenimento ordinario del minore alla Sig.ra entro il Pt_1 CP_1
05 di ogni mese, in continuità agli accordi separativi in essere, la somma di € 100,00 oltre alla rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento in favore del figlio minore (primo aggiornamento dicembre 2026). Per le ulteriori spese straordinarie da sostenere a favore del figlio minore e sin tanto che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, le parti faranno riferimento al protocollo di Monza, esclusa la voce “mensa scolastica” che verrà ripartita tra i coniugi al 50%;
8. Resta inteso tra le parti che negli ulteriori periodi di sospensione delle lezioni scolastiche di
, verrà mantenuto l'ordinario calendario di frequentazioni del minore con entrambi i Per_1 genitori, con la precisazione che la giornata sarà da intendersi di competenza del genitore con il quale il minore pernotterà;
9. Con specifico riferimento alla casa coniugale sita in Cologno Monzese (MI), Viale Toscana n. 18, scala E, (così catastalmente identificata: Foglio 6; Mappale 147; Subalterno 42; Categoria A/3;
Classe 4; Vani 3,5; Rendita Catastale 307,29; Piano 6 scale E) il sig. si è impegnato Parte_1 ad acquistare e, contestualmente, la signora si impegnata a vendere le quote pari Controparte_1 al 50% della casa coniugale di proprietà di quest'ultima. Il sig. pertanto, si è impegnato ed Pt_1 obbligato ad acquistare il 50% delle quote di spettanza della signora al prezzo complessivo CP_1 pattuito tra le parti di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), dedotto l'acconto già corrisposto alla signora di complessivi € 6.050,00 (euro seimilacinquanta/00). Oltre a quanto sopra, il sig. CP_1 si è impegnato ed obbligato ad onorare la restante parte di mutuo che ancora grava Pt_1 sull'immobile in commento, con completa liberazione della signora . Il rogito Controparte_1 notarile per la suddetta compravendita delle quote immobiliari verrà stipulato indicativamente entro il corrente mese di novembre 2025, con spese a carico del sig. Pt_1
10. Le parti, inoltre, s'impegnano per detto trasferimento di quote immobiliari ad avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge n.74/1987 e ciò, con particolare riferimento a quanto previsto all'art.19. Le parti dichiarano altresì di riconoscere alla disposizione di cui al raggiunto accordo di trasferimento delle quote immobiliari di cui al punto 9) valore ed efficacia di contratto preliminare ex art. 1351 cod. civ.;
11. La casa famigliare in parola, pertanto, viene assegnata al sig. per i tempi di permanenza Pt_1 del minore presso di lui e viene lasciata nella piena e completa disponibilità del sig. con Pt_1 ogni arredo e pertinenza, il quale potrà ivi stabilire il domicilio e la residenza anagrafica;
la signora dal canto proprio, dichiara espressamente di rinunciare– come in effetti rinuncia - al diritto CP_1 di assegnazione dell'immobile ottenuto in sede separativa, avendo peraltro già rinunciato de facto a tale diritto, al rilascio della suddetta abitazione coniugale sita in Cologno Monzese (MI), Viale
Toscana n. 18 scala E, già a far data dal mese di aprile 2025;
12. La signora ha preso in locazione l'appartamento sito in Cologno Monzese n.18, scala F, CP_1 ove si impegna a trasferire la propria residenza ed ove accoglierà il figlio nei periodi di propria spettanza. La signora , ove decidesse di cambiare abitazione, si premurerà sempre di CP_1 individuare un'abitazione idonea ad accogliere il figlio minore;
Per_1
13. Le parti danno altresì atto che: a) la rata del mutuo è stata onorata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sino al mese di aprile 2025, mentre dal successivo mese di maggio 2025 la rata di mutuo è stata onorata, su accordo delle parti, dal solo sig. b) le spese ordinarie Pt_1 relative all'abitazione coniugale sono state onorate dalla signora sino a tutto il mese di aprile CP_1
