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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg15574 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15574 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. AMBROSANIO IVANA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
VE CO VI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 e Parte_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi al CP_1
figlio minore nato il [...] come accordo in esso contenuto. Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 2
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il bambino, con espressa previsione che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) Il minore frequenterà il padre con modalità tali da rispettare alternanza tra i genitori, secondo i tempi di seguito indicati;
3) In particolare, nell'esclusivo interesse del figlio, le parti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé il minore almeno secondo il seguente calendario:
a) due pomeriggi a settimana nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 19, con onere del padre di accompagnarlo ad eventuali attività che dovessero svolgersi in quei giorni b) a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00, senza pernottamento, con onere del padre di andarlo a prendere e riaccompagnare a casa c) a partire dal mese di ottobre 2025, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18 della domenica, con pernottamento, presso l'abitazione ove il padre è domiciliato, con onere del padre di andarlo a prendere e riaccompagnare a casa.
d) durante le festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno della Vigilia o quello di Natale, così come sempre alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il giorno del 26 e del 31 Dicembre e dell'1 e 6 Gennaio.
e) durante le festività pasquali, il bambino trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, o il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo, a partire dall'anno 2026, il minore trascorrerà con il padre due settimane, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Per la prossima estate starà con il padre per 7 giorni Per_1
consecutivi durante il mese di luglio, dalle 10 alle 19 – e la prima settimana di settembre dalle 10 alle 19.
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g) entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il minore un periodo di vacanza ulteriore, a cavallo di ponti o festività scolastiche, nei periodi che preventivamente concorderanno, provvedendo ciascuno alle relative spese;
h) durante i periodi di vacanza di cui ai precedenti punti e) ed f), il diritto di visita di entrambi i genitori si intenderà sospeso, salvo diversi accordi tra le parti;
i) il minore trascorrerà con il padre, ogni anno, il giorno della Festa del Papà, del compleanno e dell'onomastico del sig. anche laddove tali festività dovessero ricadere CP_1
nei giorni di spettanza della madre;
analogamente il minore trascorrerà ogni anno con la madre il giorno della Festa della Mamma, nonché del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del Pt_1
padre;
l) il minore trascorrerà ogni anno con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico, con la relativa organizzazione dei festeggiamenti alternata di anno in anno;
qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà il compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
4) Le parti concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 270,00,
(duecentosettanta/00) che verrà corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese, e che sarà annualmente incrementata secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'Istat e pubblicati nella G.U.; le parti concordano che tale somma verrà direttamente corrisposta mediante bonifico bancario oppure ricarica di carta PostePay intestata alla sig.ra tale importo sarà aumentato ad € 300,00 (trecento/00) nel momento in cui, per Pt_1
causa non imputabile alla stessa, dovesse venire meno il diritto della sig.ra a Pt_1
percepire l'assegno unico familiare, attualmente dalla stessa interamente percepito;
5) I genitori si obbligano ciascuno al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche e di istruzione e per n. 2 acquisti di vestiario per cambio di stagione, nonché di tutte le altre spese straordinarie future occorrenti per il minore, solo ove previamente concordate tra i genitori, incluse quelle sportive. In ogni caso, in ordine alle spese straordinarie, per quanto eventualmente non previsto nel presente accordo, le parti si rifanno
3 4
al relativo protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli del 07/03/2018.
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico Familiare per il figlio sarà percepito interamente dalla signora come da prassi già consolidata;
Pt_1
7) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio del figlio minore;
8) Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
9) Nulla per le spese, che si intendono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg15574 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15574 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. AMBROSANIO IVANA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
VE CO VI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 e Parte_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi al CP_1
figlio minore nato il [...] come accordo in esso contenuto. Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
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Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il bambino, con espressa previsione che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) Il minore frequenterà il padre con modalità tali da rispettare alternanza tra i genitori, secondo i tempi di seguito indicati;
3) In particolare, nell'esclusivo interesse del figlio, le parti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé il minore almeno secondo il seguente calendario:
a) due pomeriggi a settimana nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 19, con onere del padre di accompagnarlo ad eventuali attività che dovessero svolgersi in quei giorni b) a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00, senza pernottamento, con onere del padre di andarlo a prendere e riaccompagnare a casa c) a partire dal mese di ottobre 2025, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18 della domenica, con pernottamento, presso l'abitazione ove il padre è domiciliato, con onere del padre di andarlo a prendere e riaccompagnare a casa.
d) durante le festività natalizie, il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno della Vigilia o quello di Natale, così come sempre alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il giorno del 26 e del 31 Dicembre e dell'1 e 6 Gennaio.
e) durante le festività pasquali, il bambino trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, o il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo, a partire dall'anno 2026, il minore trascorrerà con il padre due settimane, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Per la prossima estate starà con il padre per 7 giorni Per_1
consecutivi durante il mese di luglio, dalle 10 alle 19 – e la prima settimana di settembre dalle 10 alle 19.
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g) entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il minore un periodo di vacanza ulteriore, a cavallo di ponti o festività scolastiche, nei periodi che preventivamente concorderanno, provvedendo ciascuno alle relative spese;
h) durante i periodi di vacanza di cui ai precedenti punti e) ed f), il diritto di visita di entrambi i genitori si intenderà sospeso, salvo diversi accordi tra le parti;
i) il minore trascorrerà con il padre, ogni anno, il giorno della Festa del Papà, del compleanno e dell'onomastico del sig. anche laddove tali festività dovessero ricadere CP_1
nei giorni di spettanza della madre;
analogamente il minore trascorrerà ogni anno con la madre il giorno della Festa della Mamma, nonché del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del Pt_1
padre;
l) il minore trascorrerà ogni anno con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico, con la relativa organizzazione dei festeggiamenti alternata di anno in anno;
qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà il compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
4) Le parti concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 270,00,
(duecentosettanta/00) che verrà corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese, e che sarà annualmente incrementata secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'Istat e pubblicati nella G.U.; le parti concordano che tale somma verrà direttamente corrisposta mediante bonifico bancario oppure ricarica di carta PostePay intestata alla sig.ra tale importo sarà aumentato ad € 300,00 (trecento/00) nel momento in cui, per Pt_1
causa non imputabile alla stessa, dovesse venire meno il diritto della sig.ra a Pt_1
percepire l'assegno unico familiare, attualmente dalla stessa interamente percepito;
5) I genitori si obbligano ciascuno al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche e di istruzione e per n. 2 acquisti di vestiario per cambio di stagione, nonché di tutte le altre spese straordinarie future occorrenti per il minore, solo ove previamente concordate tra i genitori, incluse quelle sportive. In ogni caso, in ordine alle spese straordinarie, per quanto eventualmente non previsto nel presente accordo, le parti si rifanno
3 4
al relativo protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli del 07/03/2018.
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico Familiare per il figlio sarà percepito interamente dalla signora come da prassi già consolidata;
Pt_1
7) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio del figlio minore;
8) Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
9) Nulla per le spese, che si intendono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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