Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1931/2016 R.G.L. promossa da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (c.f.
NAPOLI SANTO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PRESTI ANTONINO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato l' 8/11/2016 Parte 1 ha adito il Tribunale di esponendo di aver iniziato a lavorare per la società Barcellona Parte 2
Parte_3 dal 01.10.2013 con la qualifica di impiegato di 2° livello e con le funzioni di responsabile delle Tecnologie produttive, rapporto risoltosi in data
30.09.2011 per licenziamento per riduzione del personale, senza che venisse corrisposto il saldo del TFR maturato per la somma lorda di euro 12.087,26, pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di anticipo e quanto risultante dal modello CUD 2012; che veniva riassunto in data 08.07.2013, dopo un periodo di collaborazione coordinata e continuata, con lo stesso inquadramento professionale e di aver sempre lavorato da lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle
19:00 ed il sabato dalle 07:00 alle 13:00, bel oltre il limite di orario di 40 ore fissato dal CCNL di settore;
che il trattamento retributivo è stato inferiore a quello dovuto
che il rapporto di lavoro si è interrotto a decorrere dal
31.07.2016 per licenziamento collettivo per riduzione del personale, senza preavviso.
Il ricorrente ha chiesto, conclusivamente, la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive e di ogni compenso spettante per il lavoro straordinario prestato, oltre ai ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, oltre alla indennità per mancato preavviso e la indennità sostituiva per le ferie non godute nell'anno 2016 e per l'intero Trattamento di
Fine rapporto, oltre al saldo del TFR dovuto pari ad euro 12.087,27 relativamente al periodo di lavoro dal 01.10.2003 al 30.09.2011, per la complessiva somma di euro
96.108,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con memoria di costituzione depositata il 05.05.2017 si è costituita la società resistente eccependo la prescrizione in relazione a tutte le pretese economiche relative al periodo
2003/2011, ai sensi dell'art. 2948 c.c.; ha eccepito, poi, la prescrizione quinquennale in relazione ad ogni pretesa antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso. La società resistente ha eccepito, in ogni caso, la infondatezza delle pretese del ricorrente con riferimento al periodo di lavoro 08.07.2013-31.07.2016, adducendo che la retribuzione corrisposta è stata proporzionata al lavoro prestato, come risultante dalle buste paga sottoscritte anche per quietanza e mai contestate, le cui somme sono state corrisposte mediante bonifici bancari;
ha contestato le rivendicazione riferite a tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
ha contestato lo svolgimento di lavoro straordinario, la richiesta di corresponsione della indennità di mancato preavviso in ragione della procedura attivata ai sensi della L.223/91 e la somma complessivamente pretesa dal ricorrente ed ha proposto domanda riconvenzionale per euro 16.732,18, quale surplus corrisposto dal 2010 al 2016, come risultante dai bonifici prodotti.
Disposto lo spostamento della prima udienza con decreto del 10.05.2017, con note del
25.08.2017, parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del disposto dell'art. 418 c.p.c., la prescrizione della pretesa svolta in via riconvenzionale e la infondatezza della richiesta.
Con provvedimento reso alla udienza del 26.09.2017 è stata dichiarata inammissibile la proposta domanda riconvenzionale per mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 418 c.p.c., provvedimento che deve essere confermato in questa sede;
fallito il tentativo di conciliazione, sono state ammesse le prove orali alla udienza del 18.06.2019.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e con la disposta c.t.u. contabile.
Alla udienza del 06.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1 Infondata è l'eccezione di prescrizione tempestivamente svolta dalla società resistente con memoria depositata il 05.05.2017 (prima udienza 16.05.2017) con riferimento alle pretese relative al rapporto di lavoro conclusosi nel 2011.
Si precisa, invero, che l'unica pretesa avanzata dal ricorrente relativa a tale periodo di lavoro è esclusivamente il saldo del trattamento di fine rapporto per euro 12.087,26.
Risulta versato in atti valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale, giusta raccomandata a.r. del 24.09.2016, ricevuta il 29.09.2016 (anticipata via fax il
24.09.2016), con cui il ricorrente ha chiesto (cfr diffida, allegata al fascicolo di parte ricorrente) il riconoscimento di ogni pretesa retributiva non corrisposta, ivi compreso il
TFR relativo al periodo di lavoro intercorso dal 01.10.2003 al 30.09.2011, con la conseguenza che tale momento è iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale.
Essendosi il rapporto risolto il 30.09.2011 e, decorrendo il termine prescrizione quinquennale (ex art. 2948 C.C.) per il credito da TFR dalla data di cessazione del rapporto (cfr Cass. n. 11579/2014, n. 2827/2018), nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di introduzione del presente giudizio con ricorso depositato
1'08.11.2016.
