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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1652/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] – CF: - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Leonino;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Veronica Barone;
[...] resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025. In data 10.3.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 7.6.2024, proponeva azione diretta ad Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 il 21.6.1999 in Solofra.
All'uopo, il ricorrente esponeva che:
- dalla loro unione nasceva, in data 3.11.1999, il figlio;
Per_1
- a seguito della crisi coniugale, con decreto del 23.11.2016 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, in data 17.2.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1 la quale aderiva alla domanda di divorzio. Le parti, inoltre, depositavano istanza congiunta, sottoscritta personalmente, con cui rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
All'esito dell'udienza del 12.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il GD, preso atto della volontà espressa dalle parti di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avellino con decreto pubblicato in data 23.11.2016.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2016 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare il divorzio secondo le condizioni indicate nella nota congiunta depositata in data 1.3.2024, che di seguito si riportano integralmente:
“…
2. disporre a modifica dell'accordo di separazione, la revoca dell'obbligo gravante sull'odierno ricorrente del versamento del contributo al mantenimento del figlio Per_1 da corrispondere alla resistente essendo questi divenuto economicamente autosufficiente essendosi peraltro trasferito di fatto in Svizzera.
3. Sempre a modifica dell'accordo di separazione, disporre la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla IG.ra ; Controparte_1
4. revocare l'obbligo di concorso gravante sul IG. nella misura del Parte_1
50% alle spese straordinarie in favore del figlio (spese mediche, spese scola stiche e per materiale didattico e gite scolastiche, spese per attività sportive e/o attività ricreative, compresa la retta per qualsiasi sport);
2
5. nonché revocare l'obbligo gravante sul IG. di concorrere alla Parte_1 spesa per la legna occorrente per la casa coniugale, nella misura del 50 % dell'importo massimo preventivato di € 480,00.
6. Revocare l'obbligo gravante sul IG. di sostenere le spese Parte_1 straordinarie relative all'utilizzo ed alla manutenzione dello scooter del figlio e Per_1 alle spese relative alla polizza assicurativa annua.
7. Revocare l'obbligo gravante sul IG. di concorrere alle spese Parte_1 relative alla tassa rifiuti della ex casa coniugale nella misura del 50% che resteranno ad esclusivo carico della IG.ra ; Controparte_1
8. revocare l'assegnazione della ex casa coniugale alla IG.ra in Controparte_1 comproprietà delle parti le quali concordano tuttavia che la predetta potrà ivi dimorare in via esclusiva, con diritto di abitazione, provvedendo alla sola manutenzione ordinaria della stessa, senza obbligo di corresponsione di alcuna somma per la detenzione del 50% della comproprietà facente capo al IG. Parte_1
9. Dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore della IG.ra non Controparte_1 ricorrendone i presupposti essendo la predetta IG.ra economicamente Controparte_1 autosufficiente.
10. Le parti si obbligano a donare la nuda proprietà della ex casa coniugale al proprio figlio riservandosi ciascuna di esse l'usufrutto sulla rispettiva quota di Persona_2 proprietà (pari al 50% ciascuna).”
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda avanzata dalle parti va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Solofra il
21.6.1999 da e da , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Solofra di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1999 atto n. 22 parte II serie A, ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di conIGlio del 13 marzo 2025
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri
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