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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16566/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16566/2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in VIA PARISOTTI 48 ROMA rappr. e dif. dall'Avv. GUERRINI MASSIMO C.F._1
elettivamente domicil. in VIA A.M. CALEFATI N. 418 70123 BARI (BA)
OPPONENTE contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. FIORETTI GAETANO ( ) presso il cui studi C.F._2
in VIA A.M. CALEFATI N. 418 70123 BARI (BA) è elettivamente domicil.
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 13.5.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita il 21.10.2024, la “
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3451/2014, Parte_2
depositato dal Tribunale di Bari in data 23.07.2014 su ricorso della con il CP_1
quale le era stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di € 24.314,87, oltre a interessi legali dalla domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 945,50, di cui €
145,50 per esborsi, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CAP come per legge, per sentirlo revocare per erronea determinazione dell'importo dovuto derivante da irregolarità delle fatture emesse e delle note di intervento, oltre che per inadempienze negli interventi di manutenzione richiesti, che avevano determinato l'applicazione di penali a carico della società opposta.
Ha lamentato, in particolare:
- in relazione alla fattura n.88/2013, che la aveva addebitato la somma di € CP_1
1.197,00 per n. 57 ore di lavoro quando le ore erano pari a n.10 per due tecnici (ossia 20) come risultante dai fogli lavoro;
- in relazione alla fattura n. 120/2013, che la aveva inserito l'intervento, indicato CP_1
con il n. di ticket 130991, che avrebbe dovuto escludere la fatturazione del gettone generico di € 88,00 che, invece, era stato comunque aggiunto. Inoltre, nella medesima fattura era indicato anche un intervento, avente n. di ticket 130665, nonostante non fosse ancora pervenuto il relativo foglio di lavoro, per cui l'intervento era ancora aperto e non fatturabile;
- nella stessa fattura di luglio 2013 era stato addebitato un intervento n. 130912 chiuso solo ad Agosto 2013, ma comunque inserito sia nella fattura di Luglio 2013 che in quella di Agosto
2 2013;
- in relazione alla fattura n.135/2013, nell'intervento indicato al n. 131154 era stata indicata la fatturazione dell'istallazione di un ritardatore LG mai eseguita;
invero, da quanto era emerso dal foglio lavori, l'intervento era volto alla sostituzione delle batterie per un ammontare pari ad € 88,00 e non ad €130,00, così come riportato nella fattura;
- in relazione alla fattura n. 149/2013: era stato fatturato un intervento, con relativo n. di ticket
131044, per il quale non era mai stato trasmesso il foglio di lavori;
l'intervento avente n. di ticket 131010 non era mai stato eseguito ed era corrispondente, invece, all'intervento n.
131218 già fatturato nel mese di settembre 2013; gli interventi indicati con il n. 131280 e
130967 erano stati fatturati nonostante lo stato dei lavori era ancora aperto;
per l'intervento avente n. di ticket 131335 il relativo foglio dei lavori non era stato compilato nella sezione riguardante le ore e, pertanto, aveva riconosciuto a essa opponente solo il Controparte_2
gettone generico pari ad € 88,00, mentre nella fattura la aveva inserito una cifra CP_1
dall'ammontare complessivo pari ad € 250,00; era stato fatturato l'intervento, avente n. di ticket 131342, ma il foglio dei lavori non era stato ancora trasmesso in quanto le opere erano ancora in corso;
l'intervento avente n. di ticket 131352, già fatturato nella prima pagina, era stato nuovamente riportato alla terza pagina e nel relativo foglio di lavori non era stato indicato il numero di ore eseguite che, conseguentemente, non erano state tutte riconosciute da;
anche gli interventi aventi numero di ticket 131053, 131425 e 130670 erano CP_2
stati fatturati dalla nonostante fossero ancora aperti i lavori;
l'intervento n. CP_1
131480, descritto con la dicitura “ritiro sportello”, non era stato considerato dal cliente
[...]
come un lavoro terminato ma ancora aperto. CP_2
L'opponente ha proposto altresì domanda volta ad accertare l'inadempimento contrattuale della società opposta e, per l'effetto, a condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.03.2015, si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto della proposta opposizione e di ogni altra CP_1
domanda formulata poiché infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto:
- di aver sempre inviato i fogli di lavoro sottoscritti dall'Ufficio Postale di riferimento, specificando in essi lo stato dei lavori e l'attività eseguita;
- che le contestazioni di cui all'atto di opposizione erano da imputare tutte al comportamento tenuto nel corso del rapporto alla che aveva sempre effettuato i pagamenti Parte_1
in ritardo, spesso non comunicando il tipo di intervento da eseguire o i pezzi di ricambio necessari, così determinano un rallentamento nell'esecuzione dei lavori;
- che, in relazione alla fattura n. 88, l'intervento era avvenuto nelle giornate del 10.06.2013,
14.06.2013, 17.06.2013 e 18.06.2013 per un totale di 38 ore di lavoro firmate dagli ufficiali postali per n.2 tecnici ad € 21,00 cad., per un totale di 57 ore di lavoro, oltre i materiali di consumo;
- che, in relazione alla fattura n. 120, l'intervento, avente n. di ticket 130991, presso l'ufficio postale di Adelfia, era stato svolto in due distinte date, come era emerso dai n.2 fogli di lavoro firmati;
pertanto, con il medesimo numero di ticket era stato fatturato un gettone di € 88,00 per il controllo della cassaforte bloccata, avvenuta in data 23.07.2013 e per la conseguente verifica della necessità di cambiare la serratura;
il successivo intervento per il montaggio di una serratura LG era avvenuto in data 25.07.2013; per l'intervento avente n. di ticket 130665 il foglio dei lavori era stato inviato il giorno successivo e nuovamente allegato alla fattura;
per l'intervento avente n. di ticket 130912 non era stata addebitata alcuna doppia fatturazione,
4 dato che era intervenuta presso l'Ufficio Postale di Faeto in data 10.07.2013 e la relativa voce era stata riportata nella fattura n.120 relativa alla mensilità di luglio ed una seconda volta il
28.08.2013 con indicazione nella successiva fattura di agosto n.135;
- che, in relazione alla fattura n. 149, la aveva ricevuto il foglio di lavoro Parte_1
il giorno successivo all'intervento e allegato in fattura, al pari dell'intervento avente n. di ticket n. 131044; l'intervento n. 131010 era stato eseguito in data 02.10.2013; l'intervento n.
131218 era diverso, eseguito in data 16.09.2013 ed inserito nella fatturazione relativa al mese di settembre.
La società opposta ha, altresì, dedotto che i fogli di lavoro n. 131280 e 130967, recanti il timbro degli uffici postali, erano stati fatturati nel mese di riferimento per i primi interventi eseguiti, in quanto per il completamento dell'opera erano necessari i pezzi di ricambio non forniti dalla . In relazione all'intervento avente n. di ticket 131335 era stata Parte_1
effettuata l'apertura forzata, comportante l'utilizzo di molti materiali di consumo, per cui nella fattura non era stata riportata la dicitura delle ore di lavoro ma l'apertura forzata, come avvenuto per altre precedenti fatture e mai contestato.
Anche per l'intervento avente n. di ticket 131342 il foglio dei lavori era stato inviato il giorno successivo ed allegato alla fattura.
L'intervento avente n. 131352 era stato fatturato due volte in quanto la era CP_1
intervenuta sia il giorno 04.10.2013 che il giorno 07.10.2013, come era possibile evincere dai relativi fogli, da cui era evidente, altresì, che erano stati fatturati i gettoni e non le ore di lavoro.
Anche gli interventi nn. 131053 - 131425 - 130670 - 131480 erano stati fatturati per il primo intervento poiché, superato il mese di esecuzione, la non aveva indicato Parte_1
i pezzi di ricambio.
5 Infine, in relazione all'intervento avente n. di ticket 131480, riportante la dicitura “ritiro sportello”, non approvata dalle , ha evidenziato che nessun contratto con la società CP_2
vincolava la a non fatturarlo. Parte_1 CP_1
Disposto ed assunto interrogatorio formale della rappresentante legale pro tempore della società opposta nonchè disposto ed eseguito ordine di esibizione a carico della Controparte_2
su istanza della , la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
[...] CP_1
13.5.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E DOMANDA DELLA CP_1
Dall'esame della documentazione in atti e dalle stesse difese delle parti, emerge che tra queste ultime non è intervenuto un accordo che ha regolamentato in via generale e preventiva i rapporti tra le due società imponendo all'opposta di evadere un determinato numero di richieste di intervento della opponente, con specifiche modalità e in tempi stabiliti.
Diversamente, dalle difese delle parti, non contrastanti sul punto, emerge che la relazione tra le due società consisteva in un rapporto di fornitura presso terzi di servizi eseguiti sulla base di singole richieste di intervento effettuate dalla alla Parte_1 CP_1
Emerge, altresì, per averlo affermato l'opposta e non contestato l'opponente, che i pezzi di ricambio venivano forniti dalla e che, in mancanza di questi, l'intervento Parte_1
della società opposta non poteva essere completato.
Ciò premesso, la stante il mancato pagamento di diversi interventi, ha emesso CP_1
n. 7 fatture, tutte del 2013, dell'importo complessivo di € 24.314,84 e chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
La committente si è opposta contestando di essere tenuta a pagare Parte_1
6 integralmente n. 4 fatture, per la precisione le fatture nn. 88, 120, 135 e 149 per un importo complessivo di € 15.342,89, come appena detto, solo in parte contestato.
Le contestazioni formulate dalla società opponente, come riportate nel paragrafo n. 1
“Svolgimento del fatto”, si basano sulla mancata prova del numero di ore di lavoro spese per determinati interventi (fattura n. 88), sulla illegittima richiesta di gettoni di presenza pari ad
€ 88,00, sul mancato invio del foglio di lavoro, sulla ritenuta duplicazione di interventi
(fattura n. 120), sull'addebito di euro 130,00 per installazione ritardatore invece che della somma di € 88,00 per sostituzione batterie (fattura n. 135) e, per la fattura n. 149, sul mancato invio del foglio di lavoro, sulla duplicazione di richieste di pagamento per il medesimo intervento, sulla richiesta di pagamento per interventi non completati e sulla mancata compilazione del foglio di lavoro nella parte relativa alle ore.
Va evidenziato che, com'è noto, grava sull'opposta creditrice, che assume la veste sostanziale di attrice, l'onere di provare il proprio credito e. pertanto, la prestazione svolta se contestata.
Laddove la contestazione riguarda l'entità dell'attività svolta o l'esecuzione della stessa - che entrambe le parti ritengono provata dai “fogli di lavoro” (ovvero dalle note d'intervento), nei quali, in relazione a ciascun intervento, è descritta la prestazione eseguita – grava sulla creditrice produrre in giudizio la documentazione necessaria, comprovante quanto richiesto.
Ciò premesso, si osserva che spetta alla il pagamento anche di quegli CP_1
intervenenti non completati avendo l'opposta affermato, e l'opponente non smentito, che la mancata chiusura degli stessi è dipesa dalla omessa consegna dei necessari pezzi di ricambio da parte della committente.
Fattura n. 88
Si osserva che parte opposta non ha prodotto il c.d. foglio di lavoro relativo all'intervento di cui alla fattura n. 88 per il quale ha chiesto il pagamento di n. 57 ore anziché 20, come ritenuto
7 dall'opponete.
L'importo della fattura n. 88 va, pertanto, ridotto di € 777,00 in quanto vanno riconosciute solo le ore di lavoro non contestate.
Invero, l'opposta ha richiesto il pagamento della somma di € 1.197,00 per n. 57 ore di lavoro
(a € 21,00 ciascuna) laddove ne vanno liquidate solo n. 20. Va, quindi, sottratto dall'importo della fattura in esame corrispondenti a n. 37 ore, pari ad € 777,00 (€ 21,00 per 37) oltre ad iva.
Fattura n. 120
A fronte della contestazione relativa all'intervento n. 130991 di cui alla fattura n. 120, parte opposta ha prodotto le note di intervento effettuato in due distinte date, provando il diritto al pagamento anche della somma di € 88,00.
Spetta, per i motivi sopra illustrati, il pagamento anche l'intervento n. 130665, pur se non completato.
Così come spetta il pagamento di n. 2 accessi per l'intervento n. 130912 in quanto risultanti dai prodotti fogli di lavoro.
Le contestazioni avverso la fattura n. 120 vanno, pertanto, rigettate.
Fattura n. 135
La contestazione per sole € 42,00 (130 -88) è infondata avendo l'opposta prodotto la nota d'intervento n. 131154 da cui risulta l'installazione del pezzo “Master Lg”.
Fattura n. 149
Nella fattura n. 149 non si rinviene la richiesta di una somma per l'intervento n. 131044.
Invece, sono state prodotte le note d'intervento - e spetta, pertanto, il relativo pagamento - degli interventi n. 131010, n. 131280, n. 130967 e n. 131352.
8 Pur se ancora “aperti” spetta, per i motivi sopra detti, il pagamento degli interventi n. 131280,
n. 130967, n. 131342, n. 131053, n. 131425, n. 130670 e n. 131480.
Spetta il pagamento dell'intervento n. 131335 nella misura di € 250,00 avendo l'opposta dedotto di aver effettuato un'apertura forzata di serratura richiedente molti materiali di consumo: affermazioni non contestate dall'opponente.
Spetta il pagamento anche dell'intervento n. 131352: la ha, infatti, prodotto due CP_1
fogli di lavoro, uno datato 04/10/2013 e uno 07/10/2013.
Tutte le contestazioni relative alla fattura in esame vanno, pertanto, ritenute infondate.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta limitatamente alla somma di € 777,00 oltre ad iva al 21%, per complessivi € 940,17, e la domanda avanzata dall'opposta di condanna al pagamento della controparte va accolta nella misura di euro 23.374,70 (pari ad
€ 24.314,87 – 940,17), oltre agli interessi, come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, da ogni singola scadenza delle fatture, come per legge.
B) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
La parte opponente ha chiesto accertare il grave inadempimento contrattuale della società opposta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale, pari ad € 15.399,90, nonché del danno all'immagine commerciale per la somma complessiva di € 30.000,00 o per quella somma maggiore o minore che ritenuta di giustizia.
Ha dedotto che i ritardi e le mancate prestazioni della società opposta hanno negativamente inciso nei sui rapporti commerciali con i suoi clienti, in particolare con le . Controparte_2
La domanda va rigettata.
A prescindere dalla mancata prova delle lamentate inadempienze, si osserva che in mancanza di un contratto che stabiliva tempi e modalità degli interventi nessun inadempimento può
9 individuarsi.
Anzi, dagli elementi in atti, è emerso che la ha eseguito le singole prestazioni CP_1
richieste e che gli interventi rimasti incompleti furono dovuti alla mancata fornitura dei pezzi di ricambio da parte della opponente (come affermato dalla opposta e non contestato specificamente dalla . Parte_1
E', invece, emerso che quest'ultima non ha pagato alla opposta numerosi interventi per un importo di € 23.374,70.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione della quasi totale fondatezza della domanda avanzata dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo, vanno poste CP_1
interamente a carico della società opponente.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenuto conto degli interessi maturati) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass., n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
Le domande di condanna ex art. 96, comma primo, c.p.c. avanzate da entrambe le parti non possono trovare accoglimento. Invero, la responsabilità processuale aggravata richiede la
10 prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente per avere agito o resistito consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o senza la normale diligenza.
Nel caso di specie, pur a fronte della prevalente soccombenza della parte opponente, non emergono elementi sufficienti per ritenere che la stessa abbia agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla “ Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3451/2014 emesso dal Tribunale di Bari in data 23.07.2014
e, per l'effetto, lo revoca;
- condanna la a pagare alla la somma di € Pt_2 Parte_1 CP_1
23.374,70, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza come per legge;
- condanna la a rimborsare alla le spese di Pt_2 Parte_1 CP_1
lite che liquida in complessivi Euro 11.425,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 13/10/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16566/2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in VIA PARISOTTI 48 ROMA rappr. e dif. dall'Avv. GUERRINI MASSIMO C.F._1
elettivamente domicil. in VIA A.M. CALEFATI N. 418 70123 BARI (BA)
OPPONENTE contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. FIORETTI GAETANO ( ) presso il cui studi C.F._2
in VIA A.M. CALEFATI N. 418 70123 BARI (BA) è elettivamente domicil.
