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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. RI IA NI Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 1025 /2024
Dott. RIluisa EZ Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1025/2024 promossa con appello notificato in data
06.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OGGETTO: IA MA, come da procura in atti
Divisione di beni caduti APPELLANTE
c o n t r o in successione
e Persona_1 CP_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Simonelli, come da
[...]
procura in atti
APPELLATI nonchè c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Controparte_2
Simonelli, come da procura in atti pagina 1 di 13 In punto: riforma parziale della sentenza n. 1848/2024 del Tribunale di
AM, pubblicata in data 05/10/2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1848/2024, n. 3350/24 rep., n.
5266/22 R.G., emessa dal Tribunale di AM, sezione prima civile,
Dott.ssa Liboria RI Stancampiano, nell'ambito del procedimento n.
5266/2022 R.G., notificata in data 7.10.2024, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, nei limiti che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso, contrariis rejectis: I.
Accertare e dichiarare che, a seguito del decesso del Sig. (C.F. Persona_2
) residente da ultimo a OV (BG) alla Via Capitanio C.F._1
n. 23, avvenuto in data 16.06.2019, e dalla pubblicazione del testamento olografo del 12.07.2019, si è aperta la successione testamentaria del Sig.
. II. Accertare e dichiarare che la Sig.ra Persona_2 Parte_1
risulta essere legataria, in virtù del testamento depositato e
[...]
pubblicato il 12.07.2019, Rep. n. 46551 Racc. n. 17144, dell'importo complessivo di Euro 35.021,99=, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
(C.F. ), residente a [...] Persona_1 C.F._2
alla Via Santuario n. 6/D, al pagamento dell'importo di Euro 11.673,99=, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della Sig.ra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente C.F._3
a OV (BG) alla Via Santuario n. 26, la Sig.ra (C.F. Controparte_2
), residente a [...]
n. 41 al pagamento dell'importo di Euro 11.673,99=, o della maggiore o pagina 2 di 13 minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della Sig.ra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e residente a C.F._3
OV (BG) alla Via Santuario n. 26 e la Sig.ra Controparte_1
(C.F. , residente a [...]
EL MA n. 12 al pagamento dell'importo di Euro 11.673,99=, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della Sig.ra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente C.F._3
a OV (BG) alla Via Santuario n. 26, per i motivi sopra indicati da intendersi integralmente richiamati” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di mediazione promosso, ex D. Lgs. 28/10 come da note spese, sia in atti sia allegata al presente atto (per il II grado).
DE appellati e Persona_1
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande dell'appellante nei confronti dei signori
[...]
e e, per l'effetto, confermare Persona_1 Controparte_1
integralmente la Sentenza n. 1848/2024 emessa dal Tribunale di AM in data 27.09.2024, Giudice dott.ssa Liboria RI Stancampiano, pubblicata il
05.10.2024, resa nel procedimento R.G. n. 5266/2022 con cui ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
, e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
ponendo definitivamente a carico della signora il Parte_1
pagina 3 di 13 rimborso delle spese di lite a favore dei convenuti, da liquidarsi secondo i valori medi per le rispettive fasi e gli aumenti tabellari come specificato.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Dell'appellata Controparte_2
l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
- confermi la Sentenza n.1848/2024 emessa dal Tribunale di AM pubblicata il 05/10/2024, n.5266/2022R.G., n.3350/2024 repertorio del
05/10/2024,
- rigetti le domande formulate dall'attrice nell'atto di citazione in appello notificato indicate “1) in via principale e nel merito” e “2) in ogni caso”.
- condanni la parte attrice in appello al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da liquidarsi secondo i valori medi per le rispettive fasi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in data 05.07.202 ritualmente notificato,
(identificata con il nome " Parte_1 Per_3
nel testamento) agiva in via principale per l'accertamento della sua qualità di erede e, in via subordinata, per l'accertamento della sua qualità di legataria, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di una somma calcolata includendo nel lascito dei "soldi" non solo il saldo del conto corrente, ma anche il valore dei prodotti finanziari (titoli) intestati al de cuius. In particolare, deduceva che in data 16.06.2019, decedeva a Persona_2
OV (BG) lasciando l'attrice ed i di lui figli
[...]
