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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2675 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente
TRA
(CF. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Vico III
Raffaelli, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gemma Alfieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica
e Santa Durante elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del P_
, sito alla Via Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
c.f./P.I. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla
Vico Santa Barbara, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Lasalvia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 17 maggio 2019 il Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio il
[...] CP_4
n.2675/2019 - Pagina 1 di 11
[...] Catanzaro e la proponendo Controparte_5 opposizione ex art. 615 c.p.c. all'ingiunzione di pagamento n. 00000284351 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto il mancato versamento dei canoni idrici relativi agli anni
2005 e 2010.
In particolare, deduceva che l'ingiunzione oggetto di impugnazione era affetta da nullità e/o illegittimità in quanto, oltre ad essere emesse da un soggetto, CP_5
privo del relativo potere, “riconosciuto dalla legge alla sola Pubblica
[...]
Amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”, era priva dei requisiti della certezza e della liquidità del credito. Deduceva, infatti, che questa non conteneva alcun specifico riferimento al contratto di fornitura in essere tra le parti (quale fonte dell'obbligazione), alle fatture
(e dunque agli importi) relative ai canoni di cui si intimava il pagamento ed alle
“aliquote applicate per ciascuna annualità di mora”, così da impedire al contribuente di conoscere le modalità di calcolo degli interessi applicati.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, atteso che la predetta ingiunzione fiscale del 18 aprile 2019 non era mai stata preceduta dalla notifica di atti prodromici interruttivi, sicché il termine di prescrizione quinque nnale stabilito dalla legge doveva ritenersi ampiamente decorso.
Tanto premesso, il opponente rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare:
1) Sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'impugnata ingiunzione di pagamento poiché emessa in violazione di legge per tutti i motivi di cui in parte motiva;
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che nessuna somma il “ ” (CF: Parte_2
), in persona del suo amministratore p.t., corrente in Catanzaro, deve al P.IVA_1
, in persona del suo Sindaco p.t. e, per esso, a “ Controparte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., a titolo di canone Controparte_5 acqua per gli anni 2005 e 2010, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) Condannare “ in persona Controparte_5 del suo l.r.p.t., in solido con il , in persona del suo Sindaco p.t., Controparte_1 alla refusione delle spese ed al pagamento dei compensi professionali del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito, ex art 93 c.p.c.”.
RGAC n.2675/2019 - Pagina 2 di 11 1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2019 si costituiva in giudizio al fine di contestare la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi CP_5 posti a fondamento della proposta opposizione.
Eccepiva, in particolare, 1) la sussistenza in capo alla stessa del potere di emettere l'ingiunzione impugnata in forza del D. Lgs. 446/97 che “consente la c.d. riscossione indiretta degli Enti Locali attraverso Società Concessionarie iscritte nell'apposito Albo
Ministeriale di cui all'art. 52 e ss del predetto decreto legislativo. Riscossione che può avvenire solo ed esclusivamente attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale o di pagamento di cui al R.D. 636/1910”; 2) la ricorrenza dei requisiti della certezza e della liquidità del credito azionato;
3) l'infondatezza della prescrizione, atteso che l'ingiunzione impugnata era stata preceduta dall'invio tempestivo delle fatture e degli atti prodromici interruttivi del termine quinquennale di prescrizione .
Tanto premesso, la società Concessionaria rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare
l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di competenze di giudizio”.
1.2. Dichiarata la nullità della notifica al e disposta la rinnovazione Controparte_1 all'udienza del 12 dicembre 2019, la causa era differita al 18 maggio 2020 e con decreto emesso fuori udienza al 19 ottobre 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covd-19.
1.3. Instaurato regolarmente il contraddittorio anche nei confronti del P_
, l'ente locale si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e
[...] risposta depositata in data 15 ottobre 2020 con la quale impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni e delle domande attoree.
Nel dettaglio, eccepiva:
1) l'infondatezza della doglianza relativa alla illegittimità della procedura di riscossione ad opera della in quanto soggetto privo del potere di emanare le Controparte_5 ingiunzioni fiscali impugnate, evidenziando all'uopo che - sulla scorta dell'art. 52 del D.
Lgs. 15.12.1997 n. 446 (ai commi 1, 5 lettera b n. 3, e 6 -quest'ultimo poi abrogato dalla
Legge 24.12.2007 n. 244-) che “consente espressamente ai Comuni di avvalersi della proceduta di riscossione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 anche attrav erso l'affidamento della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate a società a capitale interamente pubblico” – alla società Concessionaria, in qualità di aggiudicataria dell'appalto, era stata
RGAC n.2675/2019 - Pagina 3 di 11 affidato il servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extra -tributarie del P_
;
[...]
2) la tardività dell'opposizione proposta, atteso l'ingiunzione impugnata era “in realtà una intimazione di pagamento” che era stata “preceduta da avviso di pagamento e da ingiunzione” mai impugnati;
3) l'infondatezza dell'eccezione inerente alla mancata indicazione del calcolo degli interessi;
Contestava, infine, la sollevata eccezione di prescrizione del credito evidenziando a tale fine che, in ordine al canone idrico anno 2005, il – dopo aver inviato nell'anno P_
2007 con posta semplice la fattura n. 00456 del 05.11.2007 – aveva inoltrato a mezzo raccomandata n. 77683397879-6 il sollecito di pagamento n. 00083 del 29.11.2010
(ALL.2), notificato all'amministratore p.t. ( ) in data 27.12.2010. Stante la CP_6 persistente morosità, nell'anno 2015 l' aveva, pertanto, attivato la procedura di CP_7 riscossione coattiva, giusta lista di carico n. 2015 0014 resa esecutiva il 01.12.2015
(ALL.4) e conseguentemente aveva emesso l'ingiunzione n. 438553 del CP_5
21.12.2015.
Quanto al canone idrico anno 2010, a seguito della emissione della fattura n. 00545 del
16.02.2012 inviata con posta semplice, “'l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario ( , giusta lista di carico n° 2015 0011 CP_5 resa esecutiva il 27/10/2015 (ALL.6) ), e lo stesso provvedeva ad emettere l'Avviso di pagamento di pagamento n° 90020150057661348 del 04/11/2015;
La società di riscossione, considerato che il ricorrente non aveva ottemperato al pagamento di quanto dovuto dopo l'avviso di cui sopra, emetteva ingiunzione n°90695 del
18/03/2016.
Stante la continuata morosità, conseguiva l'atto di intimazione n. 284351 del 18/04/2019 oggi in contestazione”.
Tanto premesso, l'Ente Locale rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione eccezione e difesa, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le motivazioni in narrativa.
Nel merito rigettare il ricorso per tutte le motivazioni in narrativa.
Condannare il alle spese e competenze del giudizio”. Parte_1
1.4. All'udienza cartolare del 19 ottobre 2020, rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il Giudice che era titolare del ruolo assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 20
RGAC n.2675/2019 - Pagina 4 di 11 maggio 2021, all'esito della quale fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 maggio 2022.
1.5. Nelle more il giudizio veniva assegnato allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, all'esito dell'udienza dell' 11 febbraio 2025 - la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte – con provvedimento del 7 marzo 2025 era trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dal opponente in Parte_1 merito alla carenza di potere in capo alla SO.G.E.T. s.p.a. di emettere l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Non appare superfluo premettere che le ingiunzioni fiscali sono atti che presentano le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e di cui l'Ente Pubblico si avvale per intimare al debitore il pagamento di una determinata somma dovuta. Presupposto fondamentale, dunque, per poter validamente ricorrere all'ingiunzione fiscale è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile.
L'ingiunzione non necessita, invece, di essere resa esecutiva dall'autorità giurisdizionale, giacché essa costituisce già titolo esecutivo, laddove il debitore non propone opposizione o quando questa è rigettata.
Inoltre, deve osservarsi che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale,
l'ingiunzione fiscale è applicabile, oltre che per le entrate di diritto pubblico, anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertament o della
Pubblica Amministrazione. Ciò è ribadito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 277 del 13 luglio 2000, ha ammesso l'applicabilità e la compatibilità della procedura di riscossione tramite ingiunzione fiscale anche per le pretese credit orie derivanti da contratto.