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 13.5.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita il 21.10.2024, la “
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3451/2014, Parte_2
depositato dal Tribunale di Bari in data 23.07.2014 su ricorso della con il CP_1
quale le era stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di € 24.314,87, oltre a interessi legali dalla domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 945,50, di cui €
145,50 per esborsi, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CAP come per legge, per sentirlo revocare per erronea determinazione dell'importo dovuto derivante da irregolarità delle fatture emesse e delle note di intervento, oltre che per inadempienze negli interventi di manutenzione richiesti, che avevano determinato l'applicazione di penali a carico della società opposta.
Ha lamentato, in particolare:
- in relazione alla fattura n.88/2013, che la aveva addebitato la somma di € CP_1
1.197,00 per n. 57 ore di lavoro quando le ore erano pari a n.10 per due tecnici (ossia 20) come risultante dai fogli lavoro;
- in relazione alla fattura n. 120/2013, che la aveva inserito l'intervento, indicato CP_1
con il n. di ticket 130991, che avrebbe dovuto escludere la fatturazione del gettone generico di € 88,00 che, invece, era stato comunque aggiunto. Inoltre, nella medesima fattura era indicato anche un intervento, avente n. di ticket 130665, nonostante non fosse ancora pervenuto il relativo foglio di lavoro, per cui l'intervento era ancora aperto e non fatturabile;
- nella stessa fattura di luglio 2013 era stato addebitato un intervento n. 130912 chiuso solo ad Agosto 2013, ma comunque inserito sia nella fattura di Luglio 2013 che in quella di Agosto
2 2013;
- in relazione alla fattura n.135/2013, nell'intervento indicato al n. 131154 era stata indicata la fatturazione dell'istallazione di un ritardatore LG mai eseguita;
invero, da quanto era emerso dal foglio lavori, l'intervento era volto alla sostituzione delle batterie per un ammontare pari ad € 88,00 e non ad €130,00, così come riportato nella fattura;
- in relazione alla fattura n. 149/2013: era stato fatturato un intervento, con relativo n. di ticket
131044, per il quale non era mai stato trasmesso il foglio di lavori;
l'intervento avente n. di ticket 131010 non era mai stato eseguito ed era corrispondente, invece, all'intervento n.
131218 già fatturato nel mese di settembre 2013; gli interventi indicati con il n. 131280 e
130967 erano stati fatturati nonostante lo stato dei lavori era ancora aperto;
per l'intervento avente n. di ticket 131335 il relativo foglio dei lavori non era stato compilato nella sezione riguardante le ore e, pertanto, aveva riconosciuto a essa opponente solo il Controparte_2
gettone generico pari ad € 88,00, mentre nella fattura la aveva inserito una cifra CP_1
dall'ammontare complessivo pari ad € 250,00; era stato fatturato l'intervento, avente n. di ticket 131342, ma il foglio dei lavori non era stato ancora trasmesso in quanto le opere erano ancora in corso;
l'intervento avente n. di ticket 131352, già fatturato nella prima pagina, era stato nuovamente riportato alla terza pagina e nel relativo foglio di lavori non era stato indicato il numero di ore eseguite che, conseguentemente, non erano state tutte riconosciute da;
anche gli interventi aventi numero di ticket 131053, 131425 e 130670 erano CP_2
stati fatturati dalla nonostante fossero ancora aperti i lavori;
l'intervento n. CP_1
131480, descritto con la dicitura “ritiro sportello”, non era stato considerato dal cliente
[...]
come un lavoro terminato ma ancora aperto. CP_2
L'opponente ha proposto altresì domanda volta ad accertare l'inadempimento contrattuale della società opposta e, per l'effetto, a condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.03.2015, si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto della proposta opposizione e di ogni altra CP_1
domanda formulata poiché infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto:
- di aver sempre inviato i fogli di lavoro sottoscritti dall'Ufficio Postale di riferimento, specificando in essi lo stato dei lavori e l'attività eseguita;
- che le contestazioni di cui all'atto di opposizione erano da imputare tutte al comportamento tenuto nel corso del rapporto alla che aveva sempre effettuato i pagamenti Parte_1
in ritardo, spesso non comunicando il tipo di intervento da eseguire o i pezzi di ricambio necessari, così determinano un rallentamento nell'esecuzione dei lavori;
- che, in relazione alla fattura n. 88, l'intervento era avvenuto nelle giornate del 10.06.2013,
14.06.2013, 17.06.2013 e 18.06.2013 per un totale di 38 ore di lavoro firmate dagli ufficiali postali per n.2 tecnici ad € 21,00 cad., per un totale di 57 ore di lavoro, oltre i materiali di consumo;
- che, in relazione alla fattura n. 120, l'intervento, avente n. di ticket 130991, presso l'ufficio postale di Adelfia, era stato svolto in due distinte date, come era emerso dai n.2 fogli di lavoro firmati;
pertanto, con il medesimo numero di ticket era stato fatturato un gettone di € 88,00 per il controllo della cassaforte bloccata, avvenuta in data 23.07.2013 e per la conseguente verifica della necessità di cambiare la serratura;
il successivo intervento per il montaggio di una serratura LG era avvenuto in data 25.07.2013; per l'intervento avente n. di ticket 130665 il foglio dei lavori era stato inviato il giorno successivo e nuovamente allegato alla fattura;
per l'intervento avente n. di ticket 130912 non era stata addebitata alcuna doppia fatturazione,
4 dato che era intervenuta presso l'Ufficio Postale di Faeto in data 10.07.2013 e la relativa voce era stata riportata nella fattura n.120 relativa alla mensilità di luglio ed una seconda volta il
28.08.2013 con indicazione nella successiva fattura di agosto n.135;
- che, in relazione alla fattura n. 149, la aveva ricevuto il foglio di lavoro Parte_1
il giorno successivo all'intervento e allegato in fattura, al pari dell'intervento avente n. di ticket n. 131044; l'intervento n. 131010 era stato eseguito in data 02.10.2013; l'intervento n.
131218 era diverso, eseguito in data 16.09.2013 ed inserito nella fatturazione relativa al mese di settembre.
La società opposta ha, altresì, dedotto che i fogli di lavoro n. 131280 e 130967, recanti il timbro degli uffici postali, erano stati fatturati nel mese di riferimento per i primi interventi eseguiti, in quanto per il completamento dell'opera erano necessari i pezzi di ricambio non forniti dalla . In relazione all'intervento avente n. di ticket 131335 era stata Parte_1
effettuata l'apertura forzata, comportante l'utilizzo di molti materiali di consumo, per cui nella fattura non era stata riportata la dicitura delle ore di lavoro ma l'apertura forzata, come avvenuto per altre precedenti fatture e mai contestato.
Anche per l'intervento avente n. di ticket 131342 il foglio dei lavori era stato inviato il giorno successivo ed allegato alla fattura.
L'intervento avente n. 131352 era stato fatturato due volte in quanto la era CP_1
intervenuta sia il giorno 04.10.2013 che il giorno 07.10.2013, come era possibile evincere dai relativi fogli, da cui era evidente, altresì, che erano stati fatturati i gettoni e non le ore di lavoro.
Anche gli interventi nn. 131053 - 131425 - 130670 - 131480 erano stati fatturati per il primo intervento poiché, superato il mese di esecuzione, la non aveva indicato Parte_1
i pezzi di ricambio.
