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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Verbale d'udienza All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 1669/2019
R.G., promossa da in concordato preventivo (p. iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Felice Gambadauro, giusta procura in atti, attore contro (p. iva e, per essa, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Namio, giusta procura in atti, convenuta e nei confronti di
(p. iva ), n.q. di procuratrice di Controparte_3 P.IVA_4
p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Renato Sardi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;
E' comparso l'avv. Gambadauro il quale si riporta in atti e chiede la decisione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 21.03.2019, la premesso di Parte_1 aver acceso, in data 30.10.1997, presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
(oggi , il rapporto di conto corrente n. 30381 ha agito in giudizio CP_1 nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, spese non pattutite e valute fittizie. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 prescrizione delle pretese avverse e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio CP_3
nella qualità di procuratrice di odierna cessionaraia del
[...] Controparte_4 credito, aderendo alle difese già svolte dalla cedente e chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sul rapporto di conto corrente (anche mediante utilizzo della documentazione bancaria acquisita in sede di a.t.p. nel procedimento n.
829/2017 R.G.), il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. La domanda proposta da è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Parte_1
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento,
29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per
2 dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si
3 intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017
4 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal I trimestre 2000 (v. pag. 9 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore (1997). Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti (v. pag. 9 della c.t.u.: “contratto di conto corrente sottoscritto in data 30/10/97 riportante l'indicazione del tasso creditore (2,00%), del tasso debitore (12,50%) e dell'aliquota CMS (0,25%), nonché di talune voci di spesa (spese tenuta conto e spese fisse di chiusura). Il documento in parola riporta altresì la specifica sottoscrizione del cliente della clausola relativa allo ius variandi”), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609).
Il consulente ha, altresì, osservato che nel corso del rapporto la banca ha modificato le condizioni economiche avvalendosi della clausola prevista dall'art. 15 delle norme che regolano i “conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” del contratto del 30.10.1997 specificamente approvata dal cliente, precisando che, poiché in calce agli estratti conto si dispone delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche secondo lo schema indicato dall' art. 118 TUB nella forma prescritta dal D.lgs. n. 223/06, non si è provveduto ad effettuare alcuna rettifica in tal senso in ricalcolo (pag. 11 della c.t.u.). Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore
5 del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845).
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). La nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta quindi la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, comma II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). Alla luce di quanto fin qui esposto, il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminando gli interessi al netto della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca. Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è fondata.
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), l'odierno
6 giudicante ritiene di doversi uniformare a quella parte della giurisprudenza che sancisce la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr.
Tribunale Monza, 7 aprile 2006; Tribunale Milano, 4 luglio 2002, n. 8896). A contrario, deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. in tal senso Cass. civ., 18 gennaio
2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 luglio 2013, secondo il quale
“quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve in ogni caso considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Trib. Busto Arsizio 9 dicembre 2009; Trib. Padova, 10 giugno
2011; conformi Trib. Padova, 26 luglio 2012; Trib. Bari 24 aprile 2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010). Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u., ha accertato la mancanza di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie (pag. 12: “per
7 quanto riguarda l'applicazione delle CMS, preliminarmente si osserva che il contratto di conto corrente del 30/10/97 riporta la pattuizione dell'aliquota trimestrale della commissione di massimo scoperto (0,25%), non risultando tuttavia esplicitati i criteri di calcolo e se l'applicazione della stessa sia stata prevista per utilizzi nei limiti del fido accordato, ovvero sul massimo scoperto
o sulla differenza tra fido accordato e massimo scoperto”), provvedendo a scomputare la c.m.s. applicata fino al giugno 2009. Con riferimento alle commissioni sostitutive delle c.m.s. ha, invece, che sul conto in oggetto non si riscontra alcun addebito a tale titolo e, pertanto, non si è resa necessaria alcuna rettifica in tal senso. Passando ad analizzare l'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice, la stessa deve essere accolta nei seguenti termini. In tema di prescrizione, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, distinguendo, per la determinazione del dies a quo, i versamenti con funzione solutoria dai versamenti con funzione ripristinatoria della provvista. Il termine di prescrizione, in particolare, decorerebbe per i primi dal momento del pagamento, essendo le somme versate entrate nella piena disponibilità dell'istituto bancario, viceversa le seconde, essendo ancora nella disponibilità del correntista, incomincerebbero a prescriversi solo alla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ., 23.12.2020, n. 29411: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in
8 tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”). Ebbene, l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca deve essere accolta alla luce delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico, il quale ha considerato prescritte, in quanto solutorie e, pertanto, insuscettibili di ripetizione, le somme versate dal cliente in data antecedente al 14.04.2006, essendo l'istanza di mediazione, interruttiva della prescrizione, stata presentata in data 14.04.2016 e non essendovi prova in atti dell'invio di lettere di messa in mora in data antecedente. In applicazione di tale orientamento, considerando il contratto non affidato tenuto conto della mancata allegazione e pattuizione dello stesso, il consulente, pertanto, dopo aver ricalcolato il rapporto per tutto l'intervallo temporale sulla base dei quesiti posti e con epurazione dagli addebiti indebitamente effettuati, ha sottratto dal saldo finale ricalcolato le competenze che risultano pagate con pagamenti solutori prescritti, pari ad € 88.114,40, conformemente all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9141, per la quale “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”). Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato, alla data del 13.10.2010 in € 161.265,22 a debito per il correntista ( rispetto al saldo debitore di € 293.346,24 indicato dalla banca) con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 132.081,03. In considerazione del saldo negativo alcuna ripetizione può ordinarsi in favore dell'attore.
Quanto alla domanda restitutoria azionata dalla cessionaria in sede di memorie conclusive, tenuto conto della mancata proposizione della stessa con l'atto di costituzione della cedente, nelle cui domande e difese è subentrata, la stessa va dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
9 Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, visto l'art. 92 c.p.c., appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le medesime (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, Cass. Civ., sez. VI, 07.01.2019, n. 169).
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separati decreti, devono, invece, essere poste, definitivamente, a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide. Ritiene il presente Giudice che sussistano, altresì, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'attore e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta. In ragione della mancata partecipazione della banca convenuta alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (v. verbale negativo del
14.04.2016) la stessa va condannata, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1669/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il rapporto di conto corrente presentava alla data del 13.10.2010 un saldo pari ad € 161.265,22 a debito per il correntista;
2. rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria azionata dalla cessionaria;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
5. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta;
6. condanna la banca convenuta al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
10
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Verbale d'udienza All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 1669/2019
R.G., promossa da in concordato preventivo (p. iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Felice Gambadauro, giusta procura in atti, attore contro (p. iva e, per essa, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Namio, giusta procura in atti, convenuta e nei confronti di
(p. iva ), n.q. di procuratrice di Controparte_3 P.IVA_4
p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Renato Sardi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;
E' comparso l'avv. Gambadauro il quale si riporta in atti e chiede la decisione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 21.03.2019, la premesso di Parte_1 aver acceso, in data 30.10.1997, presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
(oggi , il rapporto di conto corrente n. 30381 ha agito in giudizio CP_1 nei confronti di quest'ultima, contestando l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, spese non pattutite e valute fittizie. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la CP_1 prescrizione delle pretese avverse e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio CP_3
nella qualità di procuratrice di odierna cessionaraia del
[...] Controparte_4 credito, aderendo alle difese già svolte dalla cedente e chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sul rapporto di conto corrente (anche mediante utilizzo della documentazione bancaria acquisita in sede di a.t.p. nel procedimento n.
829/2017 R.G.), il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. La domanda proposta da è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Parte_1
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento,
29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per
2 dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si
3 intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017
4 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate avendo la stessa contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal I trimestre 2000 (v. pag. 9 dell'atto di citazione) ed essendo incontestata la circostanza che il rapporto fosse già in essere in data anteriore (1997). Deve, quindi, ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, sia smentita dalle stesse allegazioni di parte attrice, non rendendosi, pertanto, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti (v. pag. 9 della c.t.u.: “contratto di conto corrente sottoscritto in data 30/10/97 riportante l'indicazione del tasso creditore (2,00%), del tasso debitore (12,50%) e dell'aliquota CMS (0,25%), nonché di talune voci di spesa (spese tenuta conto e spese fisse di chiusura). Il documento in parola riporta altresì la specifica sottoscrizione del cliente della clausola relativa allo ius variandi”), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609).
Il consulente ha, altresì, osservato che nel corso del rapporto la banca ha modificato le condizioni economiche avvalendosi della clausola prevista dall'art. 15 delle norme che regolano i “conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” del contratto del 30.10.1997 specificamente approvata dal cliente, precisando che, poiché in calce agli estratti conto si dispone delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche secondo lo schema indicato dall' art. 118 TUB nella forma prescritta dal D.lgs. n. 223/06, non si è provveduto ad effettuare alcuna rettifica in tal senso in ricalcolo (pag. 11 della c.t.u.). Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore
5 del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845).
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). La nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta quindi la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, comma II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). Alla luce di quanto fin qui esposto, il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminando gli interessi al netto della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca. Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è fondata.
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), l'odierno
6 giudicante ritiene di doversi uniformare a quella parte della giurisprudenza che sancisce la nullità della relativa clausola per mancanza di causa, qualora la medesima sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr.
Tribunale Monza, 7 aprile 2006; Tribunale Milano, 4 luglio 2002, n. 8896). A contrario, deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. in tal senso Cass. civ., 18 gennaio
2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 luglio 2013, secondo il quale
“quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve in ogni caso considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Trib. Busto Arsizio 9 dicembre 2009; Trib. Padova, 10 giugno
2011; conformi Trib. Padova, 26 luglio 2012; Trib. Bari 24 aprile 2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010). Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u., ha accertato la mancanza di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie (pag. 12: “per
7 quanto riguarda l'applicazione delle CMS, preliminarmente si osserva che il contratto di conto corrente del 30/10/97 riporta la pattuizione dell'aliquota trimestrale della commissione di massimo scoperto (0,25%), non risultando tuttavia esplicitati i criteri di calcolo e se l'applicazione della stessa sia stata prevista per utilizzi nei limiti del fido accordato, ovvero sul massimo scoperto
o sulla differenza tra fido accordato e massimo scoperto”), provvedendo a scomputare la c.m.s. applicata fino al giugno 2009. Con riferimento alle commissioni sostitutive delle c.m.s. ha, invece, che sul conto in oggetto non si riscontra alcun addebito a tale titolo e, pertanto, non si è resa necessaria alcuna rettifica in tal senso. Passando ad analizzare l'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice, la stessa deve essere accolta nei seguenti termini. In tema di prescrizione, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, distinguendo, per la determinazione del dies a quo, i versamenti con funzione solutoria dai versamenti con funzione ripristinatoria della provvista. Il termine di prescrizione, in particolare, decorerebbe per i primi dal momento del pagamento, essendo le somme versate entrate nella piena disponibilità dell'istituto bancario, viceversa le seconde, essendo ancora nella disponibilità del correntista, incomincerebbero a prescriversi solo alla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ., 23.12.2020, n. 29411: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in
8 tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”). Ebbene, l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca deve essere accolta alla luce delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico, il quale ha considerato prescritte, in quanto solutorie e, pertanto, insuscettibili di ripetizione, le somme versate dal cliente in data antecedente al 14.04.2006, essendo l'istanza di mediazione, interruttiva della prescrizione, stata presentata in data 14.04.2016 e non essendovi prova in atti dell'invio di lettere di messa in mora in data antecedente. In applicazione di tale orientamento, considerando il contratto non affidato tenuto conto della mancata allegazione e pattuizione dello stesso, il consulente, pertanto, dopo aver ricalcolato il rapporto per tutto l'intervallo temporale sulla base dei quesiti posti e con epurazione dagli addebiti indebitamente effettuati, ha sottratto dal saldo finale ricalcolato le competenze che risultano pagate con pagamenti solutori prescritti, pari ad € 88.114,40, conformemente all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19.05.2020, n. 9141, per la quale “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”). Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato, alla data del 13.10.2010 in € 161.265,22 a debito per il correntista ( rispetto al saldo debitore di € 293.346,24 indicato dalla banca) con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 132.081,03. In considerazione del saldo negativo alcuna ripetizione può ordinarsi in favore dell'attore.
Quanto alla domanda restitutoria azionata dalla cessionaria in sede di memorie conclusive, tenuto conto della mancata proposizione della stessa con l'atto di costituzione della cedente, nelle cui domande e difese è subentrata, la stessa va dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
9 Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, visto l'art. 92 c.p.c., appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le medesime (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, Cass. Civ., sez. VI, 07.01.2019, n. 169).
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separati decreti, devono, invece, essere poste, definitivamente, a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide. Ritiene il presente Giudice che sussistano, altresì, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'attore e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta. In ragione della mancata partecipazione della banca convenuta alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (v. verbale negativo del
14.04.2016) la stessa va condannata, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1669/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il rapporto di conto corrente presentava alla data del 13.10.2010 un saldo pari ad € 161.265,22 a debito per il correntista;
2. rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria azionata dalla cessionaria;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
5. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta;
6. condanna la banca convenuta al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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