Tanto comporta che dell'ingiunzione fiscale, seppur riservata alle sole Pubbliche
Amministrazioni in senso proprio, possono avvalersene anche soggetti privati (come i gestori, società per azioni), ma solo su espressa autorizzazione legislativa.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che l'eccezione non trovi margini di accoglimento: ed invero, la Società concessionaria della Riscossione, iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ben può procedere alla risc ossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio
RGAC n.2675/2019 - Pagina 5 di 11 decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte opponente non possa trovare accoglimento, atteso che dalla documentazione prodotta emerge l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
3.1. Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e -mail ordinarie o le lettere semplici.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effe tto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficie nte che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in se mplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il
RGAC n.2675/2019 - Pagina 6 di 11 proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interru ttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviam ente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I,
14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162), potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l'utente che regola il servizio) anche se incorporate in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità.
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore (nel nostro caso il utente del servizio idrico) abbia Parte_1
RGAC n.2675/2019 - Pagina 7 di 11 conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. sent. n.
13588/2009).
3.2. Nel caso di specie parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici relativo agli anni 2005 e 2010, asserendo che nessuna richiesta di pagamento sarebbe pervenuta al prima della ingiunzione oggetto della presente Parte_1 impugnazione, notificata solamente a mezzo PEC in data 18 aprile 2019.
L'eccezione è contestata sia dal , quale Ente impositore, che dalla Controparte_1
quale Agente della Riscossione, che asseriscono la legittimità della Controparte_5 richiesta, essendo stata tale ingiunzione preceduta dall'invio delle relative fatture con posta ordinaria e dalla notifica all'amministratore del Condominio di una serie di atti prodromici, interruttivi del termine di prescrizione, riversati in atti.
3.3. Orbene, per quel che concerne il canone idrico relativo all'anno 2005 non può che accertarsi la mancata estinzione del credito per intervenuta prescrizione, giacché dagli atti di causa emerge che il , in seguito all'emissione della Controparte_1 fattura n. 00456 del 5.11.2007, inviata con posta semplice (e, pertanto, co n mezzo inidoneo ad interrompere la prescrizione), invia – prima dello spirare del termine di prescrizione (31.12.2010) il sollecito di pagamento n. 00083 del 29.11.2010 regolarmente notificato all'amministratore p.t. del a Parte_1 Controparte_8 mezzo raccomandata il 27.10.2010 (cfr. allegati).
Persistendo la condizione di morosità, l'ente Locale attiva la procedura di riscossione coattiva e la emette l'ingiunzione di pagamento n. 0438553 del Controparte_5
21.12.2015 che viene notificata a mezzo PEC il 28 dicembre 2015, per come può evincersi dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta in giudizio da e mai CP_5 contestata dal condominio opponente che, al contrario, conferma detta circostanza.
Ed invero, in sede di comparsa conclusionale afferma che “l'atto successivo, ovvero il sollecito di pagamento n. 83 del 29.11.2010, è stato notificato dall'Ente creditore a mezzo a/r il 27.12.2010; sono poi seguiti dall' le notifiche di ulteriori Controparte_9 atti, ovvero dell'ingiunzione di pagamento n. 438553 notificata a mezzo pec il
28.12.2015”.
Atteso, dunque, che dalla documentazione in atti emerge agevolmente che l'ingiunzione di pagamento impugnata è stata preceduta dall'emissione di due atti prodromici interruttivi della prescrizione, validamente notificati prima dello spirare del rispettivo termine quinquennale (vale a dire dal sollecito di pagamento notificato
RGAC n.2675/2019 - Pagina 8 di 11 a mani dell'amministratore p.t. il 27.10.2010 e l'ingiunzione di pagamento n. 0438553 notificata a mezzo PEC il 28.12.2015), l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria inerente alla fornitura del servizio idrico per l'anno 2005 è infondata e deve essere respinta.
3.4. Medesime considerazioni devono rassegnarsi per il canone idrico relativo all'anno
2010.
Emessa la fattura n. 545 del 16 febbraio 2012 (anch'essa inviata solamente con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione), in data
04.11.2015 viene tuttavia emesso l'avviso di pagamento n. 9002015005661348.000 notificato a mezzo raccomandata a/r (riversata in atti) a mani della moglie del destinatario il 18.11.2015, per come, non solo non contestato e confermato dallo stesso opponente.
La suddetta notificazione, diversamente da quanto asserito da parte attrice, deve considerarsi validamente eseguita, non essendo necessario anche la produzione della
CAD, richiesta solamente nel caso in cui l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, quale deve, invece, intendersi il coniuge dello stesso, quale familiare convivente.
A tal fine non appare superfluo evidenziare che la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 6352 dell'08.03.2024 richiamata dall'opponente nella comparsa conclusionale non trova applicazione al caso di specie, giacché con essa il Supremo Consesso ribadisce la necessaria produzione della CAD solamente nelle ipotesi sopra descritte.
Ed invero, nella richiamata pronuncia la Corte afferma che “le Sezioni Unite della
Cassazione hanno condivisibilmente chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass. S.U.,
15.4.2021, n. 10012” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6352 del 2024).
RGAC n.2675/2019 - Pagina 9 di 11 Conclusivamente, atteso che – contrariamente a quanto asserito dal Parte_1 opponente – dalla documentazione prodotta in giudizio dal e da Controparte_1 emerge la prova certa della regolarità delle notifiche degli atti Controparte_5 prodromici alla impugnata ingiunzione di pagamento, idonei – in quanto tali – ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria in relazione ad entrambi i canoni idrici, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Parimenti destituite di fondamento sono le eccezioni sollevate dall'opponente circa la mancanza di certezza e liquidità del credito, per mancata indicazione delle fatture e degli importi dovuti e per mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi applicati.
Trattasi, invero, di eccezioni che l'opponente non solo avrebbe dovuto tempestivamente proporre mediante impugnazione degli atti prodromici all'atto impugnato, in quanto ritualmente notificati (e, pertanto, tardive), quanto manifestamente infondate, atteso che gli atti richiamati riportano in maniera specifica e dettagliata gli importi dovuti, le fatture e i canoni cui si riferiscono e per i quali viene ingiunto il pagamento
Conclusivamente, l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000 e, in considerazione della bassa complessità della causa, i valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2675 del
R.G.A.C. dell'anno 2019, proposta da in persona Parte_2 dell'amministratore p.t., nei confronti del e di Controparte_1 Controparte_5 in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.rigetta l'opposizione;
2. condanna il , in persona dell'Amministratore p.t. al pagamento Parte_2 delle spese di lite nei confronti di e del , in Controparte_5 Controparte_1
RGAC n.2675/2019 - Pagina 10 di 11 persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elais Mellace
RGAC n.2675/2019 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2675 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente
TRA
(CF. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Vico III
Raffaelli, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gemma Alfieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica
e Santa Durante elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del P_
, sito alla Via Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
c.f./P.I. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla
Vico Santa Barbara, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Lasalvia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbali e atti di causa.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 17 maggio 2019 il Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio il
[...] CP_4
n.2675/2019 - Pagina 1 di 11
[...] Catanzaro e la proponendo Controparte_5 opposizione ex art. 615 c.p.c. all'ingiunzione di pagamento n. 00000284351 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto il mancato versamento dei canoni idrici relativi agli anni
2005 e 2010.
In particolare, deduceva che l'ingiunzione oggetto di impugnazione era affetta da nullità e/o illegittimità in quanto, oltre ad essere emesse da un soggetto, CP_5
privo del relativo potere, “riconosciuto dalla legge alla sola Pubblica
[...]
Amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”, era priva dei requisiti della certezza e della liquidità del credito. Deduceva, infatti, che questa non conteneva alcun specifico riferimento al contratto di fornitura in essere tra le parti (quale fonte dell'obbligazione), alle fatture
(e dunque agli importi) relative ai canoni di cui si intimava il pagamento ed alle
“aliquote applicate per ciascuna annualità di mora”, così da impedire al contribuente di conoscere le modalità di calcolo degli interessi applicati.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, atteso che la predetta ingiunzione fiscale del 18 aprile 2019 non era mai stata preceduta dalla notifica di atti prodromici interruttivi, sicché il termine di prescrizione quinque nnale stabilito dalla legge doveva ritenersi ampiamente decorso.
Tanto premesso, il opponente rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare:
1) Sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'impugnata ingiunzione di pagamento poiché emessa in violazione di legge per tutti i motivi di cui in parte motiva;
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che nessuna somma il “ ” (CF: Parte_2
), in persona del suo amministratore p.t., corrente in Catanzaro, deve al P.IVA_1
, in persona del suo Sindaco p.t. e, per esso, a “ Controparte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., a titolo di canone Controparte_5 acqua per gli anni 2005 e 2010, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) Condannare “ in persona Controparte_5 del suo l.r.p.t., in solido con il , in persona del suo Sindaco p.t., Controparte_1 alla refusione delle spese ed al pagamento dei compensi professionali del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito, ex art 93 c.p.c.”.
RGAC n.2675/2019 - Pagina 2 di 11 1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2019 si costituiva in giudizio al fine di contestare la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi CP_5 posti a fondamento della proposta opposizione.
Eccepiva, in particolare, 1) la sussistenza in capo alla stessa del potere di emettere l'ingiunzione impugnata in forza del D. Lgs. 446/97 che “consente la c.d. riscossione indiretta degli Enti Locali attraverso Società Concessionarie iscritte nell'apposito Albo
Ministeriale di cui all'art. 52 e ss del predetto decreto legislativo. Riscossione che può avvenire solo ed esclusivamente attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale o di pagamento di cui al R.D. 636/1910”; 2) la ricorrenza dei requisiti della certezza e della liquidità del credito azionato;
3) l'infondatezza della prescrizione, atteso che l'ingiunzione impugnata era stata preceduta dall'invio tempestivo delle fatture e degli atti prodromici interruttivi del termine quinquennale di prescrizione .
Tanto premesso, la società Concessionaria rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare
l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di competenze di giudizio”.
1.2. Dichiarata la nullità della notifica al e disposta la rinnovazione Controparte_1 all'udienza del 12 dicembre 2019, la causa era differita al 18 maggio 2020 e con decreto emesso fuori udienza al 19 ottobre 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covd-19.
1.3. Instaurato regolarmente il contraddittorio anche nei confronti del P_
, l'ente locale si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e
[...] risposta depositata in data 15 ottobre 2020 con la quale impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni e delle domande attoree.
Nel dettaglio, eccepiva:
1) l'infondatezza della doglianza relativa alla illegittimità della procedura di riscossione ad opera della in quanto soggetto privo del potere di emanare le Controparte_5 ingiunzioni fiscali impugnate, evidenziando all'uopo che - sulla scorta dell'art. 52 del D.
Lgs. 15.12.1997 n. 446 (ai commi 1, 5 lettera b n. 3, e 6 -quest'ultimo poi abrogato dalla
Legge 24.12.2007 n. 244-) che “consente espressamente ai Comuni di avvalersi della proceduta di riscossione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 anche attrav erso l'affidamento della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate a società a capitale interamente pubblico” – alla società Concessionaria, in qualità di aggiudicataria dell'appalto, era stata
RGAC n.2675/2019 - Pagina 3 di 11 affidato il servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extra -tributarie del P_
;
[...]
2) la tardività dell'opposizione proposta, atteso l'ingiunzione impugnata era “in realtà una intimazione di pagamento” che era stata “preceduta da avviso di pagamento e da ingiunzione” mai impugnati;
3) l'infondatezza dell'eccezione inerente alla mancata indicazione del calcolo degli interessi;
Contestava, infine, la sollevata eccezione di prescrizione del credito evidenziando a tale fine che, in ordine al canone idrico anno 2005, il – dopo aver inviato nell'anno P_
2007 con posta semplice la fattura n. 00456 del 05.11.2007 – aveva inoltrato a mezzo raccomandata n. 77683397879-6 il sollecito di pagamento n. 00083 del 29.11.2010
(ALL.2), notificato all'amministratore p.t. ( ) in data 27.12.2010. Stante la CP_6 persistente morosità, nell'anno 2015 l' aveva, pertanto, attivato la procedura di CP_7 riscossione coattiva, giusta lista di carico n. 2015 0014 resa esecutiva il 01.12.2015
(ALL.4) e conseguentemente aveva emesso l'ingiunzione n. 438553 del CP_5
21.12.2015.
Quanto al canone idrico anno 2010, a seguito della emissione della fattura n. 00545 del
16.02.2012 inviata con posta semplice, “'l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario ( , giusta lista di carico n° 2015 0011 CP_5 resa esecutiva il 27/10/2015 (ALL.6) ), e lo stesso provvedeva ad emettere l'Avviso di pagamento di pagamento n° 90020150057661348 del 04/11/2015;
La società di riscossione, considerato che il ricorrente non aveva ottemperato al pagamento di quanto dovuto dopo l'avviso di cui sopra, emetteva ingiunzione n°90695 del
18/03/2016.
