Art. 6.
Il beneficio previsto dall' articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152 , e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente.
Il beneficio previsto dall' articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152 , e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente.