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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 184/2024, estensore dott. Molinari, discussa all'udienza collegiale del 23/1/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA UGO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOMBARDO DANILO, elettivamente domiciliato in VIA G. ANTONELLI, 4, ROMA presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliati P.IVA_2 in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito, Nel merito, RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 184/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 400/2023, pubblicata in data
11.03.2024 e non notificata e conseguentemente
ACCOGLIERE la domanda del sig. e così provvedere: T_ Nel merito, In via principale
1) Dichiarare illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico Signora con provvedimento del 23 maggio 2022, con cui è stata irrogata la CP_3 sospensione dal servizio pari a un giorno lavorativo con sospensione della retribuzione, di tutti i benefici economici e con ritardo nella progressione di carriera ex art. 12 c. lett. D) CCNL 2016- 2018, per le causali di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica del sig. . T_
2) Dichiarare inesistente, nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico Signora con provvedimento del 1 settembre CP_3 pagina 1 di 7 2022, notificato in pari data con cui è stata irrogata la sospensione dal servizio pari a un giorno lavorativo con sospensione della retribuzione, di tutti i benefici economici e con ritardo nella progressione di carriera ex art. 12 c. lett. D) CCNL 20162018, per le causali di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica del sig. . T_
3) Condannare il , in persona del ministro pro tempore, alla restituzione Controparte_1 delle retribuzioni non percepite dal ricorrente.
4) Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla fruizione degli 8 giorni di ferie residue per l'anno 2021, T_ illegittimamente cancellate e non concesse dal direttore amministrativo. Con vittoria di compensi professionali e spese comprensive di contributo unificato, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le domande avversarie con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 184/2024, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_2
a tempo indeterminato, con il quale aveva da un lato contestato l'illegittimità della sanzione
[...] disciplinare del 23/5/2022 con la quale gli era stata comminata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno e dall'altro domandato l'accertamento del suo diritto a godere di 8 giorni di ferie residue per l'anno 2021, illegittimamente cancellati dal direttore amministrativo della scuola presso cui prestava servizio. Il Tribunale ha evidenziato che la sanzione disciplinare del 23/5/2022 era poi stata ribadita con provvedimento dell'1/9/2022 in cui si era fissato il giorno di sospensione (che non era stato possibile applicare in precedenza essendo il lavoratore in malattia) e che ciò non costituiva un ne bis in idem, come sostenuto dal ricorrente. Ha poi ritenuto che la contestazione disciplinare non potesse ritenersi generica in quanto richiama espressamente e allega le dichiarazioni delle colleghe del lavoratore dalle quali è scaturito il procedimento disciplinare. Dette dichiarazioni fanno parte integrante della contestazione e al lavoratore è stato consentito di avere contezza dei fatti a lui addebitati e poter così esercitare pienamente il suo diritto di difesa. Nel merito, ha rilevato che sia dalle dichiarazioni delle colleghe che dalla registrazione della conversazione effettuata dallo stesso emerge un atteggiamento offensivo e verbalmente violento T_ (tanto più che egli, conscio che stava registrando, si è presumibilmente trattenuto nel tono e nell'uso delle parole). La sanzione è stata quindi ritenuta legittima e proporzionata. Ha poi rigettato la richiesta di risarcimento dei danni in quanto non emerge dalla registrazione alcun atteggiamento vessatorio/persecutorio, né può costituire prova dell'asserito danno la relazione dell'ASST dell'8/2/2022 prodotta dal lavoratore. Quanto alle giornate di ferie, l'amministrazione ha documentalmente dimostrato che ha T_ usufruito di tutti i giorni di ferie disponibili, e questi non ha provato che la lamentata cancellazione di otto giorni di ferie sia dovuta a una ingiusta prevaricazione anziché ad una legittima rettifica.
Ha proposto appello con tre motivi. T_ Con una prima censura ha impugnato il capo relativo alla legittimità della sanzione disciplinare, lamentando l'omessa motivazione sul punto. Ad avviso dell'appellante dal semplice esame della registrazione della conversazione del 25 gennaio 2022 è agevole verificare che si è trattato unicamente di uno scambio di opinioni rispetto alle mansioni che ciascun assistente amministrativo avrebbe dovuto svolgere. In particolare, evidenzia che, diversamente da quanto riportato nelle dichiarazioni delle due colleghe poste alla base della pagina 2 di 7 contestazione, non ha mai affermato “gli altri non fanno niente”, né ha inveito contro i presenti, T_ né ha detto “io non sostituisco nessuno …sono accusato di non fare nulla ma in realtà sono quello che lavora più di tutti e che svolge funzioni importantissime” come invece riportato in virgolettato nelle due dichiarazioni. Durante l'incontro il lavoratore ha effettivamente manifestato la propria intenzione di agire in giudizio per tutelare i suoi diritti, ma ciò non può certo costituire una violazione disciplinare, non prospettando in alcun modo un male ingiusto. Peraltro, lo specifico compito per il quale si è innescata la discussione è stato poi svolto dal lavoratore, che ha così adempiuto alle disposizioni di servizio. Dalla registrazione emerge in modo chiaro che sono state le due colleghe a descrivere i fatti in modo falso e distorto. Con il secondo motivo ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'avvenuto godimento di tutti i giorni di ferie spettanti. Il lavoratore ha prodotto, fin dal primo grado, il cartellino ferie predisposto da un collega a ciò deputato nel mese di aprile 2022 in relazione all'a.s. 2021/2022, da cui si ricava che i giorni di ferie erano 41 (8 residui dal precedente anno scolastico, 32 maturati nell'a.s. 2021/2022 e 1 per ex festività soppressa). Sulla base di tale documento egli ha predisposto la sua domanda di ferie e solo dopo la sua richiesta di chiarimenti la dirigente amministrativa ha motivato la modifica del cartellino affermando che “le ferie dell'anno precedente vanno usufruite entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, come da avviso dalla stessa sottoscritto prot. N. 4771/22”. L'amministrazione, tuttavia, non ha prodotto tale avviso, né allegato che lo stesso sia stato portato a conoscenza di tutto il personale. Anzi, in primo grado è stato prodotto unicamente un cedolino dal quale risulterebbe provato che abbia usufruito di tutti i giorni di ferie disponibili. Tuttavia, a ben T_ esaminare tale documento (peraltro una stampa di una pagina informatica senza alcun riferimento) emerge che i giorni di ferie erano 44, di cui 32 per l'anno in corso, 8 di ferie residue e 4 di ex festività. Infine, con la terza censura, ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rilevando che mai aveva proposto domanda di risarcimento dei danni per condotta vessatoria, essendosi limitato a dedurre in ordine alle condotte tenute nei suoi confronti dalla dirigente ammnistrativa al solo ed esclusivo fine di riferire l'ambiente lavorativo e mettere così in condizione il giudicante di apprezzare nel migliore dei modi il tenore della conversazione del 25/1/2022 da cui è scaturita la contestazione disciplinare.
Ha resistito il , difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Va, innanzi tutto, richiamato il CCNL, che, in tema di sanzioni disciplinari, indica preliminarmente una serie di criteri al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile, disponendo:
“Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
pagina 3 di 7 d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.”
Individua poi le condotte che possono portare all'applicazione delle sanzioni più lievi: “
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministra razione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300 del 1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.”
Infine, in relazione alla sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ne prevede l'applicabilità per le ipotesi di “a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165 del
2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico- fisico;
pagina 4 di 7 f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.”
Alla luce di tali coordinate va esaminata la condotta del lavoratore.
La produzione in giudizio della registrazione audio della conversazione avuta da con le colleghe T_ ha permesso alla Corte di avere esatta contezza dell'accaduto, delle frasi profferite dall'appellante, del tono di voce e della loro intonazione.
