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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB IA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1583/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2020, parte ricorrente adiva questo
Giudice per ottenere il riconoscimento dei benefici economici e assistenziali connessi all'invalidità civile, premesso che:
• in data 13 marzo 2019 aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile;
• a seguito di visita del 5 giugno 2019 le era stata attribuita una percentuale di invalidità pari al 55%;
1 • nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il CTU nominato nella fase ante causam aveva riconosciuto una invalidità del 67%, perizia omologata il 30 settembre 2020;
• la ricorrente aveva proposto dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., chiedendo la nomina di un CTU in giudizio.
2. Si costituiva l' contestando il fondamento della domanda e sostenendo CP_1
l'insussistenza dei requisiti sanitari.
3. Ritenendo adeguatamente giustificate le doglianze della ricorrente e la documentazione medica agli atti, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il CTU nominato in giudizio accertava che la ricorrente è affetta da artrite reumatoide sieronegativa, sindrome fibromialgica, artrosi iniziale e sindrome depressiva endogena cronica, con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 76%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13 marzo
2019.
5. Il rapporto peritale, immune da vizi logici, coerente con la documentazione sanitaria agli atti e non validamente contestato, è stato acquisito agli atti e ritenuto pienamente attendibile.
*****
6. Il ricorso è fondato.
7. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio presenta motivazioni chiare, argomentate e rispettose dei criteri medico-legali stabiliti dal D.M. 5 febbraio 1992.
Le patologie riscontrate dal perito – artrite reumatoide sieronegativa, sindrome fibromialgica, artrosi iniziale e sindrome depressiva endogena – comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa stimabile nel 76%.
8. L' non ha fornito elementi utili a contraddire le conclusioni peritali, CP_1 limitandosi a mere contestazioni generiche. In applicazione del principio consolidato per cui le conclusioni del CTU possono essere disattese soltanto in presenza di gravi, puntuali e documentate contestazioni (Cass. n. 15274/2018; Cass.
n. 7253/2017), il giudice ritiene la relazione pienamente condivisibile.
2 9. La decorrenza del diritto segue la data della domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 18/1980 e dell'art. 20, comma 1, L. 102/2009.
10. Pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella percentuale del 76% a far data dal 1 aprile 2019, con conseguente diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla parte ricorrente una invalidità civile pari al 76%, con decorrenza dal 13 marzo 2019, data della domanda amministrativa.
2. Condanna l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle prestazioni CP_1 economiche assistenziali connesse al grado di invalidità accertato, secondo normativa vigente.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate. CP_1
Così deciso in sede di trattazione scritta, 14/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1583/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2020, parte ricorrente adiva questo
Giudice per ottenere il riconoscimento dei benefici economici e assistenziali connessi all'invalidità civile, premesso che:
• in data 13 marzo 2019 aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile;
• a seguito di visita del 5 giugno 2019 le era stata attribuita una percentuale di invalidità pari al 55%;
1 • nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il CTU nominato nella fase ante causam aveva riconosciuto una invalidità del 67%, perizia omologata il 30 settembre 2020;
• la ricorrente aveva proposto dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., chiedendo la nomina di un CTU in giudizio.
2. Si costituiva l' contestando il fondamento della domanda e sostenendo CP_1
l'insussistenza dei requisiti sanitari.
3. Ritenendo adeguatamente giustificate le doglianze della ricorrente e la documentazione medica agli atti, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il CTU nominato in giudizio accertava che la ricorrente è affetta da artrite reumatoide sieronegativa, sindrome fibromialgica, artrosi iniziale e sindrome depressiva endogena cronica, con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 76%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13 marzo
2019.
5. Il rapporto peritale, immune da vizi logici, coerente con la documentazione sanitaria agli atti e non validamente contestato, è stato acquisito agli atti e ritenuto pienamente attendibile.
*****
6. Il ricorso è fondato.
7. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio presenta motivazioni chiare, argomentate e rispettose dei criteri medico-legali stabiliti dal D.M. 5 febbraio 1992.
Le patologie riscontrate dal perito – artrite reumatoide sieronegativa, sindrome fibromialgica, artrosi iniziale e sindrome depressiva endogena – comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa stimabile nel 76%.
8. L' non ha fornito elementi utili a contraddire le conclusioni peritali, CP_1 limitandosi a mere contestazioni generiche. In applicazione del principio consolidato per cui le conclusioni del CTU possono essere disattese soltanto in presenza di gravi, puntuali e documentate contestazioni (Cass. n. 15274/2018; Cass.
n. 7253/2017), il giudice ritiene la relazione pienamente condivisibile.
2 9. La decorrenza del diritto segue la data della domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 18/1980 e dell'art. 20, comma 1, L. 102/2009.
10. Pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella percentuale del 76% a far data dal 1 aprile 2019, con conseguente diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla parte ricorrente una invalidità civile pari al 76%, con decorrenza dal 13 marzo 2019, data della domanda amministrativa.
2. Condanna l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle prestazioni CP_1 economiche assistenziali connesse al grado di invalidità accertato, secondo normativa vigente.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate. CP_1
Così deciso in sede di trattazione scritta, 14/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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