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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/03/2024, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5293/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il
20/09/2023
da
, con l'avv. ZARDO EMANUELA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, non costituito Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/09/2023 la sig.ra presentava ricorso per la Parte_1
regolamentazione, l'affidamento e il mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata il [...] da una relazione con il sig. . Controparte_1
pagina 1 di 7 La ricorrente, premettendo che:
- si trasferiva a vivere con il compagno nella abitazione che lo stesso aveva in locazione nel settembre 2019, con la figlia di appena un mese;
- dopo appena qualche mese di convivenza, il disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlia neonata, unitamente alle incompatibilità caratteriali e alla scoperta delle plurime relazioni nel frattempo intrattenute dal sig. rendevano evidente alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'impossibilità di creare con lui una famiglia;
- la sig.ra tornava quindi a vivere con a casa dei propri genitori già a novembre Pt_1 Per_1
2019;
- dopo la decisione della sig.ra di interrompere la relazione, quest'ultima invitava il Pt_1
resistente a recarsi presso la casa dei nonni materni per far visita alla figlia, lasciandolo peraltro libero di poter decidere autonomamente i giorni e gli orari di visita, tuttavia lo stesso alternava periodi in cui faceva visita alla figlia, ad intere settimane in cui troncava ogni contatto;
- il disinteresse del padre si manifestava anche sotto il profilo economico, poiché egli non contribuiva al mantenimento di limitandosi a portare qualche indumento, qualche Per_1
scatola di pannolini, qualche giocattolo;
- a cagione di alcuni comportamenti posti in essere dal sig. che, in talune occasioni, CP_1
si era presentato presso l'abitazione dei genitori della ricorrente in condizioni di evidente alterazione alcolica, la sig.ra si vedeva costretta a portare dal padre per qualche Pt_1 Per_1
ora durante il fine settimana;
- da marzo 2021 il sig. iniziava a versare per la figlia la somma di € 300,00/mese; CP_1
- nell'aprile 2022 il resistente dimostrava di volersi assumere le proprie responsabilità, tanto che la sig.ra accettava di trasferirsi presso la sua abitazione;
Pt_1
- tuttavia, il resistente lasciava la ricorrente sempre a casa da sola con la bambina, continuava a tradirla e abusava di sostanze alcoliche;
- nel giugno 2022 la sig.ra si decideva a tornare definitivamente a vivere dai propri Pt_1
genitori;
pagina 2 di 7 - nel settembre 2022 veniva a scoprire che il sig. era coinvolto in un procedimento CP_1
penale per spaccio di sostanze stupefacenti, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione;
pertanto, nel merito chiedeva:
“A) Emettersi i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse di Per_1
B) In ogni caso:
1) Affidare in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente e residenza presso la stessa. Per_1
2) Stabilire tempi e modalità di frequentazione di con il padre che assicurino l'incolumità psico- Per_1
fisica della minore, stabilendo in particolare che gli stessi avvengano in spazi neutri in modalità
protetta, mediante la presenza di terze persone idonee ad assicurare un controllo sulle condizioni psico-
fisiche del sig. e a garantire la tutela della salute di CP_1 Per_1
5) condannare il resistente a versare alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
di una somma mensile non inferiore ad € 300,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti Pt_1
coordinate IT34 Z076 0112 1000 0101 9898 723, somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità a quanto stabilito nel protocollo adottato dal
Tribunale di Padova
6) Alla luce dell'affidamento esclusivo di alla madre, autorizzare la sig.ra a trattenere per Per_1 Pt_1
intero l'assegno unico universale, pari ad € 188,00.
7) Spese legali rifuse.”
Con Decreto depositato il 16/10/2023, il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per i provvedimenti ex art. 473 bis .15 cpc, non risultando il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile, fissava davanti a sé l'udienza del 7 febbraio 2024 ore 9.15.
Org_
All'udienza del 7/02/2024 la ricorrente dichiarava di lavorare al centralino della ,
stagionale da gennaio a giugno/luglio, part time, percependo circa € 700 mensili;
esponeva che la figlia ha un rifiuto nei confronti del padre e ogni volta in cui lo vede esprime disagio nei giorni successivi sia a scuola sia in palestra dove fa arti marziali.
pagina 3 di 7 Il Procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso e alle conclusioni in esso riportate;
in particolare chiedeva l'intervento dei Servizi Sociali per organizzare e monitorare le visite con il padre.
Quindi, il Giudice si riservava.
In data 15.02.2024 il Giudice emetteva Ordinanza, con la quale, dopo aver dichiarato inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“- affida in via super esclusiva alla madre la quale potrà Persona_1 Parte_1
prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore
interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto);
- dispone che il sig. possa vedere la figlia, previo contatto con i Servizi Sociali Controparte_1
competenti territorialmente, i quali, valutate le sue capacità genitoriali, provvederanno ad organizzare
gli incontri con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni, anche in ambiente neutro, con facoltà di
interromperli se disturbanti
- dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma di € 300 mensili a titolo di Controparte_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova.”
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento ed il collocamento della figlia minore.
Preliminarmente, quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del
Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene pagina 4 di 7 applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre
1996.
Il Collegio ritiene di dover confermare integralmente i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal G.D. con ordinanza in data 9.02.24 in punto di affido in via super esclusiva della figlia minore alla madre , la quale potrà prendere tutte le decisioni di Parte_1
ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es.
residenza, sanitarie, passaporto).
Appare inoltre opportuno che il sig. possa vedere la figlia, previo contatto Controparte_1
con i Servizi Sociali competenti territorialmente, i quali, valutate le sue capacità genitoriali,
provvederanno ad organizzare gli incontri con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni,
anche in ambiente neutro, con facoltà di interromperli se disturbanti.
Il regime provvisoriamente vigente deve essere, quindi, confermato, in quanto idoneo a garantire, da un lato, il pieno esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre,
allo stato unica figura genitoriale stabile di riferimento, dall'altro, una frequentazione con il padre secondo le modalità ritenute adeguate dai Servizi Sociali nel miglior interesse della figlia minore, qualora il padre si dovesse rendere disponibile.
Dagli atti del procedimento, così come dalle dichiarazioni della madre, in assenza di contrarie allegazioni, risulta, infatti, che il padre si disinteressa della figlia, vedendola occasionalmente su iniziativa della stessa ricorrente, non informandosi sulle sue condizioni e creando difficoltà per la sottoscrizione di documenti necessari;
inoltre, la madre ha riferito di avere notato un rifiuto della minore ad incontrare il padre, un disagio emotivo nei giorni successivi ad eventuali incontri (segnalato anche dalla scuola), nonché un peggioramento nel tempo delle condizioni psicofisiche del padre, assuntore di sostanze alcoliche. D'altra parte, la mancata costituzione del sig. nel presente procedimento è ulteriore dimostrazione CP_1
dello scarso interesse al mantenimento di una relazione con la figlia.
Sul mantenimento della figlia minore.
pagina 5 di 7 Preliminarmente, quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia minore, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009
ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo
dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Anche sul punto, ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti provvisori,
secondo i quali il sig. è tenuto a versare entro il giorno 10 di ogni mese, alla Controparte_1
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300 Parte_1 Per_1
Org_ mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
l'ammontare di tale contributo, infatti, è stato stabilito su accordo tra le parti e viene versato dal padre da marzo 2021.
In ogni caso, tale somma appare congrua alla luce dei redditi di parte ricorrente risultanti dalla documentazione prodotta, nonché considerata la stabile occupazione del resistente, così come riferito dalla sig.ra in udienza ed in assenza di contrarie Pt_1
allegazioni.
Nulla deve essere disposto sulla percezione dell'assegno unico, in quanto previsto per Legge.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, nonché della contumacia del resistente, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 6 di 7 1. affida in via super esclusiva alla madre la quale Persona_1 Parte_1
potrà prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto);
2. dispone che il sig. possa vedere la figlia, previo contatto con i Controparte_1
Servizi Sociali competenti territorialmente, i quali, valutate le sue capacità genitoriali,
provvederanno ad organizzare gli incontri con le modalità ed i tempi ritenuti più
opportuni, anche in ambiente neutro, con facoltà di interromperli se disturbanti;
3. dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma di € 300 Controparte_1 Pt_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
4. Nulla sulle spese.
Padova, 19.3.2024
Il Presidente est.
Dr. Alina Rossato
pagina 7 di 7