Deve in primo luogo escludersi che, come correttamente evidenziato nel ricorso in appello, T_ abbia pronunciato le frasi riportate tra virgolette nella contestazione disciplinare, che non si rinvengono affatto nella registrazione audio;
parimenti non è dato apprezzare l'uso di un tono di voce elevato e concitato o prevaricatore, né risultano pronunciate frasi con cui inveisce nei confronti della dirigente scolastica. Né integra un tale comportamento, affermare che i colleghi che avevano assistito allo scambio di battute sarebbero stati chiamati come testimoni innanzi al giudice, posto che ciò appare, calato nel concreto contesto in cui ha avuto luogo l'episodio, più come l'intenzione di esercitare un diritto che come una velata minaccia.
Tutto ciò porta ad escludere che si versi in una ipotesi di manifestazioni ingiuriose, minacciose, calunniose o diffamatorie nei confronti dell'amministrazione o di altri dipendenti, enucleate dalla norma pattizia sopra riportata quali elementi integranti comportamenti che consentono l'irrogazione della sanzione della sospensione, che va quindi annullata per difetto di proporzionalità.
Tuttavia, al giudicante, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, a mente dell' art. 63 c. 2 bis d.lgs. n. 165/01, è consentito di rideterminare la sanzione disciplinare avuto riguardo alla gravità del comportamento e allo specifico interesse pubblico violato.
Ritiene il Collegio che il comportamento del lavoratore che, alla presenza di altri colleghi, si rivolga alla dirigente contestandole che non sa organizzare il lavoro e accusandola di “avercela con lui”, risulta travalicare il limite dell'esercizio di critica e non è conforme al principio di correttezza verso i superiori, sanzionato dalla lettera b) del comma 3 del sopra riportato articolo del CCNL. Deve infatti stigmatizzarsi la scelta, da parte del lavoratore, di sollevare critiche all'operato della dirigente in presenza di altri colleghi che certamente hanno udito la conversazione, scelta che non trova giustificazione alcuna nella particolare “vivacità” dello scambio di battute ma che, anzi, proprio per questo motivo andava evitata. Peraltro, la circostanza che abbia avuto la prontezza di registrare T_ la conversazione, induce a ritenere che egli fosse perfettamente consapevole dei risvolti che lo scambio di battute poteva ingenerare e che quindi disponesse di un grado di lucidità tale da potersi controllare, sicchè deve escludersi che la critica alla dirigente davanti ad altri colleghi sia il frutto di una reazione subitanea e incontrollabile.
La sanzione va quindi rideterminata, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, nella multa che, tenuto conto dell'assenza di toni ingiuriosi e/o minacciosi, considerata la presenza ai fatti di almeno altri due colleghi, può determinarsi in misura mediana, pari a due ore di retribuzione.
pagina 5 di 7 Il appellato va quindi condannato - risultando che la sanzione comminata dall'amministrazione CP_1
è già stata eseguita a suo tempo - a versare la retribuzione non corrisposta in conseguenza della sospensione per un giorno lavorativo, al netto dell'importo della multa pari a due ore di retribuzione, oltre accessori ai sensi della L. n. 724/1994, art. 22 co. 26, dal dovuto al saldo effettivo.
Il secondo motivo di gravame è fondato.
Quando il lavoratore rivendica il suo diritto al godimento delle ferie maturate, spetta al datore dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, dando prova di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite e di averlo informato della perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione.
Il non ha fornito alcuna prova che fosse stato comunicato al lavoratore che se non avesse fruito CP_1 delle ferie residue entro una certa data le avrebbe perse, avendo unicamente richiamato una circolare del dirigente scolastico senza neppure produrne copia;
inoltre, e ciò appare dirimente, dallo specchietto prodotto dallo stesso (doc. non numerato ) risultano 32 giorni di ferie per l'anno CP_1 Parte_3
2022, 9 giorni di ferie residue e 4 per festività soppresse, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione nei suoi scritti difensivi. Parimenti alcun rilievo può avere la circostanza che l'ultima busta paga relativa al rapporto di lavoro presso l' indichi che l'appellante ha Controparte_2 usufruito di tutti i giorni di ferie disponibili, in quanto il documento proviene proprio dall'amministrazione che aveva azzerato i residui giorni di ferie dell'anno 2021. Per tali ragioni, la sentenza sul punto va riformata, dichiarando sussistere il diritto di a fruire di T_ otto giorni di ferie residue, maturati nell'anno 2021.