Nessuna prescrizione è maturata, altresì, con riferimento alle pretese economiche relative al rapporto di lavoro instaurato nel 2013 e risoltosi il 31.07.2016, alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione ricevuto il 29.09.2016 e considerato peraltro che il ricorso è stato introdotto con atto depositato a novembre 2016.
Occorre infatti precisare, in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, che è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi,
v. Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023,
n.37708/2024).
3- Nel merito, occorre osservare che secondo l'orientamento della Corte di cassazione,
"sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice" (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 giugno 2018 n. 16150).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato dunque, ex art. 2697 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Lo stesso rigoroso onere probatorio ricade sulla parte ricorrente, per quanto attiene al lavoro svolto non giornate destinate al godimento delle ferie.
3.1- Ancora preliminarmente si precisa che, come è noto, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione
è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale (cfr Cass.
n. 13150/2016).
Invece, la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr Cass. n. 27749/2020). 3.2- Nella presente fattispecie le buste paga prodotte in atti dalle parti non risultano sottoscritte né per ricevuta, né per quietanza;
sicché la prova degli eseguiti pagamenti può essere desunta solo dalle copie dei bonifici bancari prodotte dalla società resistente.
Dalle copie dei bonifici bancari prodotti risulta che la società ha corrisposto al Pt_1 euro 3.100,00 al mese a decorrere dalla mensilità di luglio 2013, euro 5.000,00 nel mese di dicembre 2013, euro 6.000,00 nel mese di dicembre 2014; risulta inoltre un pagamento di euro 4.400,00 il 28.08.2015.
4- Esame delle prove orali-
Prescindendo dalle disamina delle deposizioni rese dai sigg.ri Parte_4
[...]
CP_2 Controparte 3 che avevano dei giudizi pendenti nei confronti della società per le medesime causali e che potevano essere portatori di un interesse concreto alla definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente- non può non evidenziarsi che ai fini della decisione appaia decisiva la deposizione del teste di parte resistente, sig.
Testimone 1 dipendente dal 2012 sino al 2020, che ha dichiarato “[] in ordine
,
alla circostanza A1 posso dire che il Pt 1 svolgeva attività lavorativa dal lunedì al sabato. Anche io lavoravo dal lunedì al sabato. Anche io lavoravo il sabato mattina.
Non posso indicare con precisione gli orari di lavoro del ricorrente ma poiché il mio ufficio si trovava accanto al laboratorio dove lui lavorava posso dire che lo stesso aveva più o meno i miei stessi orari di lavoro. Io iniziavo a lavorare alle 08:30 facevo una pausa pranzo alle 13:00, per poi ritornare alle 15:00 ed andare via alle 18:30/19:00.
Preciso che quando arrivavo la mattina alle 08:30, il ricorrente era già sul posto di lavoro e capitava a volte quando andavo via alle 18:30 lui era ancora presente nel laboratorio, mentre notavo che le collaboratrici di Pt 1 che lavoravano all'interno del laboratorio andavano via alle 17:00/17:15. Io lo notavo perché vi era la rampa di uscita dei veicoli dal parcheggio dell'azienda passa accanto alla mia finestra".
Sulla scorta di tale dichiarazione, deve ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia prestato attività di lavoro nel periodo 08.07.2013 al 31.07.2016, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00.
4.1- Nessuna specifica e concreta dimostrazione è invece emersa con riferimento con riferimento alla indennità per ferie non godute reclamate.
5 Sulla scorta di tali coordinate è stato dato mandato al c.t.u. di quantificare le differenze retributive nel periodo in questione, al netto delle somme corrisposte risultanti dai bonifici prodotti. Il nominato c.t.u., in aderenza al mandato ricevuto, ha quantificato le differenze retributive dovute in relazione alla qualifica posseduta, alle previsioni del CCNL applicabile, e al lavoro straordinario svolto (come indicato nel mandato), detraendo dal con la dovuto le somme che la società ha dimostrato di aver corrisposto al Pt 1 produzione dei bonifici bancari allegati.
5.1- Occorre però osservare che le operazioni svolte dal consulente operano un raffronto tra poste contabili non omogenee, ovvero tra somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e somme corrisposte al netto dalla società al ricorrente.
Quindi i dati contabili elaborati dal consulente devono essere rivisti nel modo che segue.