5 Infine, in relazione all'intervento avente n. di ticket 131480, riportante la dicitura “ritiro sportello”, non approvata dalle , ha evidenziato che nessun contratto con la società CP_2
vincolava la a non fatturarlo. Parte_1 CP_1
Disposto ed assunto interrogatorio formale della rappresentante legale pro tempore della società opposta nonchè disposto ed eseguito ordine di esibizione a carico della Controparte_2
su istanza della , la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
[...] CP_1
13.5.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E DOMANDA DELLA CP_1
Dall'esame della documentazione in atti e dalle stesse difese delle parti, emerge che tra queste ultime non è intervenuto un accordo che ha regolamentato in via generale e preventiva i rapporti tra le due società imponendo all'opposta di evadere un determinato numero di richieste di intervento della opponente, con specifiche modalità e in tempi stabiliti.
Diversamente, dalle difese delle parti, non contrastanti sul punto, emerge che la relazione tra le due società consisteva in un rapporto di fornitura presso terzi di servizi eseguiti sulla base di singole richieste di intervento effettuate dalla alla Parte_1 CP_1
Emerge, altresì, per averlo affermato l'opposta e non contestato l'opponente, che i pezzi di ricambio venivano forniti dalla e che, in mancanza di questi, l'intervento Parte_1
della società opposta non poteva essere completato.
Ciò premesso, la stante il mancato pagamento di diversi interventi, ha emesso CP_1
n. 7 fatture, tutte del 2013, dell'importo complessivo di € 24.314,84 e chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
La committente si è opposta contestando di essere tenuta a pagare Parte_1
6 integralmente n. 4 fatture, per la precisione le fatture nn. 88, 120, 135 e 149 per un importo complessivo di € 15.342,89, come appena detto, solo in parte contestato.
Le contestazioni formulate dalla società opponente, come riportate nel paragrafo n. 1
“Svolgimento del fatto”, si basano sulla mancata prova del numero di ore di lavoro spese per determinati interventi (fattura n. 88), sulla illegittima richiesta di gettoni di presenza pari ad
€ 88,00, sul mancato invio del foglio di lavoro, sulla ritenuta duplicazione di interventi
(fattura n. 120), sull'addebito di euro 130,00 per installazione ritardatore invece che della somma di € 88,00 per sostituzione batterie (fattura n. 135) e, per la fattura n. 149, sul mancato invio del foglio di lavoro, sulla duplicazione di richieste di pagamento per il medesimo intervento, sulla richiesta di pagamento per interventi non completati e sulla mancata compilazione del foglio di lavoro nella parte relativa alle ore.
Va evidenziato che, com'è noto, grava sull'opposta creditrice, che assume la veste sostanziale di attrice, l'onere di provare il proprio credito e. pertanto, la prestazione svolta se contestata.
Laddove la contestazione riguarda l'entità dell'attività svolta o l'esecuzione della stessa - che entrambe le parti ritengono provata dai “fogli di lavoro” (ovvero dalle note d'intervento), nei quali, in relazione a ciascun intervento, è descritta la prestazione eseguita – grava sulla creditrice produrre in giudizio la documentazione necessaria, comprovante quanto richiesto.
Ciò premesso, si osserva che spetta alla il pagamento anche di quegli CP_1
intervenenti non completati avendo l'opposta affermato, e l'opponente non smentito, che la mancata chiusura degli stessi è dipesa dalla omessa consegna dei necessari pezzi di ricambio da parte della committente.
Fattura n. 88
Si osserva che parte opposta non ha prodotto il c.d. foglio di lavoro relativo all'intervento di cui alla fattura n. 88 per il quale ha chiesto il pagamento di n. 57 ore anziché 20, come ritenuto
7 dall'opponete.
L'importo della fattura n. 88 va, pertanto, ridotto di € 777,00 in quanto vanno riconosciute solo le ore di lavoro non contestate.
Invero, l'opposta ha richiesto il pagamento della somma di € 1.197,00 per n. 57 ore di lavoro
(a € 21,00 ciascuna) laddove ne vanno liquidate solo n. 20. Va, quindi, sottratto dall'importo della fattura in esame corrispondenti a n. 37 ore, pari ad € 777,00 (€ 21,00 per 37) oltre ad iva.
Fattura n. 120
A fronte della contestazione relativa all'intervento n. 130991 di cui alla fattura n. 120, parte opposta ha prodotto le note di intervento effettuato in due distinte date, provando il diritto al pagamento anche della somma di € 88,00.
