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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 18.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 536 dell'R.G.A.C. anno 2019, all'esito dell'udienza del 18/09/2015 celebrata con note scritte vertente
TRA
P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Lodovico Di Brita ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio come in atti;
- Opponente -
E
, C.F. – P. VA titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Sarro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3242/2018.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2019, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3242/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 novembre 2018, pagina 1 di 5 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della ditta della somma di € Controparte_1
6.350,13, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva l'assoluta mancanza delle condizioni Parte_1 di ammissibilità del decreto ingiuntivo. Nello specifico, contestava la validità delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, sostenendo che alcune fossero prive di corrispondenza con i DDT o mai inviate.
L'opponente lamentava la pessima qualità del materiale fornito dalla ditta (in Controparte_1 particolare, una colla scaduta) che avrebbe causato una cattiva posa in opera della pavimentazione, con conseguenti danni economici e d'immagine.
La affermava di aver prontamente contestato tale circostanza, sia verbalmente Parte_1 che per iscritto (a mezzo PEC in data 10.10.2018 e 23.10.2018). Pur riconoscendo di aver ricevuto alcune forniture e di aver regolarmente pagato sei fatture per circa € 5.400,00, l'opponente asseriva di aver concordato una compensazione tra le somme ancora dovute e quelle spettanti alla er i Parte_1 disagi subiti e per il rifacimento dei lavori. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ditta individuale impugnando e contestando le Controparte_1 deduzioni dell'opponente. L'opposto affermava la legittimità e fondatezza delle fatture emesse, sostenendo che le stesse non fossero mai state contestate dalla al momento della ricezione, Parte_1 acquisendo così efficacia probatoria del credito, soprattutto se riportate nei libri contabili.
Negava fermamente l'esistenza di un accordo di compensazione. Sottolineava che le contestazioni sui vizi del prodotto avrebbero dovuto avvenire entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si sarebbe prescritta in un anno;
il che non è avvenuto da parte della impedendo a Parte_1 CP_1
di agire a sua volta in garanzia contro il proprio fornitore.
[...]
Chiedeva la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, con condanna della al pagamento delle spese di lite. Richiedeva, Parte_1 inoltre, l'esibizione delle scritture contabili della Parte_1
Il Tribunale rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammettendo, all'esito dello scambio delle memorie, la prova testimoniale dedotta dalla parte opposta. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 17 aprile 2025 resa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., il Giudice formulava proposta conciliativa, invitando la società l pagamento dell'importo complessivo di €.6.000,00 (di cui €.4.500,00 Parte_1
a titolo di sorte e interessi e €.1.500,00 per spese legali, oltre spese vive e accessori), a tacitazione integrale della pretesa, con rinuncia reciproca all'impugnazione. Avvertiva altresì che il rifiuto ingiustificato della proposta avrebbe potuto rilevare ai fini della regolamentazione delle spese ex art. 91 c.p.c.
pagina 2 di 5 Con decreto del 18 aprile 2025 si fissava poi l'udienza del 18 settembre 2025, da celebrarsi con note scritte, per decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali fino al
20 luglio 2025.
Nelle note scritte per l'odierna udienza, il difensore di parte opposta rappresenta di aver comunicato alla controparte l'adesione alla proposta conciliativa del giudice, di averlo comunicato alla controparte senza ottenere risposta;
il difensore di parte opponente nelle proprie note scritte ha chiesto la decisione e solo in subordine che venisse fissata udienza per la comparizione personale delle parti per l'eventuale accettazione della proposta transattiva formulata dal Giudice
Non essendosi perfezionato quindi un accordo transattivo, il Tribunale procede a decidere la causa esaminando quanto segue.
Il credito azionato dalla ditta con il decreto ingiuntivo si fonda su fatture Controparte_1 commerciali regolarmente emesse. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sulla parte opponente — nel caso di specie la società — l'onere di provare i fatti impeditivi, Parte_1 modificativi o estintivi della pretesa creditoria, ex art. 2697 c.c.
La parte opposta ha correttamente invocato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le fatture, qualora portate a conoscenza del debitore e da questi accettate senza riserve — anche per facta concludentia — possono costituire valido principio di prova del credito, specialmente ove riscontrate nei libri contabili del destinatario (Cass. civ., ord. 10 gennaio 2024, n. 949).
Peraltro la società opponente ha dedotto, a fondamento della propria opposizione, due circostanze:
a) la non conformità qualitativa della merce (in particolare, l'utilizzo di colla scaduta); b) l'intervenuta compensazione del credito in forza di un accordo tra le parti.
Ne consegue che l'opponente non contesta di aver ricevuto i beni di cui alle fatture allegate al monitorio, né l'importo specifico delle medesime, per cui la prestazione fornita dalla opposta e di cui si è chiesto il pagamento nel ricorso monitorio risulta provata.
Passando ai motivi di opposizione, quanto alla prima contestazione sulla scarsa qualità della merce, risulta depositata una comunicazione PEC del 10 ottobre 2018, avente ad oggetto “contestazione materiali e richiesta risarcimento danni”. Tuttavia, atteso che i lavori cui le forniture si riferiscono risultano eseguiti tra maggio e luglio 2018, e in assenza di prova del momento in cui i vizi siano stati scoperti, la contestazione appare tardiva rispetto ai termini di decadenza previsti per legge (otto giorni dalla scoperta), e non risulta altresì proposta nei termini l'azione di garanzia (un anno dalla consegna). Più in dettaglio, i testi escussi di parte opponente hanno riferito in merito alla scarsa qualità della colla che ha determinato il sollevamento delle mattonelle ma non ne è stato indicato il periodo preciso, per cui la parte non ha provato di aver tempestivamente contestato nel termine di decadenza di giorni otto dalla scoperta i vizi della merce consegnata dalla . CP_1 pagina 3 di 5 Con riferimento al preteso accordo di compensazione, la società ne ha allegato Parte_1 genericamente l'esistenza, senza fornire riscontro documentale o prova testimoniale idonea. Al contrario, la ditta ne ha contestato recisamente l'avvenuta stipulazione, rilevando la totale assenza Controparte_1 di documenti sottoscritti dalle parti o di altra prova idonea a dimostrare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione.
In assenza di una contestazione specifica e tempestiva, nonché di elementi probatori idonei a comprovare l'estinzione del credito, le fatture prodotte da costituiscono idoneo Controparte_1 fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
La società ha effettivamente sollevato contestazioni in ordine alla qualità del Parte_1 materiale fornito, deducendo la presenza di vizi - in particolare, l'utilizzo di colla scaduta - nonché
l'esistenza di danni patrimoniali derivanti da tale difformità. Tuttavia, pur a fronte della suddetta contestazione, non risulta adeguatamente provata in giudizio la gravità dei vizi, la loro diretta imputabilità alla fornitura eseguita dalla ditta né, soprattutto, il quantum del pregiudizio subito, né Controparte_1 il nesso eziologico tra la condotta dell'opposto e il danno allegato.
Alla luce di quanto sopra, il credito azionato da risulta fondato e Controparte_1 sufficientemente comprovato, nei suoi presupposti sostanziali, dalle fatture prodotte e non validamente contestate né in ordine alla causa del rapporto né quanto alla misura, salve le generiche deduzioni dell'opponente, prive di riscontro probatorio.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza. Tuttavia, il primo comma della medesima disposizione, come integrato dal rinvio operato dall'art. 185-bis c.p.c., consente al giudice di tenere conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, del comportamento delle parti in relazione al tentativo di conciliazione formulato dal giudice medesimo.
Nel caso di specie, risulta che la società abbia rifiutato la proposta transattiva Parte_1 formulata in udienza dal Giudice, avente ad oggetto il pagamento, da parte della stessa, della somma complessiva di euro 6.000,00 (di cui euro 4.500,00 a titolo di sorte capitale e interessi e euro 1.500,00 a titolo di spese legali), proposta che appariva equilibrata in relazione alla prospettazione delle rispettive ragioni.
Poiché, all'esito del presente giudizio, la domanda monitoria risulta accolta in misura pari o superiore a quanto indicato nella proposta conciliativa, il rifiuto opposto da a detta Parte_1 soluzione transattiva deve ritenersi ingiustificato, alla luce del risultato finale del processo. Pertanto, la società va condannata al rimborso delle spese di lite nel massimo importo per la sola fase Parte_1 decisionale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Gustavo Danise, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3242/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 novembre 2018 e lo dichiara esecutivo ex art 653 c.p.c.;
2. condanna la società a rimborsare alla ditta individuale le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.240,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno,
18 settembre 2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 18.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 536 dell'R.G.A.C. anno 2019, all'esito dell'udienza del 18/09/2015 celebrata con note scritte vertente
TRA
P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Lodovico Di Brita ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio come in atti;
- Opponente -
E
, C.F. – P. VA titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Sarro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3242/2018.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2019, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3242/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 novembre 2018, pagina 1 di 5 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della ditta della somma di € Controparte_1
6.350,13, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, la deduceva l'assoluta mancanza delle condizioni Parte_1 di ammissibilità del decreto ingiuntivo. Nello specifico, contestava la validità delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, sostenendo che alcune fossero prive di corrispondenza con i DDT o mai inviate.
L'opponente lamentava la pessima qualità del materiale fornito dalla ditta (in Controparte_1 particolare, una colla scaduta) che avrebbe causato una cattiva posa in opera della pavimentazione, con conseguenti danni economici e d'immagine.
La affermava di aver prontamente contestato tale circostanza, sia verbalmente Parte_1 che per iscritto (a mezzo PEC in data 10.10.2018 e 23.10.2018). Pur riconoscendo di aver ricevuto alcune forniture e di aver regolarmente pagato sei fatture per circa € 5.400,00, l'opponente asseriva di aver concordato una compensazione tra le somme ancora dovute e quelle spettanti alla er i Parte_1 disagi subiti e per il rifacimento dei lavori. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ditta individuale impugnando e contestando le Controparte_1 deduzioni dell'opponente. L'opposto affermava la legittimità e fondatezza delle fatture emesse, sostenendo che le stesse non fossero mai state contestate dalla al momento della ricezione, Parte_1 acquisendo così efficacia probatoria del credito, soprattutto se riportate nei libri contabili.
Negava fermamente l'esistenza di un accordo di compensazione. Sottolineava che le contestazioni sui vizi del prodotto avrebbero dovuto avvenire entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si sarebbe prescritta in un anno;
il che non è avvenuto da parte della impedendo a Parte_1 CP_1
di agire a sua volta in garanzia contro il proprio fornitore.
[...]
Chiedeva la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, con condanna della al pagamento delle spese di lite. Richiedeva, Parte_1 inoltre, l'esibizione delle scritture contabili della Parte_1
Il Tribunale rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammettendo, all'esito dello scambio delle memorie, la prova testimoniale dedotta dalla parte opposta. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 17 aprile 2025 resa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., il Giudice formulava proposta conciliativa, invitando la società l pagamento dell'importo complessivo di €.6.000,00 (di cui €.4.500,00 Parte_1
a titolo di sorte e interessi e €.1.500,00 per spese legali, oltre spese vive e accessori), a tacitazione integrale della pretesa, con rinuncia reciproca all'impugnazione. Avvertiva altresì che il rifiuto ingiustificato della proposta avrebbe potuto rilevare ai fini della regolamentazione delle spese ex art. 91 c.p.c.
pagina 2 di 5 Con decreto del 18 aprile 2025 si fissava poi l'udienza del 18 settembre 2025, da celebrarsi con note scritte, per decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali fino al
20 luglio 2025.
Nelle note scritte per l'odierna udienza, il difensore di parte opposta rappresenta di aver comunicato alla controparte l'adesione alla proposta conciliativa del giudice, di averlo comunicato alla controparte senza ottenere risposta;
il difensore di parte opponente nelle proprie note scritte ha chiesto la decisione e solo in subordine che venisse fissata udienza per la comparizione personale delle parti per l'eventuale accettazione della proposta transattiva formulata dal Giudice
Non essendosi perfezionato quindi un accordo transattivo, il Tribunale procede a decidere la causa esaminando quanto segue.
Il credito azionato dalla ditta con il decreto ingiuntivo si fonda su fatture Controparte_1 commerciali regolarmente emesse. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sulla parte opponente — nel caso di specie la società — l'onere di provare i fatti impeditivi, Parte_1 modificativi o estintivi della pretesa creditoria, ex art. 2697 c.c.
La parte opposta ha correttamente invocato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le fatture, qualora portate a conoscenza del debitore e da questi accettate senza riserve — anche per facta concludentia — possono costituire valido principio di prova del credito, specialmente ove riscontrate nei libri contabili del destinatario (Cass. civ., ord. 10 gennaio 2024, n. 949).
Peraltro la società opponente ha dedotto, a fondamento della propria opposizione, due circostanze:
a) la non conformità qualitativa della merce (in particolare, l'utilizzo di colla scaduta); b) l'intervenuta compensazione del credito in forza di un accordo tra le parti.
Ne consegue che l'opponente non contesta di aver ricevuto i beni di cui alle fatture allegate al monitorio, né l'importo specifico delle medesime, per cui la prestazione fornita dalla opposta e di cui si è chiesto il pagamento nel ricorso monitorio risulta provata.
Passando ai motivi di opposizione, quanto alla prima contestazione sulla scarsa qualità della merce, risulta depositata una comunicazione PEC del 10 ottobre 2018, avente ad oggetto “contestazione materiali e richiesta risarcimento danni”. Tuttavia, atteso che i lavori cui le forniture si riferiscono risultano eseguiti tra maggio e luglio 2018, e in assenza di prova del momento in cui i vizi siano stati scoperti, la contestazione appare tardiva rispetto ai termini di decadenza previsti per legge (otto giorni dalla scoperta), e non risulta altresì proposta nei termini l'azione di garanzia (un anno dalla consegna). Più in dettaglio, i testi escussi di parte opponente hanno riferito in merito alla scarsa qualità della colla che ha determinato il sollevamento delle mattonelle ma non ne è stato indicato il periodo preciso, per cui la parte non ha provato di aver tempestivamente contestato nel termine di decadenza di giorni otto dalla scoperta i vizi della merce consegnata dalla . CP_1 pagina 3 di 5 Con riferimento al preteso accordo di compensazione, la società ne ha allegato Parte_1 genericamente l'esistenza, senza fornire riscontro documentale o prova testimoniale idonea. Al contrario, la ditta ne ha contestato recisamente l'avvenuta stipulazione, rilevando la totale assenza Controparte_1 di documenti sottoscritti dalle parti o di altra prova idonea a dimostrare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione.
In assenza di una contestazione specifica e tempestiva, nonché di elementi probatori idonei a comprovare l'estinzione del credito, le fatture prodotte da costituiscono idoneo Controparte_1 fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
La società ha effettivamente sollevato contestazioni in ordine alla qualità del Parte_1 materiale fornito, deducendo la presenza di vizi - in particolare, l'utilizzo di colla scaduta - nonché
l'esistenza di danni patrimoniali derivanti da tale difformità. Tuttavia, pur a fronte della suddetta contestazione, non risulta adeguatamente provata in giudizio la gravità dei vizi, la loro diretta imputabilità alla fornitura eseguita dalla ditta né, soprattutto, il quantum del pregiudizio subito, né Controparte_1 il nesso eziologico tra la condotta dell'opposto e il danno allegato.
Alla luce di quanto sopra, il credito azionato da risulta fondato e Controparte_1 sufficientemente comprovato, nei suoi presupposti sostanziali, dalle fatture prodotte e non validamente contestate né in ordine alla causa del rapporto né quanto alla misura, salve le generiche deduzioni dell'opponente, prive di riscontro probatorio.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza. Tuttavia, il primo comma della medesima disposizione, come integrato dal rinvio operato dall'art. 185-bis c.p.c., consente al giudice di tenere conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, del comportamento delle parti in relazione al tentativo di conciliazione formulato dal giudice medesimo.
Nel caso di specie, risulta che la società abbia rifiutato la proposta transattiva Parte_1 formulata in udienza dal Giudice, avente ad oggetto il pagamento, da parte della stessa, della somma complessiva di euro 6.000,00 (di cui euro 4.500,00 a titolo di sorte capitale e interessi e euro 1.500,00 a titolo di spese legali), proposta che appariva equilibrata in relazione alla prospettazione delle rispettive ragioni.
Poiché, all'esito del presente giudizio, la domanda monitoria risulta accolta in misura pari o superiore a quanto indicato nella proposta conciliativa, il rifiuto opposto da a detta Parte_1 soluzione transattiva deve ritenersi ingiustificato, alla luce del risultato finale del processo. Pertanto, la società va condannata al rimborso delle spese di lite nel massimo importo per la sola fase Parte_1 decisionale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Gustavo Danise, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3242/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 novembre 2018 e lo dichiara esecutivo ex art 653 c.p.c.;
2. condanna la società a rimborsare alla ditta individuale le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.240,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno,
18 settembre 2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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