Infine, in relazione al terzo motivo di appello, che va accolto, deve rilevarsi l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice nell'interpretazione della domanda proposta da , che non ha avanzato T_ alcuna pretesa risarcitoria, né nelle proprie conclusioni, né nei motivi di ricorso. Il richiamo alle asserite condotte vessatorie da parte della dirigente scolastica è stato fatto ad colorandum, al fine di argomentare circa l'ambiente lavorativo e lo stato d'animo del lavoratore al momento dell'accaduto, come agevolmente si comprende dalle pagg. 13 e ss del ricorso di primo grado e come confermato anche nel ricorso in appello dallo stesso lavoratore e dalla difesa del , che nulla deduce in relazione ad CP_1 una domanda risarcitoria.
In ragione dell'esito complessivo della lite che ha visto la parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado vengono compensate per metà, con condanna del , prevalentemente soccombente CP_1 al pagamento della restante quota, che si liquida, già dimidiata, in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, ridetermina la sanzione disciplinare di cui al provvedimento del Dirigente Scolastico del 23/5/2022 nella multa di importo pari a due ore di retribuzione;
condanna il alla restituzione della retribuzione non percepita in conseguenza della sospensione CP_1 per un giorno lavorativo, al netto dell'importo della multa pari a due ore di retribuzione, oltre agli accessori ai sensi della L. n. 724/1994, art. 22 co. 26, dal dovuto al saldo effettivo;
dichiara il diritto di a fruire degli otto giorni di ferie residue per l'anno 2021; Parte_1 conferma le restanti statuizioni di merito. Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il a rifondere la restante CP_1 pagina 6 di 7 metà, che liquida in € 1.850 per il primo grado ed in € 1.750 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge.
Milano, 23/1/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 184/2024, estensore dott. Molinari, discussa all'udienza collegiale del 23/1/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA UGO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOMBARDO DANILO, elettivamente domiciliato in VIA G. ANTONELLI, 4, ROMA presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliati P.IVA_2 in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito, Nel merito, RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 184/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 400/2023, pubblicata in data
11.03.2024 e non notificata e conseguentemente
ACCOGLIERE la domanda del sig. e così provvedere: T_ Nel merito, In via principale
1) Dichiarare illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico Signora con provvedimento del 23 maggio 2022, con cui è stata irrogata la CP_3 sospensione dal servizio pari a un giorno lavorativo con sospensione della retribuzione, di tutti i benefici economici e con ritardo nella progressione di carriera ex art. 12 c. lett. D) CCNL 2016- 2018, per le causali di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica del sig. . T_
2) Dichiarare inesistente, nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico Signora con provvedimento del 1 settembre CP_3 pagina 1 di 7 2022, notificato in pari data con cui è stata irrogata la sospensione dal servizio pari a un giorno lavorativo con sospensione della retribuzione, di tutti i benefici economici e con ritardo nella progressione di carriera ex art. 12 c. lett. D) CCNL 20162018, per le causali di cui in premessa, con ogni conseguente effetto ai fini della carriera giuridica ed economica del sig. . T_
3) Condannare il , in persona del ministro pro tempore, alla restituzione Controparte_1 delle retribuzioni non percepite dal ricorrente.
4) Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla fruizione degli 8 giorni di ferie residue per l'anno 2021, T_ illegittimamente cancellate e non concesse dal direttore amministrativo. Con vittoria di compensi professionali e spese comprensive di contributo unificato, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le domande avversarie con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 184/2024, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_2
a tempo indeterminato, con il quale aveva da un lato contestato l'illegittimità della sanzione
[...] disciplinare del 23/5/2022 con la quale gli era stata comminata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno e dall'altro domandato l'accertamento del suo diritto a godere di 8 giorni di ferie residue per l'anno 2021, illegittimamente cancellati dal direttore amministrativo della scuola presso cui prestava servizio. Il Tribunale ha evidenziato che la sanzione disciplinare del 23/5/2022 era poi stata ribadita con provvedimento dell'1/9/2022 in cui si era fissato il giorno di sospensione (che non era stato possibile applicare in precedenza essendo il lavoratore in malattia) e che ciò non costituiva un ne bis in idem, come sostenuto dal ricorrente. Ha poi ritenuto che la contestazione disciplinare non potesse ritenersi generica in quanto richiama espressamente e allega le dichiarazioni delle colleghe del lavoratore dalle quali è scaturito il procedimento disciplinare. Dette dichiarazioni fanno parte integrante della contestazione e al lavoratore è stato consentito di avere contezza dei fatti a lui addebitati e poter così esercitare pienamente il suo diritto di difesa. Nel merito, ha rilevato che sia dalle dichiarazioni delle colleghe che dalla registrazione della conversazione effettuata dallo stesso emerge un atteggiamento offensivo e verbalmente violento T_ (tanto più che egli, conscio che stava registrando, si è presumibilmente trattenuto nel tono e nell'uso delle parole). La sanzione è stata quindi ritenuta legittima e proporzionata. Ha poi rigettato la richiesta di risarcimento dei danni in quanto non emerge dalla registrazione alcun atteggiamento vessatorio/persecutorio, né può costituire prova dell'asserito danno la relazione dell'ASST dell'8/2/2022 prodotta dal lavoratore. Quanto alle giornate di ferie, l'amministrazione ha documentalmente dimostrato che ha T_ usufruito di tutti i giorni di ferie disponibili, e questi non ha provato che la lamentata cancellazione di otto giorni di ferie sia dovuta a una ingiusta prevaricazione anziché ad una legittima rettifica.
Ha proposto appello con tre motivi. T_ Con una prima censura ha impugnato il capo relativo alla legittimità della sanzione disciplinare, lamentando l'omessa motivazione sul punto. Ad avviso dell'appellante dal semplice esame della registrazione della conversazione del 25 gennaio 2022 è agevole verificare che si è trattato unicamente di uno scambio di opinioni rispetto alle mansioni che ciascun assistente amministrativo avrebbe dovuto svolgere. In particolare, evidenzia che, diversamente da quanto riportato nelle dichiarazioni delle due colleghe poste alla base della pagina 2 di 7 contestazione, non ha mai affermato “gli altri non fanno niente”, né ha inveito contro i presenti, T_ né ha detto “io non sostituisco nessuno …sono accusato di non fare nulla ma in realtà sono quello che lavora più di tutti e che svolge funzioni importantissime” come invece riportato in virgolettato nelle due dichiarazioni. Durante l'incontro il lavoratore ha effettivamente manifestato la propria intenzione di agire in giudizio per tutelare i suoi diritti, ma ciò non può certo costituire una violazione disciplinare, non prospettando in alcun modo un male ingiusto. Peraltro, lo specifico compito per il quale si è innescata la discussione è stato poi svolto dal lavoratore, che ha così adempiuto alle disposizioni di servizio. Dalla registrazione emerge in modo chiaro che sono state le due colleghe a descrivere i fatti in modo falso e distorto. Con il secondo motivo ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'avvenuto godimento di tutti i giorni di ferie spettanti. Il lavoratore ha prodotto, fin dal primo grado, il cartellino ferie predisposto da un collega a ciò deputato nel mese di aprile 2022 in relazione all'a.s. 2021/2022, da cui si ricava che i giorni di ferie erano 41 (8 residui dal precedente anno scolastico, 32 maturati nell'a.s. 2021/2022 e 1 per ex festività soppressa). Sulla base di tale documento egli ha predisposto la sua domanda di ferie e solo dopo la sua richiesta di chiarimenti la dirigente amministrativa ha motivato la modifica del cartellino affermando che “le ferie dell'anno precedente vanno usufruite entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, come da avviso dalla stessa sottoscritto prot. N. 4771/22”. L'amministrazione, tuttavia, non ha prodotto tale avviso, né allegato che lo stesso sia stato portato a conoscenza di tutto il personale. Anzi, in primo grado è stato prodotto unicamente un cedolino dal quale risulterebbe provato che abbia usufruito di tutti i giorni di ferie disponibili. Tuttavia, a ben T_ esaminare tale documento (peraltro una stampa di una pagina informatica senza alcun riferimento) emerge che i giorni di ferie erano 44, di cui 32 per l'anno in corso, 8 di ferie residue e 4 di ex festività. Infine, con la terza censura, ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rilevando che mai aveva proposto domanda di risarcimento dei danni per condotta vessatoria, essendosi limitato a dedurre in ordine alle condotte tenute nei suoi confronti dalla dirigente ammnistrativa al solo ed esclusivo fine di riferire l'ambiente lavorativo e mettere così in condizione il giudicante di apprezzare nel migliore dei modi il tenore della conversazione del 25/1/2022 da cui è scaturita la contestazione disciplinare.
