Articolo 1 ter della Legge 25 luglio 2000, n. 213
Articolo 1 bisArticolo 4
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4 ottobre 2024
Art. 1-ter. (( (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). )) (( 1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:
a) inoltrare l'istanza di partecipazione;
b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;
c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 .
2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia puo' esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza e' corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
4. La prova scritta verte su:
a) istituzioni di diritto privato;
b) nozioni di diritto tributario;
c) diritto doganale;
d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonche' sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
c) lingua inglese;
d) nozioni di contabilita' di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.
7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. Le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.
10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non e' richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualita' di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.
11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia. ))
Entrata in vigore il 4 ottobre 2024