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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1148/2024, avente per oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato, difeso ed assistito dall'avv. Roberto Brenna del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Giussano (MB) via IV
Novembre 43, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto parte intimante;
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
parte intimata contumace;
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte intimante –
Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria: - pronunciare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento del convenuto, - dichiarare tenuto e condannare lo stesso al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 12.478,00 per la morosità dedotta in atto di citazione e nella memoria integrativa;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento dei canoni successivi fino alla liberazione dell'immobile, oltre ad interessi legali di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, cpa e iva.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida, ritualmente notificato, n persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1
.
[...]
Riferisce l'intimante di essere proprietaria di un immobile urbano sito in Missaglia
(LC) – Sezione Lomaniga, in via Mozart 18/20, identificato al C.U. del suddetto
Comune al foglio LOM/3 – mapp. 2364, T1 – Cl.4.
Con contratto stipulato il 21.01.2014 la società intimante concedeva in locazione l'immobile al . Controparte_1
Le parti determinavano il canone di locazione dal quinto anno, ossia a decorrere dal
01.04.2019 in € 10.200,00 annui oltre alle spese, con aggiornamento annuale nella misura del 75% della variazione Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il canone avrebbe dovuto essere corrisposto in rate mensili anticipate di 850,00 da versare entro l'ultimo giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario.
Il conduttore si impegnava, altresì, ad eseguire una serie di lavori, meglio identificati in contratto.
Alla data del 31 maggio 2024, il risultava in mora nel pagamento dei CP_1
canoni per € 11.900,00, oltre a € 102,00 per l'imposta di registro quota inquilino per l'anno 2023, € 202,00 per le bollette dell'acqua ed € 24,00 per bolli su fatture ne risulta aver eseguito i lavori di cui al contratto.
A nulla valendo i reiterati solleciti della locatrice, quest'ultima ha introdotto il presente giudizio.
2 All'udienza di comparizione del 05.07.2024 è comparso il conduttore intimato, personalmente, il quale si è opposto allo sfratto.
Mutato il rito, concessa l'ordinanza di rilascio, in assenza di prova scritta fondante l'opposizione allo sfratto ed in assenza di gravi motivi in contrario, assegnato il termine a parte intimante per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria e assegnati alle parti i rispettivi termini per il deposito di memoria integrativa e documenti, all'udienza di discussione del 13.12.2024, dichiarata la contumacia di parte intimata, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
24.01.2025, avendo rappresentato l'intimante che vi erano in corso trattative con il conduttore.
All'udienza del 24.01.2025, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, la causa, su richiesta della parte intimante veniva rinviata per la discussione all'udienza del 07.02.2025.
All'udienza di rinvio parte intimante ha discusso la causa riportandosi ai propri atti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendo che la causa che fosse trattenuta in decisione.
Il Tribunale, dopo aver dato lettura del dispositivo di sentenza, ha riservato la motivazione la motivazione nel termine di giorni 30, ai sensi dell'art. 430 c.p.c.
*** * ***
Le domande dell'intimante trovano accoglimento.
Risulta, per “tabulas”, che le odierne parti in causa abbiano sottoscritto in data
21.01.2014 un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile urbano sito in Missaglia (LC) – Sezione Lomaniga, in via
Mozart 18/20, identificato al C.U. del suddetto Comune al foglio LOM/3 – mapp.
2364, T1 – Cl.4 (doc. 1).
Il canone di locazione risulta non essere stato corrisposto per un ammontare dovuto
(vedasi precisazione a verbale di udienza del 05.07.2024) di € 13.600,00.
Vertendosi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, sussiste l'onere probatorio a carico del conduttore di fornire la prova di aver provveduto al
3 pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di locazione sottoscritto. Prova che non è stata offerta.
Il contratto di locazione all'art. 12 prevede la risoluzione di diritto del contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento del canone.
La risoluzione del contratto si è verificata, di diritto, avendo dichiarato il ricorrente alla resistente di volersi valere della clausola risolutiva espressa (cfr. doc. 3).
Sono, dunque, le stesse parti che hanno definito, in fase di predisposizione del contratto, le condizioni sine qua non, in presenza delle quali il contratto doveva intendersi risolto.
Trova, pertanto, applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 1456 c.c. che impone al Giudice la sola verifica della sussistenza o meno della colpa dell'inadempimento in capo al resistente e non anche l'accertamento della gravità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Tribunale di Roma, sent. n. 14593 del 15 settembre 2021).
Non pare in dubbio che l'intimato abbia omesso il versamento dei canoni e che nessuna “ragione” sia stata portata, anche “ante causam” all'omesso pagamento.
Il contratto deve, dunque, ritenersi risolto, di diritto, con conseguente condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione maturati, non corrisposti per €
13.600,00 oltre agli interessi di legge.
Le spese della procedura di mediazione e quelle del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo in conformità al D.M.
55/2024 e s.m.i., tra cui D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate di non particolare complessità, del tenore degli atti e dell'esito del giudizio.
PQM
Il GOP, definitivamente pronunciando nel merito della causa, ogni diversa, istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
. dichiara risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato dalle parti il 21.01.2014, regolarmente registrato il 04.02.2024, presso
4 l'Agenzia delle Entrate di Cantù (CO), al n. 442 , serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Missaglia (LC), Sezione Lomaniga, in via Mozart, 18/20, identificato al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio LOM/3 – mapp. 2364 – via Mozart Wolfgang Amadeus n. 18, p.T1 – Cat. A/7-Ll.4;
. condanna al pagamento in favore di in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei canoni scaduti e rimasti impagati per € 13.600,00, oltre canoni a scadere fino all'effettivo rilascio e oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
. condanna a rifondere a in persona del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese della procedura di mediazione obbligatoria che liquida in € 420,00 per compensi professionali, € 190,32 per anticipazioni, oltre le spese del presente giudizio che liquida in € 4.825,00 per compensi professionali, € 610,82 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, 4% CPA e 22% IVA, se dovuta, come per legge.
Lecco, 07.02.2025
Il GOP
Mariachiara Arrighi
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