Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 314/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] – ora LA RM Parte_1 C.F._1
- in data 30/03/1959 e sig.ra - CF - nata a [...] – Parte_2 C.F._2 ora LA RM (CZ), in data 30/06/1962, entrambi elettivamente domiciliati in VIA DEI MILLE, n. 171
88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. LONGO MARIA ANGELA – CF – che C.F._3 li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
- interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 06/05/2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 12/04/2025 - che, i ricorrenti - in data 20.08.1983 - contrevano matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di LA RM (CZ) - Atto n.
92 P. 2 S. A Uff. 1 anno 1983, Comune di LA RM - scegliendo contestualmente il regime della comunione dei beni;
- i coniugi fissavano la comune residenza in via Giuseppe Conte n. 29 ex C.da Censi di LA RM, nell'immobile di proprietà dei propri genitori;
- dalla loro unione nascevano i figli: , a LA RM in data 3 luglio 1984, Persona_1
, nato anche lui a LA RM il 4 gennaio 1990 e , nata a [...] Persona_2 Persona_3
Mannelli il 2 settembre 1996, allo stato – dunque - tutti maggiorenni e, al contempo, anche residenti altrove;
- il matrimonio tra le parti cessava di fatto alcuni anni fa, poiché - essendo venuta meno, già da diverso tempo,
l'affectio coniugalis, per incompatibilità di carattere, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, i detti coniugi maturavano la decisione di separarsi;
- i ricorrenti, per tale ragione, decidevano di addivenire alla separazione personale consensuale e - all'esito - anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi, in tal senso, il ricorco congiunto e cumulativo in atti).
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473-bis. 12 c.p.c. e 473-bis. 49 c.p.c., i coniugi, come sopra generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, chiedevano che il Tribunale adìto, previa nomina del Giudice Relatore e fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza, assunto il parere del PM, volesse per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati e ad omologare gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati nelle conclusioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e attraverso Parte_1 Parte_2 sentenza parziale sullo “status”, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione - pronunciare altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in Parte_1 Parte_2 data 20 agosto 1983, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle dovute trascrizioni;
- i Sig.ri e dichiarano di voler provvedere autonomamente al proprio Parte_1 Parte_2 mantenimento, dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
- i Sig.r dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale è Parte_1 Parte_2 già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
- i separandi dichiarano anticipatamente di non volersi riconciliare.
In rito e visto – inoltre - l'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c., i ricorrenti dichiaravano – altresì - di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e - al riguardo - confermavano di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 314 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio (rectius cessazione degli effetti civili delmatrimoio), promosso congiuntamente e cumulativamnete dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora LA RM - in data 30/03/1959 e sig.ra C.F._1
- CF - nata a [...] – ora LA RM - in data Parte_2 C.F._2
30/06/1962, entrambi elettivamente domiciliati in VIA DEI MILLE, n. 171, 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. LONGO MARIA ANGELA – CF – che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e - con provvedimento emesso in data 14 aprile 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da 3
denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 6 maggio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza e che le parti provvedevano di seguito ai descritti adempimenti, con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 22 aprile 2025 in previsione dell'udienza cartolare in oggetto.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, LA RM;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, 4
ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure – come premesso - in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 18 aprile 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale), hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto - ormai risalente nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c.; in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. 5
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA RM, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 314/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora LA RM - ed in data 30/03/1959 e sig.ra C.F._1
- CF - nata a [...] – ora LA RM (CZ) ed in Parte_2 C.F._2 data 30/06/1962, entrambi elettivamente domiciliati in VIA DEI MILLE, n. 171 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. LONGO MARIA ANGELA – CF – che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
- interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora LA RM - in data 30/03/1959 e sig.ra C.F._1
- CF - nata a [...] – ora LA RM (CZ) ed in Parte_2 C.F._2 data 30/06/1962, entrambi elettivamente domiciliati in VIA DEI MILLE, n. 171 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. LONGO MARIA ANGELA – CF – che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
- i Sig.ri e dichiarano di voler provvedere autonomamente al Parte_1 Parte_2 proprio mantenimento, dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
- i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e Parte_1 Parte_2 patrimoniale è già stato regolato fra le parti r che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA RM – atto n. 92, parte II, Serie A, uff. 1, anno 1983 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO;
DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. 6
Così deciso in LA RM, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO