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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parte_1 P.IVA_1
Antonelli.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Biasi.
(C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_2
APPELLATE
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in totale riforma sentenza di primo grado n. 23310 del 03.12.2018, emessa dal Tribunale civile di Roma, sez. XII, per tutti i motivi sopra esposti, accogliere il presente appello.
Con vittoria di spese, compensi ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, contrariis reiectis, cosi giudicare: in via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per insufficienza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c..
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c.. in via principale
- Rigettare nel merito tutte le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti sub 1. 2., per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza n. 23310/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
3.12.2018 a definizione del giudizio n. 44164/2017 R.G.. in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento e/o revoca e/o modifica anche parziale della sentenza n. 23310/2018 del Tribunale di Roma, condannare comunque in persona Parte_1
2 del Sindaco p.t. e/o (già ), in persona del legale rappr. p.t., , CP_2 Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 2.310,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e/o di quella maggiore o minore somma che ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione di spese e compensi del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Parte_1
per ottenere la condanna dell'ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsole in data 23.6.2016, alle ore
00.30 circa, mentre percorreva Viale Somalia, in in prossimità di Largo Somalia, con Pt_1
il motociclo di proprietà della madre, avendo perso il controllo del mezzo a causa della presenza di asfalto caldo versato per i lavori in corso di rifacimento del manto stradale.
costituendosi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, chiamando in giudizio la concessionaria Controparte_3
dei lavori, che a sua volta aveva incaricato della manutenzione stradale la ditta Sintexcal.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo addebitabile la caduta esclusivamente alla condotta imprudente dell'attrice e in ogni caso non provati i danni asseritamente subiti dalla stessa.
Autorizzata la chiamata in causa di questa restava contumace. CP_3 Controparte_3
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23310/2018, accertava la responsabilità del sinistro in capo a e ad (già , Parte_1 CP_2 Controparte_3
condannando le stesse, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 2.310,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e al pagamento delle spese di lite.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
3 Con il primo motivo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che la custodia dell'area di cantiere ove si era verificato il sinistro gravava unicamente su
CP_2
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del
Tribunale del compendio probatorio in atti e ha contestato la sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., dato che l'evento dannoso era ascrivibile unicamente alla condotta colposa della danneggiata. Inoltre ha eccepito il mancato Parte_1
assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellata in ordine ai danni subiti.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Il secondo motivo d'appello è fondato.
Emerge dalle testimonianze in atti che percorreva via Somalia, in Controparte_1
direzione viale Etiopia, e all'altezza di largo Somalia attraversava un tratto di carreggiata appena asfaltato e quindi ancora morbido, perdendo il controllo del motociclo e rovinando al suolo.
Il teste e la teste che precedevano con i rispettivi veicoli la Tes_1 Tes_2
hanno riferito che la caduta di quest'ultima avveniva a seguito del passaggio del CP_1
motociclo sulla parte di strada in cui era stato steso l'asfalto.
4 Il signor , operaio del cantiere, nella dichiarazione resa nel verbale di intervento Tes_3
redatto dalla Polizia Locale ha riferito che il motociclo, finendo sull'asfalto caldo, scivolava.
Dal verbale risulta anche che “vi era, sull'asfalto disteso da poco, un abrasione presumibilmente
creatasi a seguito della caduta del motociclo”.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, il danneggiato deve fornire la prova del fatto che l'evento dannoso si è verificato proprio a causa della cosa custodita, potendo viceversa il danneggiante liberarsi provando il caso fortuito, inteso come fattore idoneo a interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno, che ricomprende anche l'eventuale condotta incauta della vittima.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione
che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale
nella produzione del sinistro.” (Cass. n. 34886/2021).
Nel caso in esame vi sono elementi che portano a ritenere che la abbia tenuto CP_1
una condotta colposa e, in particolare in violazione del Codice della Strada, idonea a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Dal verbale redatto dalla Polizia Locale emerge che l'area del cantiere per il rifacimento del manto stradale, che interessava la corsia di via Somalia in direzione di via Salaria, era 5 “delimitata da birilli”, mentre il transito dei veicoli era limitato alla corsia in direzione di viale
Etiopia. Inoltre viene dato atto della presenza sul posto di un cartello di inizio lavori stradali,
con il divieto di superare i 30 km/h.
Il verbale fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ragione della sua natura di atto pubblico, in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla situazione dei luoghi risultante al momento del loro intervento, avvenuto nell'immediatezza del sinistro.
Il teste ha confermato che la zona dei lavori era circoscritta dalla presenza di coni Tes_3
stradali.
Tale circostanza non viene negata dal teste l quale ha dichiarato solo di non Tes_1
ricordare se vi fossero birilli a delimitare l'area interessata dai lavori o cartelli.
La teste invece ha escluso la presenza di birilli, ma solo nel tratto in cui si è Tes_2
verificato il sinistro, mentre ha riferito di non aver visto alcun cartello.
Tuttavia la suddetta dichiarazione deve essere valutata tenendo conto anche degli altri elementi di prova acquisiti, in particolare del verbale di intervento della Polizia Locale
redatto nell'immediatezza dei fatti e delle altre testimonianze che non confermano quanto riferito dalla teste.
Non è quindi smentita l'avvenuta apposizione dei birilli che logicamente sono collocati normalmente a intervalli regolari di distanza l'uno dall'altro al fine di segnalare, al posto della segnaletica orizzontale, il confine tra la corsia ove è consentito il transito da quella in cui invece lo stesso è inibito a causa dei lavori.
Il teste ha inoltre dichiarato che avrebbe effettuato una svolta verso Tes_3 CP_1
sinistra, immettendosi nell'area di cantiere.
6 Tale dinamica è confermata anche dalla dichiarazione del teste riportata nel Tes_4
verbale della Polizia Locale, il quale ha dichiarato di aver visto il motociclo effettuare una svolta verso il lato sinistro della strada in cui lo stesso si trovata.
Il teste ha pure riferito che si sarebbe “leggermente allargata sulla Tes_1 CP_1
sinistra”.
Vi è altresì convergenza delle testimonianze circa la presenza a poca distanza dal punto in cui si è verificata la caduta della finitrice stradale e degli operai del cantiere.
Il teste ha riferito che “La macchina utilizzata per colare l'asfalto si trovava più Tes_1
avanti rispetto al luogo dove è caduta la e c'era ancora qualche operaio che lavorava nel CP_1
cantiere”.
Il teste ha dichiarato poi che “la ha svoltato dietro la macchina finitrice”. Tes_3 CP_1
Risulta inoltre che, nonostante l'ora tarda, la strada fosse illuminata, secondo quanto riferito dal teste e non confutato dalle altre testimonianze oculari o da altri riscontri Tes_3
probatori.
Deve quindi ritenersi provato che, nonostante la presenza di un cantiere segnalato da un cartello verticale e nonostante la delimitazione dell'area dei lavori che coincideva con la corsia opposta a quella percorsa da quest'ultima invase l'area inibita al traffico, CP_1
in violazione del Codice della Strada.
In un caso analogo è stato osservato dalla Corte di Cassazione che “Nel caso di specie non
poteva addossarsi al custode l'obbligo di prevedere l'altrui comportamento imprudente e contrario
alle disposizioni del Codice della Strada costituendo esso un evento del tutto imprevedibile ed
inevitabile come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso” (v. Cass. n. 3739/2023)
7 6. In accoglimento dell'appello proposto da la domanda proposta da Parte_1 [...]
pertanto deve essere integralmente rigettata, con assorbimento del primo motivo CP_1
attinente alla legittimazione passiva di Parte_1
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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