5.2- Come anzi detto, dalle copie dei bonifici bancari allegati dalla società può dirsi dimostrato che la società abbia corrisposto 3.100,00 al mese al netto sin dall'inizio del rapporto ( luglio 2013), euro 5.000,00 a dicembre 2013, euro 6.000,00 a dicembre 2014, euro 4.400,00 nel mese di agosto 2015.
Posto che le buste paghe prodotte a decorrere da luglio 2013 e fino alla mensilità di settembre 2015 riportano tutte somme nette di importo inferiore ad euro 3.100,00 (cfr prospetti paga), può ragionevolmente ritenersi che le somme nette corrisposte dalla società in detto periodo vadano a coprire anche il lavoro straordinario svolto - per il quale il c.t.u. ha quantificato come dovuta una somma media mensile al lordo delle ritenute (cfr ctu) di circa 750,00- e le mensilità supplementari maturate sino all'anno
2015.
5.3- A decorrere, invece, da ottobre 2015, la somma risultante dalle buste paga al netto delle ritenute, risulta corrispondente a quanto corrisposto dalla società, ovvero 3.100,00
(cfr prospetti paga da ottobre 2015 in poi). Se ne inferisce, quindi, che nulla sia stato corrisposto a titolo di maggiore retribuzione per lavoro straordinario e per le mensilità supplementari dell'anno 2016.
5.4- Ciò posto, può essere riconosciuta la maggiore retribuzione per lavoro straordinario da ottobre 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (31.07.2016), nonché le mensilità supplementari per l'anno 2016, importi che possono essere agevolmente calcolati attraverso semplici operazioni matematiche utilizzando i dati emergenti dalla disposta c.t.u.:
- anno 2015=2.314,05 (771,35 x tre mensilità)
- anno 2016= 5.460,70 (780,10 x 7 mensilità) + 1.254,88 per tredicesima mensilità+
2.330,49 per quattordicesima mensilità.
5.5 Risulta dovuto anche il Trattamento di Fine rapporto per il periodo di lavoro
08.07.2013 al 31.07.2016, quantificato dal c.t.u. in euro 11.496,82, di cui non è stata fornita prova di pagamento da parte della società.
5.6- A tale importi deve essere aggiunto anche il saldo del TFR relativo al periodo di lavoro conclusosi nel 2011 per euro 12.087,27, pari alla differenza tra la somma risultante dal CUD 2012 (allegato) e quanto corrisposto a tale titolo, somma che, invero,
è stata solo genericamente contestata dalla società nel suo ammontare e di cui non è stata fornita dimostrazione di pagamento.
5.7- È dovuta anche la indennità sostitutiva del preavviso in misura pari ad € 2.509,76.
In relazione alla indennità di mancato preavviso, la società ha dedotto che tale somma non è dovuta avendo provveduto al licenziamento collettivo legge 223/1991.
Secondo la Suprema Corte In tema di contrattazione aziendale, le specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, in quanto normativamente preordinate, tra l'altro, a finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, prevedendo l'esclusione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso, che, nell'ambito di un'operazione di licenziamento collettivo, mira ad assicurare un minor costo sociale dell'operazione in questione e a salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa
(cfr Cass. n. 19660/2019).
Nella presente fattispecie non è stata fornita dimostrazione che le parti collettive nel verbale di riunione allegato del 04.07.2016 (cfr produzione società) abbiano convenuto che l'azienda non avrebbe riconosciuto il trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso.
Anzi, invero, dalla lettera di licenziamento collettivo datata 27.07.2016 (cfr produzione del ricorrente) è espressamente previsto che “in sostituzione del preavviso provvederemo a corrisponderle la relativa indennità unitamente alle competenze di fine rapporto".
5.8 Conclusivamente la società resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente i seguenti importi: euro 11.360,12 a titolo di differenze retributive, come sopra dettagliatamente indicate;
- euro 11.496,82 a titolo di Trattamento di Fine rapporto per il periodo di lavoro luglio
2013/luglio 2016; euro 2.509,76 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
euro 12.087,27 a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro conclusosi nel 2011;
tot. 37.453,97, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
6- Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle originarie pretese del ricorrente, vanno compensate per 2/3 tra le parti, ponendo la restante parte (1/3)a carico della società calcolata ai medi di tariffa, scaglione di valore sino ad euro
52 mila.
7- Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, devono essere poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1931/2016 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la Parte 3 in persona del legale rapp.te pro tempore a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €
37.453,97 a titolo di differenze retributive per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Conferma la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla società;
3) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante parte (1/3), liquidata in euro 126,50 per spese ed in € 3.085,66 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93
c.p.c., avv. Santo Napoli;
4) Pone le spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico della società resistente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano