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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto da
, con l'Avv. Paolo Novel, del Foro di Bergamo Parte_1
- appellante - contro
, con l'Avv. Paride Berselli, del Foro di Bergamo Controparte_1
- appellata - e contro
, con l'Avv. Sara Frassinetti, del Foro di Ferrara Controparte_2
-terza chiamata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE : Controparte_3
Contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
- in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1712/2023 resa
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
dal Tribunale di Bergamo - Sezione I Civile - Giudice Monocratico Dott.ssa Carla Daga il 20 luglio 2023, pubblicata il 2 agosto 2023 e notificata a mezzo p.e.c. il 12 dicembre 2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 4625/2018 R.G., rideterminare in Euro 24.329,61 - o, in subordine, in Euro 31.779,00 - anziché nella maggior somma di Euro 66.974,99, l'importo dovuto dall'appellante signor Parte_1 all'appellata signora a titolo di reintegrazione della quota di Controparte_1 riserva spettante a quest'ultima con riferimento alla successione della madre signora apertasi il 17 giugno 2024, con interessi legali dall'apertura della Persona_1 successione al saldo, confermando le restanti statuizioni di merito della sentenza. Con vittoria di spese e competenze del grado. Sempre in via principale, nel merito: riformare il capo della sentenza impugnata di condanna dell'appellante, convenuto in primo grado, al pagamento delle spese di difesa in favore della convenuta disponendo la compensazione Controparte_2 delle stesse e di quelle del presente grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del 23 maggio 2019 e non ammessi Spese di giudizio, diritti e onorari di avvocato del grado interamente rifusi. Con le più ampie riserve di legge sotto il profilo sia del merito che istruttorio.
PER LA APPELLATA : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE:
-respingersi la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata nonché la richiesta di rimuoverne i relativi effetti nel caso sia stata iniziata in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingersi integralmente l'appello ex adverso introdotto in quanto infondato in fatto e diritto;
- per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Bergamo –Sezione I civile n. 1712/2023 pubblicata in data 2 agosto 2023. IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi, con distrazione delle spese legali in favore del Procuratore scrivente.
PER LA TERZA CHIAMATA : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita confermare la sentenza n. 1712/2023 del 02/08/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo nella parte in cui condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite nei confronti di (capo 4), CP_2 rimettendosi a giustizia sulla restante richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado.
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 17 giugno 2014 decedeva , madre delle parti in causa. Persona_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Bergamo l'accertamento della natura simulata dell'atto di vendita della nuda proprietà di un immobile sito in Lovere (BG) al civ. n. 16 della Via San AN d'SI (mediante rogito del Notaio di Bergamo n. Persona_2
43862 Rep. in data 18 dicembre 2009) da parte della madre al fratello e, per l'effetto, chiedeva:
- la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dalla de cuius sig.ra , poiché trattasi di disposizione a causa Persona_1 donativa, lesiva della quota di legittima della sig.ra Controparte_1
- la dichiarazione della non dispensa dalla collazione del fratello, tenuto dunque a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione (pari alla metà);
- il calcolo della quota disponibile e indisponibile mediante riunione fittizia e accertamento della lesione della propria quota, con conseguente riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante;
- lo scioglimento della comunione, con successiva divisione.
2. Si costituiva il convenuto chiedendo, in via principale: l'accertamento della natura non simulatoria dell'atto di compravendita del 2009, della già avvenuta suddivisione del relictum e dunque il rigetto delle domande avversarie.
3. Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio onde descrivere l'immobile oggetto di causa, stimare il valore dello stesso, valutare eventuali migliorie, verificando altresì la sussistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli.
4. All'esito della CTU si costituiva altresì, a seguito di ordine del Tribunale,
[...] domandando la tutela del proprio diritto reale di garanzia. CP_2
5. Con sentenza non definitiva n.1169/2022 il Tribunale di Bergamo dichiarava che l'atto di compravendita stipulato tra la de cuius e il convenuto dissimula un valido atto di donazione della nuda proprietà dell'immobile in favore del convenuto, senza dispensa da collazione, e che il patrimonio ereditario della madre delle parti in causa è costituito dal saldo del conto corrente della de cuius preso la Controparte_4
pari ad € 89.180,00 (relictum), già diviso tra i coeredi, e dall'immobile sito
[...] in Lovere (BG) via San AN d'SI n. 16 (donatum). 3 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
Detta sentenza non è stata impugnata da alcuna delle parti. Rimessa la causa sul ruolo il convenuto dichiarava ex art. 746 c.c. di voler imputare il valore del bene donato alla propria porzione.
6. Con sentenza n. 1712/2023, emessa il 20 luglio 2023, pubblicata il 2 agosto 2023 e notificata a mezzo p.e.c. il 12 dicembre 2023, il Tribunale di Bergamo decideva come segue:
“definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n.1169/2022, pubblicata in data 16.5.2022, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1. accerta e dichiara la lesione della quota di riserva della sig.ra CP_1
[...]
2. condanna a corrispondere, a titolo di integrazione della quota di Parte_1 riserva spettante alla sorella e di metà dell'eccedenza, la somma di € 66.974,99, oltre ad interessi legali dall'apertura della successione (17 giugno 2014) al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare all'Erario quanto verrà corrisposto al Parte_1 difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto di liquidazione;
4. condanna alla rifusione delle spese legali che si liquidano in Parte_1 favore della in € 4.217,00, oltre rimborso forfettario per spese generali CP_2 nella misura del 15% del compenso così liquidato, IVA e C.P.A. come per legge;
5. dispone che la somma liquidata a titolo di compenso del c.t.u. con decreto del 10.4.2021, pari a € € 2.031,00, sia definitivamente posta a carico di parte convenuta nella misura di € 1.015,50 e a carico di parte attrice nella restante somma di € 1.051,50 che, in virtù della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 131, comma 3 del D.P.R. e, pertanto, va corrisposta dall'Erario”.
7. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello impugnando due Parte_1 capi della sentenza e chiedendo: a) la rideterminazione del valore delle migliorie da lui apportate all'immobile di cui è causa con conseguente ricalcolo al ribasso dell'importo da versare alla appellata per la ricostituzione della sua quota di riserva;
b) la compensazione integrale delle spese di primo grado nei confronti di
[...]
CP_2
Chiedeva inoltre la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
8. Si costituivano le controparti chiedendo ognuna, per quanto di ragione, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
9. Rigettata l'istanza di sospensione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., e precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa è passata in decisione a seguito del deposito delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Col primo motivo l'appellante si duole del fatto che “… il Giudice di prime cure, nel detrarre dal valore del donatum il controvalore delle migliorie apportate al bene dall'odierno appellante sulla base della stima delle medesime effettuata dal Geom.
, ha - in primo luogo - considerato erroneamente (“travisando” anche il senso Pt_2 delle parole utilizzate dal C.t.u. a pag. 12 della propria relazione) solo il controvalore degli interventi realizzati nella mansarda trasformata dall'appellante in un appartamento … anziché quello delle opere che avevano riguardato Pt_1 anche il sottostante appartamento della madre”. Aggiunge l'appellante che “il signor ha effettuato un intervento di Pt_1 manutenzione straordinaria che ha coinvolto tutte le parti dell'edificio, comprese quelle comuni al compendio al piano terreno dove viveva la madre (come la manutenzione delle facciate, il tetto, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, l'impiantistica termo-sanitaria), a vantaggio, quindi, anche dell'appartamento sottostante (e basta una sguardo alla documentazione fotografica ed alle fatture relative all'intervento edilizio, prodotte in primo grado con la seconda memoria istruttoria ex art 183, 6° comma, c.p.c. per rendersene conto)”. Sul punto la sentenza impugnata si esprime come segue:
“Quanto all'entità delle migliorie, è pacifico che l'intervento di manutenzione straordinaria con recupero del sottotetto è consistito nella trasformazione di quest'ultimo in appartamento, mentre la madre continuava a vivere nei locali al piano terreno, con realizzazione dell'impianto fotovoltaico e intervento di manutenzione delle facciate, ed è stato eseguito nel 2011 a cura e spese esclusive del sig. Parte_1
I costi per le migliorie e le spese straordinarie documentate (cfr. le fatture allegate dal convenuto dal 29.12.2009 al 8.7.2013, quindi dopo la donazione ma prima della morte della de cuius), sulla base della ricostruzione operata dal consulente, è pari a
€ 171.991,99 (comprensivi degli oneri di legge). Il collegio condivide la quantificazione operata dal geom. , e l'esclusione CP_5 dal conteggio sia della bolletta n.2518/2009, intestata a , Controparte_6 sia dell'esborso di € 30.000,00, la cui riconducibilità ai fini che ci interessano non è stata debitamente provata (non essendo all'uopo sufficiente il mero estratto conto), nonché il minor importo a titolo spese esposte dal tecnico progettista e direttore lavori dell'intervento (secondo il consulente, infatti, “l' importo complessivo di € 37.438,44 che non trova riscontro alcuno con il tariffario (ancorché abolito)
5 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
professionale: da tale tariffario infatti (tabella H4 - categoria I - lettera D e tabella I3 considerando prestazione completa) risulta una percentuale sul costo d'intervento (al netto di IVA) dell'8,58%, il cui risultato – addizionato forfettariamente di € 5.000,00 per variante e pratiche paesaggistiche - dà una somma di € 16.264,56 che ulteriormente addizionata di € 1.500,00 per svolgimento di incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, fa risultare un importo complessivo (comprensivo degli oneri di legge) di € 22.539,6) e comunque l'importo maggiore è stato giustificato dal convenuto con documenti prodotti successivamente al deposito delle memorie istruttorie). Prosegue il Tribunale:
“Secondo la prospettazione di parte attrice, condivisa dal Collegio, atteso che tutte le migliorie eseguite da sono state effettuate nell'appartamento al Parte_1 primo piano, così come indicato a pag. 12 della c.t.u., il valore delle stesse non può superare quello del singolo appartamento cui si riferiscono, ovverosia non può eccede l'importo di € 101.600,00”. D'altra parte, “Secondo la Cassazione il valore delle migliorie si calcola non in base alle singole spese sostenute, ma va parametrato in base al valore dei beni (e al loro aumento, cfr. Cass. civ., 17/11/1979, n. 5982). Dal valore onnicomprensivo del complesso immobiliare va dunque detratto l'importo di € 101.600,00 (corrispondente al valore dell'appartamento sito al primo piano) anziché quello di € 171.991,99 (corrispondente alle spese sostenute dall'odierno convenuto). Orbene, sulla base della ricostruzione di cui sopra, l'asse ereditario è dunque quantificabile in complessivi € 223.130,00 [relictum (€ 89.180,00) + donatum (€ 235.550,00) - migliorie (€ 101.600,00)] con conseguente quota di riserva spettante a ciascuno dei due fratelli pari a € 74.376,66 (1/3 cadauno) e dunque lesione della quota di eredità spettante a parte attrice”. Donde la conclusione finale del Tribunale:
“Il sig. è dunque tenuto ad imputare alla sua quota il valore della Parte_1 donazione ricevuta solo fino a concorrenza del valore della quota stessa e versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. A fronte pertanto di una massa pari a complessivi € 223.130,00, tenuto conto del valore della quota di riserva (€ 74.376,66 cadauno) e della quota disponibile (€ 74.376,66), nonché che il relictum pari a € 89.180,00 è già stato suddiviso al 50%, alla sig.ra spetta la quota di € 66.974,99”. Controparte_1
Orbene, le critiche svolte dall'appellante alla accurata e convincente motivazione sviluppata dal Tribunale appaiono prive di consistenza. In particolare egli sostiene di avere effettuato interventi di manutenzione straordinaria che riguarderebbero tutto l'immobile, comprese le parti comuni e la porzione dell'immobile nella quale viveva la madre/de cuius, adducendo a comprova esclusivamente il fatto che basterebbe “uno sguardo alla documentazione fotografica
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ed alle fatture relative all'intervento edilizio, prodotte in primo grado con la seconda memoria istruttoria ex art 183, 6° comma, c.p.c. per rendersene conto”, senza altro aggiungere al riguardo. Trattasi di affermazione del tutto generica ed assertiva, tale da rendere infondato nonché addirittura inammissibile il motivo di impugnazione in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c..
11. Non di maggior pregio appare la seconda e ultima censura mossa dall'appellante secondo cui “dopo aver individuato solo l'appartamento al piano superiore come
“interessato” dalle migliorie, il Tribunale ha tenuto conto di queste ultime fino alla concorrenza del valore specificamente stimato per detto appartamento dal C.t.u. (101.600,00 euro) sebbene lo stesso Geom. avesse espressamente attribuito al Pt_2 compendio un valore superiore di quasi il 50% (Euro 144.417,50), precisando chiaramente al riguardo come il minor importo da lui attribuito al compendio risentisse e fosse da ritenersi “falsato” dalla crisi del mercato immobiliare intervenuta dal 2008 in poi (pag. 16 della C.t.u.: “…il valore dell'appartamento è stato stimato dallo scrivente in €. 101.600,00 ma è abbastanza risaputo che, con la crisi del mercato immobiliare intervenuta dal 2008 ad oggi, il valore di mercato di un immobile fa spesso registrare importi inferiori rispetto al costo di costruzione”. Sostiene l'appellante che il CTU, alla luce delle considerazioni sopra svolte, avrebbe proposto “un correttivo” di cui il Tribunale non ha tenuto conto. Non si comprende tuttavia, né l'appellante lo precisa minimamente, di quale
“correttivo” si tratterebbe. D'altra parte, lo spunto contenuto nella relazione del CTU, secondo cui sarebbe
“abbastanza risaputo” che con la crisi del mercato immobiliare intervenuta dal 2008 ad oggi, il valore di mercato di un immobile fa “spesso”(quindi non sempre) registrare importi inferiori (di quanto?) rispetto al costo di costruzione risulta alquanto generico e ipotetico, non contenendo alcun riferimento preciso all'immobile oggetto di perizia. Si tratta quindi di uno spunto certo non tale da consentire in alcun modo di derogare, anche tramite non meglio precisati “correttivi” alla valutazione specifica del valore dell'immobile effettuata dal CTU. Ciò a maggior ragione in mancanza di prospettazioni al riguardo minimamente precise da parte del diretto interessato -ossia l'odierno appellante- che avrebbe avuto tutto l'interesse (e l'onere) di attivarsi, con riferimento al tema in esame, in modo propositivo nel corso della CTU espletata in primo grado. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto il motivo fin qui esaminato viene integralmente rigettato. Le spese tra le due parti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
7 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
12. Venendo all'ultimo motivo di appello proposto contro ne va invece CP_2 dichiarata la fondatezza.
Al riguardo va infatti rilevato che la presenza in causa della non è dovuta ad CP_2 iniziativa del sig. essendo avvenuta per ordine del Tribunale ex art. 102 Pt_1
c.p.c.; il inoltre non ha proposto nei confronti della alcuna domanda;
Pt_1 CP_2 non si è verificata, infine, alcuna soccombenza del rispetto alla onde Pt_1 CP_2 manca in radice il presupposto per l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Le spese del giudizio, pertanto avrebbero dovuto essere compensate fra le parti. Ne segue la fondatezza del motivo di appello in esame. Anche le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate fra le parti, come richiesto dall'appellante.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Brescia, in riforma parziale della sentenza n. 1712/2023 resa dal Tribunale di Bergamo in data 2.8.2023, nel contraddittorio delle parti così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 confermando integralmente l'impugnata sentenza per quanto concerne i rapporti fra tali due parti, e condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese di lite relative al presente grado di giudizio che liquida complessivamente in € 4.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014;
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio tanto di primo che di secondo grado.
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
La Presidente est.