Ha resistito il , difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Va, innanzi tutto, richiamato il CCNL, che, in tema di sanzioni disciplinari, indica preliminarmente una serie di criteri al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile, disponendo:
“Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
pagina 3 di 7 d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.”
Individua poi le condotte che possono portare all'applicazione delle sanzioni più lievi: “
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministra razione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300 del 1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.”
Infine, in relazione alla sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ne prevede l'applicabilità per le ipotesi di “a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165 del
2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico- fisico;
pagina 4 di 7 f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.”
Alla luce di tali coordinate va esaminata la condotta del lavoratore.
La produzione in giudizio della registrazione audio della conversazione avuta da con le colleghe T_ ha permesso alla Corte di avere esatta contezza dell'accaduto, delle frasi profferite dall'appellante, del tono di voce e della loro intonazione.
Deve in primo luogo escludersi che, come correttamente evidenziato nel ricorso in appello, T_ abbia pronunciato le frasi riportate tra virgolette nella contestazione disciplinare, che non si rinvengono affatto nella registrazione audio;
parimenti non è dato apprezzare l'uso di un tono di voce elevato e concitato o prevaricatore, né risultano pronunciate frasi con cui inveisce nei confronti della dirigente scolastica. Né integra un tale comportamento, affermare che i colleghi che avevano assistito allo scambio di battute sarebbero stati chiamati come testimoni innanzi al giudice, posto che ciò appare, calato nel concreto contesto in cui ha avuto luogo l'episodio, più come l'intenzione di esercitare un diritto che come una velata minaccia.
Tutto ciò porta ad escludere che si versi in una ipotesi di manifestazioni ingiuriose, minacciose, calunniose o diffamatorie nei confronti dell'amministrazione o di altri dipendenti, enucleate dalla norma pattizia sopra riportata quali elementi integranti comportamenti che consentono l'irrogazione della sanzione della sospensione, che va quindi annullata per difetto di proporzionalità.
Tuttavia, al giudicante, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, a mente dell' art. 63 c. 2 bis d.lgs. n. 165/01, è consentito di rideterminare la sanzione disciplinare avuto riguardo alla gravità del comportamento e allo specifico interesse pubblico violato.
Ritiene il Collegio che il comportamento del lavoratore che, alla presenza di altri colleghi, si rivolga alla dirigente contestandole che non sa organizzare il lavoro e accusandola di “avercela con lui”, risulta travalicare il limite dell'esercizio di critica e non è conforme al principio di correttezza verso i superiori, sanzionato dalla lettera b) del comma 3 del sopra riportato articolo del CCNL. Deve infatti stigmatizzarsi la scelta, da parte del lavoratore, di sollevare critiche all'operato della dirigente in presenza di altri colleghi che certamente hanno udito la conversazione, scelta che non trova giustificazione alcuna nella particolare “vivacità” dello scambio di battute ma che, anzi, proprio per questo motivo andava evitata. Peraltro, la circostanza che abbia avuto la prontezza di registrare T_ la conversazione, induce a ritenere che egli fosse perfettamente consapevole dei risvolti che lo scambio di battute poteva ingenerare e che quindi disponesse di un grado di lucidità tale da potersi controllare, sicchè deve escludersi che la critica alla dirigente davanti ad altri colleghi sia il frutto di una reazione subitanea e incontrollabile.