Spetta, per i motivi sopra illustrati, il pagamento anche l'intervento n. 130665, pur se non completato.
Così come spetta il pagamento di n. 2 accessi per l'intervento n. 130912 in quanto risultanti dai prodotti fogli di lavoro.
Le contestazioni avverso la fattura n. 120 vanno, pertanto, rigettate.
Fattura n. 135
La contestazione per sole € 42,00 (130 -88) è infondata avendo l'opposta prodotto la nota d'intervento n. 131154 da cui risulta l'installazione del pezzo “Master Lg”.
Fattura n. 149
Nella fattura n. 149 non si rinviene la richiesta di una somma per l'intervento n. 131044.
Invece, sono state prodotte le note d'intervento - e spetta, pertanto, il relativo pagamento - degli interventi n. 131010, n. 131280, n. 130967 e n. 131352.
8 Pur se ancora “aperti” spetta, per i motivi sopra detti, il pagamento degli interventi n. 131280,
n. 130967, n. 131342, n. 131053, n. 131425, n. 130670 e n. 131480.
Spetta il pagamento dell'intervento n. 131335 nella misura di € 250,00 avendo l'opposta dedotto di aver effettuato un'apertura forzata di serratura richiedente molti materiali di consumo: affermazioni non contestate dall'opponente.
Spetta il pagamento anche dell'intervento n. 131352: la ha, infatti, prodotto due CP_1
fogli di lavoro, uno datato 04/10/2013 e uno 07/10/2013.
Tutte le contestazioni relative alla fattura in esame vanno, pertanto, ritenute infondate.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta limitatamente alla somma di € 777,00 oltre ad iva al 21%, per complessivi € 940,17, e la domanda avanzata dall'opposta di condanna al pagamento della controparte va accolta nella misura di euro 23.374,70 (pari ad
€ 24.314,87 – 940,17), oltre agli interessi, come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, da ogni singola scadenza delle fatture, come per legge.
B) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
La parte opponente ha chiesto accertare il grave inadempimento contrattuale della società opposta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale, pari ad € 15.399,90, nonché del danno all'immagine commerciale per la somma complessiva di € 30.000,00 o per quella somma maggiore o minore che ritenuta di giustizia.
Ha dedotto che i ritardi e le mancate prestazioni della società opposta hanno negativamente inciso nei sui rapporti commerciali con i suoi clienti, in particolare con le . Controparte_2
La domanda va rigettata.
A prescindere dalla mancata prova delle lamentate inadempienze, si osserva che in mancanza di un contratto che stabiliva tempi e modalità degli interventi nessun inadempimento può
9 individuarsi.
Anzi, dagli elementi in atti, è emerso che la ha eseguito le singole prestazioni CP_1
richieste e che gli interventi rimasti incompleti furono dovuti alla mancata fornitura dei pezzi di ricambio da parte della opponente (come affermato dalla opposta e non contestato specificamente dalla . Parte_1
E', invece, emerso che quest'ultima non ha pagato alla opposta numerosi interventi per un importo di € 23.374,70.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione della quasi totale fondatezza della domanda avanzata dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo, vanno poste CP_1
interamente a carico della società opponente.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenuto conto degli interessi maturati) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass., n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
Le domande di condanna ex art. 96, comma primo, c.p.c. avanzate da entrambe le parti non possono trovare accoglimento. Invero, la responsabilità processuale aggravata richiede la
10 prova della mala fede o della colpa grave della parte soccombente per avere agito o resistito consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o senza la normale diligenza.
Nel caso di specie, pur a fronte della prevalente soccombenza della parte opponente, non emergono elementi sufficienti per ritenere che la stessa abbia agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla “ Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3451/2014 emesso dal Tribunale di Bari in data 23.07.2014
e, per l'effetto, lo revoca;
- condanna la a pagare alla la somma di € Pt_2 Parte_1 CP_1
23.374,70, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza come per legge;
- condanna la a rimborsare alla le spese di Pt_2 Parte_1 CP_1
lite che liquida in complessivi Euro 11.425,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 13/10/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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