Art. 2.
Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente e' corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.
Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente e' corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.