(di seguito, , Persona_1 Persona_1 [...]
e (di seguito, CP_2 Controparte_1 CP_1
, convenuti;
che il de cuius redigeva testamento olografo con il quale
[...]
disponeva “per quanto riguarda i miei averi cioè la pizzeria e l'appartamento sarà diviso in parti eguali tra i miei figli , e . Per CP_1 CP_2 Per_1
pagina 4 di 13 quanto riguarda i soldi tolte le spese varie del funerale, desidero che quel che resta sia dato alla mia compagna di vita . Desidero anche che Per_3
l'affitto della pizzeria sia dato a fino a quando vivrà”; che nella Per_3
dichiarazione di successione venivano indicati i titoli finanziari di proprietà del defunto per un valore di € 31.470,00 ed un conto corrente intestato al de cuius; che l'espressione “soldi” era da intendersi riferita ai prodotti finanziari e non soltanto al denaro giacente sul conto corrente. Alla luce di ciò, l'attrice riteneva di essere stata istituita erede testamentaria e, pertanto, di aver diritto, quale erede, alle somme pari ad “Euro 39.913,15= in denaro ed in Euro
29.034,72= (considerato che, alla dipartita, l'odierna deducente aveva 82 anni e che la durata media di vita per le donne è pari ad 85 anni, e che quindi, la Sig.ra potrebbe beneficiare dei canoni Parte_1 di locazioni per almeno tre anni)”, “pari al 20,1% dell'intero asse ereditario”
– e che, di conseguenza, in relazione a quelle disposte per ciascun figlio (pari al 26,6%), dovevano ritenersi “pressoché simili a quelle lasciate in favore di chi è stato qualificato erede, ossia degli odierni convenuti” - e, pertanto, alla somma di € 64.056,71 “quale lascito testamentario in favore della deducente,
o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta;
In subordine, sosteneva di essere creditrice, in virtù del legato testamentario, nei confronti dei figli eredi dell'importo di € 35.021,99 (di cui € 31.470,00 per titoli ed € 8.443,15 per saldo di conto corrente, detratti € 4.891,16 per spese funerarie);
2. Si costituivano in giudizio e , Persona_1 CP_1
domandando il rigetto delle domande attoree, nonché
[...]
, parimenti domandando il rigetto delle domande proposte CP_2
dall'attrice e formulando domanda riconvenzionale.
3. Il Tribunale di AM con sentenza n. 1848/2024 del 05.10.2024,
- rigettava la domanda principale: il lascito in favore della parte attrice costituisce un legato, trattandosi di un atto di disposizione avente ad oggetto
pagina 5 di 13 due beni e diritti determinati, vale a dire “i soldi” e “l'affitto della pizzeria”, rispetto ai quali, il de cuius ha chiaramente onerato i figli utilizzando il verbo
“sia dato” sia con riguardo a “i soldi”, che con riguardo a “l'affitto della pizzeria”, firmandosi peraltro “Vostro papà”. Inoltre, “non vi è evidenza di elementi estrinseci alla scheda testamentaria in base ai quali si possa ritenere che il de cuius intendesse assegnare all'attrice i beni e diritti specificamente indicati non già quale attribuzione a titolo particolare, bensì quale quota del proprio patrimonio, né, d'altra parte, l'attrice ha fornito la dimostrazione della sussistenza di tali elementi estrinseci … “;
- rigettava la domanda subordinata, ritenendo che la qualità di legataria dell'attrice non era contestata: “Per quanto riguarda il “quantum” del legato, in data 20.11.2020, l'attrice ha rinunciato al credito derivante da “l'affitto della pizzeria”, in favore dei “legittimi eredi e proprietari dell'immobile”, rinuncia che, stante la qualità di legataria dell'attrice, deve ritenersi pienamente valida ed efficace (v. doc. 3, attrice). Sulla base di una interpretazione letterale del testamento, riteneva di doversi escludere che il testatore, utilizzando la parola “soldi”, avesse inteso fare riferimento anche ai titoli azionari: “la parola “soldi”, nel suo significato letterale, in assenza di qualsivoglia specificazione, altro non significa che denaro, ovverossia il saldo sul conto corrente. A tale stregua, a livello concettuale, la parola “soldi” non ricomprende anche i titoli azionari”. Traeva ciò anche da un “confronto tra la prima e la seconda parte del testamento: nella prima parte del testamento, il de cuius ha indicato i beni da dividere tra i figli definendoli, dapprima, in termini generici, “averi” e, poi, ha specificato “cioè la pizzeria e
l'appartamento”; di conseguenza, qualora avesse voluto Persona_2
utilizzare la parola “soldi” in un significato più specifico di quello letterale di denaro, allo scopo di ricomprendere nel lascito anche i titoli, lo avrebbe specificato, così come ha fatto nella prima parte del testamento. In altri termini, a fronte della specificazione dell'oggetto del lascito nella prima parte pagina 6 di 13 del testamento relativa agli “averi”, deve ritenersi che , Persona_2
utilizzando il termine “soldi” senza alcuna specificazione, abbia inteso utilizzare tale parola nel suo significato letterale di denaro, per ricomprendere nel lascito in favore dell'attrice soltanto il saldo del conto corrente n. 2608”;
- condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
4. Con atto di citazione notificato in data 06.11.2024
[...]