2025, mentre – su accordo delle parti – dal successivo mese di aggio 2025 le stesse sono state onorate e sono da intendersi ad esclusivo carico del sig. c) le utenze luce e gas, nonché la tassa Tari Pt_1 dal mese di maggio 2025 sono da intendersi ad esclusivo carico del sig. che già ha Pt_1 provveduto a volturare le stesse a proprio nome;
14. Le parti si impegnano sin d'ora, anche per il futuro, compatibilmente con le proprie possibilità economiche, impegni lavorativi ed interessi personali a mantenere una residenza in luogo quanto più vicino all'attuale centro di interessi e di affetti del minore;
15. Quanto ai compleanni, i genitori avranno diritto di festeggiare unitamente al minore, il compleanno di . Le parti si riconoscono sin d'ora la possibilità di festeggiare il proprio Per_1 compleanno unitamente al bambino, anche in deroga all'ordinaria organizzazione, che verrà recuperata in accordo tra le parti la settimana successiva ovvero nel corso del mese;
16. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con 15 (quindici) Per_1 giorni, anche consecutivi, in località che verrà partecipata all'altro genitore, entro il mese di maggio di ogni anno;
17. le vacanze natalizie verranno suddivise tra le parti dalla sospensione della scuola sino al 30/12 con un genitore;
e dal 31/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Pasqua e Pasquetta
(sempre nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) ad anni alterni tra i genitori e così tutti gli ulteriori ponti scolastici. Diversamente, nel periodo di sospensione scolastica, le parti potranno attuare l'ordinaria organizzazione previo accordo scritto tra loro;
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
19. la Sig.ra sarà beneficiaria del 100% dell'assegno unico, anche in caso di aumento CP_1 dell'attuale importo riconosciuto;
20. Le parti concordano che verranno posti a carico esclusivo del Sig. (nella misura del Pt_1
100%) i finanziamenti (quello attualmente in corso e quello futuro già previsto) per le spese dentistiche di;
Per_1
21. Le parti concordano che verrà posto a carico esclusivo del Sig. (nella misura del 100%), Pt_1 il rateizzo, in pending, relativo alla soccombenza delle parti nella causa a suo tempo azionata nei confronti della banca per anatocismo;
22. I coniugi rinunciano a qualsivoglia pretesa economica pregressa, risarcitoria e/o indennitaria a qualsivoglia titolo derivanti dal rapporto di coniugio;
23. La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia diritto e rivendica sull'auto modello MG ZS1000 targa CP_1
GP298WS, acquistata dal sig. in costanza di matrimonio che, pertanto, rimarrà nella piena Pt_1 disponibilità di quest'ultimo;
24. Le parti si impegnano a non introdurre il minore nelle nuove relazioni sentimentali fin tanto che le stesse potranno definirsi equilibrate e stabili. Le parti si impegnano, altresì, a conferire con l'altro/a prima di comunicare al minore la nuova relazione;
25. I ricorrenti danno atto che con le disposizioni patrimoniali assunte nel presente accordo, sono state definite interamente le rispettive posizioni economiche e che in ordine alle stesse, gli anzidetti nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione titolo e/o azione;
26. Le spese e gli onorari del presente procedimento sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 5 dicembre 2024 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato in data 04.07.2025.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cologno Monzese in data 15.06.2002 (atto n. 52, Parte II, Serie A del CP_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025.
Il Presidente est.
UR TI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR TI Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Veronica Maiorano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Veronica Maiorano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 15.06.2002, nel Comune di Cologno Monzese (MI), con atto N. 52 parte 2 serie A - anno 2002 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese.
2. Ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
E OMOLOGARE
LE SEGUENTI CONDIZIONI
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse (a mero titolo esemplificativo: istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte sempre di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della signora , ed ivi Per_1 Parte_2 stabilirà la sua residenza anagrafica;
6. il diritto di visita paterno verrà esercitato dal Sig. , come segue: a) 2 (due) giorni alla
Pt_1 settimana con pernottamento (coincidenti con i riposi lavorativi del sig. ), oltre a 2 (due)
Pt_1 pomeriggi (ritiro a scuola) e cena, con accompagnamento presso la mamma entro le ore 21.00; b) una volta ogni due mesi circa (8 settimane), 3 (tre) giorni consecutivi con pernottamento (sempre in concomitanza con i riposi lavorativi del sig. . I riposi verranno comunicati preventivamente
Pt_1 dal Sig. alla Sig.ra con cadenza trimestrale. Nel caso in cui vi fossero delle modifiche
Pt_1 CP_1 alle turnazioni del Sig. ovvero nel caso in cui la Signora dovesse cambiare
Pt_1 CP_1 lavoro/orari, le parti potranno modificare in autonomia -mediante accordo scritto- l'attuale assetto, arrivando altresì ad attuare e formalizzare un collocamento paritario puro del minore.
7. il Sig. verserà a titolo di mantenimento ordinario del minore alla Sig.ra entro il Pt_1 CP_1
05 di ogni mese, in continuità agli accordi separativi in essere, la somma di € 100,00 oltre alla rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento in favore del figlio minore (primo aggiornamento dicembre 2026). Per le ulteriori spese straordinarie da sostenere a favore del figlio minore e sin tanto che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, le parti faranno riferimento al protocollo di Monza, esclusa la voce “mensa scolastica” che verrà ripartita tra i coniugi al 50%;
8. Resta inteso tra le parti che negli ulteriori periodi di sospensione delle lezioni scolastiche di
, verrà mantenuto l'ordinario calendario di frequentazioni del minore con entrambi i Per_1 genitori, con la precisazione che la giornata sarà da intendersi di competenza del genitore con il quale il minore pernotterà;
9. Con specifico riferimento alla casa coniugale sita in Cologno Monzese (MI), Viale Toscana n. 18, scala E, (così catastalmente identificata: Foglio 6; Mappale 147; Subalterno 42; Categoria A/3;
Classe 4; Vani 3,5; Rendita Catastale 307,29; Piano 6 scale E) il sig. si è impegnato Parte_1 ad acquistare e, contestualmente, la signora si impegnata a vendere le quote pari Controparte_1 al 50% della casa coniugale di proprietà di quest'ultima. Il sig. pertanto, si è impegnato ed Pt_1 obbligato ad acquistare il 50% delle quote di spettanza della signora al prezzo complessivo CP_1 pattuito tra le parti di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), dedotto l'acconto già corrisposto alla signora di complessivi € 6.050,00 (euro seimilacinquanta/00). Oltre a quanto sopra, il sig. CP_1 si è impegnato ed obbligato ad onorare la restante parte di mutuo che ancora grava Pt_1 sull'immobile in commento, con completa liberazione della signora . Il rogito Controparte_1 notarile per la suddetta compravendita delle quote immobiliari verrà stipulato indicativamente entro il corrente mese di novembre 2025, con spese a carico del sig. Pt_1
10. Le parti, inoltre, s'impegnano per detto trasferimento di quote immobiliari ad avvalersi delle esenzioni previste dalla Legge n.74/1987 e ciò, con particolare riferimento a quanto previsto all'art.19. Le parti dichiarano altresì di riconoscere alla disposizione di cui al raggiunto accordo di trasferimento delle quote immobiliari di cui al punto 9) valore ed efficacia di contratto preliminare ex art. 1351 cod. civ.;
11. La casa famigliare in parola, pertanto, viene assegnata al sig. per i tempi di permanenza Pt_1 del minore presso di lui e viene lasciata nella piena e completa disponibilità del sig. con Pt_1 ogni arredo e pertinenza, il quale potrà ivi stabilire il domicilio e la residenza anagrafica;
la signora dal canto proprio, dichiara espressamente di rinunciare– come in effetti rinuncia - al diritto CP_1 di assegnazione dell'immobile ottenuto in sede separativa, avendo peraltro già rinunciato de facto a tale diritto, al rilascio della suddetta abitazione coniugale sita in Cologno Monzese (MI), Viale
Toscana n. 18 scala E, già a far data dal mese di aprile 2025;