La sanzione va quindi rideterminata, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, nella multa che, tenuto conto dell'assenza di toni ingiuriosi e/o minacciosi, considerata la presenza ai fatti di almeno altri due colleghi, può determinarsi in misura mediana, pari a due ore di retribuzione.
pagina 5 di 7 Il appellato va quindi condannato - risultando che la sanzione comminata dall'amministrazione CP_1
è già stata eseguita a suo tempo - a versare la retribuzione non corrisposta in conseguenza della sospensione per un giorno lavorativo, al netto dell'importo della multa pari a due ore di retribuzione, oltre accessori ai sensi della L. n. 724/1994, art. 22 co. 26, dal dovuto al saldo effettivo.
Il secondo motivo di gravame è fondato.
Quando il lavoratore rivendica il suo diritto al godimento delle ferie maturate, spetta al datore dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, dando prova di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite e di averlo informato della perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione.
Il non ha fornito alcuna prova che fosse stato comunicato al lavoratore che se non avesse fruito CP_1 delle ferie residue entro una certa data le avrebbe perse, avendo unicamente richiamato una circolare del dirigente scolastico senza neppure produrne copia;
inoltre, e ciò appare dirimente, dallo specchietto prodotto dallo stesso (doc. non numerato ) risultano 32 giorni di ferie per l'anno CP_1 Parte_3
2022, 9 giorni di ferie residue e 4 per festività soppresse, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione nei suoi scritti difensivi. Parimenti alcun rilievo può avere la circostanza che l'ultima busta paga relativa al rapporto di lavoro presso l' indichi che l'appellante ha Controparte_2 usufruito di tutti i giorni di ferie disponibili, in quanto il documento proviene proprio dall'amministrazione che aveva azzerato i residui giorni di ferie dell'anno 2021. Per tali ragioni, la sentenza sul punto va riformata, dichiarando sussistere il diritto di a fruire di T_ otto giorni di ferie residue, maturati nell'anno 2021.
Infine, in relazione al terzo motivo di appello, che va accolto, deve rilevarsi l'evidente errore in cui è incorso il primo giudice nell'interpretazione della domanda proposta da , che non ha avanzato T_ alcuna pretesa risarcitoria, né nelle proprie conclusioni, né nei motivi di ricorso. Il richiamo alle asserite condotte vessatorie da parte della dirigente scolastica è stato fatto ad colorandum, al fine di argomentare circa l'ambiente lavorativo e lo stato d'animo del lavoratore al momento dell'accaduto, come agevolmente si comprende dalle pagg. 13 e ss del ricorso di primo grado e come confermato anche nel ricorso in appello dallo stesso lavoratore e dalla difesa del , che nulla deduce in relazione ad CP_1 una domanda risarcitoria.
In ragione dell'esito complessivo della lite che ha visto la parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado vengono compensate per metà, con condanna del , prevalentemente soccombente CP_1 al pagamento della restante quota, che si liquida, già dimidiata, in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, ridetermina la sanzione disciplinare di cui al provvedimento del Dirigente Scolastico del 23/5/2022 nella multa di importo pari a due ore di retribuzione;
condanna il alla restituzione della retribuzione non percepita in conseguenza della sospensione CP_1 per un giorno lavorativo, al netto dell'importo della multa pari a due ore di retribuzione, oltre agli accessori ai sensi della L. n. 724/1994, art. 22 co. 26, dal dovuto al saldo effettivo;
dichiara il diritto di a fruire degli otto giorni di ferie residue per l'anno 2021; Parte_1 conferma le restanti statuizioni di merito. Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il a rifondere la restante CP_1 pagina 6 di 7 metà, che liquida in € 1.850 per il primo grado ed in € 1.750 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge.
Milano, 23/1/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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