ha impugnato il solo capo della sentenza relativo al Parte_1
rigetto della domanda subordinata, lamentando l'errata interpretazione della volontà testamentaria in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
5. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la correttezza dell'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale.
6. All'udienza del 18.02.2025 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi depositate dall'appellante in data 29.04.2025 e dagli appellati in data
30.04.2025.
7. All'udienza del 20.05.2025, fissata per discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Con un unico motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe dovuto interpretare il testamento utilizzando non già e solo (i) il tenore letterale (il termine “soldi” quando è usato al plurale, significherebbe anche genericamente denaro) ma anche (ii) elementi intrinseci (ossia la separazione tra i beni mobili ed immobili svolta dal testatore, che disponeva, peraltro, a favore dell'appellante la devoluzione anche dei “canoni della pizzeria”, a dimostrazione della volontà di lasciare all'appellante ogni forma di denaro, ossia di “soldi”) ed (ii) estrinseci quali a) la preparazione culturale del de
pagina 7 di 13 cuius – “un “responsabile esperto di scavi e per la ricerca di gas” – tale da far ritenere che avesse l'intenzione di estendere il termine “soldi” anche ai prodotti finanziari (che, come sarebbe noto solo a soggetto dotati di una precisa e specifica preparazione della materia, “hanno una loro autonomia rispetto al denaro contante: in altre parole si tratta di beni autonomi e distinti
che circolano e quindi vengono ceduti come beni mobili secondo le regole dei titoli di credito”); b) l'interpretazione svolta ante causam da parte dei figli tramite la proposta bonaria. Inoltre, deduce che in sede di dichiarazione di successione “il sig. – per il tramite di professionista di Persona_1
fiducia, terzo ed imparziale – riconosceva che il genitore voleva che tutti i
soldi (compresi i titoli e/o le obbligazioni) dovessero essere devoluti in favore della propria “compagna di vita” odierna appellante) (cfr. doc. 4); ed, ancora, richiama a sostegno il fatto che “il sig. e Persona_1 [...]
, ante causam, proponevano per i “fondi di ”, di Controparte_1 Persona_2
corrispondere all'attrice la somma di Euro 10.000,00 (mai versata), a dimostrazione che la volontà del testatore era proprio quella di assegnare alla
“compagna di vita” tutto il patrimonio finanziario (cfr. doc. 7 convenuti
e )”. Persona_1 CP_1
L'appello merita accoglimento.
La questione centrale attiene all'interpretazione della disposizione testamentaria con cui ha lasciato alla sua compagna di vita, Persona_2
odierna appellante, "i soldi", dedotte le spese funerarie. Il Tribunale di
AM ha aderito a un'interpretazione strettamente letterale, escludendo dal lascito il valore dei titoli e degli investimenti finanziari del de cuius. Tale
interpretazione, sebbene formalmente plausibile, non risulta conforme ai canoni ermeneutici che devono guidare l'interprete nella ricostruzione della volontà testamentaria. pagina 8 di 13 È principio consolidato, e più volte ribadito dalla Suprema Corte, che l'interpretazione del testamento, pur applicando in via analogica le norme dettate per i contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), è caratterizzata da una ricerca più
penetrante della volontà del testatore, che non può arrestarsi al mero senso letterale delle parole (Cass. n. 6400/2024). L'art. 1362 c.c. impone di indagare la comune intenzione delle parti, e nel caso del testamento, l'effettiva volontà
del disponente, valutando il suo comportamento e interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, "il giudice di merito può attribuire
alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e
letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto,
che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed
antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la
reale intenzione del de cuius" (Cass. n. 24637/2010, richiamata in Cass. n.
18570/2024). Ove il testo non sia di per sé sufficiente a dissipare i dubbi, è ammesso il ricorso a elementi estrinseci, quali la “personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (Cass. n.