12. La signora ha preso in locazione l'appartamento sito in Cologno Monzese n.18, scala F, CP_1 ove si impegna a trasferire la propria residenza ed ove accoglierà il figlio nei periodi di propria spettanza. La signora , ove decidesse di cambiare abitazione, si premurerà sempre di CP_1 individuare un'abitazione idonea ad accogliere il figlio minore;
Per_1
13. Le parti danno altresì atto che: a) la rata del mutuo è stata onorata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sino al mese di aprile 2025, mentre dal successivo mese di maggio 2025 la rata di mutuo è stata onorata, su accordo delle parti, dal solo sig. b) le spese ordinarie Pt_1 relative all'abitazione coniugale sono state onorate dalla signora sino a tutto il mese di aprile CP_1
2025, mentre – su accordo delle parti – dal successivo mese di aggio 2025 le stesse sono state onorate e sono da intendersi ad esclusivo carico del sig. c) le utenze luce e gas, nonché la tassa Tari Pt_1 dal mese di maggio 2025 sono da intendersi ad esclusivo carico del sig. che già ha Pt_1 provveduto a volturare le stesse a proprio nome;
14. Le parti si impegnano sin d'ora, anche per il futuro, compatibilmente con le proprie possibilità economiche, impegni lavorativi ed interessi personali a mantenere una residenza in luogo quanto più vicino all'attuale centro di interessi e di affetti del minore;
15. Quanto ai compleanni, i genitori avranno diritto di festeggiare unitamente al minore, il compleanno di . Le parti si riconoscono sin d'ora la possibilità di festeggiare il proprio Per_1 compleanno unitamente al bambino, anche in deroga all'ordinaria organizzazione, che verrà recuperata in accordo tra le parti la settimana successiva ovvero nel corso del mese;
16. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con 15 (quindici) Per_1 giorni, anche consecutivi, in località che verrà partecipata all'altro genitore, entro il mese di maggio di ogni anno;
17. le vacanze natalizie verranno suddivise tra le parti dalla sospensione della scuola sino al 30/12 con un genitore;
e dal 31/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Pasqua e Pasquetta
(sempre nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) ad anni alterni tra i genitori e così tutti gli ulteriori ponti scolastici. Diversamente, nel periodo di sospensione scolastica, le parti potranno attuare l'ordinaria organizzazione previo accordo scritto tra loro;
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
19. la Sig.ra sarà beneficiaria del 100% dell'assegno unico, anche in caso di aumento CP_1 dell'attuale importo riconosciuto;
20. Le parti concordano che verranno posti a carico esclusivo del Sig. (nella misura del Pt_1
100%) i finanziamenti (quello attualmente in corso e quello futuro già previsto) per le spese dentistiche di;
Per_1
21. Le parti concordano che verrà posto a carico esclusivo del Sig. (nella misura del 100%), Pt_1 il rateizzo, in pending, relativo alla soccombenza delle parti nella causa a suo tempo azionata nei confronti della banca per anatocismo;
22. I coniugi rinunciano a qualsivoglia pretesa economica pregressa, risarcitoria e/o indennitaria a qualsivoglia titolo derivanti dal rapporto di coniugio;
23. La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia diritto e rivendica sull'auto modello MG ZS1000 targa CP_1
GP298WS, acquistata dal sig. in costanza di matrimonio che, pertanto, rimarrà nella piena Pt_1 disponibilità di quest'ultimo;
24. Le parti si impegnano a non introdurre il minore nelle nuove relazioni sentimentali fin tanto che le stesse potranno definirsi equilibrate e stabili. Le parti si impegnano, altresì, a conferire con l'altro/a prima di comunicare al minore la nuova relazione;
25. I ricorrenti danno atto che con le disposizioni patrimoniali assunte nel presente accordo, sono state definite interamente le rispettive posizioni economiche e che in ordine alle stesse, gli anzidetti nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione titolo e/o azione;
26. Le spese e gli onorari del presente procedimento sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 5 dicembre 2024 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato in data 04.07.2025.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cologno Monzese in data 15.06.2002 (atto n. 52, Parte II, Serie A del CP_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025.
Il Presidente est.
UR TI