Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3185/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6.12.2024, vertente tra
TRA
, con l'avv. Mario Felli Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Mario Felli CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione dal Parte_1 coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Roiate (RM) in CP_1
1
Subiaco in data 7.2.2008).
2. Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti domande: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, onerando la Cancelleria competente ad eseguire la comunicazione necessaria all'annotazione di rito relativa, nei pubblici registri del Comune di Roiate dove è stato celebrato il matrimonio tra i coniugi;
2) la casa coniugale, sita in Roiate (Rm) Via
Santissima Trinità n.23/B, verrà assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla moglie, quale genitore collocatario della prole, con termine per il sig. di allontanarsi CP_1 dall'abitazione familiare entro 30 gg. dalla sottoscrizione del ricorso per trasferirsi presso un nuovo alloggio, ove andrà a vivere;
3) La figlia minore (15 anni) viene affidata con Per_1 modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e la di lei residenza in Roiate Via Santissima Trinità n.23/B ,presso la casa coniugale;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza;
4) il padre vedrà e terrà con sé la figlia compatibilmente con le sue esigenze e necessità lavorative e con quelle della minore secondo le modalità di seguito indicate: infrasettimanalmente: una settimana per
3 gg. consecutivi la figlia li trascorrerà con il padre presso l'abitazione in cui andrà a vivere quest'ultimo, ovvero dal mercoledì (nel periodo scolastico dall'uscita da scuola) fino alle ore
21,00 del venerdì sera (nel periodo di vacanza dalle ore 12,30 del mercoledì fino alle ore
22,00 del venerdì), nella settimana successiva: il lunedì dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) fino al martedì mattina (il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola),
(nel periodo di vacanza dalle ore 12,30 del lunedì fino alle ore 10,00 del martedì) e dal venerdì dall'uscita di scuola nel periodo scolastico fino alle 21,00 della domenica ( in periodo di vacanza dalle ore 12,30 del venerdì alle ore 22,00 della domenica); si precisa che le visite presso ciascun genitore saranno disposte ed esercitate nel rispetto degli impegni della figlia, salvo diverso accordo delle parti;
- compleanni e feste: il giorno del compleanno del padre e della madre verranno trascorsi dalla figlia con il genitore festeggiato a prescindere dal regime di visita vigente, ugualmente è a dirsi per il giorno della festa del papà e della mamma,
2 nonché per i giorni di compleanno della figlia che sarà trascorso a pranzo con la madre ed a cena con il padre, mentre l'anno successivo avverrà l'inverso, salvo diverso accordo tra le parti;
- per il periodo estivo, la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre e l'anno successivo avverrà l'inverso (salvo restando il reciproco diritto dei genitori di tenere ad anni alterni la figlia il 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio); - durante quelle pasquali, tre giorni con uno e tre giorni con l'altro, si precisa che nei tre gg. deve essere incluso la Pasqua con il papà e la Pasquetta con la mamma e l'anno successivo avverrà l'inverso, in modo da rispettare il principio dell'alternanza; - I coniugi concordano che le modalità di organizzazione per le vacanze estive della minore dovranno essere comunicate con mail o messaggi o whatsApp;
l'altro genitore dovrà rispondere, sempre tramite mail, o messaggio whatsApp nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg) e comunque entro e non oltre il 31 maggio, manifestando un motivato dissenso a tale periodo, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - I genitori si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a incontri
(medici, insegnanti) di importanza rilevante per la salute, il benessere e gli stati attuale e/o futuro della figlia. 5) Il sig. verserà alla signora la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 quale contributo al suo mantenimento (€ 150,00) ed a quello della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (€ 150,00), da far pervenire in contanti o con bonifico bancario a valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2023; il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT del suindicato mese di ogni anno a decorrere dal mese di gennaio 2024. 8) Ciascun genitore contribuirà in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore di natura sportiva, medica, scolastica, ludica e trasporto scolastico come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Tivoli di cui i coniugi hanno preso visione;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun coniuge, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto tramite e-mail o sms nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie, sostenute da ciascun genitore verranno rimborsate dall'altro per la propria quota di spettanza (50%) in contanti o a mezzo bonifico bancario che verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile,
3 corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che ciascun coniuge consegnerà all'altro o invierà allo stesso sul proprio indirizzo e-mail o tramite messaggio whatsApp. 10) I coniugi entro
30 giorni dal deposito del presente ricorso provvederanno alla chiusura di tutti i conti correnti e libretti loro cointestati e divideranno, in misura del 50% ciascuno, le relative somme;
11) i coniugi si obbligano a rispettare le presenti condizioni ed a darne concreta esecuzione, sottoscrivendo eventuali atti e documenti necessari, dalla data di sottoscrizione del corrente ricorso, per cui dalla predetta data si riconosce efficacia obbligatoria in tutte le sue parti al presente accordo di separazione tra le parti;
12) Il sig. entro tre mesi dalla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso trasferirà la propria residenza anagrafica ed al momento in cui si allontanerà dalla casa coniugale riconsegnerà alla moglie le relative chiavi ancora in suo possesso e le comunicherà il suo nuovo indirizzo. 18) i sig.ri ed Parte_1 CP_1 dichiarano di aver già regolato ogni loro pretesa e di non aver più nulla a pretendere
[...]
l'uno nei confronti dell'altro. 19) i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto e/o di documenti equipollente”.
3. All'udienza del 6.12.2024 si è costituito in giudizio;
le parti CP_1 hanno dunque rappresentato la sussistenza di un accordo “nel senso della trasformazione in consensuale del presente giudizio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così integrando e correggendo il punto 5: il contributo ivi previsto oltre che in favore della moglie è stabilito in favore della figlia minorenne e l'importo per la figlia Per_1
è stabilito in 250 euro mensili, fermo restando quello di euro 150 in favore della moglie, oltre rivalutazione ISTAT”.
4. Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio.
5. Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
6. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 7. Quanto alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 6.12.2024, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge e agli interessi della prole, dovendo dunque accogliersi la regolamentazione consistente nelle condizioni rassegnate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, integrate quanto al punto 5 come concordato dalle parti all'udienza del 6.12.2024.
8. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra ed , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Roiate (RM) in data 30.10.1999;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roiate (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, numero 5, parte II, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
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