10882 del 07/05/2018; Cass. n. 10075 del 24/04/2018)” (Cass. n. 18570/2024;
cfr. Cass. n. 7025/2019).
Nel caso di specie, l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale conduce a un risultato irragionevole e verosimilmente contrario all'intento del testatore.
Limitare il legato al solo saldo del conto corrente, pari a € 14,44, a fronte di spese funerarie di € 4.891,16, significherebbe svuotare completamente di significato la disposizione a favore della "compagna di vita", rendendola un mero flatus vocis. Tale esito contrasta con il principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1367 c.c.), anch'esso applicabile in materia pagina 9 di 13 testamentaria (Cass. n. 18570/2024).
Appare, invece, più conforme alla reale volontà del testatore un'interpretazione estensiva del termine "soldi". In una recente e significativa pronuncia, la Corte di Cassazione ha statuito che "[...] il termine “soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui
conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse
essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni
contabili." (Cass. n. 35807/2023). In tale decisione, la Suprema Corte ha ritenuto illogica e contraddittoria l'esclusione dal legato di azioni e obbligazioni, proprio in virtù della loro natura di beni "connotati dalla
possibilità di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato
in denaro".
Questo orientamento è stato seguito anche da altre pronunce di legittimità e di merito. La Cassazione ha ritenuto che l'espressione "i liquidi in banca" potesse estendersi a tutte le giacenze, inclusi gli investimenti in titoli, valorizzando il grado di istruzione e le competenze non tecniche del testatore, che portavano a una "considerazione sostanzialmente unitaria di tutti i rapporti intrattenuti dal
testatore con la banca" (Cass. n. 5105/2023). Analogamente, si è affermato che espressioni come "tutto il denaro" possono comprendere fondi di investimento e prestiti obbligazionari, specialmente quando il testatore non possiede conoscenze tecniche in materia finanziaria.
Applicando tali principi al caso in esame, è ragionevole ritenere che il utilizzando un termine del linguaggio comune come "soldi", non Per_2
intendesse operare una distinzione tecnica tra denaro liquido e denaro investito, ma volesse piuttosto riferirsi all'intero suo patrimonio mobiliare,
inteso come ricchezza prontamente disponibile. La struttura stessa del testamento, che contrappone gli "averi" (immobili) destinati ai figli ai "soldi" pagina 10 di 13 destinati alla compagna, avvalora l'ipotesi di una volontà di ripartire il patrimonio in due macro-categorie: quella immobiliare e quella mobiliare/finanziaria.
L'interpretazione restrittiva del Tribunale, basata sull'argomento a contrario,
non appare decisiva. La mancata specificazione del termine "soldi", a differenza di quanto fatto per gli "averi", può essere letta non come una volontà di limitazione, ma, al contrario, come l'intenzione di attribuire alla compagna tutto ciò che rientra in quella generica categoria, senza ulteriori distinzioni.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte ritiene che il legato in favore della sig.ra debba essere calcolato includendo non solo il Parte_1
saldo del conto corrente, ma anche il valore dei prodotti finanziari intestati al
de cuius al momento dell'apertura della successione.
Quanto alla quantificazione del legato, dagli atti risulta che:
• il valore dei prodotti finanziari ammontava a € 31.470,00;
• il saldo del conto corrente n. 2608 era pari a € 14,44;
• le spese funerarie documentate ammontano a € 4.891,16.
L'importo totale del legato è, quindi, pari a (€ 31.470,00 + € 14,44) - €
4.891,16 = € 26.593,28.
Tale somma deve essere corrisposta dagli eredi, odierni appellati, in parti uguali tra loro, ciascuno per € 8.864,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla doglianza con la quale Persona_1
e censurano la sentenza in
[...] Controparte_1
punto di spese di lite sotto plurimi profili (mancata applicazione dei valori medi, mancata refusione spese di mediazione, mancato aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche), la stessa non può essere esaminata non pagina 11 di 13 avendo proposto appello incidentale.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In
applicazione del principio della soccombenza, gli appellati sono condannati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede - in base al decisum - in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 applicando i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il legato disposto dal Sig. in favore della Persona_2
Sig.ra ha ad oggetto la somma di € 26.593,28; Parte_1
2. condanna i sig.ri Persona_1
e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 26.593,28, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo effettivo;
3. condanna i sig.ri Persona_1
e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della sig.ra , che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.905,00 per la fase decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, pagina 12 di 13 - per il secondo grado, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
RIluisa EZ IL PRESIDENTE
RI IA NI
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. RI IA NI Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 1025 /2024
Dott. RIluisa EZ Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1025/2024 promossa con appello notificato in data
06.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OGGETTO: IA MA, come da procura in atti
Divisione di beni caduti APPELLANTE
c o n t r o in successione
e Persona_1 CP_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Simonelli, come da
[...]
procura in atti
APPELLATI nonchè c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Controparte_2
Simonelli, come da procura in atti pagina 1 di 13 In punto: riforma parziale della sentenza n. 1848/2024 del Tribunale di
AM, pubblicata in data 05/10/2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1848/2024, n. 3350/24 rep., n.
5266/22 R.G., emessa dal Tribunale di AM, sezione prima civile,
Dott.ssa Liboria RI Stancampiano, nell'ambito del procedimento n.
5266/2022 R.G., notificata in data 7.10.2024, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, nei limiti che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso, contrariis rejectis: I.
Accertare e dichiarare che, a seguito del decesso del Sig. (C.F. Persona_2
) residente da ultimo a OV (BG) alla Via Capitanio C.F._1
n. 23, avvenuto in data 16.06.2019, e dalla pubblicazione del testamento olografo del 12.07.2019, si è aperta la successione testamentaria del Sig.
. II. Accertare e dichiarare che la Sig.ra Persona_2 Parte_1
risulta essere legataria, in virtù del testamento depositato e
[...]
pubblicato il 12.07.2019, Rep. n. 46551 Racc. n. 17144, dell'importo complessivo di Euro 35.021,99=, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
(C.F. ), residente a [...] Persona_1 C.F._2
alla Via Santuario n. 6/D, al pagamento dell'importo di Euro 11.673,99=, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della Sig.ra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente C.F._3
a OV (BG) alla Via Santuario n. 26, la Sig.ra (C.F. Controparte_2
), residente a [...]
n. 41 al pagamento dell'importo di Euro 11.673,99=, o della maggiore o pagina 2 di 13 minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della Sig.ra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e residente a C.F._3
OV (BG) alla Via Santuario n. 26 e la Sig.ra Controparte_1
(C.F. , residente a [...]
EL MA n. 12 al pagamento dell'importo di Euro 11.673,99=, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della Sig.ra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente C.F._3
a OV (BG) alla Via Santuario n. 26, per i motivi sopra indicati da intendersi integralmente richiamati” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di mediazione promosso, ex D. Lgs. 28/10 come da note spese, sia in atti sia allegata al presente atto (per il II grado).
DE appellati e Persona_1
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande dell'appellante nei confronti dei signori
[...]
e e, per l'effetto, confermare Persona_1 Controparte_1
integralmente la Sentenza n. 1848/2024 emessa dal Tribunale di AM in data 27.09.2024, Giudice dott.ssa Liboria RI Stancampiano, pubblicata il
05.10.2024, resa nel procedimento R.G. n. 5266/2022 con cui ha rigettato le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
, e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
ponendo definitivamente a carico della signora il Parte_1
pagina 3 di 13 rimborso delle spese di lite a favore dei convenuti, da liquidarsi secondo i valori medi per le rispettive fasi e gli aumenti tabellari come specificato.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Dell'appellata Controparte_2
l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
- confermi la Sentenza n.1848/2024 emessa dal Tribunale di AM pubblicata il 05/10/2024, n.5266/2022R.G., n.3350/2024 repertorio del
05/10/2024,
- rigetti le domande formulate dall'attrice nell'atto di citazione in appello notificato indicate “1) in via principale e nel merito” e “2) in ogni caso”.
- condanni la parte attrice in appello al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da liquidarsi secondo i valori medi per le rispettive fasi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in data 05.07.202 ritualmente notificato,
(identificata con il nome " Parte_1 Per_3
nel testamento) agiva in via principale per l'accertamento della sua qualità di erede e, in via subordinata, per l'accertamento della sua qualità di legataria, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di una somma calcolata includendo nel lascito dei "soldi" non solo il saldo del conto corrente, ma anche il valore dei prodotti finanziari (titoli) intestati al de cuius. In particolare, deduceva che in data 16.06.2019, decedeva a Persona_2
OV (BG) lasciando l'attrice ed i di lui figli
[...]
(di seguito, , Persona_1 Persona_1 [...]
e (di seguito, CP_2 Controparte_1 CP_1
, convenuti;
che il de cuius redigeva testamento olografo con il quale
[...]
disponeva “per quanto riguarda i miei averi cioè la pizzeria e l'appartamento sarà diviso in parti eguali tra i miei figli , e . Per CP_1 CP_2 Per_1
pagina 4 di 13 quanto riguarda i soldi tolte le spese varie del funerale, desidero che quel che resta sia dato alla mia compagna di vita . Desidero anche che Per_3
l'affitto della pizzeria sia dato a fino a quando vivrà”; che nella Per_3
dichiarazione di successione venivano indicati i titoli finanziari di proprietà del defunto per un valore di € 31.470,00 ed un conto corrente intestato al de cuius; che l'espressione “soldi” era da intendersi riferita ai prodotti finanziari e non soltanto al denaro giacente sul conto corrente. Alla luce di ciò, l'attrice riteneva di essere stata istituita erede testamentaria e, pertanto, di aver diritto, quale erede, alle somme pari ad “Euro 39.913,15= in denaro ed in Euro
29.034,72= (considerato che, alla dipartita, l'odierna deducente aveva 82 anni e che la durata media di vita per le donne è pari ad 85 anni, e che quindi, la Sig.ra potrebbe beneficiare dei canoni Parte_1 di locazioni per almeno tre anni)”, “pari al 20,1% dell'intero asse ereditario”
– e che, di conseguenza, in relazione a quelle disposte per ciascun figlio (pari al 26,6%), dovevano ritenersi “pressoché simili a quelle lasciate in favore di chi è stato qualificato erede, ossia degli odierni convenuti” - e, pertanto, alla somma di € 64.056,71 “quale lascito testamentario in favore della deducente,
o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta;
In subordine, sosteneva di essere creditrice, in virtù del legato testamentario, nei confronti dei figli eredi dell'importo di € 35.021,99 (di cui € 31.470,00 per titoli ed € 8.443,15 per saldo di conto corrente, detratti € 4.891,16 per spese funerarie);
2. Si costituivano in giudizio e , Persona_1 CP_1
domandando il rigetto delle domande attoree, nonché
[...]
, parimenti domandando il rigetto delle domande proposte CP_2
dall'attrice e formulando domanda riconvenzionale.
3. Il Tribunale di AM con sentenza n. 1848/2024 del 05.10.2024,
- rigettava la domanda principale: il lascito in favore della parte attrice costituisce un legato, trattandosi di un atto di disposizione avente ad oggetto
pagina 5 di 13 due beni e diritti determinati, vale a dire “i soldi” e “l'affitto della pizzeria”, rispetto ai quali, il de cuius ha chiaramente onerato i figli utilizzando il verbo
“sia dato” sia con riguardo a “i soldi”, che con riguardo a “l'affitto della pizzeria”, firmandosi peraltro “Vostro papà”. Inoltre, “non vi è evidenza di elementi estrinseci alla scheda testamentaria in base ai quali si possa ritenere che il de cuius intendesse assegnare all'attrice i beni e diritti specificamente indicati non già quale attribuzione a titolo particolare, bensì quale quota del proprio patrimonio, né, d'altra parte, l'attrice ha fornito la dimostrazione della sussistenza di tali elementi estrinseci … “;
- rigettava la domanda subordinata, ritenendo che la qualità di legataria dell'attrice non era contestata: “Per quanto riguarda il “quantum” del legato, in data 20.11.2020, l'attrice ha rinunciato al credito derivante da “l'affitto della pizzeria”, in favore dei “legittimi eredi e proprietari dell'immobile”, rinuncia che, stante la qualità di legataria dell'attrice, deve ritenersi pienamente valida ed efficace (v. doc. 3, attrice). Sulla base di una interpretazione letterale del testamento, riteneva di doversi escludere che il testatore, utilizzando la parola “soldi”, avesse inteso fare riferimento anche ai titoli azionari: “la parola “soldi”, nel suo significato letterale, in assenza di qualsivoglia specificazione, altro non significa che denaro, ovverossia il saldo sul conto corrente. A tale stregua, a livello concettuale, la parola “soldi” non ricomprende anche i titoli azionari”. Traeva ciò anche da un “confronto tra la prima e la seconda parte del testamento: nella prima parte del testamento, il de cuius ha indicato i beni da dividere tra i figli definendoli, dapprima, in termini generici, “averi” e, poi, ha specificato “cioè la pizzeria e
l'appartamento”; di conseguenza, qualora avesse voluto Persona_2
utilizzare la parola “soldi” in un significato più specifico di quello letterale di denaro, allo scopo di ricomprendere nel lascito anche i titoli, lo avrebbe specificato, così come ha fatto nella prima parte del testamento. In altri termini, a fronte della specificazione dell'oggetto del lascito nella prima parte pagina 6 di 13 del testamento relativa agli “averi”, deve ritenersi che , Persona_2
utilizzando il termine “soldi” senza alcuna specificazione, abbia inteso utilizzare tale parola nel suo significato letterale di denaro, per ricomprendere nel lascito in favore dell'attrice soltanto il saldo del conto corrente n. 2608”;
- condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
4. Con atto di citazione notificato in data 06.11.2024
[...]