Maria Grazia Domanico
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Proc. n. 190/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto da
, con l'Avv. Paolo Novel, del Foro di Bergamo Parte_1
- appellante - contro
, con l'Avv. Paride Berselli, del Foro di Bergamo Controparte_1
- appellata - e contro
, con l'Avv. Sara Frassinetti, del Foro di Ferrara Controparte_2
-terza chiamata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE : Controparte_3
Contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
- in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1712/2023 resa
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
dal Tribunale di Bergamo - Sezione I Civile - Giudice Monocratico Dott.ssa Carla Daga il 20 luglio 2023, pubblicata il 2 agosto 2023 e notificata a mezzo p.e.c. il 12 dicembre 2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 4625/2018 R.G., rideterminare in Euro 24.329,61 - o, in subordine, in Euro 31.779,00 - anziché nella maggior somma di Euro 66.974,99, l'importo dovuto dall'appellante signor Parte_1 all'appellata signora a titolo di reintegrazione della quota di Controparte_1 riserva spettante a quest'ultima con riferimento alla successione della madre signora apertasi il 17 giugno 2024, con interessi legali dall'apertura della Persona_1 successione al saldo, confermando le restanti statuizioni di merito della sentenza. Con vittoria di spese e competenze del grado. Sempre in via principale, nel merito: riformare il capo della sentenza impugnata di condanna dell'appellante, convenuto in primo grado, al pagamento delle spese di difesa in favore della convenuta disponendo la compensazione Controparte_2 delle stesse e di quelle del presente grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del 23 maggio 2019 e non ammessi Spese di giudizio, diritti e onorari di avvocato del grado interamente rifusi. Con le più ampie riserve di legge sotto il profilo sia del merito che istruttorio.
PER LA APPELLATA : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE:
-respingersi la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata nonché la richiesta di rimuoverne i relativi effetti nel caso sia stata iniziata in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingersi integralmente l'appello ex adverso introdotto in quanto infondato in fatto e diritto;
- per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Bergamo –Sezione I civile n. 1712/2023 pubblicata in data 2 agosto 2023. IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi, con distrazione delle spese legali in favore del Procuratore scrivente.
PER LA TERZA CHIAMATA : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita confermare la sentenza n. 1712/2023 del 02/08/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo nella parte in cui condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite nei confronti di (capo 4), CP_2 rimettendosi a giustizia sulla restante richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado.
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 17 giugno 2014 decedeva , madre delle parti in causa. Persona_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Bergamo l'accertamento della natura simulata dell'atto di vendita della nuda proprietà di un immobile sito in Lovere (BG) al civ. n. 16 della Via San AN d'SI (mediante rogito del Notaio di Bergamo n. Persona_2
43862 Rep. in data 18 dicembre 2009) da parte della madre al fratello e, per l'effetto, chiedeva:
- la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato contratto stipulato dalla de cuius sig.ra , poiché trattasi di disposizione a causa Persona_1 donativa, lesiva della quota di legittima della sig.ra Controparte_1
- la dichiarazione della non dispensa dalla collazione del fratello, tenuto dunque a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione (pari alla metà);
- il calcolo della quota disponibile e indisponibile mediante riunione fittizia e accertamento della lesione della propria quota, con conseguente riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante;
- lo scioglimento della comunione, con successiva divisione.
2. Si costituiva il convenuto chiedendo, in via principale: l'accertamento della natura non simulatoria dell'atto di compravendita del 2009, della già avvenuta suddivisione del relictum e dunque il rigetto delle domande avversarie.
3. Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio onde descrivere l'immobile oggetto di causa, stimare il valore dello stesso, valutare eventuali migliorie, verificando altresì la sussistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli.
4. All'esito della CTU si costituiva altresì, a seguito di ordine del Tribunale,
[...] domandando la tutela del proprio diritto reale di garanzia. CP_2
5. Con sentenza non definitiva n.1169/2022 il Tribunale di Bergamo dichiarava che l'atto di compravendita stipulato tra la de cuius e il convenuto dissimula un valido atto di donazione della nuda proprietà dell'immobile in favore del convenuto, senza dispensa da collazione, e che il patrimonio ereditario della madre delle parti in causa è costituito dal saldo del conto corrente della de cuius preso la Controparte_4
pari ad € 89.180,00 (relictum), già diviso tra i coeredi, e dall'immobile sito
[...] in Lovere (BG) via San AN d'SI n. 16 (donatum). 3 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
Detta sentenza non è stata impugnata da alcuna delle parti. Rimessa la causa sul ruolo il convenuto dichiarava ex art. 746 c.c. di voler imputare il valore del bene donato alla propria porzione.
6. Con sentenza n. 1712/2023, emessa il 20 luglio 2023, pubblicata il 2 agosto 2023 e notificata a mezzo p.e.c. il 12 dicembre 2023, il Tribunale di Bergamo decideva come segue:
“definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n.1169/2022, pubblicata in data 16.5.2022, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1. accerta e dichiara la lesione della quota di riserva della sig.ra CP_1
[...]
2. condanna a corrispondere, a titolo di integrazione della quota di Parte_1 riserva spettante alla sorella e di metà dell'eccedenza, la somma di € 66.974,99, oltre ad interessi legali dall'apertura della successione (17 giugno 2014) al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare all'Erario quanto verrà corrisposto al Parte_1 difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto di liquidazione;
4. condanna alla rifusione delle spese legali che si liquidano in Parte_1 favore della in € 4.217,00, oltre rimborso forfettario per spese generali CP_2 nella misura del 15% del compenso così liquidato, IVA e C.P.A. come per legge;
5. dispone che la somma liquidata a titolo di compenso del c.t.u. con decreto del 10.4.2021, pari a € € 2.031,00, sia definitivamente posta a carico di parte convenuta nella misura di € 1.015,50 e a carico di parte attrice nella restante somma di € 1.051,50 che, in virtù della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 131, comma 3 del D.P.R. e, pertanto, va corrisposta dall'Erario”.
7. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello impugnando due Parte_1 capi della sentenza e chiedendo: a) la rideterminazione del valore delle migliorie da lui apportate all'immobile di cui è causa con conseguente ricalcolo al ribasso dell'importo da versare alla appellata per la ricostituzione della sua quota di riserva;
b) la compensazione integrale delle spese di primo grado nei confronti di
[...]
CP_2
Chiedeva inoltre la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
8. Si costituivano le controparti chiedendo ognuna, per quanto di ragione, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
4 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. n. 190/2024 R. G.
9. Rigettata l'istanza di sospensione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., e precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa è passata in decisione a seguito del deposito delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Col primo motivo l'appellante si duole del fatto che “… il Giudice di prime cure, nel detrarre dal valore del donatum il controvalore delle migliorie apportate al bene dall'odierno appellante sulla base della stima delle medesime effettuata dal Geom.
, ha - in primo luogo - considerato erroneamente (“travisando” anche il senso Pt_2 delle parole utilizzate dal C.t.u. a pag. 12 della propria relazione) solo il controvalore degli interventi realizzati nella mansarda trasformata dall'appellante in un appartamento … anziché quello delle opere che avevano riguardato Pt_1 anche il sottostante appartamento della madre”. Aggiunge l'appellante che “il signor ha effettuato un intervento di Pt_1 manutenzione straordinaria che ha coinvolto tutte le parti dell'edificio, comprese quelle comuni al compendio al piano terreno dove viveva la madre (come la manutenzione delle facciate, il tetto, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, l'impiantistica termo-sanitaria), a vantaggio, quindi, anche dell'appartamento sottostante (e basta una sguardo alla documentazione fotografica ed alle fatture relative all'intervento edilizio, prodotte in primo grado con la seconda memoria istruttoria ex art 183, 6° comma, c.p.c. per rendersene conto)”. Sul punto la sentenza impugnata si esprime come segue:
“Quanto all'entità delle migliorie, è pacifico che l'intervento di manutenzione straordinaria con recupero del sottotetto è consistito nella trasformazione di quest'ultimo in appartamento, mentre la madre continuava a vivere nei locali al piano terreno, con realizzazione dell'impianto fotovoltaico e intervento di manutenzione delle facciate, ed è stato eseguito nel 2011 a cura e spese esclusive del sig. Parte_1
I costi per le migliorie e le spese straordinarie documentate (cfr. le fatture allegate dal convenuto dal 29.12.2009 al 8.7.2013, quindi dopo la donazione ma prima della morte della de cuius), sulla base della ricostruzione operata dal consulente, è pari a
€ 171.991,99 (comprensivi degli oneri di legge). Il collegio condivide la quantificazione operata dal geom. , e l'esclusione CP_5 dal conteggio sia della bolletta n.2518/2009, intestata a , Controparte_6 sia dell'esborso di € 30.000,00, la cui riconducibilità ai fini che ci interessano non è stata debitamente provata (non essendo all'uopo sufficiente il mero estratto conto), nonché il minor importo a titolo spese esposte dal tecnico progettista e direttore lavori dell'intervento (secondo il consulente, infatti, “l' importo complessivo di € 37.438,44 che non trova riscontro alcuno con il tariffario (ancorché abolito)
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professionale: da tale tariffario infatti (tabella H4 - categoria I - lettera D e tabella I3 considerando prestazione completa) risulta una percentuale sul costo d'intervento (al netto di IVA) dell'8,58%, il cui risultato – addizionato forfettariamente di € 5.000,00 per variante e pratiche paesaggistiche - dà una somma di € 16.264,56 che ulteriormente addizionata di € 1.500,00 per svolgimento di incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, fa risultare un importo complessivo (comprensivo degli oneri di legge) di € 22.539,6) e comunque l'importo maggiore è stato giustificato dal convenuto con documenti prodotti successivamente al deposito delle memorie istruttorie). Prosegue il Tribunale:
“Secondo la prospettazione di parte attrice, condivisa dal Collegio, atteso che tutte le migliorie eseguite da sono state effettuate nell'appartamento al Parte_1 primo piano, così come indicato a pag. 12 della c.t.u., il valore delle stesse non può superare quello del singolo appartamento cui si riferiscono, ovverosia non può eccede l'importo di € 101.600,00”. D'altra parte, “Secondo la Cassazione il valore delle migliorie si calcola non in base alle singole spese sostenute, ma va parametrato in base al valore dei beni (e al loro aumento, cfr. Cass. civ., 17/11/1979, n. 5982). Dal valore onnicomprensivo del complesso immobiliare va dunque detratto l'importo di € 101.600,00 (corrispondente al valore dell'appartamento sito al primo piano) anziché quello di € 171.991,99 (corrispondente alle spese sostenute dall'odierno convenuto). Orbene, sulla base della ricostruzione di cui sopra, l'asse ereditario è dunque quantificabile in complessivi € 223.130,00 [relictum (€ 89.180,00) + donatum (€ 235.550,00) - migliorie (€ 101.600,00)] con conseguente quota di riserva spettante a ciascuno dei due fratelli pari a € 74.376,66 (1/3 cadauno) e dunque lesione della quota di eredità spettante a parte attrice”. Donde la conclusione finale del Tribunale:
“Il sig. è dunque tenuto ad imputare alla sua quota il valore della Parte_1 donazione ricevuta solo fino a concorrenza del valore della quota stessa e versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. A fronte pertanto di una massa pari a complessivi € 223.130,00, tenuto conto del valore della quota di riserva (€ 74.376,66 cadauno) e della quota disponibile (€ 74.376,66), nonché che il relictum pari a € 89.180,00 è già stato suddiviso al 50%, alla sig.ra spetta la quota di € 66.974,99”. Controparte_1
Orbene, le critiche svolte dall'appellante alla accurata e convincente motivazione sviluppata dal Tribunale appaiono prive di consistenza. In particolare egli sostiene di avere effettuato interventi di manutenzione straordinaria che riguarderebbero tutto l'immobile, comprese le parti comuni e la porzione dell'immobile nella quale viveva la madre/de cuius, adducendo a comprova esclusivamente il fatto che basterebbe “uno sguardo alla documentazione fotografica
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ed alle fatture relative all'intervento edilizio, prodotte in primo grado con la seconda memoria istruttoria ex art 183, 6° comma, c.p.c. per rendersene conto”, senza altro aggiungere al riguardo. Trattasi di affermazione del tutto generica ed assertiva, tale da rendere infondato nonché addirittura inammissibile il motivo di impugnazione in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c..
11. Non di maggior pregio appare la seconda e ultima censura mossa dall'appellante secondo cui “dopo aver individuato solo l'appartamento al piano superiore come
“interessato” dalle migliorie, il Tribunale ha tenuto conto di queste ultime fino alla concorrenza del valore specificamente stimato per detto appartamento dal C.t.u. (101.600,00 euro) sebbene lo stesso Geom. avesse espressamente attribuito al Pt_2 compendio un valore superiore di quasi il 50% (Euro 144.417,50), precisando chiaramente al riguardo come il minor importo da lui attribuito al compendio risentisse e fosse da ritenersi “falsato” dalla crisi del mercato immobiliare intervenuta dal 2008 in poi (pag. 16 della C.t.u.: “…il valore dell'appartamento è stato stimato dallo scrivente in €. 101.600,00 ma è abbastanza risaputo che, con la crisi del mercato immobiliare intervenuta dal 2008 ad oggi, il valore di mercato di un immobile fa spesso registrare importi inferiori rispetto al costo di costruzione”. Sostiene l'appellante che il CTU, alla luce delle considerazioni sopra svolte, avrebbe proposto “un correttivo” di cui il Tribunale non ha tenuto conto. Non si comprende tuttavia, né l'appellante lo precisa minimamente, di quale
“correttivo” si tratterebbe. D'altra parte, lo spunto contenuto nella relazione del CTU, secondo cui sarebbe
“abbastanza risaputo” che con la crisi del mercato immobiliare intervenuta dal 2008 ad oggi, il valore di mercato di un immobile fa “spesso”(quindi non sempre) registrare importi inferiori (di quanto?) rispetto al costo di costruzione risulta alquanto generico e ipotetico, non contenendo alcun riferimento preciso all'immobile oggetto di perizia. Si tratta quindi di uno spunto certo non tale da consentire in alcun modo di derogare, anche tramite non meglio precisati “correttivi” alla valutazione specifica del valore dell'immobile effettuata dal CTU. Ciò a maggior ragione in mancanza di prospettazioni al riguardo minimamente precise da parte del diretto interessato -ossia l'odierno appellante- che avrebbe avuto tutto l'interesse (e l'onere) di attivarsi, con riferimento al tema in esame, in modo propositivo nel corso della CTU espletata in primo grado. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto il motivo fin qui esaminato viene integralmente rigettato. Le spese tra le due parti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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12. Venendo all'ultimo motivo di appello proposto contro ne va invece CP_2 dichiarata la fondatezza.
Al riguardo va infatti rilevato che la presenza in causa della non è dovuta ad CP_2 iniziativa del sig. essendo avvenuta per ordine del Tribunale ex art. 102 Pt_1
c.p.c.; il inoltre non ha proposto nei confronti della alcuna domanda;
Pt_1 CP_2 non si è verificata, infine, alcuna soccombenza del rispetto alla onde Pt_1 CP_2 manca in radice il presupposto per l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Le spese del giudizio, pertanto avrebbero dovuto essere compensate fra le parti. Ne segue la fondatezza del motivo di appello in esame. Anche le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate fra le parti, come richiesto dall'appellante.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Brescia, in riforma parziale della sentenza n. 1712/2023 resa dal Tribunale di Bergamo in data 2.8.2023, nel contraddittorio delle parti così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 confermando integralmente l'impugnata sentenza per quanto concerne i rapporti fra tali due parti, e condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese di lite relative al presente grado di giudizio che liquida complessivamente in € 4.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 D. M. 55/2014;
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio tanto di primo che di secondo grado.
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
La Presidente est.
Maria Grazia Domanico
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