Stante la continuata morosità, conseguiva l'atto di intimazione n. 284351 del 18/04/2019 oggi in contestazione”.
Tanto premesso, l'Ente Locale rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione eccezione e difesa, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le motivazioni in narrativa.
Nel merito rigettare il ricorso per tutte le motivazioni in narrativa.
Condannare il alle spese e competenze del giudizio”. Parte_1
1.4. All'udienza cartolare del 19 ottobre 2020, rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il Giudice che era titolare del ruolo assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 20
RGAC n.2675/2019 - Pagina 4 di 11 maggio 2021, all'esito della quale fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 maggio 2022.
1.5. Nelle more il giudizio veniva assegnato allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, all'esito dell'udienza dell' 11 febbraio 2025 - la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte – con provvedimento del 7 marzo 2025 era trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dal opponente in Parte_1 merito alla carenza di potere in capo alla SO.G.E.T. s.p.a. di emettere l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Non appare superfluo premettere che le ingiunzioni fiscali sono atti che presentano le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e di cui l'Ente Pubblico si avvale per intimare al debitore il pagamento di una determinata somma dovuta. Presupposto fondamentale, dunque, per poter validamente ricorrere all'ingiunzione fiscale è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile.
L'ingiunzione non necessita, invece, di essere resa esecutiva dall'autorità giurisdizionale, giacché essa costituisce già titolo esecutivo, laddove il debitore non propone opposizione o quando questa è rigettata.
Inoltre, deve osservarsi che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale,
l'ingiunzione fiscale è applicabile, oltre che per le entrate di diritto pubblico, anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertament o della
Pubblica Amministrazione. Ciò è ribadito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 277 del 13 luglio 2000, ha ammesso l'applicabilità e la compatibilità della procedura di riscossione tramite ingiunzione fiscale anche per le pretese credit orie derivanti da contratto.
Tanto comporta che dell'ingiunzione fiscale, seppur riservata alle sole Pubbliche
Amministrazioni in senso proprio, possono avvalersene anche soggetti privati (come i gestori, società per azioni), ma solo su espressa autorizzazione legislativa.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che l'eccezione non trovi margini di accoglimento: ed invero, la Società concessionaria della Riscossione, iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ben può procedere alla risc ossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio
RGAC n.2675/2019 - Pagina 5 di 11 decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte opponente non possa trovare accoglimento, atteso che dalla documentazione prodotta emerge l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
3.1. Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e -mail ordinarie o le lettere semplici.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effe tto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficie nte che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in se mplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il
RGAC n.2675/2019 - Pagina 6 di 11 proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interru ttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviam ente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I,
14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162), potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l'utente che regola il servizio) anche se incorporate in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità.
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore (nel nostro caso il utente del servizio idrico) abbia Parte_1
RGAC n.2675/2019 - Pagina 7 di 11 conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. sent. n.
13588/2009).
3.2. Nel caso di specie parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici relativo agli anni 2005 e 2010, asserendo che nessuna richiesta di pagamento sarebbe pervenuta al prima della ingiunzione oggetto della presente Parte_1 impugnazione, notificata solamente a mezzo PEC in data 18 aprile 2019.
L'eccezione è contestata sia dal , quale Ente impositore, che dalla Controparte_1
quale Agente della Riscossione, che asseriscono la legittimità della Controparte_5 richiesta, essendo stata tale ingiunzione preceduta dall'invio delle relative fatture con posta ordinaria e dalla notifica all'amministratore del Condominio di una serie di atti prodromici, interruttivi del termine di prescrizione, riversati in atti.
3.3. Orbene, per quel che concerne il canone idrico relativo all'anno 2005 non può che accertarsi la mancata estinzione del credito per intervenuta prescrizione, giacché dagli atti di causa emerge che il , in seguito all'emissione della Controparte_1 fattura n. 00456 del 5.11.2007, inviata con posta semplice (e, pertanto, co n mezzo inidoneo ad interrompere la prescrizione), invia – prima dello spirare del termine di prescrizione (31.12.2010) il sollecito di pagamento n. 00083 del 29.11.2010 regolarmente notificato all'amministratore p.t. del a Parte_1 Controparte_8 mezzo raccomandata il 27.10.2010 (cfr. allegati).
Persistendo la condizione di morosità, l'ente Locale attiva la procedura di riscossione coattiva e la emette l'ingiunzione di pagamento n. 0438553 del Controparte_5
21.12.2015 che viene notificata a mezzo PEC il 28 dicembre 2015, per come può evincersi dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta in giudizio da e mai CP_5 contestata dal condominio opponente che, al contrario, conferma detta circostanza.
Ed invero, in sede di comparsa conclusionale afferma che “l'atto successivo, ovvero il sollecito di pagamento n. 83 del 29.11.2010, è stato notificato dall'Ente creditore a mezzo a/r il 27.12.2010; sono poi seguiti dall' le notifiche di ulteriori Controparte_9 atti, ovvero dell'ingiunzione di pagamento n. 438553 notificata a mezzo pec il
28.12.2015”.
Atteso, dunque, che dalla documentazione in atti emerge agevolmente che l'ingiunzione di pagamento impugnata è stata preceduta dall'emissione di due atti prodromici interruttivi della prescrizione, validamente notificati prima dello spirare del rispettivo termine quinquennale (vale a dire dal sollecito di pagamento notificato
RGAC n.2675/2019 - Pagina 8 di 11 a mani dell'amministratore p.t. il 27.10.2010 e l'ingiunzione di pagamento n. 0438553 notificata a mezzo PEC il 28.12.2015), l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria inerente alla fornitura del servizio idrico per l'anno 2005 è infondata e deve essere respinta.
3.4. Medesime considerazioni devono rassegnarsi per il canone idrico relativo all'anno
2010.
Emessa la fattura n. 545 del 16 febbraio 2012 (anch'essa inviata solamente con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione), in data
04.11.2015 viene tuttavia emesso l'avviso di pagamento n. 9002015005661348.000 notificato a mezzo raccomandata a/r (riversata in atti) a mani della moglie del destinatario il 18.11.2015, per come, non solo non contestato e confermato dallo stesso opponente.
La suddetta notificazione, diversamente da quanto asserito da parte attrice, deve considerarsi validamente eseguita, non essendo necessario anche la produzione della
CAD, richiesta solamente nel caso in cui l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, quale deve, invece, intendersi il coniuge dello stesso, quale familiare convivente.
A tal fine non appare superfluo evidenziare che la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 6352 dell'08.03.2024 richiamata dall'opponente nella comparsa conclusionale non trova applicazione al caso di specie, giacché con essa il Supremo Consesso ribadisce la necessaria produzione della CAD solamente nelle ipotesi sopra descritte.
Ed invero, nella richiamata pronuncia la Corte afferma che “le Sezioni Unite della
Cassazione hanno condivisibilmente chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass. S.U.,
15.4.2021, n. 10012” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6352 del 2024).
RGAC n.2675/2019 - Pagina 9 di 11 Conclusivamente, atteso che – contrariamente a quanto asserito dal Parte_1 opponente – dalla documentazione prodotta in giudizio dal e da Controparte_1 emerge la prova certa della regolarità delle notifiche degli atti Controparte_5 prodromici alla impugnata ingiunzione di pagamento, idonei – in quanto tali – ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria in relazione ad entrambi i canoni idrici, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Parimenti destituite di fondamento sono le eccezioni sollevate dall'opponente circa la mancanza di certezza e liquidità del credito, per mancata indicazione delle fatture e degli importi dovuti e per mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi applicati.
Trattasi, invero, di eccezioni che l'opponente non solo avrebbe dovuto tempestivamente proporre mediante impugnazione degli atti prodromici all'atto impugnato, in quanto ritualmente notificati (e, pertanto, tardive), quanto manifestamente infondate, atteso che gli atti richiamati riportano in maniera specifica e dettagliata gli importi dovuti, le fatture e i canoni cui si riferiscono e per i quali viene ingiunto il pagamento
Conclusivamente, l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000 e, in considerazione della bassa complessità della causa, i valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2675 del
R.G.A.C. dell'anno 2019, proposta da in persona Parte_2 dell'amministratore p.t., nei confronti del e di Controparte_1 Controparte_5 in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.rigetta l'opposizione;
2. condanna il , in persona dell'Amministratore p.t. al pagamento Parte_2 delle spese di lite nei confronti di e del , in Controparte_5 Controparte_1
RGAC n.2675/2019 - Pagina 10 di 11 persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elais Mellace
RGAC n.2675/2019 - Pagina 11 di 11