ha impugnato il solo capo della sentenza relativo al Parte_1
rigetto della domanda subordinata, lamentando l'errata interpretazione della volontà testamentaria in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
5. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la correttezza dell'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale.
6. All'udienza del 18.02.2025 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi depositate dall'appellante in data 29.04.2025 e dagli appellati in data
30.04.2025.
7. All'udienza del 20.05.2025, fissata per discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Con un unico motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe dovuto interpretare il testamento utilizzando non già e solo (i) il tenore letterale (il termine “soldi” quando è usato al plurale, significherebbe anche genericamente denaro) ma anche (ii) elementi intrinseci (ossia la separazione tra i beni mobili ed immobili svolta dal testatore, che disponeva, peraltro, a favore dell'appellante la devoluzione anche dei “canoni della pizzeria”, a dimostrazione della volontà di lasciare all'appellante ogni forma di denaro, ossia di “soldi”) ed (ii) estrinseci quali a) la preparazione culturale del de
pagina 7 di 13 cuius – “un “responsabile esperto di scavi e per la ricerca di gas” – tale da far ritenere che avesse l'intenzione di estendere il termine “soldi” anche ai prodotti finanziari (che, come sarebbe noto solo a soggetto dotati di una precisa e specifica preparazione della materia, “hanno una loro autonomia rispetto al denaro contante: in altre parole si tratta di beni autonomi e distinti
che circolano e quindi vengono ceduti come beni mobili secondo le regole dei titoli di credito”); b) l'interpretazione svolta ante causam da parte dei figli tramite la proposta bonaria. Inoltre, deduce che in sede di dichiarazione di successione “il sig. – per il tramite di professionista di Persona_1
fiducia, terzo ed imparziale – riconosceva che il genitore voleva che tutti i
soldi (compresi i titoli e/o le obbligazioni) dovessero essere devoluti in favore della propria “compagna di vita” odierna appellante) (cfr. doc. 4); ed, ancora, richiama a sostegno il fatto che “il sig. e Persona_1 [...]
, ante causam, proponevano per i “fondi di ”, di Controparte_1 Persona_2
corrispondere all'attrice la somma di Euro 10.000,00 (mai versata), a dimostrazione che la volontà del testatore era proprio quella di assegnare alla
“compagna di vita” tutto il patrimonio finanziario (cfr. doc. 7 convenuti
e )”. Persona_1 CP_1
L'appello merita accoglimento.
La questione centrale attiene all'interpretazione della disposizione testamentaria con cui ha lasciato alla sua compagna di vita, Persona_2
odierna appellante, "i soldi", dedotte le spese funerarie. Il Tribunale di
AM ha aderito a un'interpretazione strettamente letterale, escludendo dal lascito il valore dei titoli e degli investimenti finanziari del de cuius. Tale
interpretazione, sebbene formalmente plausibile, non risulta conforme ai canoni ermeneutici che devono guidare l'interprete nella ricostruzione della volontà testamentaria. pagina 8 di 13 È principio consolidato, e più volte ribadito dalla Suprema Corte, che l'interpretazione del testamento, pur applicando in via analogica le norme dettate per i contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), è caratterizzata da una ricerca più
penetrante della volontà del testatore, che non può arrestarsi al mero senso letterale delle parole (Cass. n. 6400/2024). L'art. 1362 c.c. impone di indagare la comune intenzione delle parti, e nel caso del testamento, l'effettiva volontà
del disponente, valutando il suo comportamento e interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, "il giudice di merito può attribuire
alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e
letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto,
che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed
antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la
reale intenzione del de cuius" (Cass. n. 24637/2010, richiamata in Cass. n.
18570/2024). Ove il testo non sia di per sé sufficiente a dissipare i dubbi, è ammesso il ricorso a elementi estrinseci, quali la “personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (Cass. n.
10882 del 07/05/2018; Cass. n. 10075 del 24/04/2018)” (Cass. n. 18570/2024;
cfr. Cass. n. 7025/2019).
Nel caso di specie, l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale conduce a un risultato irragionevole e verosimilmente contrario all'intento del testatore.
Limitare il legato al solo saldo del conto corrente, pari a € 14,44, a fronte di spese funerarie di € 4.891,16, significherebbe svuotare completamente di significato la disposizione a favore della "compagna di vita", rendendola un mero flatus vocis. Tale esito contrasta con il principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1367 c.c.), anch'esso applicabile in materia pagina 9 di 13 testamentaria (Cass. n. 18570/2024).
Appare, invece, più conforme alla reale volontà del testatore un'interpretazione estensiva del termine "soldi". In una recente e significativa pronuncia, la Corte di Cassazione ha statuito che "[...] il termine “soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui
conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse
essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni
contabili." (Cass. n. 35807/2023). In tale decisione, la Suprema Corte ha ritenuto illogica e contraddittoria l'esclusione dal legato di azioni e obbligazioni, proprio in virtù della loro natura di beni "connotati dalla
possibilità di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato
in denaro".
Questo orientamento è stato seguito anche da altre pronunce di legittimità e di merito. La Cassazione ha ritenuto che l'espressione "i liquidi in banca" potesse estendersi a tutte le giacenze, inclusi gli investimenti in titoli, valorizzando il grado di istruzione e le competenze non tecniche del testatore, che portavano a una "considerazione sostanzialmente unitaria di tutti i rapporti intrattenuti dal
testatore con la banca" (Cass. n. 5105/2023). Analogamente, si è affermato che espressioni come "tutto il denaro" possono comprendere fondi di investimento e prestiti obbligazionari, specialmente quando il testatore non possiede conoscenze tecniche in materia finanziaria.
Applicando tali principi al caso in esame, è ragionevole ritenere che il utilizzando un termine del linguaggio comune come "soldi", non Per_2
intendesse operare una distinzione tecnica tra denaro liquido e denaro investito, ma volesse piuttosto riferirsi all'intero suo patrimonio mobiliare,
inteso come ricchezza prontamente disponibile. La struttura stessa del testamento, che contrappone gli "averi" (immobili) destinati ai figli ai "soldi" pagina 10 di 13 destinati alla compagna, avvalora l'ipotesi di una volontà di ripartire il patrimonio in due macro-categorie: quella immobiliare e quella mobiliare/finanziaria.
L'interpretazione restrittiva del Tribunale, basata sull'argomento a contrario,
non appare decisiva. La mancata specificazione del termine "soldi", a differenza di quanto fatto per gli "averi", può essere letta non come una volontà di limitazione, ma, al contrario, come l'intenzione di attribuire alla compagna tutto ciò che rientra in quella generica categoria, senza ulteriori distinzioni.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte ritiene che il legato in favore della sig.ra debba essere calcolato includendo non solo il Parte_1
saldo del conto corrente, ma anche il valore dei prodotti finanziari intestati al
de cuius al momento dell'apertura della successione.
Quanto alla quantificazione del legato, dagli atti risulta che:
• il valore dei prodotti finanziari ammontava a € 31.470,00;
• il saldo del conto corrente n. 2608 era pari a € 14,44;
• le spese funerarie documentate ammontano a € 4.891,16.
L'importo totale del legato è, quindi, pari a (€ 31.470,00 + € 14,44) - €
4.891,16 = € 26.593,28.
Tale somma deve essere corrisposta dagli eredi, odierni appellati, in parti uguali tra loro, ciascuno per € 8.864,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla doglianza con la quale Persona_1
e censurano la sentenza in
[...] Controparte_1
punto di spese di lite sotto plurimi profili (mancata applicazione dei valori medi, mancata refusione spese di mediazione, mancato aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche), la stessa non può essere esaminata non pagina 11 di 13 avendo proposto appello incidentale.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In
applicazione del principio della soccombenza, gli appellati sono condannati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede - in base al decisum - in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 applicando i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il legato disposto dal Sig. in favore della Persona_2
Sig.ra ha ad oggetto la somma di € 26.593,28; Parte_1
2. condanna i sig.ri Persona_1
e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 26.593,28, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo effettivo;
3. condanna i sig.ri Persona_1
e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della sig.ra , che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.905,00 per la fase decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, pagina 12 di 13 - per il secondo grado, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
RIluisa EZ IL PRESIDENTE
RI IA NI
pagina 13 di 13